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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott. Simona D'Auria quale giudice del lavoro
Letti gli atti del procedimento n. 18637/2024, tra
(c.f. ), rappresenta e difesa come da procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 do domiciliati presso il suo studio in Pozzuoli alla Trav. Maroder n. 3
-RICORRENTE- Contro
in persona del ministro p.t., nonché Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
-RESISTENTI CONTUMACI- sciogliendo definitivamente la riserva del 25.11.2024; OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 28 agosto 2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il e l' chiedendo di: “ - Ordinare all'amministrazione CP_3 Controparte_4 ica duatoria permanente del personale ATA profilo Pt_1 di Collaboratore Scolastico di cui all'art. l d.lgs. 297/1994 della provincia di Napoli valevole per l'a.s. 2024/2025; - Ordinare all'amministrazione scolastica di consentire alla ricorrente di concorrere alle assunzioni a tempo determinato sui posti di Collaboratore Scolastico disponibili per il corrente anno scolastico e sino al compimento dei 71 anni di età ovvero sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia se anteriore ai 71 anni”, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. A sostegno delle domande la ricorrente evidenziava, che aveva prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore Controparte_5 ente inserita nelle graduatorie permanenti provinciali del concorso per soli titoli del personale ATA di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994, nei seguenti periodi: - dal 09.11.2017 al 31.08.2018; - dal 24.10.2018 al 31.08.2019; - dal 01.09.2019 al 30.06.2020; - dal 01.09.2020 al 31.08.2021;
- dal 27.09.2021 al 30.06.2022; - dal 03.11.2022 al 31.08.2023 e, da ultimo, nell'anno scolastico 2023/2024, presso l'I.C. Pavese di Napoli, - dal 07.11.2023 al 30.06.2024. Deduceva che aveva diritto ad essere inserita nella graduatoria anche per l'anno scolastico 2024/2025 e, comunque, sino al compimento dei 71 anni di età, ovvero sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia se anteriore ai 71 anni, in virtù della procedura per l'iscrizione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA relative al profilo professionale - Area A - di Collaboratore Scolastico per l'anno scolastico 2024/2025, per le province di Napoli, Avellino, Caserta, Salerno e Benevento, indetta con Decreto del Direttore dell' Controparte_4 prot. n. decreto prot. n. 26616 del 9 maggio 2024, ma che
[...] va inserita nell'elenco, e che la sua esclusione era dovuta, stando a quanto riferito verbalmente da alcuni funzionari dell' all'avvenuto compimento dell'età di 67 anni nel giugno 2024. CP_6 La ricorrente evidenziava che, al momento della scadenza dei termini di presentazione della domanda di aggiornamento del punteggio, non aveva ancora compiuto i 67 anni di età; pertanto, lamentava, che la sua esclusione dalle graduatorie era illegittima e non le aveva consentito di maturare i requisiti contributivi per conseguire il diritto a pensione;
sicché, persa l'opportunità di concorrere ad incarichi lavorativi a tempo determinato, si ritrovava priva dei mezzi necessari a provvedere al proprio sostentamento. Quindi, deduceva l'illegittimità della sua esclusione alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'ordinamento comunitario e della pronuncia della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70 anno di età. Evidenziava, inoltre, che a seguito dell'emanazione dei decreti di adeguamento del limite di età pensionale all'aspettativa della speranza di vita, il limite era ormai di anni 71. Non si costituivano il e l' , che quindi restavano contumaci. CP_3 Controparte_4
Il ricorso cautelare è parzialmente fondato e, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti della motivazione che segue. Deve preliminarmente rilevarsi come ai fini dell'accoglimento di una domanda avanzata ex art. 700 c.p.c. sia necessaria la concorrente sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris. La giurisprudenza unanime sul punto ha chiarito che l'assenza anche di uno solo dei requisiti sopra ricordati comporta il rigetto della domanda. In riferimento al periculum in mora, va, infatti, considerato che l'esame deve fondarsi esclusivamente sulle circostanze indicate dalla parte, non essendo consentito al giudicante l'individuazione di elementi ulteriori. La sussistenza di tale condizione deve, inoltre, risultare da un'attenta verifica in ordine agli elementi concreti allegati da chi si duole del tempo necessario per il giudizio ordinario, atteso che non è possibile configurare quale danno in re ipsa il pregiudizio in esame. Appare più conforme al dettato normativo, quindi, una valutazione caso per caso del periculum che, secondo la dottrina prevalente, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati. Per consentire una tale verifica è, dunque, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro. Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza. Nel caso in esame, ricorrono entrambi i presupposti della tutela cautelare invocata dalla ricorrente. In ordine al “periculum in mora” parte ricorrente ha sufficientemente provato il carattere dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio derivante dai tempi per la definizione del procedimento ordinario che richiederebbe un tempo superiore alla durata dei contratti di lavoro cui la ricorrente potrebbe concorrere, allegando anche il pericolo di non poter reperire in tempi utili ulteriori impieghi, essendo stata,, negli ultimi anni, sempre impiegata come collaboratore scolastico alle dipendenze del , Controparte_1
e le enormi difficoltà, data anche l'età, a reperire una nuova occupazione in altr La necessità di definire in tempi brevi il giudizio è dettata anche dal limitato lasso temporale entro cui la ricorrente può concretamente raggiungere il proprio obiettivo del raggiungimento dei 20 anni di contributi versati per il pensionamento, tenuto conto della sua età (67 anni compiuti il 29 giugno 2024) e dell'anzianità contributiva maturata: anni 17 mesi 10 giorni 15, di cui: - anni 5 mesi 9 e giorni 15 per il servizio prestato in virtù di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del resistente;
CP_1
- anni 10 mesi 5 di anzianità contributiva per attività di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro “privati” (come risulta dall'estratto contributivo;
nonché ulteriori - anni 1 mesi 8 (82 settimane) di anzianità CP_7 contributiva, per i periodi di disoccupa utili ai fini della pensione di vecchiaia. Non può dubitarsi, dunque, che il tempo occorrente alla definizione di un giudizio in via ordinaria, pregiudicherebbe irrimediabilmente la possibilità per la ricorrente di continuare a prestare attività lavorativa, sia pure a termine, e di ottenere i contributi necessari per l'accesso al beneficio pensionistico. In ordine al fumus boni juris il ricorso è parimenti fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. L'art. 1 del citato decreto direttoriale, prot. n. 26616 del 9 maggio 2024, ha stabilito come termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura il 30.05.2024; l'art.
3.1 del Bando prevede che: “I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono: a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) non produrre alcuna domanda”; e l'art.
3.3 che: “I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono, con il medesimo punteggio, l'iscrizione nella graduatoria permanente”. L'art.
7.1 lett. B prevede tra i requisiti generali di ammissione alla procedura “l'età non superiore a all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio secondo la normativa vigente;
” alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione (30.05.2024). La ricorrente, pertanto, essendo già inserita in graduatoria, della provincia di Napoli valevole per l'anno scolastico 2023/2024 alla posizione 645 con punti 31,50 (come si evince dalla documentazione in atti), avrebbe potuto non proporre alcuna domanda, conservando la permanenza in graduatoria con il punteggio già acquisito. Ciò nonostante, la ricorrente non risulta nella graduatoria permanente del personale ATA relativa al profilo professionale - Area A - di Collaboratore Scolastico aggiornata per l'anno scolastico 2024/2025 per la provincia di Napoli pubblicata con decreto prot. 13577 del 22.08.2024. A ben vedere la ricorrente, alla data del 30.5.2024, in cui scadeva il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Bando in argomento non aveva ancora compiuto il sessantasettesimo anno di età, pertanto, le deve essere riconosciuto il diritto ad essere utilmente inserita nella graduatoria, in ragione della circostanza che in tal modo potrà raggiungere il requisito contributivo utile al fine del pensionamento. In proposito, l'istituto del trattenimento in servizio per i dipendenti che non raggiungano i requisiti per il diritto a pensione, costituisce espressione del diritto del lavoratore a vedersi assicurare mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita vecchiaia sancito dall'art. 38 della Costituzione (vedi Sentenza Corte Costituzionale n. 282/1991). Deve ritenersi, pertanto, che è consentito il trattenimento in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età massima di 70 anni (oggi aumentato a 71 anni in ragione dell'adeguamento del limite dell'età pensionabile alle aspettative di vita). Sul punto va richiamata anche la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2015 ove prevede che: “In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età”. Tale disciplina deve essere applicata senza alcuna distinzione sia per i dipendenti a tempo indeterminato che rispetto a quelli a tempo determinato, in ragione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva 1999/70CE del Consiglio del 28 giugno 1999, la quale testualmente prevede che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.” Ebbene, il citato principio di derivazione comunitaria comporta che ai lavoratori a termine debba essere consentito di esercitare il diritto al lavoro ed al conseguimento dei mezzi necessari al proprio sostentamento anche in vecchiaia alle medesime condizioni alle quali è consentito ai dipendenti a tempo indeterminato. Dunque, considerato che il conseguimento della pensione al minimo configura un bene costituzionalmente protetto, una interpretazione costituzionalmente orientata della citata disciplina, che tenga conto del divieto di non discriminazione di situazioni analoghe in assenza di specifiche ragioni che giustifichino un trattamento diverso, induce a ritenere che il limite di età per l'inserimento nelle graduatorie di istituto non impedisca al personale scolastico, che non abbia raggiunto i 20 anni di contributi necessari per accedere alla pensione, di chiedere di continuare ad essere inseriti in graduatoria fino al raggiungimento dei 71 anni di età. Inoltre, deve osservarsi che vi è un'alta probabilità per la ricorrente di essere assunta dal CP_1 convenuto con contratto a tempo determinato, una volta inserita nelle graduatorie, atteso che l già sottoscritto numerosi contratti con il per la medesima attività ogni anno e che il punteggio CP_1 conseguito le consentirebbe di ottenere un ulteriore incarico anche per l'annualità successiva a quella 2024/2025, di modo da raggiungere il requisito contributivo richiesto per il pensionamento. E tali circostanze si evincono dalla documentazione versata in atti costituita da copia dell'estratto conto previdenziale, domanda di aggiornamento del punteggio, graduatorie e plurimi contratti di lavoro a tempo determinato che la ricorrente ha sottoscritto nel corso degli anni (tra cui l'ultimo presso l'I.C. Pavese di Napoli), risultando così tra i candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia che potevano non produrre alcuna domanda, come risulta dallo stesso bando di concorso in atti per l'aggiornamento della graduatoria permanente ai fini della sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, risulta dagli atti che la sebbene abbia anche chiesto l'aggiornamento del punteggio, con Pt_1 domanda del 28.5.2024 ricev MIM con protocollo n. 8483 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPNA, non è stata inserita nella graduatoria. Ne consegue che proprio per la già richiamata parificazione normativa tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine, basata sul principio di non discriminazione di derivazione europea, si ritiene applicabile, al caso in esame, l'istituto del trattenimento in servizio. Per tali ragioni e sulla base del sommario accertamento effettuato, in conformità ai precedenti della sezione sull'argomento, pure richiamati da parte ricorrente (Trib. Napoli dr. Scognamiglio 28/9/2022 e Trib Napoli dr.ssa Gaudiano 18.12.2017), va dichiarato il diritto della ricorrente all'inclusione delle graduatorie in questione. Va, invece, rigettata la domanda di condanna del di consentire alla ricorrente di concorrere alle CP_1 assunzioni fino al compimento dei 71 anni di età, attesa l'inammissibilità di tale domanda, stante l'impossibilità di procedere ad una condanna ad una situazione per la quale un danno o un principio di danno non si è ancora verificato, in quanto alcuna esclusione è intervenuta pro futuro e non essendo stata richiesta una domanda di accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria fino al compimento del settantunesimo anno di età o sino al raggiungimento del requisito contributivo se precedente. L'accoglimento solo parziale del ricorso e la peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il giudice designato del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro così provvede: condanna parte resistente ad inserire nella graduatoria permanente del personale ATA Parte_1 profilo di Collaboratore Scolastico di c el d.lgs. 297/1994 della provincia di Napoli valevole per l'a.s. 2024/2025; rigetta nel resto il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite. Adempimenti a cura della cancelleria. Napoli, 15 gennaio 2025 Il giudice Dott.ssa Simona D'Auria
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE
Dott. Simona D'Auria quale giudice del lavoro
Letti gli atti del procedimento n. 18637/2024, tra
(c.f. ), rappresenta e difesa come da procura in calce al ricorso Parte_1 C.F._1 do domiciliati presso il suo studio in Pozzuoli alla Trav. Maroder n. 3
-RICORRENTE- Contro
in persona del ministro p.t., nonché Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
-RESISTENTI CONTUMACI- sciogliendo definitivamente la riserva del 25.11.2024; OSSERVA Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 28 agosto 2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il e l' chiedendo di: “ - Ordinare all'amministrazione CP_3 Controparte_4 ica duatoria permanente del personale ATA profilo Pt_1 di Collaboratore Scolastico di cui all'art. l d.lgs. 297/1994 della provincia di Napoli valevole per l'a.s. 2024/2025; - Ordinare all'amministrazione scolastica di consentire alla ricorrente di concorrere alle assunzioni a tempo determinato sui posti di Collaboratore Scolastico disponibili per il corrente anno scolastico e sino al compimento dei 71 anni di età ovvero sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia se anteriore ai 71 anni”, con vittoria di spese di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. A sostegno delle domande la ricorrente evidenziava, che aveva prestato servizio alle dipendenze del in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore Controparte_5 ente inserita nelle graduatorie permanenti provinciali del concorso per soli titoli del personale ATA di cui all'art. 554 del d.lgs. 297/1994, nei seguenti periodi: - dal 09.11.2017 al 31.08.2018; - dal 24.10.2018 al 31.08.2019; - dal 01.09.2019 al 30.06.2020; - dal 01.09.2020 al 31.08.2021;
- dal 27.09.2021 al 30.06.2022; - dal 03.11.2022 al 31.08.2023 e, da ultimo, nell'anno scolastico 2023/2024, presso l'I.C. Pavese di Napoli, - dal 07.11.2023 al 30.06.2024. Deduceva che aveva diritto ad essere inserita nella graduatoria anche per l'anno scolastico 2024/2025 e, comunque, sino al compimento dei 71 anni di età, ovvero sino alla maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia se anteriore ai 71 anni, in virtù della procedura per l'iscrizione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale ATA relative al profilo professionale - Area A - di Collaboratore Scolastico per l'anno scolastico 2024/2025, per le province di Napoli, Avellino, Caserta, Salerno e Benevento, indetta con Decreto del Direttore dell' Controparte_4 prot. n. decreto prot. n. 26616 del 9 maggio 2024, ma che
[...] va inserita nell'elenco, e che la sua esclusione era dovuta, stando a quanto riferito verbalmente da alcuni funzionari dell' all'avvenuto compimento dell'età di 67 anni nel giugno 2024. CP_6 La ricorrente evidenziava che, al momento della scadenza dei termini di presentazione della domanda di aggiornamento del punteggio, non aveva ancora compiuto i 67 anni di età; pertanto, lamentava, che la sua esclusione dalle graduatorie era illegittima e non le aveva consentito di maturare i requisiti contributivi per conseguire il diritto a pensione;
sicché, persa l'opportunità di concorrere ad incarichi lavorativi a tempo determinato, si ritrovava priva dei mezzi necessari a provvedere al proprio sostentamento. Quindi, deduceva l'illegittimità della sua esclusione alla luce del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dall'ordinamento comunitario e della pronuncia della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.P.R.29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianità minima, e comunque non oltre il 70 anno di età. Evidenziava, inoltre, che a seguito dell'emanazione dei decreti di adeguamento del limite di età pensionale all'aspettativa della speranza di vita, il limite era ormai di anni 71. Non si costituivano il e l' , che quindi restavano contumaci. CP_3 Controparte_4
Il ricorso cautelare è parzialmente fondato e, pertanto, è meritevole di accoglimento nei limiti della motivazione che segue. Deve preliminarmente rilevarsi come ai fini dell'accoglimento di una domanda avanzata ex art. 700 c.p.c. sia necessaria la concorrente sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris. La giurisprudenza unanime sul punto ha chiarito che l'assenza anche di uno solo dei requisiti sopra ricordati comporta il rigetto della domanda. In riferimento al periculum in mora, va, infatti, considerato che l'esame deve fondarsi esclusivamente sulle circostanze indicate dalla parte, non essendo consentito al giudicante l'individuazione di elementi ulteriori. La sussistenza di tale condizione deve, inoltre, risultare da un'attenta verifica in ordine agli elementi concreti allegati da chi si duole del tempo necessario per il giudizio ordinario, atteso che non è possibile configurare quale danno in re ipsa il pregiudizio in esame. Appare più conforme al dettato normativo, quindi, una valutazione caso per caso del periculum che, secondo la dottrina prevalente, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati. Per consentire una tale verifica è, dunque, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro. Pertanto, chi ricorre all'art. 700 c.p.c. ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite, per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario. Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza. Nel caso in esame, ricorrono entrambi i presupposti della tutela cautelare invocata dalla ricorrente. In ordine al “periculum in mora” parte ricorrente ha sufficientemente provato il carattere dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio derivante dai tempi per la definizione del procedimento ordinario che richiederebbe un tempo superiore alla durata dei contratti di lavoro cui la ricorrente potrebbe concorrere, allegando anche il pericolo di non poter reperire in tempi utili ulteriori impieghi, essendo stata,, negli ultimi anni, sempre impiegata come collaboratore scolastico alle dipendenze del , Controparte_1
e le enormi difficoltà, data anche l'età, a reperire una nuova occupazione in altr La necessità di definire in tempi brevi il giudizio è dettata anche dal limitato lasso temporale entro cui la ricorrente può concretamente raggiungere il proprio obiettivo del raggiungimento dei 20 anni di contributi versati per il pensionamento, tenuto conto della sua età (67 anni compiuti il 29 giugno 2024) e dell'anzianità contributiva maturata: anni 17 mesi 10 giorni 15, di cui: - anni 5 mesi 9 e giorni 15 per il servizio prestato in virtù di plurimi contratti a tempo determinato alle dipendenze del resistente;
CP_1
- anni 10 mesi 5 di anzianità contributiva per attività di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro “privati” (come risulta dall'estratto contributivo;
nonché ulteriori - anni 1 mesi 8 (82 settimane) di anzianità CP_7 contributiva, per i periodi di disoccupa utili ai fini della pensione di vecchiaia. Non può dubitarsi, dunque, che il tempo occorrente alla definizione di un giudizio in via ordinaria, pregiudicherebbe irrimediabilmente la possibilità per la ricorrente di continuare a prestare attività lavorativa, sia pure a termine, e di ottenere i contributi necessari per l'accesso al beneficio pensionistico. In ordine al fumus boni juris il ricorso è parimenti fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte. L'art. 1 del citato decreto direttoriale, prot. n. 26616 del 9 maggio 2024, ha stabilito come termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura il 30.05.2024; l'art.
3.1 del Bando prevede che: “I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia possono: a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva;
c) non produrre alcuna domanda”; e l'art.
3.3 che: “I candidati di cui al precedente comma 1, lettera c), mantengono, con il medesimo punteggio, l'iscrizione nella graduatoria permanente”. L'art.
7.1 lett. B prevede tra i requisiti generali di ammissione alla procedura “l'età non superiore a all'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio secondo la normativa vigente;
” alla scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione (30.05.2024). La ricorrente, pertanto, essendo già inserita in graduatoria, della provincia di Napoli valevole per l'anno scolastico 2023/2024 alla posizione 645 con punti 31,50 (come si evince dalla documentazione in atti), avrebbe potuto non proporre alcuna domanda, conservando la permanenza in graduatoria con il punteggio già acquisito. Ciò nonostante, la ricorrente non risulta nella graduatoria permanente del personale ATA relativa al profilo professionale - Area A - di Collaboratore Scolastico aggiornata per l'anno scolastico 2024/2025 per la provincia di Napoli pubblicata con decreto prot. 13577 del 22.08.2024. A ben vedere la ricorrente, alla data del 30.5.2024, in cui scadeva il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Bando in argomento non aveva ancora compiuto il sessantasettesimo anno di età, pertanto, le deve essere riconosciuto il diritto ad essere utilmente inserita nella graduatoria, in ragione della circostanza che in tal modo potrà raggiungere il requisito contributivo utile al fine del pensionamento. In proposito, l'istituto del trattenimento in servizio per i dipendenti che non raggiungano i requisiti per il diritto a pensione, costituisce espressione del diritto del lavoratore a vedersi assicurare mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita vecchiaia sancito dall'art. 38 della Costituzione (vedi Sentenza Corte Costituzionale n. 282/1991). Deve ritenersi, pertanto, che è consentito il trattenimento in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età massima di 70 anni (oggi aumentato a 71 anni in ragione dell'adeguamento del limite dell'età pensionabile alle aspettative di vita). Sul punto va richiamata anche la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2015 ove prevede che: “In alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge. Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età”. Tale disciplina deve essere applicata senza alcuna distinzione sia per i dipendenti a tempo indeterminato che rispetto a quelli a tempo determinato, in ragione del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva 1999/70CE del Consiglio del 28 giugno 1999, la quale testualmente prevede che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.” Ebbene, il citato principio di derivazione comunitaria comporta che ai lavoratori a termine debba essere consentito di esercitare il diritto al lavoro ed al conseguimento dei mezzi necessari al proprio sostentamento anche in vecchiaia alle medesime condizioni alle quali è consentito ai dipendenti a tempo indeterminato. Dunque, considerato che il conseguimento della pensione al minimo configura un bene costituzionalmente protetto, una interpretazione costituzionalmente orientata della citata disciplina, che tenga conto del divieto di non discriminazione di situazioni analoghe in assenza di specifiche ragioni che giustifichino un trattamento diverso, induce a ritenere che il limite di età per l'inserimento nelle graduatorie di istituto non impedisca al personale scolastico, che non abbia raggiunto i 20 anni di contributi necessari per accedere alla pensione, di chiedere di continuare ad essere inseriti in graduatoria fino al raggiungimento dei 71 anni di età. Inoltre, deve osservarsi che vi è un'alta probabilità per la ricorrente di essere assunta dal CP_1 convenuto con contratto a tempo determinato, una volta inserita nelle graduatorie, atteso che l già sottoscritto numerosi contratti con il per la medesima attività ogni anno e che il punteggio CP_1 conseguito le consentirebbe di ottenere un ulteriore incarico anche per l'annualità successiva a quella 2024/2025, di modo da raggiungere il requisito contributivo richiesto per il pensionamento. E tali circostanze si evincono dalla documentazione versata in atti costituita da copia dell'estratto conto previdenziale, domanda di aggiornamento del punteggio, graduatorie e plurimi contratti di lavoro a tempo determinato che la ricorrente ha sottoscritto nel corso degli anni (tra cui l'ultimo presso l'I.C. Pavese di Napoli), risultando così tra i candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia che potevano non produrre alcuna domanda, come risulta dallo stesso bando di concorso in atti per l'aggiornamento della graduatoria permanente ai fini della sottoscrizione dei contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, risulta dagli atti che la sebbene abbia anche chiesto l'aggiornamento del punteggio, con Pt_1 domanda del 28.5.2024 ricev MIM con protocollo n. 8483 del Registro Ufficiale AOO AOOUSPNA, non è stata inserita nella graduatoria. Ne consegue che proprio per la già richiamata parificazione normativa tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a termine, basata sul principio di non discriminazione di derivazione europea, si ritiene applicabile, al caso in esame, l'istituto del trattenimento in servizio. Per tali ragioni e sulla base del sommario accertamento effettuato, in conformità ai precedenti della sezione sull'argomento, pure richiamati da parte ricorrente (Trib. Napoli dr. Scognamiglio 28/9/2022 e Trib Napoli dr.ssa Gaudiano 18.12.2017), va dichiarato il diritto della ricorrente all'inclusione delle graduatorie in questione. Va, invece, rigettata la domanda di condanna del di consentire alla ricorrente di concorrere alle CP_1 assunzioni fino al compimento dei 71 anni di età, attesa l'inammissibilità di tale domanda, stante l'impossibilità di procedere ad una condanna ad una situazione per la quale un danno o un principio di danno non si è ancora verificato, in quanto alcuna esclusione è intervenuta pro futuro e non essendo stata richiesta una domanda di accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria fino al compimento del settantunesimo anno di età o sino al raggiungimento del requisito contributivo se precedente. L'accoglimento solo parziale del ricorso e la peculiarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il giudice designato del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro così provvede: condanna parte resistente ad inserire nella graduatoria permanente del personale ATA Parte_1 profilo di Collaboratore Scolastico di c el d.lgs. 297/1994 della provincia di Napoli valevole per l'a.s. 2024/2025; rigetta nel resto il ricorso;
dichiara interamente compensate le spese di lite. Adempimenti a cura della cancelleria. Napoli, 15 gennaio 2025 Il giudice Dott.ssa Simona D'Auria