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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11847/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. PAPADIA FRANCESCO Controparte_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione/assegno di invalidità civile
***
FATTO E DIRITTO
L' – premesso che il CTU nominato in fase di ATP aveva formulato le seguenti conclusioni: Pt_1
“Ne deriva il riconoscimento complessivo, in favore della Sig. ra del grado di Invalidità CP_1 nella misura dell'80 % , da epoca orientativamente collocabile nel dicembre del 2022.”- ha formulato dissenso e ha introdotto il giudizio di merito, chiedendo di “disporre una nuova consulenza tecnica al fine di accertare la fondatezza dei motivi di dissenso prospettati dall' e, rigettata ogni Pt_1 contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere la domanda dell' e dichiarare l'insussistenza dei Pt_1 requisiti legittimanti la pretesa dell'originario ricorrente, relativa al riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità civile”.
La resistente ha chiesto il rigetto del ricorso di merito proposto dall' , il riconoscimento del Pt_1 diritto all'assegno di invalidità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione. Pt_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. Pt_1
Il ricorso di merito proposto dall è infondato e deve essere rigettato. Pt_1
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%), mentre, in base al successivo art. 13
(modificato dall'art. 1 co. 35 L. 247/07), il requisito sanitario richiesto per l'assegno è costituito dalla riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%. Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che la rende attualmente invalida civile in misura pari al 80% con decorrenza da DICEMBRE 2022.
Il CTU ha così concluso: “La ricorrente Sig.ra risulta affetta da: patologia di Controparte_1 interesse dell'apparato osteoarticolare – Spondilodiscoartrosi, Obesità II Classe, Reumatismo fibromialgico con rilevante impegno funzionale;
patologia di interesse neuro-psichico –Disturbo depressivo-ansioso con grave ripercussioni sulla vita personale, familiare e lavorativa-; patologia di interesse cardio-metabolico – Cardiopatia ipertensiva con valori di PA non controllati dalla terapia,
Diabete mellito in trattamento orale -; patologie concomitanti –Ipotiroidismo post-chirurgico in trattamento sostitutivo, Psoriasi cutanea, Incontinenza urinaria -. Tali patologie rendono la Sig.ra
“Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% Controparte_1
(art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 D.L. 509/88) Percentuale: 80%" con decorrenza dicembre 2022.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni delle parti.
Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto dalla legge per l'assegno di invalidità civile con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/2019, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma
“deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne
l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della Pt_1 prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto.
Le spese di lite della fase di ATP devono essere compensate, in quanto diritto all'assegno è stato riconosciuto con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa e del ricorso giudiziario, mentre le spese della fase di merito devono essere poste a carico dell Pt_1 secondo soccombenza, in quanto le conclusioni del CTU nominato in questa fase coincidono con quelle del CTU nominato in fase di ATP, anche in punto di decorrenza.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
26.10.2023 dall' nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_1
1. Rigetta il ricorso di merito proposto dall , accerta e dichiara la sussistenza del requisito Pt_1 sanitario per l'assegno di invalidità civile con decorrenza da DICEMBRE 2022 e condanna l' Pt_1 al pagamento in favore di del dovuto oltre interessi o rivalutazione come Controparte_1 per legge, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa le spese di lite della fase di ATP e condanna l al pagamento delle spese della Pt_1 fase di merito, liquidate in € 2700,00 oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. Pt_1
Lecce, lì 27.03.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo