Sentenza 18 novembre 1998
Massime • 1
Se ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 1 Legge n. 386/1990, (emissione di assegno senza autorizzazione), è indispensabile la prova del dolo, e quindi della coscienza di emettere un assegno in mancanza dell'autorizzazione, detta prova non si concretizza unicamente nella ricezione in modo effettivo della raccomandata con la quale è comunicata la risoluzione del contratto. Essa può desumersi dai più diversi elementi che devono essere apprezzati dal giudice di merito. (Nella fattispecie, il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica formale della revoca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/1998, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 18 novembre 1998 |
Testo completo
composta dai sigg.ri Magistrati Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Vincenzo Pandolfo Presidente del 22 maggio 1998
Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
Dott. Alfonso Malinconico Consigliere N.2046
Dott. Bruno Foscarini Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Gennaro Marasca Consigliere N.1726/98
ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NA n. 28\7\1943 ON Valle Piana
avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno del 13\10\1997;
udita la relazione del cons. dott. Alfonso Malinconico;
udito il P.G. dott. Giuliano Turone che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
IN NA dal pretore di Salerno era riconosciuto colpevole, tra l'altro, di emissione di n. 6 assegni bancari senza l'autorizzazione dell'istituto trattario (art. 1 L. n. 386\90) e di n. 11 assegni senza provvista (art. 2 L. cit.). Con l'appello, quanto ai primi, deduceva la mancanza di prova dell'avvenuta rituale comunicazione della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni. La corte di merito confermava la sentenza sul duplice rilievo che si erano verificate le condizioni di cui all'art. 9 L. n. 283\90 per la revoca dell'autorizzazione (emissione di n. 11 assegni privi di provvista) e che della revoca stessa era stata data comunicazione al IC con lettera raccomandata restituita per compiuta giacenza al mittente, dopo due tentativi di notifica in giorni successivi. Si denuncia ora la "mancanza di prova della revoca dell'autorizzazione" ai sensi dell'art. 9 cit. in quanto, pur essendo essa obbligatoria al verificarsi delle condizioni di cui allo stesso articolo, la banca non era esonerata dalla relativa comunicazione. Si lamenta poi che la pena è stata determinata sull'errato importo degli assegni in complessive L. 388304356 a fronte della corretta somma di L. 121.200.000.
Il ricorso deve essere disatteso.
Il primo motivo - che per avere un significato deve essere inteso nel senso della carenza dell'elemento soggettivo del reato per irritualità della risoluzione del rapporto di conto corrente, non essendo stata consegnata personalmente al IC la lettera raccomandata contenente la comunicazione della revoca adottata dall'istituto bancario in data 9\5\1991 - elude il vero significato della sentenza impugnata. La critica è impostata sulla non corretta interpretazione del sistema normativo sull'assegno bancario e del diritto-dovere della banca di risolvere unilateralmente il contratto;
inoltre ignora, da un lato, la differenza tra modalità di perfezionamento della revoca in senso formale (e quindi della risoluzione del contratto di conto corrente) e conoscenza effettiva della stessa e, dall'altro e di conseguenza, i diversi effetti a cui è rivolta la comunicazione e la notificazione della revoca. Se ai fini della configurazione del reato di cui all'art 1 L. cit. è indispensabile la prova del dolo e quindi della coscienza di emettere un assegno in mancanza dell'autorizzazione, detta prova non si concretizza unicamente nella ricezione in modo effettivo della raccomandata con la quale è comunicata la risoluzione del contratto. Essa può desumersi dai più diversi elementi che devono essere apprezzati dal giudice di merito. Le formalità prescritte dall'art. 9 cit. devono essere soddisfatte al fine di risolvere un rapporto di natura civile, con tutte le conseguenze che comportano le normali presunzioni di conoscenza collegate alle notifiche: nella specie le forme, anche relative alla notificazione, sono state osservate e quindi dal momento della compiuta giacenza il contratto di conto corrente era risolto con tutte le conseguenze di legge. Tale dato di fatto costituisce la premessa materiale per la configurazione del reato di cui all'art. 1 L. cit. e quindi su di esso si innesta il problema relativo alla prova del dolo che nella specie è stato risolto, con giudizio di merito correttamente motivato e quindi sottratto ad ogni sindacato di legittimità, nel senso che, avendo l'imputato consapevolezza della emissione di un certo numero di assegni privi di provvista, era cosciente della revoca che ne sarebbe seguita ex lege e quindi di emettere successivi titoli in un momento in cui il contratto era stato già risolto. L'avere agito in modo da non ricevere la lettera della banca contenente la comunicazione della revoca del conto, e da determinare la giacenza del plico presso l'ufficio postale per la restituzione al mittente, ha costituito un tentativo di predisporre le condizioni onde dedurre l'ignoranza della revoca e quindi la mancanza del dolo nell'emissione di successivi assegni: tentativo che però, come emerge dalla sentenza impugnata, ha confermato la coscienza di avere agito nella inesistenza di un rapporto di conto corrente.
Il secondo motivo, nei termini in cui è stato formulato, costituisce censura non dedotta in quanto con l'appello, come risulta dal testo della sentenza, si era lamentata la mancata concessione delle attenuanti generiche e la riduzione della pena ai limiti edittali. La corte di merito, comunque, ha ritenuta congrua la pena inflitta dal pretore soprattutto in base ai precedenti penali, alla reiterazione dei reati ed all'importo degli assegni emessi a partire dal 25\5\1991. L'indicazione della somma complessiva di L. 388304356 nella narrativa della sentenza non ha giocato nessun ruolo nella decisione di conferma della decisione impugnata in punto di congruità della pena.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999