Ordinanza cautelare 5 novembre 2024
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02507/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2507 del 2024, proposto da
LI Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Martina Menga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EP ZE in Milano, via Broletto, 20/22;
contro
Comune di Lissone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Raimondi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, c/o Segreteria Tar Milano;
nei confronti
Provincia di Monza e Brianza, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Lombardia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Lissone prot. n. 41905 del 15 luglio 2024, avente ad oggetto “Provvedimento di Diniego al rilascio di autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W in via Damiano Chiesa snc, Lissone - società LI Italia S.p.A.”; del parere del Comune di Lissone - Unità Ambiente del 13 giugno 2024, mai trasmesso e solamente richiamato nel provvedimento del Comune di Lissone prot. n. 41905 del 15 luglio 2024;
del parere del Comune di Lissone - Settore Edilizia Privata del Comune di Lissone del 5 luglio 2024, mai trasmesso e solamente richiamato nel provvedimento del Comune di Lissone prot. n. 41905 del 15 luglio 2024; ove occorrer possa, degli artt. 36, 37 e 44 del Piano di Governo del Territorio “Piano delle Regole – Variante 2018: Norme Tecniche di Attuazione” del Comune di Lissone; ove occorrer possa, degli artt. 33, 34 e 36 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e della Brianza; di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lissone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IG TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 21 novembre 2023, LI aveva presentato al Comune di Lissone il Piano di Localizzazione degli Impianti nel medesimo Comune (“Piano di Localizzazione”), ai sensi dell’art. 4, comma 11, della Legge Regionale n. 11/2001.
Tale piano indicava, tra le varie stazioni radio base, anche quella di proprietà di WI identificata con codice MB20851_005 (“Sito WI”), in relazione alla quale LI aveva sottoscritto con la stessa WI un contratto di ospitalità per l’installazione dei propri apparati trasmissivi.
Tuttavia, LI, già nel Piano di Localizzazione, in riferimento al Sito WI, aveva precisato che era stata “ individuata […] la presenza di una postazione idonea a ospitare la stazione radio base LI ”, indicando quindi la necessità di una localizzazione ulteriore.
Allo scopo di installare una nuova stazione radio base che potesse consentire la copertura radiomobile in precedenza garantita dal Sito WI, in data 21 maggio 2024 LI ha presentato al Comune di Lissone, tramite il portale SUAP, istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 e ss. del D.Lgs. n. 259/2003 per l’installazione di un impianto di telefonia mobile (codice sito MB20851_805) da realizzarsi nel territorio del medesimo Comune, in via Damiano Chiesa, snc
La stessa istanza è stata trasmessa anche all’Arpa e all’Aeronautica militare, ciascuna per le verifiche di competenza.
In data 14 giugno 2024 è pervenuto il parere favorevole dell’ARPA
In data 15 luglio 2024 il Comune ha trasmesso a LI un provvedimento di diniego all’installazione dell’MP.
Il diniego è fondato su due pareri, uno dell’Unità Ambiente del Comune del 21 maggio 2024 e l’altro del Settore Edilizia Privata del Comune del 5 luglio 2024, ed individua le seguenti cause ostative: (i) “ la posizione individuata per l’installazione dell’infrastruttura di cui all’oggetto, in via Damiano Chiesa non risulta essere urbanisticamente compatibile con la destinazione dell’area, oltre a ricadere all’interno del PLIS, nella quale sono escluse tutte le funzioni diverse da quelle agricole ”; (ii) “ nel piano di localizzazione presentato dal ILIAD ITALIA in data 22/11/2023 prot. n. 67677 non è segnalato l’impianto MB20851_805 ne impianto con diversa denominazione nell’area di via Damiano Chiesa. Nessuna comunicazione di modifica al piano di cui sopra risulta pervenuta agli atti dell’Ente ”.
Con ricorso, munito d’istanza cautelare, notificato in data 03.10.2024 e regolarmente depositato, parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe meglio precisati e deduce i seguenti motivi di ricorso:
I. SULLA MANCATA COMUNICAZIONE DI UN PREAVVISO DI DINIEGO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10-BIS DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEGLI ARTT. 43 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA.
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che il provvedimento del Comune di Lissone del 15 luglio 2024 non sarebbe stato preceduto da alcun preavviso di diniego.
In questo modo, sarebbe stato impedito a LI di beneficiare del termine di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 per presentare osservazioni che avrebbero consentito di chiarire la piena compatibilità dell’MP con la normativa vigente.
II. INSUSSISTENZA DI ALCUN DIVIETO O INCOMPATIBILITÀ DELL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO CON IL PLIS E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA DELL’AREA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 43 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003, E DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ MANIFESTA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente rileva, primariamente, come l’amministrazione comunale, nel provvedimento gravato, non avrebbe minimamente indicato le disposizioni delle N.T.A. del P.G.T. e del P.T.C.P. asseritamente violate.
Si legge infatti nel provvedimento del 15 luglio 2024 - il solo e unico atto trasmesso a LI dal Comune - che “ l’area su cui verrà realizzata la struttura nel vigente PGT è azzonata quale E1 “Aree Agricole” e ricade nel PLIS. La destinazione principale delle aree E1 è l’attività agricola eventualmente accompagnata da attività di trasformazione dei prodotti agricoli e da attività agrituristiche. Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso. Le edificazioni sono ammesse alle condizioni di cui alla Parte II, Titolo III della LR 12/05 ”.
Tale omessa indicazione delle norme che, secondo il Comune, impedirebbero l’installazione dell’MP (e, quindi, teoricamente avrebbero dovuto costituire la base giuridica del diniego), denoterebbe un palese vizio motivazionale e istruttorio nel citato provvedimento e, quindi, la sua illegittimità.
A parte quanto sopra rilevato, osserva la ricorrente, non risulterebbero disposizioni del P.G.T. o del P.T.C.P che vietino l’installazione di stazioni radio base nell’area individuata da LI per l’MP.
Peraltro, continua la ricorrente, ai sensi dell’art. 43, comma 4, D.Lgs. n. 259/2003, le infrastrutture relative alle reti di comunicazione, ivi inclusi gli impianti radioelettrici, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 D.P.R. n. 380/2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori. Da ciò, prosegue LI, deriverebbe la compatibilità - in via di principio - della localizzazione degli impianti con qualsiasi area e destinazione urbanistica, anche per effetto della previsione del successivo art. 51 D.Lgs. n. 259/2003, secondo il quale gli impianti di telecomunicazione sono opere aventi caratteristiche di pubblica utilità. Ciò sarebbe confermato dal consolidato approdo giurisprudenziale.
Con specifico riferimento ad area con destinazione agricola, come nella fattispecie, la giurisprudenza ne ammetterebbe l’installazione. Neanche il motivo ostativo fondato sull’impossibilità di insediare impianto in aree comprese nel PLIS configurerebbe un legittimo divieto.
Il Comune avrebbe preso in considerazione, nel diniego, esclusivamente il dato formale della destinazione e zonizzazione della relativa area, senza effettuare valutazioni sostanziali.
L’installazione dell’MP, secondo la ricorrente, non troverebbe alcuna causa di incompatibilità neanche rispetto al P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza, in relazione al quale l’amministrazione resistente non avrebbe descritto gli asseriti profili di contrasto.
In ogni caso nel P.T.C.P. non vi sarebbe alcuna previsione limitativa all’installazione dell’impianto.
Difatti, né l’art. 33 (relativo agli “ambiti di azione paesaggistica”), né l’art. 34 (relativo agli “ambiti di interesse provinciale”) del P.T.C.P. introdurrebbero divieti di edificazione applicabili al caso di specie.
L’art. 34 del P.T.C.P. riguarderebbe le nuove opere edilizie, nelle quali non potrebbero farsi rientrare gli impianti in esame, non sviluppando volumetria o cubature.
Per completezza, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che gli strumenti urbanistici indicati dal Comune (ossia P.G.T. e P.T.C.P.) contengano effettivamente un divieto di installazione di una stazione radio base nell’area identificata da LI (divieto che, tuttavia, neanche il Comune ha identificato), essi sarebbe a loro volta illegittimi per le medesime ragioni sopra indicate, con conseguente illegittimità derivata dei provvedimenti di diniego emessi dal Comune.
III. INSUSSISTENZA DI ALCUN CONTRASTO TRA LA LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO E IL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DI ILIAD: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, DEGLI ARTT. 44 E SS. D.LGS. N. 259/2003, DEGLI ARTT. 4, 8 E 14 DELLA LEGGE N. 36/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. INCOMPETENZA
Con il terzo motivo di ricorso, LI rileva che l’istanza di autorizzazione per l’installazione di un nuovo impianto in un sito diverso da quella indicato nel Piano di Localizzazione comunicato al Comune è stata imposta dalla disdetta, operata dalla stessa amministrazione comunale, del contratto di locazione intercorrente tra il Comune e WI. Ciò al fine di consentire la copertura radiomobile dell’area in precedenza coperta dal Sito WI
Fermo restando tutto quanto sopra esposto, in ogni caso la richiesta in sé del Comune di vincolare l’ubicazione di una stazione radio base ad una localizzazione indicata in un piano preventivo sarebbe di per sé illegittima, dal momento che pone a carico dell’operatore un onere che non è previsto dalla normativa applicabile ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 44 D.Lgs. n. 259/2003, pregiudicando così le esigenze di celerità che caratterizzano il relativo procedimento.
Dunque, qualsiasi divieto di installazione fondato sull’ipotetica (e insussistente, nel caso di specie) discrepanza tra la localizzazione dell’MP e il contenuto del Piano di Localizzazione risulterebbe pacificamente illegittimo
In data 31.10.2024 si costituisce il Comune di Lissone contestando i motivi di ricorso e deducendo, tra l’altro, che “ Nel caso in esame non viene provato alcun elemento circa l’insufficienza della copertura del territorio comunale e alla correlata necessità di posizionamento l’impianto all’interno del PLIS per realizzare una effettiva e completa copertura della rete nel territorio comunale. Nessun elemento probatorio o tecnico in tal senso si rinviene nella documentazione allegata al ricorso avversario. Come emerge dalla produzione del Comune nelle aree limitrofe all’area in Via Damiano Chiesa sono già presenti postazioni di impianti ed antenne a dimostrazione dell’insussistenza di una reale necessità di garantire una copertura del territorio (doc 15-16 e 17). Dalla documentazione prodotta emerge che la rete infrastrutturale degli impianti di telefonia mobile insediati nel Comune di Lissone appare adeguata a garantire una copertura del territorio”.
Con Ordinanza collegiale n. 1270 del 05.11.2024 viene fissata udienza ex art. 55 comma 10 c.p.a.
In vista dell’udienza di merito le parti si scambiano memorie e repliche.
All’udienza del 02.12.2025, previa discussione dei procuratori, l’affare viene trattenuto in decisone.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Con il primo motivo di censura, la società ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per non essere stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in violazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990.
Il motivo è fondato.
Il consolidato approdo giurisprudenziale ritiene che l'istituto del preavviso di diniego di cui all'art. 10-bis della L. 241/1990 trovi piena applicazione anche nei procedimenti speciali per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, disciplinati dal D.Lgs. n. 259/2003. In tal senso “ Come già precisato da questo Consiglio (Sez. III, 28 gennaio 2014, n. 418 e, seppure con riferimento al procedimento di cui all’art. 87-bis, D.L.vo n. 259/2003, Sez. VI, 27 maggio 2019, n. 3453, con argomentazioni comunque riferibili anche al caso di specie), non sussistono ragioni impeditive all’applicazione dell’art. 10 bis L. n. 241/90 anche con riferimento al procedimento, regolato dall’art. 87 del d. lgs. n. 259 del 2003, per l’esame delle domande di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, sebbene si sia in presenza di una disciplina speciale tesa a consentire una decisione in tempi certi e rapidi “(Consiglio di Stato, Sez. VI, 10.02.2020, n. 1001; T.A.R. Lazio – Roma, Sez.V ter, 04.01.2024 n. 208). Si tratta, difatti, di una garanzia partecipativa di carattere generale, diretta ad instaurare un contraddittorio effettivo tra l'amministrazione e l'istante in funzione collaborativa e difensiva, non derogabile in ragione della specialità e della celerità che connotano tale procedimento.
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato dal Comune che il provvedimento di diniego non sia stato preceduto da alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis.
Tale omissione ha privato la ricorrente della possibilità di presentare le proprie osservazioni e di interloquire con l'Amministrazione in merito ai profili di presunta incompatibilità urbanistica e paesaggistica, nonché sulla questione relativa al piano di localizzazione, che hanno poi costituito il fondamento del diniego.
La difesa del Comune, secondo cui l'esito del procedimento non sarebbe comunque mutato, non può trovare accoglimento.
Il disposto dell’art. 21- octies , co. 2, l. n. 241/1990, come modificato dall’art. 12, co. 1, lett. i , d.l. n. 76/2020, conv. dalla l. n. 120/2020, dispone che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis” .
Per le ipotesi di omesso preavviso di rigetto, l’ultimo periodo dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/90, esclude esplicitamente la possibilità per l’Amministrazione di dimostrare “ in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
Difatti, la valutazione compiuta dal Comune circa la compatibilità dell’impianto in questione con la destinazione agricola dell’area o la sua inclusione in un Parco Locale di Interesse Sovracomunale non può ritenersi meramente vincolata. Al contrario, essa sottende un’articolata ponderazione di interessi, in cui l’interesse pubblico alla tutela del territorio e del paesaggio deve essere contemperato con l'interesse pubblico allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica. In tale contesto discrezionale, l'apporto partecipativo del privato assume un rilievo fondamentale e non può essere aprioristicamente considerato ininfluente.
La violazione della garanzia partecipativa di cui all'art. 10-bis della L. 241/1990 costituisce, pertanto, un vizio di legittimità che, già di per sé, determina l'annullabilità del provvedimento impugnato.
Con il secondo motivo di ricorso, in sintesi, LI contesta la fondatezza delle ragioni ostative di natura urbanistica e paesaggistica addotte dal Comune, sostenendo la piena compatibilità dell'intervento con la destinazione agricola dell'area e con la sua ricadenza in un PLIS e nel PTCP.
Anche tale motivo è fondato.
Il D.Lgs. n. 259/2003, nel disciplinare l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ha introdotto principi volti a favorire lo sviluppo tecnologico e la capillare copertura del territorio nazionale. A tal fine, l'art. 43, comma 4, del Codice (già art. 86, comma 3) assimila tali infrastrutture “ ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria ”. Il successivo art. 51 (già art. 90) ne dichiara il carattere di “ pubblica utilità ”.
Il consolidato orientamento giurisprudenziale fa discendere, da tale qualificazione normativa, la generale compatibilità di tali impianti con qualsiasi destinazione urbanistica prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. Difatti, “ l'assimilazione, per effetto della previgente disciplina prevista dall’art. 86 d.lgs. n. 259/2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di TLC alle opere di urbanizzazione primaria implica che le stesse siano in generale compatibili con ogni destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale (in ossequio al principio della necessaria capillarità della distribuzione di detti impianti)” (Consiglio di Stato, Sez.VI, 06.02.2024, n. 1200). Le opere di urbanizzazione primaria, infatti, sono per loro natura realizzabili su tutto il territorio comunale, in quanto essenziali a soddisfare le esigenze primarie della collettività (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 14/11/2023, n.6244; Cons. Stato, Sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1326, 10 settembre 2018, n. 5311 e 17 novembre 2015, n. 5257).
Il provvedimento di diniego impugnato è fondato essenzialmente su tre profili di asserita incompatibilità urbanistica: la destinazione agricola dell'area, la sua ricaduta all'interno di un PLIS e il contrasto con il P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza.
Tali motivazioni, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra delineato, si palesano illegittime.
L’amministrazione resistente ha ritenuto ostativa la destinazione agricola dell'area (zona E1 del P.G.T.), nella quale sarebbero ammesse solo attività agricole o connesse, con esclusione di altre destinazioni d'uso.
Ad avviso del Collegio si tratta di argomentazione non condivisibile.
Come già rilevato, la qualificazione degli impianti di telefonia mobile come opere di urbanizzazione primaria ne sancisce, per principio, la compatibilità con ogni tipo di zonizzazione, inclusa quella agricola.
La giurisprudenza, correttamente riportata dalla ricorrente, ha più volte chiarito l'illegittimità di dinieghi fondati su tale motivazione: il diniego non può essere legittimamente fondato sulla mera destinazione agricola dell'area prescelta (TAR Lombardia - Milano, Sez. II, 9 settembre 2022, n. 1984, TAR Campania – Napoli, Sez. VII, 20 febbraio 2019, n. 974).
Lo stesso Consiglio di Stato ha specificato che la compatibilità sussiste con tutte le destinazioni urbanistiche, menzionando esplicitamente quella “agricola” (Cons. Stato, Sez. VI, 5 luglio 2022, n. 5591). Pertanto, il diniego non può essere legittimamente fondato sulla mera destinazione agricola dell'area prescelta.
Il Comune resistente ha opposto, quale ulteriore motivo di diniego, la collocazione dell'impianto all'interno del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) "Grugnotorto Villoresi”.
Anche tale motivazione non può essere condivisa.
Come correttamente dedotto dalla ricorrente, questa Sezione si è già pronunciata su una fattispecie analoga, affermando la fondatezza del motivo di ricorso avverso un diniego basato sulla collocazione di un impianto all'interno di un PLIS. In tale precedente si è statuito che: “ Il primo motivo, in cui si contesta la ragione del rigetto relativo alla collocazione dell’impianto all’interno del Parco Locale di interesse sovracomunale […], è fondato. La determinazione comunale impugnata si pone in contrasto con la normativa statale - di carattere speciale [...] - relativa all'installazione degli impianti di telefonia, anche nella parte riguardante la valutazione degli aspetti legati alla tutela ambientale, visto che le uniche restrizioni ammesse in tale ambito riguardano (i) il rispetto della disciplina posta a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, ossia l'esistenza di vincoli che impongano una valutazione approfondita dei profili di tutela ambientale, culturale o paesaggistica, oppure (ii) la necessità di garantire la tutela delle servitù militari (art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003). Risulta evidente che la normativa speciale di matrice statale tende a salvaguardare soltanto i "beni ambientali", ossia quei beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico o correlati alla tutela della salute [...] e non consente di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti, come ad esempio quelle afferenti ad una generica incompatibilità del progetto con il contesto ambientale, attraverso valutazioni apodittiche e prive di oggettiva giustificazione [...]” (T.A.R. Lombardia – Milano Sez. II, 8 febbraio 2023, n. 318).
Nel caso di specie, il Comune non ha dimostrato la sussistenza di uno specifico vincolo paesaggistico o culturale ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 sull'area in questione, ma si è limitato a invocare la generica appartenenza al PLIS, la quale, di per sé, non costituisce causa ostativa all'installazione dell'impianto.
Pertanto, la mera classificazione di un'area come "agricola" (zona E1) o la sua inclusione in un Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) non costituisce, di per sé, un impedimento assoluto all'installazione di una stazione radio base.
Infine, il riferimento del Comune al P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza appare parimenti inidoneo a sorreggere il diniego. In primo luogo, come eccepito dalla ricorrente, il provvedimento impugnato si limita a menzionare che l'area ricade in "ambito di azione provinciale e ambito di azione paesaggistica", senza però specificare quali norme sarebbero violate e in che modo l'impianto contrasterebbe con esse, integrando così un vizio di carenza di motivazione.
Nel merito, anche tale presunta incompatibilità è stata smentita da una recente pronuncia di questa Sezione, che ha esaminato proprio il P.T.C.P. della Provincia di Monza e della Brianza, concludendo che: “ l’art. 34 delle Norme di Piano del PTCP […] è inapplicabile alla fattispecie in quanto disciplinante gli ambiti di interesse provinciale. Questa norma peraltro – pur prevedendo che tali ambiti sono da ritenersi strategici dal punto di vista paesaggistico […] – non vieta espressamente la localizzazione al loro interno delle stazioni radio base. [...] Si deve a quindi affermare che il PTCP della Provincia di Monza e della Brianza non contiene norme che precludono la localizzazione dell’impianto ” (TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 12 febbraio 2024, n. 345).
Le difese del Comune, che tentano di giustificare il diniego con la necessità di tutelare il territorio dal consumo di suolo, non colgono nel segno. Gli impianti di telefonia mobile, sviluppandosi prevalentemente in altezza e non generando volumetria o cubatura, non sono assimilabili alle costruzioni edilizie tradizionali e non hanno un impatto assimilabile in termini di impermeabilizzazione del suolo. La giurisprudenza costante è nel senso che gli impianti di telecomunicazioni non possono essere annoverati tra le opere edilizie. Sul punto, la Sezione ha recentemente affermato che: “ Sotto il profilo edilizio, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e non vanno qualificate come nuove costruzioni. Pertanto, non è possibile assimilarle alle normali costruzioni edilizie; si tratta, infatti, di strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano normalmente in altezza, tramite elementi metallici, pali o tralicci, non presentano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni e non hanno un impatto sul territorio assimilabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura, escludendosi la legittimità di un'estensione analogica di una normativa edilizia concepita per altri scopi e diretta a regolamentare altre forme di utilizzazione del territorio. (In tal senso cfr., ex multis, Cons. St., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5257; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 febbraio 2019, n. 469; T.R.G.A. Trento, 3 gennaio 2019, n. 1; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 19 giugno 2018, n. 202; T.R.G.A. Bolzano, 24 aprile 2017, n. 140; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 28 febbraio 2017, n. 2964; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 14 febbraio 2014, n. 271). ”(T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 26.02.2025, n. 670).
La difesa del Comune, inoltre, si fonda in modo dirimente sulla tesi secondo cui, essendo la copertura del territorio già assicurata, l'interesse dell'operatore sarebbe meramente privato e recessivo rispetto alla tutela ambientale e paesaggistica. Secondo tale prospettiva, graverebbe sulla società ricorrente l'onere di dimostrare la stretta necessità tecnica dell'impianto per assicurare la capillarità della rete.
Il Collegio non condivide.
Come sopra esposto, la compatibilità degli impianti di telecomunicazione con qualsiasi zona del territorio comunale, in virtù della loro assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria, e il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3891 del 2017) implicano, in linea di principio, che l’operatore non debba dimostrare l'indispensabilità di un sito in ragione dell’insufficiente copertura del territorio o “ che il posizionamento dell’impianto all’interno del perimetro del PLIS fosse l’unica collocazione utile a garantire la capillarità della rete di infrastruttura telefonica di trasmissione dati, e assicurare così la diffusione del servizio sul territorio comunale ”(così pag. 8 Memoria comunale ex art. 73 c.p.a.). La localizzazione degli impianti non è fungibile, ma risponde a precise esigenze tecniche legate alla configurazione della rete, alle caratteristiche orografiche del territorio e alla necessità di garantire una copertura capillare ed efficiente del servizio.
L’operatore potrà essere onerato di evidenziare l’insufficiente copertura solo nelle ipotesi in cui il Comune compulsato si sia dotato di un Regolamento per la localizzazione degli impianti, come consentito dall'art. 8, comma 6, della Legge n. 36/2001, e attraverso tale strumento abbia provveduto ad individuare "aree preferenziali" per l'installazione delle SRB, ovvero siti ritenuti più idonei dall'amministrazione per contemperare le esigenze di copertura con quelle urbanistiche, ambientali e di tutela della salute.
In tal caso, difatti, l’operatore, che intende installare al di fuori delle aree preferenziali, potrà essere onerato di istruire congruamente il progetto al fine di evidenziare l’impossibilità di localizzare l’impianto in una delle aree individuate come preferenziali, in ragione delle esigenze di copertura della rete.
Al di fuori di tali ipotesi, l'operatore è libero di scegliere il sito che ritiene tecnicamente più idoneo per l'erogazione del servizio, e non è tenuto a dimostrare l'insufficienza della copertura esistente o l'impossibilità di utilizzare siti alternativi. L'Amministrazione che intende negare l'autorizzazione per ragioni urbanistiche, è onerata di dimostrare l'esistenza di un divieto specifico, motivato e proporzionato, che non comprometta l'interesse pubblico alla copertura del territorio.
L'argomento del Comune, basato su una generica "adeguata copertura", non è idoneo a superare il favor legislativo per lo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica.
Infine, anche il terzo motivo di diniego, relativo alla mancata inclusione dell'impianto nel piano di localizzazione presentato da LI, è illegittimo.
La giurisprudenza ha chiarito che il piano di localizzazione che gli operatori presentano ai Comuni ha natura programmatica e non vincolante, funzionale ad introdurre criteri minimi di conoscenza preventiva e di pianificazione del territorio. Esso costituisce uno strumento di leale collaborazione e pianificazione, ma non un presupposto tassativo per il rilascio dell'autorizzazione. Tali piani possono essere integrati e modificati in corso d'anno per far fronte a nuove esigenze tecniche o alla perdita di disponibilità di siti precedentemente individuati (Cons. Stato, Sez. III, 22.08.2020, n.5172).
Pertanto, la mancata indicazione di un sito in un piano preventivo non può costituire, di per sé, una causa ostativa all'accoglimento dell'istanza autorizzatoria, pena la violazione dei principi della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di semplificazione e tempestività che governano la materia.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Sulla base di valutazione complessiva della vicenda, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA DA RU, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
IG TT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG TT | IA DA RU |
IL SEGRETARIO