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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/03/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6131/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6131/2020 promossa da:
, nato a [...][...], e nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difsi dall'Avv. Mirko Romoli come da mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via degli Speziali, 1
ATTORI contro nato a [...] il [...] ed ivi residente, C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio SERENA del Foro di Firenze (C.F.: CodiceFiscale_2
– PEC: – FAX: 055 211229) ed elettivamente domiciliato presso Email_1 il suo studio in Scandicci (FI), piazza Piave n. 1, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nata a [...] il [...] ed ivi residente, c.f. , CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo FIERRAVANTI del Foro di Firenze (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_4
– FAX: 0571 710601) ed elettivamente domiciliata presso Email_2 il suo studio in Empoli (FI), via Romboli n. 9
(C.F. , nato a [...] il [...] e CP_3 C.F._5 residente in [...]n.8, Vechelde (Germania), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Paolo Rosini (C.F. ed Alessandro Fantini (C.F. C.F._6
), giusto mandato che si deposita telematicamente quale All. A, il quale dichiara C.F._7 di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo telefax al n. 055 490182 o agli indirizzi P.E.C.
e/o nonché di eleggere domicilio presso lo studio dei suddetti in Email_3 Email_4
Firenze, via Bolognese n. 55,
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito accertata la sussistenza dei presupposti legali per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto di compravendita dei beni immobili catastalmente identificati a) al Catasto Fabbricati di Tavarnelle Val di Pesa nel foglio 48 particella 236: - subalterno 500, Cat. A/7, - subalterno 501, Cat.C/6; b) al Catasto Terreni di Tavarnelle Val di Pesa nel foglio 48 particelle: - 25, seminativo di a.73.80; - 283, semin arbor di a.35.97; - 296, seminativo, di a.38.83; - 298, bosco misto, di a.25.03; - 299, bosco misto di a.54.75 (piena ed esclusiva proprietà); c) al Catasto Terreni di
Tavarnelle Val di Pesa nel foglio 48: - particella 286, semin arbor di a.3.07; - particella 289, seminativo di a.5.98; - particella 297, seminativo di a.3.60; - particella 301, bosco misto di a.1.55
(quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 dei terreni pertinenziali) – beni tutti elencati all'art. 1 del contratto di compravendita immobiliare ai rogiti del notaio del 06/12/2018 (Rep. Persona_1
n. 18868, Racc. n. 11822) - di proprietà di e , il primo debitore nei Controparte_1 CP_2 confronti di e per i motivi di cui in narrativa, revocare ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
2901 c.c., il suddetto atto e per l'effetto pronunciarne l'inefficacia nei confronti dei predetti coniugi
Con vittoria di spese e compensi. Parte_3 Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis: di Controparte_1 rigettare le domande promosse nei suoi confronti dai sigg.ri e e da Parte_1 Parte_2
, perché inammissibili e/o perché infondate per i motivi sopra esposti Controparte_5
e per quelli che verranno dedotti in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite”. In via istruttoria come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, CP_2 eccezione e deduzione reietta: - in via preliminare: di respingere la domanda attorea e quella dell'interveniente , per carenza di interesse ad agire;
- nel merito, in Controparte_5 tesi: di rigettare la domanda attorea e quella dell'interveniente Controparte_5 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che saranno dedotti in corso di causa. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”. Per parte convenuta accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c., CP_3 rigettare la domanda ex adverso formulata, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Per parte intervenuta: Voglia l'On.le Tribunale di Firenze, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, accertare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e disporre, pertanto, la revocatoria dell'atto di compravendita del 06/12/2018 ai rogiti del notaio , trascritto in data 07/12/2018 presso la competente Persona_1 conservatoria di Firenze al n. R.G. 50942 e R.P. 35735, con il quale i Sig.ri e Controparte_1 [...] hanno trasferito al Sig. i seguenti cespiti immobiliari: - 100% di proprietà di CP_2 CP_3 fabbricato a uso abitazione con pertinenziali posti auto e adiacente appezzamento di vari terreni a destinazione agricola, il tutto indicato catastalmente al foglio 48 e come segue: - part. 236, sub. 500, cat. A/7, r.c. di euro 1.626,84; - part. 236, sub. 501, cat. C/6, r.c. di euro 188,71; - part. 25 terreno seminativo di a. 73,80; - part. 283 semin arbor di a. 35,97; - part. 296 seminativo di a. 38,83; - part.
298 bosco misto di a. 25,03; - part. 299 bosco misto di a. 54,75; - quota di proprietà indivisa pari a
308/1000 di pertinenziali terreni, indicati catastalmente al foglio 48 e come segue: - part. 286 semin arbor di a. 3,07; - part. 289 seminativo di a. 5,98; - part. 297 seminativo di a. 3,60; - part. 301 bosco misto di a. 1,55, Vinte le spese.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio i signori Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...] e chiedendo accertarsi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione CP_2 CP_3 revocatoria dell'atto di compravendita avente ad oggetti gli immobili identificati al C.F. del Comune di pagina 2 di 7 Tavarnelle Val di Pesa al foglio 48, particella, 236, sub. 500, Cat. A/7, sub. 501, Cat. C/6; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48 particelle: 25, seminativo di a.73.80; 283 semin arbor do a. 35.97; 296 seminativo di a. 38.83; 298 bosco misto di a. 25.03; 299 bosco misto di a. 54.75; al C.T. del medesimo
Comune al foglio 48, particella 286, semin arbor di a.3.07; particella 289 seminativo di a.5.98; particella 297 seminativo di a.3.60; particella 301 bosco misto di a.1.55 (quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 dei terreni pertinenziali), ai rogiti Notaio del 6.12.2018, di proprietà di Persona_1
e il primo debitore nei confronti di e e per Controparte_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 l'effetto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto nei loro confronti.
A fondamento della domanda hanno allegato: che, in pendenza del procedimento penale n. 17085/2018
R.G.N.R. a carico del Notaio (per i reati di cui agli artt. 81, 478 c.p. e 76 D.P.R. Controparte_1
445/00 e 314 c.p.c.), nel quale gli attori rivestivano la qualità di persone offese e si costituivano parti civili, con contratto preliminare di compravendita in data 30.10.2018, i coniugi e Controparte_1 si erano obbligati a vendere a la piena ed esclusiva proprietà di fabbricati CP_2 CP_3
e terreni siti in Tavarnelle Val di Pesa (FI), fraz. San Donato in Poggio Strada la Valluccia, nonché la quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 di terreni pertinenziali, per un corrispettivo complessivo di Euro 1.345.000,00; che, all'esito del dibattimento, in data 6.12.2018, il Notaio veniva CP_1 condannato alla “pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione… oltre al risarcimento del danno morale liquidato in Euro 15.000,00 con riferimento a ed Euro 25.000,00 a , oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali e rivalutazione come per legge nonché alle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili costituite liquidato in Euro 13.000,00 per ognuna delle due parti civili oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge”; che, lo stesso giorno, i coniugi ed il sig. CP_1 CP_3 davano esecuzione al suddetto preliminare stipulando l'atto definitivo di compravendita relativo ai beni immobili sopra descritti;
che tale atto si presentava gravemente pregiudizievole per le ragioni creditorie vantate dagli attori nei confronti del determinando una consistente riduzione del suo CP_1 patrimonio, ad oggi pressochè inconsistente in quanto costituito da un unico bene immobile sul quale pende una procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Firenze (RG 155/2017), con l'intervento di numerosi creditori, oltre al creditore procedente;
che la consapevolezza dei convenuti in ordine al pregiudizio arrecato agli attori è in re ipsa, in virtù del fatto che questi ultimi erano costituiti parti civili nel procedimento penale a carico del Notaio che, parimenti consapevole deve CP_1 ritenersi il terzo acquirente, in capo al quale è sufficiente la consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore a seguito dell'atto dispositivo (visto il valore dell'immobile oggetto di trasferimento), tale da arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità della domanda nei confronti di per difetto di interesse ad agire, non CP_2 essendo la convenuta debitrice ad alcun titolo degli attori. Nel merito, ha contestato la sussistenza del diritto di credito in capo agli attori, privi di un titolo esecutivo nei confronti del convenuto in CP_1 quanto la sentenza di condanna al risarcimento dei danni è tuttora sub judice, in quanto oggetto di impugnazione. Ha eccepito che, comunque, nessun pregiudizio era stato arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, in quanto il valore del bene immobile venduto era stato sostituito da una somma di pari importo in denaro (di Euro 1.345.00,00, di cui la somma di spettanza di Controparte_1 pari ad Euro 672.500,00), a fronte del presunto credito vantato dagli attori di Euro 65.000,00; in virtù di tale circostanza, non sarebbe sussistente neppure il presupposto del consilium fraudis: a riprova di ciò, l'assenza di legami di parentela o di amicizia fra le parti del contratto di compravendita, che si sono conosciute solo in tale occasione grazie alla mediazione di un'agenzia immobiliare, e la congruità del prezzo della compravendita medesima.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di CP_2 interesse ad agire nei propri confronti, in quanto priva della qualifica di debitore nei confronti degli pagina 3 di 7 attori e la conseguente inammissibilità della domanda. Nel merito, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e, comunque, l'assenza di prova degli stessi.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito e dedotto: che le parti dell'atto di CP_3 compravendita, fra di loro sconosciute, si erano entrambe rivolte ad un'agenzia immobiliare, attraverso la cui attività erano giunte alla conclusione dell'affare, con conseguente pagamento della provvigione;
che le parti si erano incontrate personalmente e conosciute solo al momento della seconda visita effettuata presso l'immobile, di talchè nessuna conoscenza poteva aver il sig. circa eventuali CP_3 pretese creditorie di terzi nei confronti della parte venditrice;
di essere cittadino tedesco residente stabilmente in Germania, portatore dell'unico interesse di acquistare un casolare in Toscana per ampliare i propri investimenti;
che il prezzo pagato per la compravendita rispecchiava il reale valore di mercato dell'immobile ed il prezzo medio degli immobili in quella determinata zona all'epoca dell'acquisto; l'insussistenza, per le ragioni esposte, del requisito della scientia damni in capo al sig.
CP_3
Ha spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c. l' Controparte_6
, nella sua qualità di creditore del sig. per la somma di
[...] Controparte_1
Euro 3.508.885,26, in forza di ruoli e relativi oneri e accessori maturati, spiegando domanda ex art. 2901 c.c. nei confronti degli attori, per le medesime ragioni di diritto esposte da parte attrice.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e quindi assunta in decisione.
In via preliminare, deve accogliersi, perché fondata, l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori nei confronti della convenuta fondata sul difetto, in capo alla stessa, della qualità CP_2 di debitore.
In realtà, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, quando il bene oggetto dell'atto di dispositivo oggetto di revocatoria è in comunione dei beni fra i coniugi, non sussiste litisconsorzio necessario fra gli stessi, in quanto, in tal caso, viene meno l'assoggettamento del cespite allo speciale regime patrimoniale. La giurisprudenza ha chiarito che “nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore, e nei confronti, unicamente, del creditore cha ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” ( Cass. 17021/2015; 18707/2021).
Ne consegue che, nell'ipotesi di alienazione del cespite in regime di comunione legale, l'azione revocatoria ha ad oggetto soltanto la quota del coniuge debitore , sorta al momento dell'alienazione a terzi del bene.
Pertanto, la domanda svolta nei confronti di deve essere dichiarata inammissibile per CP_2 carenza di interesse ad agire nei suoi confronti da parte degli attori.
La domanda nei confronti degli altri convenuti è fondata e merita accoglimento.
Con riferimento, in primo luogo, ai requisiti soggettivi delle parti, deve ritenersi accertata, in capo agli attori, la qualità di creditori, prescritta dall'art. 2901 c.c. per chi agisce con l'azione per revocatoria ordinaria, da intendersi in senso ampio, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito ed essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, compreso il credito litigioso (cfr. Cass. civ. n. 11755/2018; n. 4242/2020; n. 12975/2020; n.
10522/2020).
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, il credito degli attori è sorto in virtù della sentenza che si è pronunciata sulle statuizioni civili in favore delle parti civili costituite, confermata in sede di appello in data 1.10.2021.
Quanto alla posizione del debitore, in capo allo stesso rileva l'atteggiamento psicologico, il c.d. consilium fraudis, diversamente qualificabile a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o posteriore al sorgere del credito, ovvero che tale atto sia oneroso o gratuito.
Con riferimento al momento dell'atto, secondo la giurisprudenza di legittimità l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza, e non a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 8013/1996; n.
23326/2018): nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il credito delle parti attrici sia sorto al momento del compimento dell'illecito da parte del Notaio poi accertato con sentenza CP_1 contenente le statuizioni civili in favore delle persone offese costituite parti civili nel giudizio penale e che, pertanto, sia anteriore al compimento dell'atto dispositivo.
Ciò detto, nel caso di atti successivi al sorgere del credito, come nel caso di specie, è sufficiente la mera conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini del consilium fraudis, “non è necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni “ (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 16825/2013; n. 27546/2014).
Con riferimento alla posizione dei terzi, invece, occorre distinguere il caso in cui l'atto sia a titolo gratuito e quello in cui esso sia a titolo oneroso: nella prima ipotesi, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore;
nel secondo caso, invece, anche il terzo deve essere, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso, “essendo sufficiente la mera consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore causata dall'atto di disposizione, tale da arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, pur senza l'intenzione specifica di nuocere né la conoscenza da parte del terzo dell'eventuale stato di insolvenza del debitore “ (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 10430/2005).
Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanzia (cfr. Cass. civ. se. II 18. 1.2007, n. 1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori. Inoltre, deve evidenziaris che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione.
Passando alla verifica del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, è pacifico in giurisprudenza che, per integrare l'eventus damni, sia sufficiente che l'atto di disposizione impugnato renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o anche soltanto difficoltosa, e che tale difficoltà può consistere anche solo in una “mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore” (cfr., ex multis, fra le più recenti, Cass civ. n. 19207/2018; n. 26310/2021; n. 20232/2023).
E ciò anche alla luce della circostanza che “la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di danno costitutivo dell'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (cfr. Cass civ. n. 7262/2000).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocatoria, che eccepisce la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni. pagina 5 di 7 Ne discende, applicando i suddetti principi al caso di specie, che il pregiudizio alle ragioni dei creditori, odierni attori, sia senz'altro derivato dall'atto di disposizione compiuto dai convenuti (atto di compravendita) per mezzo del quale gli stessi si sono privati di svariati cespiti immobiliari di rilevante valore (per Euro 1.345.000,00), con conseguente diminuzione della propria capienza patrimoniale, costituita, allo stato, da un solo altro immobile, tra l'altro sottoposto a procedura esecutiva immobiliare.
Deve, pertanto, ritenersi senz'altro integrato l'elemento oggettivo dell'azione esercitata.
Quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, non è necessaria, come abbiamo visto, la prova della dolosa preordinazione, ma è sufficiente quella della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo.
Tale consapevolezza in capo alla parte alienante (debitore) si desume dalla tempistica con cui si è addivenuti alla vendita degli immobili di sua proprietà, mediante, dapprima, un contratto preliminare stipulato con il promittente acquirente in data 30.10.2018, in pendenza del procedimento penale nel quale il Notaio rivestiva la qualità di imputato e gli attori quella di persone offese Controparte_1 costituite parti civili, e, quindi, stipula del contratto definitivo a distanza di meno di due mesi, in data
6.12.2018, lo stesso giorno della pronuncia della sentenza di condanna nei suoi confronti comprensiva delle statuizioni civili.
L'evidenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori era dunque manifesta per il debitore. Del resto, nel caso di vendita dell'intero patrimonio immobiliare di proprietà del debitore, essendo l'altro bene immobile è sottoposto ad esecuzione forzata ( e, quindi, non aggredibile e non satisfattivo della garanzia patrimoniale), la consapevolezza del pregiudizio ben può considerarsi intrinseca all'atto stesso (cfr. Cass. civ. n. 10430/2005; n. 7507/2007).
Trattandosi, nella specie, di atto a titolo oneroso, tale consapevolezza deve sussistere anche in capo al terzo acquirente, con prova che può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n.
16221/2019).
A tale scopo, deve ritenersi dirimente la circostanza, dedotta e documentalmente provata dall
[...]
, per cui, in data 22/11/2018, a seguito della stipula del Controparte_7 preliminare di compravendita con i coniugi veniva notificato da parte dell' medesima, CP_1 CP_8 creditrice della somma complessiva di € 3.508.885,26, al sig. quale debitore principale e al CP_1
Sig. quale terzo chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., l'atto di pignoramento CP_3 presso terzi, circostanza che certamente rappresenta determinante indice presuntivo della conoscenza, da parte del Sig. non solo della notevole esposizione debitoria del Sig. quantomeno CP_3 CP_1 nei confronti dell'Erario e presuntivamente nei confronti di altri creditori e, quindi, del conseguente pregiudizio arrecato alle ragioni degli stessi con la stipula dell'atto dispositivo. In entrambi i casi, infatti, la notifica è intervenuta prima della stipula del contratto definitivo (in data 22/11/2018 nei confronti del Sig. il 28/11/2018 rispetto al Sig. e, pertanto, entrambi i contraenti CP_3 CP_1 erano ben consapevoli quantomeno delle ampie ragioni creditorie dell'Amministrazione e del pregiudizio che, con l'atto dispositivo, alle stesse e, quindi, anche a quelle attoree, avrebbero arrecato.
L'accoglimento della domanda comporta la declaratoria di inefficacia, nei confronti di parte attrice e di parte intervenuta , dell'atto di Controparte_9 compravendita avente ad oggetti gli immobili identificati al C.F. del Comune di Tavarnelle Val di Pesa al foglio 48, particella, 236, sub. 500, Cat. A/7, sub. 501, Cat. C/6; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48 particelle: 25, seminativo di a.73.80; 283 semin arbor do a. 35.97; 296 seminativo di a. 38.83; 298 bosco misto di a. 25.03; 299 bosco misto di a. 54.75; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48, particella 286, semin arbor di a.3.07; particella 289 seminativo di a.5.98; particella 297 seminativo di a.3.60; particella 301 bosco misto di a.1.55 (quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 dei terreni pagina 6 di 7 pertinenziali), ai rogiti Notaio del 6.12.2018, di proprietà di e Persona_1 Controparte_1 [...]
CP_2
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza anche nei confronti della parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA inefficace, nei confronti di parte attrice e di parte intervenuta, l'atto di compravendita avente ad oggetti gli immobili identificati al C.F. del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa al foglio 48, particella, 236, sub. 500, Cat. A/7, sub. 501, Cat. C/6; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48 particelle: 25, seminativo di a.73.80; 283 semin arbor do a. 35.97; 296 seminativo di a. 38.83; 298 bosco misto di a. 25.03; 299 bosco misto di a. 54.75; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48, particella 286, semin arbor di a.3.07; particella 289 seminativo di a.5.98; particella 297 seminativo di a.3.60; particella 301 bosco misto di a.1.55 (quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 dei terreni pertinenziali), ai rogiti Notaio del 6.12.2018, di proprietà di Persona_1
e Controparte_1 CP_2
CONDANNA altresì le parti convenute e in solido fra loro, a Controparte_1 CP_3 rimborsare alla parte attrice e alla parte intervenuta, per ciascuna di esse, le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi ed in Euro 1.211,11 per esborsi in favore della sola parte attrice, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
CONDANNA parte attrice alla refusione, in favore della convenuta delle spese di lite, CP_2 liquidate nella misura di cui sopra.
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità al riguardo.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6131/2020 promossa da:
, nato a [...][...], e nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2 rappresentati e difsi dall'Avv. Mirko Romoli come da mandato in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Firenze, via degli Speziali, 1
ATTORI contro nato a [...] il [...] ed ivi residente, C.F.: , Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Emilio SERENA del Foro di Firenze (C.F.: CodiceFiscale_2
– PEC: – FAX: 055 211229) ed elettivamente domiciliato presso Email_1 il suo studio in Scandicci (FI), piazza Piave n. 1, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nata a [...] il [...] ed ivi residente, c.f. , CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenzo FIERRAVANTI del Foro di Firenze (C.F.: – PEC: CodiceFiscale_4
– FAX: 0571 710601) ed elettivamente domiciliata presso Email_2 il suo studio in Empoli (FI), via Romboli n. 9
(C.F. , nato a [...] il [...] e CP_3 C.F._5 residente in [...]n.8, Vechelde (Germania), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Paolo Rosini (C.F. ed Alessandro Fantini (C.F. C.F._6
), giusto mandato che si deposita telematicamente quale All. A, il quale dichiara C.F._7 di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni a mezzo telefax al n. 055 490182 o agli indirizzi P.E.C.
e/o nonché di eleggere domicilio presso lo studio dei suddetti in Email_3 Email_4
Firenze, via Bolognese n. 55,
CONVENUTI
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_1 dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE , elettivamente domiciliato in VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZEpresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
FIRENZE
INTERVENUTO
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: nel merito accertata la sussistenza dei presupposti legali per l'esercizio dell'azione revocatoria dell'atto di compravendita dei beni immobili catastalmente identificati a) al Catasto Fabbricati di Tavarnelle Val di Pesa nel foglio 48 particella 236: - subalterno 500, Cat. A/7, - subalterno 501, Cat.C/6; b) al Catasto Terreni di Tavarnelle Val di Pesa nel foglio 48 particelle: - 25, seminativo di a.73.80; - 283, semin arbor di a.35.97; - 296, seminativo, di a.38.83; - 298, bosco misto, di a.25.03; - 299, bosco misto di a.54.75 (piena ed esclusiva proprietà); c) al Catasto Terreni di
Tavarnelle Val di Pesa nel foglio 48: - particella 286, semin arbor di a.3.07; - particella 289, seminativo di a.5.98; - particella 297, seminativo di a.3.60; - particella 301, bosco misto di a.1.55
(quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 dei terreni pertinenziali) – beni tutti elencati all'art. 1 del contratto di compravendita immobiliare ai rogiti del notaio del 06/12/2018 (Rep. Persona_1
n. 18868, Racc. n. 11822) - di proprietà di e , il primo debitore nei Controparte_1 CP_2 confronti di e per i motivi di cui in narrativa, revocare ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
2901 c.c., il suddetto atto e per l'effetto pronunciarne l'inefficacia nei confronti dei predetti coniugi
Con vittoria di spese e compensi. Parte_3 Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis rejectis: di Controparte_1 rigettare le domande promosse nei suoi confronti dai sigg.ri e e da Parte_1 Parte_2
, perché inammissibili e/o perché infondate per i motivi sopra esposti Controparte_5
e per quelli che verranno dedotti in corso di causa. Con vittoria delle spese di lite”. In via istruttoria come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, CP_2 eccezione e deduzione reietta: - in via preliminare: di respingere la domanda attorea e quella dell'interveniente , per carenza di interesse ad agire;
- nel merito, in Controparte_5 tesi: di rigettare la domanda attorea e quella dell'interveniente Controparte_5 perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa e per quelli che saranno dedotti in corso di causa. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite”. Per parte convenuta accertata l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c., CP_3 rigettare la domanda ex adverso formulata, perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio. Per parte intervenuta: Voglia l'On.le Tribunale di Firenze, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, accertare l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e disporre, pertanto, la revocatoria dell'atto di compravendita del 06/12/2018 ai rogiti del notaio , trascritto in data 07/12/2018 presso la competente Persona_1 conservatoria di Firenze al n. R.G. 50942 e R.P. 35735, con il quale i Sig.ri e Controparte_1 [...] hanno trasferito al Sig. i seguenti cespiti immobiliari: - 100% di proprietà di CP_2 CP_3 fabbricato a uso abitazione con pertinenziali posti auto e adiacente appezzamento di vari terreni a destinazione agricola, il tutto indicato catastalmente al foglio 48 e come segue: - part. 236, sub. 500, cat. A/7, r.c. di euro 1.626,84; - part. 236, sub. 501, cat. C/6, r.c. di euro 188,71; - part. 25 terreno seminativo di a. 73,80; - part. 283 semin arbor di a. 35,97; - part. 296 seminativo di a. 38,83; - part.
298 bosco misto di a. 25,03; - part. 299 bosco misto di a. 54,75; - quota di proprietà indivisa pari a
308/1000 di pertinenziali terreni, indicati catastalmente al foglio 48 e come segue: - part. 286 semin arbor di a. 3,07; - part. 289 seminativo di a. 5,98; - part. 297 seminativo di a. 3,60; - part. 301 bosco misto di a. 1,55, Vinte le spese.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e hanno convenuto in giudizio i signori Parte_1 Parte_2 Controparte_1 [...] e chiedendo accertarsi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione CP_2 CP_3 revocatoria dell'atto di compravendita avente ad oggetti gli immobili identificati al C.F. del Comune di pagina 2 di 7 Tavarnelle Val di Pesa al foglio 48, particella, 236, sub. 500, Cat. A/7, sub. 501, Cat. C/6; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48 particelle: 25, seminativo di a.73.80; 283 semin arbor do a. 35.97; 296 seminativo di a. 38.83; 298 bosco misto di a. 25.03; 299 bosco misto di a. 54.75; al C.T. del medesimo
Comune al foglio 48, particella 286, semin arbor di a.3.07; particella 289 seminativo di a.5.98; particella 297 seminativo di a.3.60; particella 301 bosco misto di a.1.55 (quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 dei terreni pertinenziali), ai rogiti Notaio del 6.12.2018, di proprietà di Persona_1
e il primo debitore nei confronti di e e per Controparte_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 l'effetto, dichiararsi l'inefficacia dell'atto nei loro confronti.
A fondamento della domanda hanno allegato: che, in pendenza del procedimento penale n. 17085/2018
R.G.N.R. a carico del Notaio (per i reati di cui agli artt. 81, 478 c.p. e 76 D.P.R. Controparte_1
445/00 e 314 c.p.c.), nel quale gli attori rivestivano la qualità di persone offese e si costituivano parti civili, con contratto preliminare di compravendita in data 30.10.2018, i coniugi e Controparte_1 si erano obbligati a vendere a la piena ed esclusiva proprietà di fabbricati CP_2 CP_3
e terreni siti in Tavarnelle Val di Pesa (FI), fraz. San Donato in Poggio Strada la Valluccia, nonché la quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 di terreni pertinenziali, per un corrispettivo complessivo di Euro 1.345.000,00; che, all'esito del dibattimento, in data 6.12.2018, il Notaio veniva CP_1 condannato alla “pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione… oltre al risarcimento del danno morale liquidato in Euro 15.000,00 con riferimento a ed Euro 25.000,00 a , oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali e rivalutazione come per legge nonché alle spese di costituzione e difesa in favore delle parti civili costituite liquidato in Euro 13.000,00 per ognuna delle due parti civili oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge”; che, lo stesso giorno, i coniugi ed il sig. CP_1 CP_3 davano esecuzione al suddetto preliminare stipulando l'atto definitivo di compravendita relativo ai beni immobili sopra descritti;
che tale atto si presentava gravemente pregiudizievole per le ragioni creditorie vantate dagli attori nei confronti del determinando una consistente riduzione del suo CP_1 patrimonio, ad oggi pressochè inconsistente in quanto costituito da un unico bene immobile sul quale pende una procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Firenze (RG 155/2017), con l'intervento di numerosi creditori, oltre al creditore procedente;
che la consapevolezza dei convenuti in ordine al pregiudizio arrecato agli attori è in re ipsa, in virtù del fatto che questi ultimi erano costituiti parti civili nel procedimento penale a carico del Notaio che, parimenti consapevole deve CP_1 ritenersi il terzo acquirente, in capo al quale è sufficiente la consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore a seguito dell'atto dispositivo (visto il valore dell'immobile oggetto di trasferimento), tale da arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1 l'inammissibilità della domanda nei confronti di per difetto di interesse ad agire, non CP_2 essendo la convenuta debitrice ad alcun titolo degli attori. Nel merito, ha contestato la sussistenza del diritto di credito in capo agli attori, privi di un titolo esecutivo nei confronti del convenuto in CP_1 quanto la sentenza di condanna al risarcimento dei danni è tuttora sub judice, in quanto oggetto di impugnazione. Ha eccepito che, comunque, nessun pregiudizio era stato arrecato alla garanzia patrimoniale del credito, in quanto il valore del bene immobile venduto era stato sostituito da una somma di pari importo in denaro (di Euro 1.345.00,00, di cui la somma di spettanza di Controparte_1 pari ad Euro 672.500,00), a fronte del presunto credito vantato dagli attori di Euro 65.000,00; in virtù di tale circostanza, non sarebbe sussistente neppure il presupposto del consilium fraudis: a riprova di ciò, l'assenza di legami di parentela o di amicizia fra le parti del contratto di compravendita, che si sono conosciute solo in tale occasione grazie alla mediazione di un'agenzia immobiliare, e la congruità del prezzo della compravendita medesima.
Si è costituita in giudizio la sig.ra la quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di CP_2 interesse ad agire nei propri confronti, in quanto priva della qualifica di debitore nei confronti degli pagina 3 di 7 attori e la conseguente inammissibilità della domanda. Nel merito, ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria e, comunque, l'assenza di prova degli stessi.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha eccepito e dedotto: che le parti dell'atto di CP_3 compravendita, fra di loro sconosciute, si erano entrambe rivolte ad un'agenzia immobiliare, attraverso la cui attività erano giunte alla conclusione dell'affare, con conseguente pagamento della provvigione;
che le parti si erano incontrate personalmente e conosciute solo al momento della seconda visita effettuata presso l'immobile, di talchè nessuna conoscenza poteva aver il sig. circa eventuali CP_3 pretese creditorie di terzi nei confronti della parte venditrice;
di essere cittadino tedesco residente stabilmente in Germania, portatore dell'unico interesse di acquistare un casolare in Toscana per ampliare i propri investimenti;
che il prezzo pagato per la compravendita rispecchiava il reale valore di mercato dell'immobile ed il prezzo medio degli immobili in quella determinata zona all'epoca dell'acquisto; l'insussistenza, per le ragioni esposte, del requisito della scientia damni in capo al sig.
CP_3
Ha spiegato intervento volontario ex art. 105 c.p.c. l' Controparte_6
, nella sua qualità di creditore del sig. per la somma di
[...] Controparte_1
Euro 3.508.885,26, in forza di ruoli e relativi oneri e accessori maturati, spiegando domanda ex art. 2901 c.c. nei confronti degli attori, per le medesime ragioni di diritto esposte da parte attrice.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e quindi assunta in decisione.
In via preliminare, deve accogliersi, perché fondata, l'eccezione di carenza di interesse ad agire degli attori nei confronti della convenuta fondata sul difetto, in capo alla stessa, della qualità CP_2 di debitore.
In realtà, come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, quando il bene oggetto dell'atto di dispositivo oggetto di revocatoria è in comunione dei beni fra i coniugi, non sussiste litisconsorzio necessario fra gli stessi, in quanto, in tal caso, viene meno l'assoggettamento del cespite allo speciale regime patrimoniale. La giurisprudenza ha chiarito che “nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi non sussiste il litisconsorzio necessario dell'altro, atteso che l'eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest'ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l'inefficacia relativa dell'atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore, e nei confronti, unicamente, del creditore cha ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di disposizione” ( Cass. 17021/2015; 18707/2021).
Ne consegue che, nell'ipotesi di alienazione del cespite in regime di comunione legale, l'azione revocatoria ha ad oggetto soltanto la quota del coniuge debitore , sorta al momento dell'alienazione a terzi del bene.
Pertanto, la domanda svolta nei confronti di deve essere dichiarata inammissibile per CP_2 carenza di interesse ad agire nei suoi confronti da parte degli attori.
La domanda nei confronti degli altri convenuti è fondata e merita accoglimento.
Con riferimento, in primo luogo, ai requisiti soggettivi delle parti, deve ritenersi accertata, in capo agli attori, la qualità di creditori, prescritta dall'art. 2901 c.c. per chi agisce con l'azione per revocatoria ordinaria, da intendersi in senso ampio, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito ed essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, compreso il credito litigioso (cfr. Cass. civ. n. 11755/2018; n. 4242/2020; n. 12975/2020; n.
10522/2020).
pagina 4 di 7 Nel caso di specie, il credito degli attori è sorto in virtù della sentenza che si è pronunciata sulle statuizioni civili in favore delle parti civili costituite, confermata in sede di appello in data 1.10.2021.
Quanto alla posizione del debitore, in capo allo stesso rileva l'atteggiamento psicologico, il c.d. consilium fraudis, diversamente qualificabile a seconda che l'atto dispositivo sia anteriore o posteriore al sorgere del credito, ovvero che tale atto sia oneroso o gratuito.
Con riferimento al momento dell'atto, secondo la giurisprudenza di legittimità l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va valutata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza, e non a quello del suo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. n. 8013/1996; n.
23326/2018): nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il credito delle parti attrici sia sorto al momento del compimento dell'illecito da parte del Notaio poi accertato con sentenza CP_1 contenente le statuizioni civili in favore delle persone offese costituite parti civili nel giudizio penale e che, pertanto, sia anteriore al compimento dell'atto dispositivo.
Ciò detto, nel caso di atti successivi al sorgere del credito, come nel caso di specie, è sufficiente la mera conoscenza nel debitore del pregiudizio derivante dal proprio atto alle ragioni del creditore: infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, ai fini del consilium fraudis, “non è necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che mediante l'atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni “ (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 16825/2013; n. 27546/2014).
Con riferimento alla posizione dei terzi, invece, occorre distinguere il caso in cui l'atto sia a titolo gratuito e quello in cui esso sia a titolo oneroso: nella prima ipotesi, il consilium fraudis deve sussistere soltanto in capo al debitore;
nel secondo caso, invece, anche il terzo deve essere, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso, “essendo sufficiente la mera consapevolezza della diminuzione del patrimonio del debitore causata dall'atto di disposizione, tale da arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, pur senza l'intenzione specifica di nuocere né la conoscenza da parte del terzo dell'eventuale stato di insolvenza del debitore “ (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 10430/2005).
Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanzia (cfr. Cass. civ. se. II 18. 1.2007, n. 1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori. Inoltre, deve evidenziaris che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione.
Passando alla verifica del presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, è pacifico in giurisprudenza che, per integrare l'eventus damni, sia sufficiente che l'atto di disposizione impugnato renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o anche soltanto difficoltosa, e che tale difficoltà può consistere anche solo in una “mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore” (cfr., ex multis, fra le più recenti, Cass civ. n. 19207/2018; n. 26310/2021; n. 20232/2023).
E ciò anche alla luce della circostanza che “la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di danno costitutivo dell'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva” (cfr. Cass civ. n. 7262/2000).
Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocatoria, che eccepisce la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni. pagina 5 di 7 Ne discende, applicando i suddetti principi al caso di specie, che il pregiudizio alle ragioni dei creditori, odierni attori, sia senz'altro derivato dall'atto di disposizione compiuto dai convenuti (atto di compravendita) per mezzo del quale gli stessi si sono privati di svariati cespiti immobiliari di rilevante valore (per Euro 1.345.000,00), con conseguente diminuzione della propria capienza patrimoniale, costituita, allo stato, da un solo altro immobile, tra l'altro sottoposto a procedura esecutiva immobiliare.
Deve, pertanto, ritenersi senz'altro integrato l'elemento oggettivo dell'azione esercitata.
Quanto all'elemento soggettivo, trattandosi di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, non è necessaria, come abbiamo visto, la prova della dolosa preordinazione, ma è sufficiente quella della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto dispositivo.
Tale consapevolezza in capo alla parte alienante (debitore) si desume dalla tempistica con cui si è addivenuti alla vendita degli immobili di sua proprietà, mediante, dapprima, un contratto preliminare stipulato con il promittente acquirente in data 30.10.2018, in pendenza del procedimento penale nel quale il Notaio rivestiva la qualità di imputato e gli attori quella di persone offese Controparte_1 costituite parti civili, e, quindi, stipula del contratto definitivo a distanza di meno di due mesi, in data
6.12.2018, lo stesso giorno della pronuncia della sentenza di condanna nei suoi confronti comprensiva delle statuizioni civili.
L'evidenza del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni dei creditori era dunque manifesta per il debitore. Del resto, nel caso di vendita dell'intero patrimonio immobiliare di proprietà del debitore, essendo l'altro bene immobile è sottoposto ad esecuzione forzata ( e, quindi, non aggredibile e non satisfattivo della garanzia patrimoniale), la consapevolezza del pregiudizio ben può considerarsi intrinseca all'atto stesso (cfr. Cass. civ. n. 10430/2005; n. 7507/2007).
Trattandosi, nella specie, di atto a titolo oneroso, tale consapevolezza deve sussistere anche in capo al terzo acquirente, con prova che può essere fornita anche mediante presunzioni (cfr. Cass. n.
16221/2019).
A tale scopo, deve ritenersi dirimente la circostanza, dedotta e documentalmente provata dall
[...]
, per cui, in data 22/11/2018, a seguito della stipula del Controparte_7 preliminare di compravendita con i coniugi veniva notificato da parte dell' medesima, CP_1 CP_8 creditrice della somma complessiva di € 3.508.885,26, al sig. quale debitore principale e al CP_1
Sig. quale terzo chiamato a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., l'atto di pignoramento CP_3 presso terzi, circostanza che certamente rappresenta determinante indice presuntivo della conoscenza, da parte del Sig. non solo della notevole esposizione debitoria del Sig. quantomeno CP_3 CP_1 nei confronti dell'Erario e presuntivamente nei confronti di altri creditori e, quindi, del conseguente pregiudizio arrecato alle ragioni degli stessi con la stipula dell'atto dispositivo. In entrambi i casi, infatti, la notifica è intervenuta prima della stipula del contratto definitivo (in data 22/11/2018 nei confronti del Sig. il 28/11/2018 rispetto al Sig. e, pertanto, entrambi i contraenti CP_3 CP_1 erano ben consapevoli quantomeno delle ampie ragioni creditorie dell'Amministrazione e del pregiudizio che, con l'atto dispositivo, alle stesse e, quindi, anche a quelle attoree, avrebbero arrecato.
L'accoglimento della domanda comporta la declaratoria di inefficacia, nei confronti di parte attrice e di parte intervenuta , dell'atto di Controparte_9 compravendita avente ad oggetti gli immobili identificati al C.F. del Comune di Tavarnelle Val di Pesa al foglio 48, particella, 236, sub. 500, Cat. A/7, sub. 501, Cat. C/6; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48 particelle: 25, seminativo di a.73.80; 283 semin arbor do a. 35.97; 296 seminativo di a. 38.83; 298 bosco misto di a. 25.03; 299 bosco misto di a. 54.75; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48, particella 286, semin arbor di a.3.07; particella 289 seminativo di a.5.98; particella 297 seminativo di a.3.60; particella 301 bosco misto di a.1.55 (quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 dei terreni pagina 6 di 7 pertinenziali), ai rogiti Notaio del 6.12.2018, di proprietà di e Persona_1 Controparte_1 [...]
CP_2
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza anche nei confronti della parte intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA inefficace, nei confronti di parte attrice e di parte intervenuta, l'atto di compravendita avente ad oggetti gli immobili identificati al C.F. del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa al foglio 48, particella, 236, sub. 500, Cat. A/7, sub. 501, Cat. C/6; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48 particelle: 25, seminativo di a.73.80; 283 semin arbor do a. 35.97; 296 seminativo di a. 38.83; 298 bosco misto di a. 25.03; 299 bosco misto di a. 54.75; al C.T. del medesimo Comune al foglio 48, particella 286, semin arbor di a.3.07; particella 289 seminativo di a.5.98; particella 297 seminativo di a.3.60; particella 301 bosco misto di a.1.55 (quota di comproprietà indivisa pari a 308/1000 dei terreni pertinenziali), ai rogiti Notaio del 6.12.2018, di proprietà di Persona_1
e Controparte_1 CP_2
CONDANNA altresì le parti convenute e in solido fra loro, a Controparte_1 CP_3 rimborsare alla parte attrice e alla parte intervenuta, per ciascuna di esse, le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi ed in Euro 1.211,11 per esborsi in favore della sola parte attrice, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
CONDANNA parte attrice alla refusione, in favore della convenuta delle spese di lite, CP_2 liquidate nella misura di cui sopra.
ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Firenze la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità al riguardo.
Firenze, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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