Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2023, n. 472
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Sentenza 11 gennaio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 4 novembre 2022, riguardante una controversia sulla dichiarazione giudiziale di genitorialità. Le parti in causa includevano un ricorrente, che contestava la sentenza della Corte d'Appello di Milano, e un curatore speciale della minore, che sosteneva la legittimità della decisione di primo grado. Il ricorrente ha sollevato questioni relative all'omesso ascolto della minore, alla nullità del procedimento e alla violazione di norme processuali, sostenendo che il consenso della minore, avendo compiuto quattordici anni, fosse necessario per proseguire l'azione.

La Corte ha accolto le argomentazioni relative all'importanza del consenso del minore, stabilendo che tale consenso è un requisito essenziale per la legittimazione ad agire del genitore. La mancanza di questo consenso, rilevabile d'ufficio, ha portato alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, rinviando il caso alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame, sottolineando l'importanza di rispettare il contraddittorio e di acquisire il consenso della minore nel rispetto delle norme vigenti.

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Massime1

In tema di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale, il consenso del figlio che ha compiuto l'età di quattordici anni, necessario ex art. 273 c.c. per promuovere o proseguire validamente l'azione, è configurabile come un requisito del diritto di azione, integrativo della legittimazione ad agire del genitore, quale sostituto processuale del figlio minorenne, la cui mancanza determina una situazione di improponibilità o di improseguibilità dell'azione, a seconda che l'età in questione sia stata raggiunta prima della notificazione della citazione introduttiva ovvero in corso di causa, rilevabile anche d'ufficio; detto consenso può sopravvenire in qualsiasi momento ed è necessario che sussista al momento della decisione, ma non può ritenersi validamente prestato fuori dal processo, né può essere desunto da fatti o comportamenti estranei ad esso. (Nella specie, la S.C. ha affermato i predetti principi con riferimento ad un'azione di accertamento giudiziale della paternità, promossa dalla madre di una minore che aveva compiuto quattordici anni in epoca successiva alla sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato la paternità, ma anteriormete alla proposizione del ricorso in Cassazione avverso la stessa decisione impugnata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2023, n. 472
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 472
    Data del deposito : 11 gennaio 2023

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