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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa NA GR Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 686/2024 R.G. avente ad OGGETTO “separazione giudiziale”
e vertente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Rotondo
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IO UR
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 26.08.1993 Parte_1 Controparte_1
nel Comune di AN (atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
AN nell'anno 1993 Numero 3 Parte I Serie); dall'unione sono nati i figli Persona_1
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Persona_2
28.03.1988, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con ricorso depositato in data 02/4/2024 ha adito il Tribunale Parte_1
rappresentando che a causa di dissapori ed incomprensioni da tempo è venuta meno
l'affectio coniugalis, in modo tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile;
la ricorrente ha dedotto di svolgere l' attività di bracciante agricolo per la quale percepisce un reddito personale annuale nettamente inferiore rispetto a quello del coniuge.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e per l'effetto autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano-AN ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) Assegnare alla moglie la casa familiare acquistata con atto di compravendita del
2.02.1999 per Notaio Repertorio n. 35499 sita di Corigliano AN, Via Per_3
Tommaso Piatti n. 45 di Corigliano-AN, oltre alle sue pertinenze, censita come in parte narrativa;
3) Disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno Controparte_1 di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con aggiornamento delle variazioni ISTAT;
4) dichiarare la separazione personale dei coniugi con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, di competenze e onorari di giudizio”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/10/2024 con la quale, dopo aver impugnato e contestato le avverse deduzioni, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “dichiarare la separazione personale tra il sig.
[...]
e , meglio generalizzati in atti;
Assegnare la casa Controparte_1 Parte_1
coniugale di via T. Piatti n°45 al sig. ; Rigettare la richiesta di Controparte_1
contributo di mantenimento da parte della sig.ra perché infondata;
Parte_1
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di giudizio Parte_1
con distrazione del sottoscritto antistatario ex art. 93 c.p.c..
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, sentiti i coniugi, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 03/12/2024 il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “PONE a carico di un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della moglie per un importo mensile complessivo di €
150,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese”; all'esito della successiva udienza la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che ogni coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. Controparte_1
Entrambe le parti hanno proposto domanda di assegnazione della casa coniugale.
Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Il Collegio ritiene che nessuna della domande possa essere accolta, non convivendo i figli con alcuno dei genitori.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore;
il Tribunale ritiene che la predetta domanda debba essere accolta: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Cass. Sez. 1,
16/05/2017, n. 12196, Rv. 644070 - 01).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che la ricorrente, di anni 62, svolga l'attività di bracciante agricola e percepisca un reddito di circa € 9.000,00 all'anno e viva con una sorella in una casa di proprietà di questa, pagandole le spese;
è altresì incontestato che il resistente percepisca una pensione di circa € 1.500 al mese e viva nella casa coniugale.
In considerazione di quanto premesso il Collegio ritiene che alla ricorrente spetti, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno di mantenimento di € 150,00 stante la differenza di reddito tra i coniugi e l'assenza in capo alla ricorrente di redditi propri tali da fargli mantenere tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti, nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 26.08.1993 nel Comune di
[...]
AN (atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di AN nell'anno 1993 Numero 3 Parte I Serie);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da entrambe le parti;
3. PONE a carico di , un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 coniuge per un importo mensile complessivo di € 150,00 da Parte_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
4. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 24/11/2025. IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa NA GR
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa NA GR Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 686/2024 R.G. avente ad OGGETTO “separazione giudiziale”
e vertente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Parte_1 C.F._1
Rotondo
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
IO UR
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in data 26.08.1993 Parte_1 Controparte_1
nel Comune di AN (atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di
AN nell'anno 1993 Numero 3 Parte I Serie); dall'unione sono nati i figli Persona_1
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Persona_2
28.03.1988, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Con ricorso depositato in data 02/4/2024 ha adito il Tribunale Parte_1
rappresentando che a causa di dissapori ed incomprensioni da tempo è venuta meno
l'affectio coniugalis, in modo tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, divenuta intollerabile;
la ricorrente ha dedotto di svolgere l' attività di bracciante agricolo per la quale percepisce un reddito personale annuale nettamente inferiore rispetto a quello del coniuge.
Tanto premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo al Tribunale di: “1) Emettere sentenza immediata sullo status dei coniugi e per l'effetto autorizzarli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile del Comune di Corigliano-AN ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
2) Assegnare alla moglie la casa familiare acquistata con atto di compravendita del
2.02.1999 per Notaio Repertorio n. 35499 sita di Corigliano AN, Via Per_3
Tommaso Piatti n. 45 di Corigliano-AN, oltre alle sue pertinenze, censita come in parte narrativa;
3) Disporre a carico del l'obbligo del versamento di un assegno Controparte_1 di mantenimento nella misura di € 250,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con aggiornamento delle variazioni ISTAT;
4) dichiarare la separazione personale dei coniugi con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, di competenze e onorari di giudizio”.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/10/2024 con la quale, dopo aver impugnato e contestato le avverse deduzioni, ha concluso chiedendo al Tribunale di: “dichiarare la separazione personale tra il sig.
[...]
e , meglio generalizzati in atti;
Assegnare la casa Controparte_1 Parte_1
coniugale di via T. Piatti n°45 al sig. ; Rigettare la richiesta di Controparte_1
contributo di mantenimento da parte della sig.ra perché infondata;
Parte_1
Condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze di giudizio Parte_1
con distrazione del sottoscritto antistatario ex art. 93 c.p.c..
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, sentiti i coniugi, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 03/12/2024 il Tribunale ha adottato i seguenti provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.: “PONE a carico di un Controparte_1 assegno di mantenimento in favore della moglie per un importo mensile complessivo di €
150,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese”; all'esito della successiva udienza la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che ogni coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
. Controparte_1
Entrambe le parti hanno proposto domanda di assegnazione della casa coniugale.
Come noto, l'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Il Collegio ritiene che nessuna della domande possa essere accolta, non convivendo i figli con alcuno dei genitori.
La ricorrente ha chiesto, inoltre, la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore;
il Tribunale ritiene che la predetta domanda debba essere accolta: la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (Cass. Sez. 1,
16/05/2017, n. 12196, Rv. 644070 - 01).
Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che la ricorrente, di anni 62, svolga l'attività di bracciante agricola e percepisca un reddito di circa € 9.000,00 all'anno e viva con una sorella in una casa di proprietà di questa, pagandole le spese;
è altresì incontestato che il resistente percepisca una pensione di circa € 1.500 al mese e viva nella casa coniugale.
In considerazione di quanto premesso il Collegio ritiene che alla ricorrente spetti, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno di mantenimento di € 150,00 stante la differenza di reddito tra i coniugi e l'assenza in capo alla ricorrente di redditi propri tali da fargli mantenere tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione.
Alla luce della natura del giudizio e della soccombenza reciproca tra le parti, nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in data 26.08.1993 nel Comune di
[...]
AN (atto trascritto al registro degli atti di matrimonio del Comune di AN nell'anno 1993 Numero 3 Parte I Serie);
2. RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale proposta da entrambe le parti;
3. PONE a carico di , un assegno di mantenimento in favore del Controparte_1 coniuge per un importo mensile complessivo di € 150,00 da Parte_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
4. COMPENSA le spese di lite tra le parti.
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 24/11/2025. IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa NA GR
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola