Cass. civ., sez. III, sentenza 31/03/2006, n. 7605
CASS
Sentenza 31 marzo 2006

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Il diritto di cronaca e quello di critica possono essere esercitati - purché sussistano i presupposti della verità oggettiva della notizia pubblicata, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della correttezza formale dell'esposizione - anche quando vengano a collidere con l'altrui sfera di libertà religiosa, poiché l'ampia formulazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost., non tollera siffatta limitazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un appartenente ad un'associazione religiosa, ritenutosi diffamato da un articolo giornalistico, con il quale era stato dedotto che il diritto per la cui assunta lesione era stato chiesto il ristoro atteneva alla sfera della libertà religiosa che si collocava su un piano costituzionalmente superiore rispetto al diritto di cronaca e di critica).

In tema di diritto di cronaca e di critica, i termini adottati ed il taglio dato ad un articolo di giornale costituiscono emanazione della cultura, sensibilità ed esperienza del redattore ed implicano un livello di partecipazione personale, più o meno elevato, che necessariamente fa degradare l'obiettività assoluta dell'informazione a canone tendenziale. Pertanto, deve distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendosi che con quest'ultima si esteriorizza la propria opinione, che non può pretendersi assolutamente obiettiva e che può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale si era ritenuto corretto, siccome rispondente al comune sentire, un giudizio critico di disvalore morale espresso in termini pacati e civili, ancorché perentori, sulla sconveniente regola di una chiesa di pretendere il pagamento anticipato di ogni servizio, anche quando le prestazioni erano, in definitiva, pressoché inesistenti ovvero richieste da povera gente).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 31/03/2006, n. 7605
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7605
Data del deposito : 31 marzo 2006

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