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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2024, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AR, nato a [...] il [...] avverso l'ORDINANZA del 02/10/2023 del TRIBUNALE DI MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del difensore Avv. Antonino DE BENEDETTI, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. Assunta COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse del OM CO e confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari (per quanto di rilievo in questa sede) del G.i.p. del Tribunale di Monza del 06/09/2023 in relazione alle numerose imputazioni provvisorie di cui agli artt. 646, 61 n. 7) e 11) cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3767 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 21/12/2023 2. OM CO ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento alla tematica del pericolo di reiterazione del reato. In particolare ha richiamato la lontananza degli ultimi fatti oggetto di imputazione (11/10/2022) e l'intervenuta chiusura della attività di amministrazione condomini riferibili al OM, con mutamento della propria attività lavorativa. In tal senso la difesa ha rilevato come risulti incomprensibile la motivazione del Tribunale che ha ritenuto troppo blande le rassicurazioni del nuovo datore di lavoro in ordine alla impossibilità di commettere nuovi reati del OM, atteso che lo stesso era semplicemente delegato alla partecipazione di assemblee condominiali senza alcun potere di spesa. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che non consentito, limitandosi ad una reiterazione di considerazioni di fatto in assenza di confronto reale con la motivazione resa dal giudice del riesame. Quanto motivo di ricorso proposto, con il quale viene rilevata la ricorrenza di motivazione manifestamente illogica sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza esigenze cautelari concrete ed attuali in relazione alle numerosissime condotte oggetto di imputazione provvisoria che qui si intendono pienamente richiamate. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva quanto alla ricorrenza sia quanto alla provvista indiziaria (sebbene sul punto sia intervenuto il giudicato cautelare) caratterizzata da evidente gravità tanto da non essere messa in discussione dal ricorrente, che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata per numerosissimi episodi di appropriazione indebita aggravata, per importi di consistente valore. 2 Non ricorre, dunque, la richiamata manifesta illogicità nella valutazione del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato. Difatti, il Tribunale del riesame ha tratto, conformemente alle motivazioni dell'ordinanza genetica, conclusioni chiare derivanti dalle particolari modalità di commissione del reato, dalla predisposizione di mezzi e persone al fine di commettere tale rilevante numero di reati, quanto all'attualità delle esigenze cautelari specificamente correlate ad un elevatissimo rischio di recidiva, anche considerati i dati personologici riferibili al ricorrente, l'assoluta omogeneità della nuova asserita professione rispetto al contesto nel quale maturavano le condotte oggetto di imputazione, la possibilità di reiterare le condotte di appropriazione a prescindere dalle dichiarazioni del datore di lavoro, attese la caratteristica di tale nuova collocazione lavorativa e l'esplicita possibilità di ricevere nell'ambito delle assemblee condominiali somme di denaro, anche brevi manu, dai condomini. La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata della amplia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tanto da risolversi in mere petizioni di principio, senza alcun richiamo al cospicuo materiale oggetto di indagine. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del difensore Avv. Antonino DE BENEDETTI, che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Dott. Assunta COCOMELLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse del OM CO e confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari (per quanto di rilievo in questa sede) del G.i.p. del Tribunale di Monza del 06/09/2023 in relazione alle numerose imputazioni provvisorie di cui agli artt. 646, 61 n. 7) e 11) cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3767 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 21/12/2023 2. OM CO ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo un unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ricorrenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento alla tematica del pericolo di reiterazione del reato. In particolare ha richiamato la lontananza degli ultimi fatti oggetto di imputazione (11/10/2022) e l'intervenuta chiusura della attività di amministrazione condomini riferibili al OM, con mutamento della propria attività lavorativa. In tal senso la difesa ha rilevato come risulti incomprensibile la motivazione del Tribunale che ha ritenuto troppo blande le rassicurazioni del nuovo datore di lavoro in ordine alla impossibilità di commettere nuovi reati del OM, atteso che lo stesso era semplicemente delegato alla partecipazione di assemblee condominiali senza alcun potere di spesa. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato rigettato. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato, oltre che non consentito, limitandosi ad una reiterazione di considerazioni di fatto in assenza di confronto reale con la motivazione resa dal giudice del riesame. Quanto motivo di ricorso proposto, con il quale viene rilevata la ricorrenza di motivazione manifestamente illogica sul requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, occorre preliminarmente rilevare come il Tribunale abbia fornito una considerazione ampia, approfondita e priva di illogicità od aporie, nella ricostruzione del complesso degli elementi indicativi della ricorrenza esigenze cautelari concrete ed attuali in relazione alle numerosissime condotte oggetto di imputazione provvisoria che qui si intendono pienamente richiamate. In tal senso giova ribadire il costante principio che chiarisce come in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400-01). Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara, persuasiva quanto alla ricorrenza sia quanto alla provvista indiziaria (sebbene sul punto sia intervenuto il giudicato cautelare) caratterizzata da evidente gravità tanto da non essere messa in discussione dal ricorrente, che quanto alle caratteristiche specifiche della condotta imputata per numerosissimi episodi di appropriazione indebita aggravata, per importi di consistente valore. 2 Non ricorre, dunque, la richiamata manifesta illogicità nella valutazione del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione del reato. Difatti, il Tribunale del riesame ha tratto, conformemente alle motivazioni dell'ordinanza genetica, conclusioni chiare derivanti dalle particolari modalità di commissione del reato, dalla predisposizione di mezzi e persone al fine di commettere tale rilevante numero di reati, quanto all'attualità delle esigenze cautelari specificamente correlate ad un elevatissimo rischio di recidiva, anche considerati i dati personologici riferibili al ricorrente, l'assoluta omogeneità della nuova asserita professione rispetto al contesto nel quale maturavano le condotte oggetto di imputazione, la possibilità di reiterare le condotte di appropriazione a prescindere dalle dichiarazioni del datore di lavoro, attese la caratteristica di tale nuova collocazione lavorativa e l'esplicita possibilità di ricevere nell'ambito delle assemblee condominiali somme di denaro, anche brevi manu, dai condomini. La difesa, di fatto, omette del tutto di confrontarsi con i plurimi elementi evidenziati dalla motivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicua mole di elementi di indagine acquisiti, proponendo una propria personale considerazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata e limitata della amplia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dal Tribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti per evidenziare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tanto da risolversi in mere petizioni di principio, senza alcun richiamo al cospicuo materiale oggetto di indagine. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023.