Sentenza 31 marzo 2006
Massime • 2
Il diritto di cronaca e quello di critica possono essere esercitati - purché sussistano i presupposti della verità oggettiva della notizia pubblicata, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e della correttezza formale dell'esposizione - anche quando vengano a collidere con l'altrui sfera di libertà religiosa, poiché l'ampia formulazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost., non tollera siffatta limitazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un appartenente ad un'associazione religiosa, ritenutosi diffamato da un articolo giornalistico, con il quale era stato dedotto che il diritto per la cui assunta lesione era stato chiesto il ristoro atteneva alla sfera della libertà religiosa che si collocava su un piano costituzionalmente superiore rispetto al diritto di cronaca e di critica).
In tema di diritto di cronaca e di critica, i termini adottati ed il taglio dato ad un articolo di giornale costituiscono emanazione della cultura, sensibilità ed esperienza del redattore ed implicano un livello di partecipazione personale, più o meno elevato, che necessariamente fa degradare l'obiettività assoluta dell'informazione a canone tendenziale. Pertanto, deve distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendosi che con quest'ultima si esteriorizza la propria opinione, che non può pretendersi assolutamente obiettiva e che può estrinsecarsi anche nell'uso di un linguaggio colorito e pungente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con la quale si era ritenuto corretto, siccome rispondente al comune sentire, un giudizio critico di disvalore morale espresso in termini pacati e civili, ancorché perentori, sulla sconveniente regola di una chiesa di pretendere il pagamento anticipato di ogni servizio, anche quando le prestazioni erano, in definitiva, pressoché inesistenti ovvero richieste da povera gente).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/03/2006, n. 7605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7605 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SABATINI Francesco - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AB, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 79/H, presso lo studio dell'avvocato LEALE GIOVANNI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA REPUBBLICA EDITORIALE SPA, SASSO CINZIA, SCALFARI EUGENIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2482/01 della Corte d'Appello di ROMA, prima sezione civile, emessa il 23/04/01, depositata il 09/07/01, R.G. 912/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/06 dal Consigliere Dott. Camillo FILADORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23 aprile - 9 luglio 2001 la Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello proposto da BR GA avverso la decisione del locale Tribunale del 23 gennaio 1997, che aveva respinto la domanda dello stesso intesa ad ottenere dalla giornalista IN SS, dall'Editoriale La Repubblica s.p.a. e dal direttore responsabile del quotidiano "La Repubblica" il risarcimento dei danni subiti - al suo decoro ed alla reputazione - a seguito della pubblicazione nell'edizione del quotidiano del 9 giugno 1989 di un articolo dal titolo "Il regolamento di Scientology: primo pagare". In tale articolo, la SS aveva riportato alcuni particolari delle dichiarazioni resa dallo stesso GA il giorno precedente davanti al Tribunale in sede dibattimentale, in un processo penale a suo carico.
La giornalista aveva espresso alcuni concetti che non coincidevano con il pensiero del GA quale in effetti manifestato, e che, sapientemente estrapolati dal contesto generale, lo facevano apparire come uno speculatore, privo di scrupoli, che sfruttava la sua posizione di responsabile della Chiesa Scientology, per fini di profitto.
L'attore osservava che la SS aveva, in particolare, concluso - contrariamente al vero - che la religione di quella Chiesa si fondava sul principio cardine per cui ogni fedele deve pagare per far parte della organizzazione e per usufruire dei suoi servizi. Invece, il principio fondamentale di questa religione era quello dello scambio, che implicava elargizioni da una parte e dall'altra (spontanee e gratuite).
La rappresentazione della religione, contenuta nell'articolo in questione, aveva, pertanto, un carattere diffamatorio e denigratorio della sua personalità ed onorabilità.
Confermando la decisione del primo giudice, la Corte territoriale osservava che la giornalista, pubblicando la notizia dei veri ideali di Scientology in termini essenziali e del tutto contenuti, aveva rappresentato in maniera corretta e civile ciò che in effetti lo stesso GA aveva detto senza mezzi termini e cioè che il vero cardine della chiesa di Scientology era quello dello scambio. Le affermazioni contenute nell'articolo, tra l'altro, trovavano piena conferma nell'ordinanza di rinvio a giudizio e negli atti dibattimentali svolti anteriormente all'udienza dell'8 giugno 1989. Esse erano state successivamente confermate dalla sentenza penale della Corte d'Appello di Milano del 5 novembre 1993 - 3 febbraio 1994, che aveva condannato ad una pesante pena detentiva lo stesso GA, cogliendo nella sua attività ed in quella dell'intera organizzazione, connotazioni ancora più gravi, di spiccato contenuto criminale, per l'assoluto disprezzo mostrato per la salute, le esigenze e gli interessi patrimoniali dei clienti, allo scopo di conseguire profitti patrimoniali.
Avverso la decisione della Corte d'Appello romana, resa in sede civile, BR GA ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da un unico motivo.
Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, mancato esame dei documenti prodotti in ordine all'assoluzione dell'appellante, violazione ed errata applicazione degli articoli 2 ed 8 Cost., rispetto all'art. 21. Errata applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.
La Corte d'Appello civile, nella sua pronuncia del 23 aprile - 9 luglio 2001, non aveva tenuto conto dell'assoluzione da tutte le imputazioni, già ottenuta dal GA in sede penale (con sentenza 5 ottobre 2000 - 1 marzo 2001, passata in giudicato). I giudici di appello non avevano neppure preso in considerazione l'ampia documentazione, prodotta nei diversi gradi del giudizio civile, che la giornalista avrebbe dovuto consultare. L'errore in cui erano incorsi i giudici di appello aveva prodotto effetti negativi non solo sulla persona del ricorrente, ma anche sulla chiesa di Scientology, di cui il GA era stato per lungo tempo rappresentante in Italia.
In sostanza, in diversi passi della sentenza impugnata, si giungeva persino a negare il carattere religioso della chiesa, in contrasto con le risultanze del processo penale e con numerose pronunce dei giudici, anche italiani, che - al contrario - avevano riconosciuto la religiosità dei principi della chiesa di Scientology. La valutazione dei fatti di causa, in sede civile, non poteva, da ultimo, prescindere dalle risultanze processuali delle sentenze della Cassazione penale - nn. 163 del 1995 e 1329 del 1997 - e della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano, del 5 ottobre 2000 - 1 marzo 2001, che aveva confermato l'assoluzione del GA, di cui alla prima sentenza del Tribunale del 2 luglio 1991. I giudici di appello romani avevano affermato, con la sentenza ora impugnata, che la giornalista si era attenuta ai principi propri dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica giornalistica, in quanto - in particolare - si sarebbe attenuta al rispetto della verità, anche solo putativa del fatto, ed avrebbe fatto uno scrupoloso controllo delle fonti esistenti all'epoca dei fatti, individuate dai giudici principalmente nell'ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore del Tribunale di Milano del 3 ottobre 1988.
Tutte queste affermazioni, tuttavia, erano frutto di un mancato esame della documentazione prodotta e - ad un attento esame - risultavano comunque prive di adeguata motivazione.
L'ordinanza di rinvio a giudizio, tra l'altro, non poteva costituire idonea fonte di informazione giornalistica, in considerazione della presunzione di innocenza esistente nel nostro ordinamento. I giudici di appello avevano applicato tale esimente, senza tenere nella dovuta considerazione che la lesione dell'onore, reputazione ed immagine del ricorrente, configurava una vera e propria aggressione ai principi religiosi, propri dell'esponente, nonché una violazione del principio fondamentale, contenuto della Carta Costituzionale, della libertà per ogni cittadino di professare la propria religione. Il diritto alla libertà di professare la propria religione trova collocazione nella Carta costituzionale in posizione privilegiata rispetto al diritto alla libertà di stampa e di informazione in quanto collocato all'art. 8 Cost. tra i "principi fondamentali", e il diritto a non vedere lesa la propria immagine, i principi religiosi ed i propri riti - riconosciuti dalle decisioni emesse dai giudici penali sopra richiamate come leciti e non contrastanti con alcuna norma di legge - rappresenta uno degli aspetti fondamentali della libertà religiosa.
Il ricorso è infondato.
Invero, la sentenza impugnata ha bensì riconosciuto che le espressioni usate dalla giornalista avevano una portata lesiva della reputazione del GA, poiché lo presentavano ai lettori del quotidiano come persona che, lungi dal compiere attività meritoria in campo sociale, mirava, invece, soltanto a conseguire risultati economici di profitto, per mezzo di attività di sfruttamento economico condotta sotto le false spoglie di una professione religiosa.
Tuttavia, hanno legittimamente e motivatamente sottolineato i giudici di appello, la SS aveva pieno titolo a dare la notizia, quale pubblicata, nell'espletamento del diritto di cronaca e di critica, avendo utilizzato, quale fonte informativa, l'ordinanza con la quale, in data 5 ottobre 1988, il giudice istruttore del tribunale penale di Milano aveva disposto il rinvio a giudizio del GA, unitamente ad alcune decine di esponenti della organizzazione, per reati di estrema gravità, ipotizzati proprio in relazione alla loro attività nelle rispettive qualità (reati che andavano dalla associazione per delinquere, all'estorsione, alla truffa, alla circonvenzione di incapace ed all'esercizio abusivo della professione medica). Avevano costituito, inoltre, fonte principale di informazione gli atti del pubblico dibattimento, sino a quel momento espletati, ed in particolare, le dichiarazioni rese dall'imputato GA in sede di interrogatorio dinanzi al Tribunale all'udienza dell'8 giugno 1989. Proprio da questi atti, ma anche dalle stesse ammissioni rese dall'imputato, si ricavava in maniera assai dettagliata quel quadro che, con estrema sintesi, ma tuttavia in modo efficace ed incisivo si era voluto rappresentare con il titolo dato all'articolo: "Il regolamento di Scientology: primo pagare".
I giudici di appello - valutando le stesse fonti informative utilizzate dalla giornalista - hanno quindi concluso che il concetto essenziale che informava la intera organizzazione di Scientology, così come percepito dalla predetta, era che, per avere qualcosa bisognava dare qualcosa, in termini economici, perché lo scambio costituiva l'essenza stessa di questa religione.
In altre parole, hanno ricordato i giudici di appello, nessuno poteva entrare a far parte della schiera dei proseliti e dei fruitori dei servizi della chiesa senza pagare il dovuto in anticipo, secondo tariffe prestabilite, escludendo, così, per un verso, che vi potessero essere prestazioni di servizi da parte della chiesa senza corrispettivo e, per altro verso, che i versamenti degli adepti potessero qualificarsi come spontanee e graziose elargizioni svincolate dai servizi.
Tutto questo quadro, riferito all'epoca in cui fu scritto l'articolo ed alla conoscenza acquisita dalla giornalista attraverso le fonti già evidenziate, giustificava in pieno l'operato della stessa, la quale aveva pubblicato la notizia dei veri ideali della chiesa di Scientology in termini essenziali e contenuti, nei limiti della necessità di comunicazione.
L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca è stato riconosciuto dalla sentenza impugnata in considerazione del diffuso interesse della collettività alla conoscenza delle notizie pubblicate e della rispondenza delle notizie stesse alla verità, almeno putativa.
Mentre la prima condizione non forma oggetto del ricorso, lo è invece la seconda, riguardo alla quale il ricorrente afferma che il diritto, del quale ha chiesto il ristoro: "attiene alla sfera della libertà di religione e, quindi, si colloca su un piano costituzionalmente superiore rispetto al diritto all'esercizio del diritto di cronaca e di critica", richiama, inoltre, tanto l'esito finale, a lui favorevole, del giudizio penale, quanto i documenti che - afferma - la giornalista aveva l'obbligo di consultare prima di scrivere l'articolo.
Tale censure non possono essere condivise.
Deve escludersi, anzitutto, che il diritto di cronaca - e di critica - non possa essere esercitato allorquando esso venga a collidere, come nella specie, con l'altrui sfera di libertà religiosa, giacché l'ampia formulazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuto dall'art. 21 Cost., non tollera siffatta limitazione.
La verità, almeno putativa, delle notizie pubblicate il 9 giugno 1989 doveva essere poi accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dalla giornalista a tale data, e non certo dell'esito finale del relativo giudizio penale, intervenuto alcuni anni dopo (vedasi, sul punto, Cass. n. 9391 del 1997): legittimamente, pertanto, la Corte territoriale ha affermato il pertinente utilizzo, quale fonti informative, dell'ordinanza di rinvio a giudizio del 3 ottobre 1988 e del verbale di interrogatorio dello stesso GA dell'8 giugno 1989, atti che, a giudizio della stessa Corte, dimostravano la verità almeno putativa delle notizie pubblicate, verità che la Corte ha ritenuto confermata dalla sentenza penale di condanna del 9 novembre 1993, ancorché poi cassata.
Nè la giornalista aveva l'obbligo di effettuare controlli, perché tale obbligo non sussiste, allorquando - come nella specie - la fonte informativa si identifichi nell'autorità giudiziaria (Cass. n. 2271 del 2005). La norma costituzionale, per la quale l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.), invocata dal ricorrente, spiega bensì riflessi anche riguardo all'attività del giornalista nel senso che questi, nell'esercizio del diritto di cronaca, non può attribuire una patente di certezza a fatti non ancora definitivamente accertati, e, tuttavia, in tal senso non sono ravvisabili vizi nella sentenza impugnata, avendo essa accertato la rispondenza delle notizie pubblicate alla fonte di informazione e la cautela con la quale la giornalista stessa operò (pag. 5 sentenza impugnata): punto, questo, non investito da specifiche censure. Non vizia la motivazione, trattandosi di circostanza non decisiva, la omessa menzione della sentenza assolutoria del GA - intervenuta nell'anno 2000 (undici anni dopo la pubblicazione dell'articolo) e, si afferma, passata in giudicato - giacché nel presente giudizio si trattava di accertare non già la condotta di costui ed il suo rilievo penale, ma se ricorresse - o meno - la verità almeno putativa delle notizie, riguardanti il predetto, oggetto dell'articolo in questione.
Nè erano censurabili i toni vivaci e ad effetto utilizzati, volti ad interessare il lettore o a rispecchiare le ripercussioni in atto sulla opinione pubblica (Cass. 13 aprile 1985 n. 1968). La conclusione cui la sentenza impugnata è pervenuta è ineccepibile anche perché i termini ed il taglio dato ad un articolo di giornale costituiscono emanazione della cultura, sensibilità ed esperienza del redattore ed implicano un livello di partecipazione personale, più o meno elevato, che necessariamente fa degradare l'obiettività assoluta dell'informazione a canone tendenziale.
È però questo il contenuto del diritto di critica, cioè il diritto del giornalista di esprimere la propria visione della vita e della società.
Deve quindi ben distinguersi la cronaca dalla critica, riconoscendo che con quest'ultima si manifesta la propria opinione, che non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e che può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente. La sentenza impugnata ha sottolineato, motivatamente e conclusivamente, che doveva ritenersi corretto, siccome rispondente al comune sentire, un giudizio critico di disvalore morale espresso in termini pacati e civili, ancorché perentori, sulla disdicevole regola di una chiesa di pretendere il pagamento anticipato di ogni servizio, anche quando le prestazioni erano, in definitiva, pressoché inesistenti ovvero richieste da povera gente. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Nulla per le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2006