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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/06/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5617/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5617/2023 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
( ) nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Colleferro Via Giovanni Da Verrazzano 39, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pietrosanti ( ), giusta procura allegata al C.F._2
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
C.F. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1 protempore Direttore Regionale dell' del Lazio, dr. giusta CP_1 Controparte_3
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente CP_1 dell' , n. 45 del 26.2.2020, con domicilio eletto presso la Sede di CP_1 CP_4 CP_1
Velletri, in v.le G. Marconi n. 34 in Velletri (RM), rappresentato e difeso dall'Avv.
FR SC c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto C.F._3 Notaio del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221), allegata alla memoria di Per_1
costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 7/11/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) Accertare e dichiarare che la sig.ra in conseguenza l'infortunio Parte_1
verificatosi in data 06.08.2022 per il quale è stato già riconosciuto un grado di invalidità pari al 9% in occasione della visita disposta dall' ha subito una menomazione dell'integrità CP_1
psico-fisica pari al 10% e per l'effetto condannare l' alla maggiorazione CP_1 dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 D. Lgs. n. 38/00 già riconosciuto corrispondente al grado di menomazione accertato con decorrenza dalla data dell'infortunio
o da quella differente data che verrà accertata nel corso del giudizio oltre oneri accessori;
b) Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, CP_1
da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art.
4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione
e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 15/4/2024 per chiedere di: “NEL CP_1
MERITO – IN VIA PRINCIPALE, Respingersi per inammissibilità, ovvero in subordine, infondatezza, il ricorso, per i motivi sopra esposti. Spese per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 13/11/2023 per il giorno
26/4/2024; all'esito veniva emessa l'ordinanza del 29/4/2024 con la quale veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Istituto e con la quale veniva disposta
CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 1/10/2024 per il giuramento del CTU nominato dott. seguiva l'udienza del 10/6/2025 per la discussione orale della causa, Per_2 all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU medico-legale, con relazione peritale depositata nei termini in data 21/4/2025.
2. In fatto e in diritto.
5. Si precisa in fatto che in data 6/8/2022 subiva un infortunio sul lavoro, Parte_1
cadendo accidentalmente a terra, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, con mansioni di operatrice socio-sanitaria, presso la Casa di Cura Villa Atnea, sita in Artena.
6. Veniva quindi presentata regolare denuncia di infortunio e all'esito l' riconosceva CP_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% per “Esiti dolenti di frattura composta tibia destra, esiti di valido trauma distorsivo ginocchio destro con lesione parziale LCA, deambulazione lievemente claudicante e modica instabilità” (v. provvedimento del CP_1
27/11/2022, doc. 2 all. al ricorso).
7. Avverso detto provvedimento la ricorrente proponeva opposizione amministrativa chiedendo la rivalutazione del danno riscontrato, in data 6/3/2023; l' con CP_1 provvedimento del 19/5/2023, in parziale accoglimento dell'opposizione amministrativa proposta, riconosceva a seguito di visita collegiale una menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 9% per “Esiti dolenti di frattura composta tibia destra con sfumata ripercussione funzionale, modesta lassità articolare del ginocchio destro con esiti di lesione parziale del
LCA” (v. provvedimento del 197572023, doc. 4 all. al ricorso). CP_1
8. La ricorrente, ritenendo non corretta la valutazione del danno biologico effettuata in sede amministrativa, promuoveva l'odierno ricorso giurisdizionale.
3 9. Il CTU nominato dott. in merito al quesito peritale sottopostogli, ha formulato Per_2 la seguente diagnosi: “Sulla base della documentazione medica presente in atti si può affermare che la signora è affetta da: “Esiti di trauma distorsivo del Parte_1
ginocchio destro che fu causa di lesione parziale del legamento crociato anteriore e di contusione ossea a livello dell'emipiatto tibiale esterno con edema della spongiosa e minima interruzione della corticale” (v. relazione peritale dott. pag.7). Per_2
10. IL CTU ha quindi espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Il raffronto tra la diagnosi sopra riportata, quale emerge dagli atti di causa, e quella posta dall' permette CP_1
di evidenziare che la frattura di tibia destra riportata dalla signora a seguito Pt_1 dell'infortunio patito il 6.8.2022 fu per la precisione limitata ad una contusione ossea a livello dell'emipiatto tibiale esterno con edema della spongiosa e minima interruzione della corticale. Tale danno risulta certamente compatibile con il trauma distorsivo sofferto in occasione di lavoro e accertato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Colleferro.
L'espressione “frattura di tibia” pertanto, sebbene a rigore sia corretta, non può essere equiparata nel caso in esame alla lesione derivante dalla interruzione (sia pure composta) della struttura portante della gamba. La valutazione concordemente decisa dai medici che espletarono la collegiale medica del 17.5.2023 nella misura del 3% degli esiti dolenti
(attualmente peraltro nemmeno più lamentati dalla ricorrente, che nel corso delle operazioni peritali ha riferito solo una sensazione di instabilità articolare derivante dalla lesione legamentosa) e della conseguente sfumata ripercussione funzionale appare pertanto sicuramente favorevole nei confronti della ricorrente. Corrisponde infatti al valore massimo tabellare previsto dalla voce 290 della tabella delle menomazioni emanata ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. n. 38/2000:
290 Esiti di frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini Fino a 3 strumentali, in assenza o con sfumata
ripercussione funzionale
La lesione del legamento crociato anteriore, deve essere valutata in accordo con la voce tabellare n. 279:
4 Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale Fino a 8
279
o totale, di uno dei due legamenti crociati, non
operata
Poiché il valore massimo previsto per una lesione totale del legamento è pari all'8% e considerato che nel caso in esame la lesione del LCA fu solo parziale, la valutazione del grado di menomazione residuo pari al 7% concordata in sede di visita collegiale appare sicuramente adeguata e certamente non lesiva dei diritti della ricorrente.
La valutazione complessiva del danno non può essere determinata effettuando la semplice somma aritmetica dei postumi riconosciuti, ma deve considerare la reale incidenza funzionale espletata dal complesso delle menomazioni sofferte. Applicando pertanto la formula riduttiva prevista si ritiene di dover concordare con quanto deciso in occasione della visita collegiale:
9%.” (v. relazione peritale pagg. 7-8).
11. Il dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) La signora Per_2 Pt_1
è affetta da:
[...]
“Esiti di trauma distorsivo del ginocchio destro che fu causa di lesione parziale del legamento crociato anteriore e di contusione ossea a livello dell'emipiatto tibiale esterno con edema della spongiosa e minima interruzione della corticale”.
2) Il danno biologico complessivo determinato dagli esiti permanenti delle lesioni patite è pari al 9%, in accordo con quanto deciso in occasione della visita collegiale medica del
17.5.2023” (v. relazione peritale pag. 9).
12. Osserva il decidente che la CTU espletata, a firma del dott. è stata condotta Per_2
secondo criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente
5 richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
13. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale, condivisi gli esiti dell'accertamento peritale espletato, ritenuto che la valutazione della menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente, in conseguenza dell'infortunio occorso il 6/8/2022, effettuata dall' all'esito CP_1
della visita collegiale del 17/5/2023, nella misura del 9% era corretta, rigetta il ricorso.
3. Le spese di lite.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza;
tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti della parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sua esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, per l'effetto dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU del presente CP_1
giudizio liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 10 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5617/2023 R.G.L., relativa al procedimento avente ad oggetto:
“prestazione: indennità-rendita vitalizia o equivalente- altre ipotesi”, CP_1
PROMOSSA DA
( ) nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Colleferro Via Giovanni Da Verrazzano 39, ai fini del presente giudizio rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Pietrosanti ( ), giusta procura allegata al C.F._2
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
C.F. , in persona del suo legale rappresentante
[...] P.IVA_1 protempore Direttore Regionale dell' del Lazio, dr. giusta CP_1 Controparte_3
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154/1998 e Determina del Presidente CP_1 dell' , n. 45 del 26.2.2020, con domicilio eletto presso la Sede di CP_1 CP_4 CP_1
Velletri, in v.le G. Marconi n. 34 in Velletri (RM), rappresentato e difeso dall'Avv.
FR SC c.f. , in virtù di procura generale alle liti (atto C.F._3 Notaio del 28.07.2020, Rep. 89932 – Racc. 26221), allegata alla memoria di Per_1
costituzione;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso depositato il 7/11/2023, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“a) Accertare e dichiarare che la sig.ra in conseguenza l'infortunio Parte_1
verificatosi in data 06.08.2022 per il quale è stato già riconosciuto un grado di invalidità pari al 9% in occasione della visita disposta dall' ha subito una menomazione dell'integrità CP_1
psico-fisica pari al 10% e per l'effetto condannare l' alla maggiorazione CP_1 dell'indennizzo in capitale previsto dall'art. 13 D. Lgs. n. 38/00 già riconosciuto corrispondente al grado di menomazione accertato con decorrenza dalla data dell'infortunio
o da quella differente data che verrà accertata nel corso del giudizio oltre oneri accessori;
b) Condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, CP_1
da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore antistatario e da liquidarsi in corrispondenza a quanto disposto dal DM 147/22 anche alla luce di quanto previsto dall'art.
4 comma 1bis così come modificato dal DM 147/22 all'art. 2 comma 1 lettera b tenuto conto che il presente ricorso è redatto con tecnica informatica idonea ad agevolare la consultazione
e la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 15/4/2024 per chiedere di: “NEL CP_1
MERITO – IN VIA PRINCIPALE, Respingersi per inammissibilità, ovvero in subordine, infondatezza, il ricorso, per i motivi sopra esposti. Spese per legge” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2 3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del 13/11/2023 per il giorno
26/4/2024; all'esito veniva emessa l'ordinanza del 29/4/2024 con la quale veniva rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Istituto e con la quale veniva disposta
CTU medico-legale; seguiva l'udienza del 1/10/2024 per il giuramento del CTU nominato dott. seguiva l'udienza del 10/6/2025 per la discussione orale della causa, Per_2 all'esito della quale veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'acquisizione della produzione documentale offerta dalle parti e nell'espletamento di CTU medico-legale, con relazione peritale depositata nei termini in data 21/4/2025.
2. In fatto e in diritto.
5. Si precisa in fatto che in data 6/8/2022 subiva un infortunio sul lavoro, Parte_1
cadendo accidentalmente a terra, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, con mansioni di operatrice socio-sanitaria, presso la Casa di Cura Villa Atnea, sita in Artena.
6. Veniva quindi presentata regolare denuncia di infortunio e all'esito l' riconosceva CP_1 una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 7% per “Esiti dolenti di frattura composta tibia destra, esiti di valido trauma distorsivo ginocchio destro con lesione parziale LCA, deambulazione lievemente claudicante e modica instabilità” (v. provvedimento del CP_1
27/11/2022, doc. 2 all. al ricorso).
7. Avverso detto provvedimento la ricorrente proponeva opposizione amministrativa chiedendo la rivalutazione del danno riscontrato, in data 6/3/2023; l' con CP_1 provvedimento del 19/5/2023, in parziale accoglimento dell'opposizione amministrativa proposta, riconosceva a seguito di visita collegiale una menomazione dell'integrità psico- fisica pari al 9% per “Esiti dolenti di frattura composta tibia destra con sfumata ripercussione funzionale, modesta lassità articolare del ginocchio destro con esiti di lesione parziale del
LCA” (v. provvedimento del 197572023, doc. 4 all. al ricorso). CP_1
8. La ricorrente, ritenendo non corretta la valutazione del danno biologico effettuata in sede amministrativa, promuoveva l'odierno ricorso giurisdizionale.
3 9. Il CTU nominato dott. in merito al quesito peritale sottopostogli, ha formulato Per_2 la seguente diagnosi: “Sulla base della documentazione medica presente in atti si può affermare che la signora è affetta da: “Esiti di trauma distorsivo del Parte_1
ginocchio destro che fu causa di lesione parziale del legamento crociato anteriore e di contusione ossea a livello dell'emipiatto tibiale esterno con edema della spongiosa e minima interruzione della corticale” (v. relazione peritale dott. pag.7). Per_2
10. IL CTU ha quindi espresso le seguenti considerazioni medico-legali: “Il raffronto tra la diagnosi sopra riportata, quale emerge dagli atti di causa, e quella posta dall' permette CP_1
di evidenziare che la frattura di tibia destra riportata dalla signora a seguito Pt_1 dell'infortunio patito il 6.8.2022 fu per la precisione limitata ad una contusione ossea a livello dell'emipiatto tibiale esterno con edema della spongiosa e minima interruzione della corticale. Tale danno risulta certamente compatibile con il trauma distorsivo sofferto in occasione di lavoro e accertato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Colleferro.
L'espressione “frattura di tibia” pertanto, sebbene a rigore sia corretta, non può essere equiparata nel caso in esame alla lesione derivante dalla interruzione (sia pure composta) della struttura portante della gamba. La valutazione concordemente decisa dai medici che espletarono la collegiale medica del 17.5.2023 nella misura del 3% degli esiti dolenti
(attualmente peraltro nemmeno più lamentati dalla ricorrente, che nel corso delle operazioni peritali ha riferito solo una sensazione di instabilità articolare derivante dalla lesione legamentosa) e della conseguente sfumata ripercussione funzionale appare pertanto sicuramente favorevole nei confronti della ricorrente. Corrisponde infatti al valore massimo tabellare previsto dalla voce 290 della tabella delle menomazioni emanata ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. n. 38/2000:
290 Esiti di frattura isolata di tibia apprezzabili con indagini Fino a 3 strumentali, in assenza o con sfumata
ripercussione funzionale
La lesione del legamento crociato anteriore, deve essere valutata in accordo con la voce tabellare n. 279:
4 Lassità articolare del ginocchio da rottura, parziale Fino a 8
279
o totale, di uno dei due legamenti crociati, non
operata
Poiché il valore massimo previsto per una lesione totale del legamento è pari all'8% e considerato che nel caso in esame la lesione del LCA fu solo parziale, la valutazione del grado di menomazione residuo pari al 7% concordata in sede di visita collegiale appare sicuramente adeguata e certamente non lesiva dei diritti della ricorrente.
La valutazione complessiva del danno non può essere determinata effettuando la semplice somma aritmetica dei postumi riconosciuti, ma deve considerare la reale incidenza funzionale espletata dal complesso delle menomazioni sofferte. Applicando pertanto la formula riduttiva prevista si ritiene di dover concordare con quanto deciso in occasione della visita collegiale:
9%.” (v. relazione peritale pagg. 7-8).
11. Il dott. ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “1) La signora Per_2 Pt_1
è affetta da:
[...]
“Esiti di trauma distorsivo del ginocchio destro che fu causa di lesione parziale del legamento crociato anteriore e di contusione ossea a livello dell'emipiatto tibiale esterno con edema della spongiosa e minima interruzione della corticale”.
2) Il danno biologico complessivo determinato dagli esiti permanenti delle lesioni patite è pari al 9%, in accordo con quanto deciso in occasione della visita collegiale medica del
17.5.2023” (v. relazione peritale pag. 9).
12. Osserva il decidente che la CTU espletata, a firma del dott. è stata condotta Per_2
secondo criteri tecnico-scientifici corretti. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati, di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente
5 richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
13. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale, condivisi gli esiti dell'accertamento peritale espletato, ritenuto che la valutazione della menomazione dell'integrità psico-fisica della ricorrente, in conseguenza dell'infortunio occorso il 6/8/2022, effettuata dall' all'esito CP_1
della visita collegiale del 17/5/2023, nella misura del 9% era corretta, rigetta il ricorso.
3. Le spese di lite.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza;
tuttavia, stante l'autodichiarazione reddituale in atti della parte ricorrente, sussistono i presupposti per la sua esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, per l'effetto dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite e pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU del presente CP_1
giudizio liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc;
spese di CTU liquidate definitivamente con separato decreto.
Così deciso in Velletri, il 10 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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