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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5133/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Stefania Zanella Parte_1 CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Assegnare l'abitazione coniugale sita in Carmignano di Brenta (PD), Via Ospitale n. 58 alla IG.ra con gli arredi ivi esistenti. CP_1
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e non chiedono pertanto nessun assegno di mantenimento reciprocamente.
3. Il IG. , dal mese di giugno 2025, corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, Per_ l'importo di € 350,00 mensili;
somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Se la figlia svolgerà servizio civile presso il Comune di Carmignano di Brenta (PD) percependo €500 al mese, il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia -per il Pt_1 CP_1 periodo in cui quest'ultima svolgerà servizio civile- l'importo di € 300,00 mensili entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario. pagina 1 di 4 Per_ 4. Il IG. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la figlia , Pt_1 individuate dal “Protocollo d'intesa per le spese Straordinarie” del Tribunale di Padova, IGlato in data
17/01/2017 dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Padova, che le parti dichiarano di ben conoscere e che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, con obbligo di rimborsare le predette spese – in favore del genitore antistatario – su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro 10 giorni dalla semplice presentazione e verifica dei relativi documenti giustificativi. I documenti fiscali relativi ad ogni voce di spesa straordinaria dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro 30 giorni) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale alla spesa sostenuta.
5. L'assegno unico al nucleo familiare spetterà alla IG.ra nella misura del 100%; i coniugi CP_1 beneficeranno delle detrazioni fiscali per la figlia nella misura del 50%.
6. Il finanziamento acceso dai coniugi presso Banca del Veneto Centrale, con scadenza 02/03/2027 e con rata mensile di € 425,48, sarà pagato esclusivamente dalla IG.ra con espressa rinuncia da CP_1 parte di quest'ultima alla restituzione del residuo 50% di spettanza del IG. . Pt_1
7. La IG.ra riconosce che il IG. ha speso €19.000 per opere varie nell'ex casa coniugale CP_1 Pt_1
Per_ per cui la stessa si obbliga a corrispondere alla figlia la predetta somma di €19.000 sia nel caso in cui la IG.ra , divenuta proprietaria dell'appartamento sito in Carmignano di Brenta (PD), Via CP_1
Per_ Ospitale n. 58, lo venda sia nel caso in cui la figlia non sia più per qualsivoglia motivo l'unica erede della madre;
in entrambi i casi il pagamento alla figlia dovrà avvenire entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento (vendita immobile, matrimonio IG.ra , adozione, ecc….) e nella seconda CP_1 ipotesi indipendentemente dall'eventuale quota di legittima della figlia;
8. Quanto al cane PE di proprietà del IG. che coabita con la IG.ra , le parti concordano Pt_1 CP_1 che al lunedì la IG.ra comunicherà i giorni della settimana e gli orari in cui non potrà tenere il CP_1 cane al IG. , il quale a sua volta li comunicherà ai propri genitori o ad altri familiari;
la IG.ra Pt_1
-nei giorni e negli orari concordati con il IG. porterà il cane presso l'abitazione dei CP_1 Pt_1 genitori dell'ex marito o altri familiari (indicati dal IG. ) e lo andrà a riprendere. Pt_1
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
10. Spese di causa a carico esclusivo del IG. ”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 4 , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in data 26.6.2004 a Carmignano di Brenta (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 14, parte II, serie A, anno 2004. Per_ Dalla loro unione nasceva una figlia, il 24.2.2005.
Con sentenza n. 914/2023, pubblicata in data 9.5.2023, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui alle note scritte del 28.4.2023.
In data 16.5.2025 e depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che Parte_1 CP_1 venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-4 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti Per_ dell'interesse di maggiorenne economicamente non autosufficiente;
pertanto, si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 5-9, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Atteso l'accordo raggiunto tra le parti, spese di lite a carico del IG . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 contratto in data 26.6.2004 a Carmignano di Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 14, parte II, serie A, anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-4 di cui al ricorso congiunto depositato pagina 3 di 4 in data 16.5.2025;
4. spese di lite a carico del IG . Pt_1
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 9.07.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5133/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Stefania Zanella Parte_1 CP_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Assegnare l'abitazione coniugale sita in Carmignano di Brenta (PD), Via Ospitale n. 58 alla IG.ra con gli arredi ivi esistenti. CP_1
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e non chiedono pertanto nessun assegno di mantenimento reciprocamente.
3. Il IG. , dal mese di giugno 2025, corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario, Per_ l'importo di € 350,00 mensili;
somma rivalutabile annualmente in base agli indici Istat. Se la figlia svolgerà servizio civile presso il Comune di Carmignano di Brenta (PD) percependo €500 al mese, il IG. corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo al mantenimento della figlia -per il Pt_1 CP_1 periodo in cui quest'ultima svolgerà servizio civile- l'importo di € 300,00 mensili entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e a mezzo bonifico bancario. pagina 1 di 4 Per_ 4. Il IG. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie necessarie per la figlia , Pt_1 individuate dal “Protocollo d'intesa per le spese Straordinarie” del Tribunale di Padova, IGlato in data
17/01/2017 dal Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di
Padova, che le parti dichiarano di ben conoscere e che deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, con obbligo di rimborsare le predette spese – in favore del genitore antistatario – su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro 10 giorni dalla semplice presentazione e verifica dei relativi documenti giustificativi. I documenti fiscali relativi ad ogni voce di spesa straordinaria dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro 30 giorni) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale alla spesa sostenuta.
5. L'assegno unico al nucleo familiare spetterà alla IG.ra nella misura del 100%; i coniugi CP_1 beneficeranno delle detrazioni fiscali per la figlia nella misura del 50%.
6. Il finanziamento acceso dai coniugi presso Banca del Veneto Centrale, con scadenza 02/03/2027 e con rata mensile di € 425,48, sarà pagato esclusivamente dalla IG.ra con espressa rinuncia da CP_1 parte di quest'ultima alla restituzione del residuo 50% di spettanza del IG. . Pt_1
7. La IG.ra riconosce che il IG. ha speso €19.000 per opere varie nell'ex casa coniugale CP_1 Pt_1
Per_ per cui la stessa si obbliga a corrispondere alla figlia la predetta somma di €19.000 sia nel caso in cui la IG.ra , divenuta proprietaria dell'appartamento sito in Carmignano di Brenta (PD), Via CP_1
Per_ Ospitale n. 58, lo venda sia nel caso in cui la figlia non sia più per qualsivoglia motivo l'unica erede della madre;
in entrambi i casi il pagamento alla figlia dovrà avvenire entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento (vendita immobile, matrimonio IG.ra , adozione, ecc….) e nella seconda CP_1 ipotesi indipendentemente dall'eventuale quota di legittima della figlia;
8. Quanto al cane PE di proprietà del IG. che coabita con la IG.ra , le parti concordano Pt_1 CP_1 che al lunedì la IG.ra comunicherà i giorni della settimana e gli orari in cui non potrà tenere il CP_1 cane al IG. , il quale a sua volta li comunicherà ai propri genitori o ad altri familiari;
la IG.ra Pt_1
-nei giorni e negli orari concordati con il IG. porterà il cane presso l'abitazione dei CP_1 Pt_1 genitori dell'ex marito o altri familiari (indicati dal IG. ) e lo andrà a riprendere. Pt_1
9. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
10. Spese di causa a carico esclusivo del IG. ”. Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 4 , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 CP_1 contraevano matrimonio con rito concordatario in data 26.6.2004 a Carmignano di Brenta (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 14, parte II, serie A, anno 2004. Per_ Dalla loro unione nasceva una figlia, il 24.2.2005.
Con sentenza n. 914/2023, pubblicata in data 9.5.2023, il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui alle note scritte del 28.4.2023.
In data 16.5.2025 e depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che Parte_1 CP_1 venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-4 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti Per_ dell'interesse di maggiorenne economicamente non autosufficiente;
pertanto, si prende atto delle stesse. Quanto alle altre condizioni sub 5-9, espressione dell'autonomia negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Atteso l'accordo raggiunto tra le parti, spese di lite a carico del IG . Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1 contratto in data 26.6.2004 a Carmignano di Brenta (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 14, parte II, serie A, anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-4 di cui al ricorso congiunto depositato pagina 3 di 4 in data 16.5.2025;
4. spese di lite a carico del IG . Pt_1
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 9.07.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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