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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 605/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nella qualità di erede di , C.F._1 Persona_1
nata a [...], il [...], c.f. , deceduta C.F._2
il 03.03.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Paolo Vasaperna
Appellante
CONTRO
C.F.: , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Principato e Manuela Licordari
Appellata
E
1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
corrente in Trieste, Largo Ugo Irneri nr. 1 (C.F. e P. Iva ) P.IVA_3
Appellata contumace
E
in persona del suo amministratore pro Controparte_3
tempore, sito in Milazzo (ME) Via Capitano Massimo Scala nr. 5 (C.F.
), P.IVA_4
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 845/2022 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G., pubblicata il 16.06.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27.1.2015 esponeva al Persona_1
Tribunale di Barcellona P.G. che il giorno 01.12.2012, in tarda serata, e precisamente alle ore 23,00 circa, dopo essersi recata a cena in casa di amici, nel percorrere l'ultima rampa di scale prima dell'androne condominiale dell'edificio, sito in Milazzo alla via Cap. Massimo Scala, denominato
“ , a causa di un gradino rotto, era caduta riportando Controparte_3
lesioni personali.
Tanto esposto, conveniva in giudizio il di cui chiedeva Controparte_3
la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto della caduta.
Il Condominio, costituendosi, chiamava in causa la nei cui CP_2
confronti chiedeva di essere tenuta indenne in caso di soccombenza.
La Compagnia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando la il soggetto titolare del rapporto assicurativo con riferimento CP_1
all'epoca dell'incidente.
Chiamata in causa, la si costituiva e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda proposta dalla . Per_1
2 All'esito dell'istruttoria il Tribunale così provvedeva: “rigetta le domande così formulate da parte attrice, sig.ra Persona_1
successivamente sostituita in giudizio, giusta ricorso in riassunzione, dal sig.
n.q.” Parte_1
A fondamento della decisione il primo giudice evidenziava che non erano emersi riscontri probatori precisi e concordanti in grado di provare, con assoluta certezza, le responsabilità in capo al convenuto condominio in ordine all'incidente oggetto di causa, posta la inaffidabilità delle deposizioni rese dai testi.
Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2.Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità del in ordine all'incidente oggetto di controversia. CP_3
L'appellante afferma come la fondatezza della domanda giudiziale volta alla condanna ex art. 2051 c.c. del condominio “ al risarcimento dei danni CP_3
subiti da , trovi fondamento nelle risultanze Persona_1
istruttorie acquisite, che hanno dato conferma dell'incidente descritto in citazione, la cui dinamica, del resto, non era stata nemmeno contestata dalla
, la cui difesa era stata incentrata sull'assenza di Controparte_1
pericolosità e di insidia nell'anomalia presente sul gradino della scala condominiale.
In particolare, l'appellante evidenzia che è stata data prova del fatto che lo scalino era lesionato, fatto questo che conferiva alla res una intrinseca pericolosità, e che a causa di tale difetto era Persona_1
3 caduta. L'appellante richiama, quindi, le caratteristiche che devono avere le scale secondo “i più recenti studi di progettazione antinfortunistica” e la indispensabile regolarità che le rampe e i relativi gradini devono avere per assicurare una discesa sicura per chi le percorre.
Il teste , unico teste oculare, aveva confermato, all'udienza Testimone_1
del 14.12.2021, di aver visto la signora “cadere dalla scale Per_1
condominiali l'1.12.2012 intorno alle 22.30 circa;
ricordo che alcuni gradini delle scale erano “sbeccati” così come adesso, ciò lo so perché frequento il condominio in quanto vi abitano i miei figli e la mia ex moglie”.
L'appellante contesta quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine all'inattendibilità del suddetto teste: il pur non essendo mai stato Tes_1
proprietario di alcuna unità immobiliare del fabbricato condominiale, all'epoca dei fatti viveva nella casa coniugale sita nel ed aveva Controparte_3
assistito all'incidente per cui è causa avvenuto l'1.12.2012 descrivendolo in modo puntuale e attendibile. Aggiunge l'appellante che la teste , Tes_2
amministratrice del condominio al momento della deposizione, pur non avendo assistito all'incidente, aveva dichiarato di avere saputo, perché così le era stato riferito, della caduta oggetto di controversia e di avere constatato di persona la presenza di un gradino sbeccato della rampa di scale percorsa dalla al Per_1
momento del sinistro.
L'appellante richiamati, quindi, i principi in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., deduce che il non ha fornito la prova CP_3
liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, in grado di interrompere il nesso causale.
Aggiunge (v. pag. 14 dell'atto d'appello) quanto segue: “la circostanza che la luce fosse accesa, riferita dal teste ove il Giudice Vi avesse ravvisato Tes_1
una prova liberatoria, proprio per la colorazione del gradino e di tutte le rampe di scale (a venature chiaro-scure, come confermato dai testi e dalle perizie in atti) e la dinamica dell'evento, non sarebbe valsa comunque ad interrompere il
4 nesso causale;
al più… avrebbe potuto essere fonte di una minima percentuale di corresponsabilità, a carico della danneggiata, nella caduta”.
3. Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza in ordine alla mancata ammissione della chiesta CTU medico- legale. L'appellante chiede che venga disposta una consulenza tecnica sulla documentazione medica prodotta, al fine di accertare il periodo di invalidità temporanea (assoluta e parziale) e la percentuale di invalidità permanente riportata dalla a seguito dell'incidente oggetto di causa. Per_1
4. Con il terzo motivo, impugna il capo della sentenza relativo alle spese, nella prospettiva dell'auspicato accoglimento dell'appello.
5. In punto di diritto, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte in materia di responsabilità da cose in custodia (v. Cassazione 2482/2018), va osservato quanto segue:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
c) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss.) ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., sicché́ un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del
5 principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già̀ in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità̀̀ giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità̀̀ adeguata o quello similare della c.d. regolarità̀̀ causale;
quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità̀̀ statistica o ad una probabilità̀̀ apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento
(sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario;
d) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
e) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
6 diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In punto di fatto, si osserva che parte appellante ha effettivamente dato prova del fatto storico, rappresentato dalla caduta di Persona_1
avvenuta allorché la stessa stava percorrendo le scale condominiali.
La deposizione del teste sul punto è puntuale ed attendibile Testimone_1
ed in essa non si riscontrano le incongruenze che, invece, il primo giudice ha ritenuto di ravvisare.
Il teste ha dichiarato di non essere mai stato proprietario di alcuna unità immobiliare del complesso condominiale, ma di avervi abitato fino al 2018. In tale affermazione non si ravvisa alcuna contraddizione posto che l'uso di un appartamento non è ancorato esclusivamente al diritto di proprietà. Il teste ha poi dichiarato di aver assistito all'incidente oggetto di causa “perché la Per_1
era stata a cena a casa mia che abitavo al primo piano”. Anche in tale affermazione la Corte non riscontra alcunchè di anomalo. Il teste aggiunge che il gradino percorso dalla era “rotto” (lo stesso teste aveva dichiarato Per_1
anche che alcuni gradini delle scale erano “sbeccati”).
7 Il teste, però, ha puntualizzato che “nelle scale vi era una luce temporizzata e che comunque era accesa al momento della caduta”.
Sempre in punto di fatto, va osservato che le fotografie del luogo teatro del sinistro ritraggono la rampa di scale in questione e il gradino “sbeccato” in modo visibile. In particolare, la discontinuità del bordo dello scalino è facilmente percepibile dalle foto, sicchè è consequenziale ritenere che l'anomalia del gradino, con la luce “temporizzata” accesa delle scale, fosse facilmente prevedibile e che la situazione di pericolo fosse agevolmente superabile con un minimo di diligenza e attenzione, tanto più che la
“sbeccatura” in questione riguardava un gradino collocato a metà della rampa la quale è dotata di corrimano.
Deve ritenersi, quindi, che nel caso di specie si versi in ipotesi di caso fortuito che interrompe il nesso causale fra la res e l'evento dannoso, dal momento che un comportamento prudente della assolutamente esigibile, avrebbe CP_4
evitato facilmente il verificarsi della caduta.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 605/2022 R.G., sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 845/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G. anche nei confronti di Controparte_1 CP_3
e così decide:
[...] CP_2
rigetta l'appello;
condanna , nella qualità di erede di Parte_1 Persona_2
al pagamento, in favore di in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro-tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che
8 liquida in € 5.130,00 per compensi professionali, di cui € 1.030,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.550,00 per la fase di trattazione ed € 1.750,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di di un ulteriore importo Parte_1
pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.3.3025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile,
riunita in camera di consiglio, composta dai sigg. magistrati
- dott. Giuseppe Minutoli Presidente
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore
- dott.ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 605/2022 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, nella qualità di erede di , C.F._1 Persona_1
nata a [...], il [...], c.f. , deceduta C.F._2
il 03.03.2019, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Paolo Vasaperna
Appellante
CONTRO
C.F.: , P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Principato e Manuela Licordari
Appellata
E
1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_2
corrente in Trieste, Largo Ugo Irneri nr. 1 (C.F. e P. Iva ) P.IVA_3
Appellata contumace
E
in persona del suo amministratore pro Controparte_3
tempore, sito in Milazzo (ME) Via Capitano Massimo Scala nr. 5 (C.F.
), P.IVA_4
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso sentenza n. 845/2022 emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G., pubblicata il 16.06.2022.
Conclusioni: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 27.1.2015 esponeva al Persona_1
Tribunale di Barcellona P.G. che il giorno 01.12.2012, in tarda serata, e precisamente alle ore 23,00 circa, dopo essersi recata a cena in casa di amici, nel percorrere l'ultima rampa di scale prima dell'androne condominiale dell'edificio, sito in Milazzo alla via Cap. Massimo Scala, denominato
“ , a causa di un gradino rotto, era caduta riportando Controparte_3
lesioni personali.
Tanto esposto, conveniva in giudizio il di cui chiedeva Controparte_3
la condanna al risarcimento dei danni patiti per effetto della caduta.
Il Condominio, costituendosi, chiamava in causa la nei cui CP_2
confronti chiedeva di essere tenuta indenne in caso di soccombenza.
La Compagnia eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, indicando la il soggetto titolare del rapporto assicurativo con riferimento CP_1
all'epoca dell'incidente.
Chiamata in causa, la si costituiva e chiedeva il rigetto della CP_1
domanda proposta dalla . Per_1
2 All'esito dell'istruttoria il Tribunale così provvedeva: “rigetta le domande così formulate da parte attrice, sig.ra Persona_1
successivamente sostituita in giudizio, giusta ricorso in riassunzione, dal sig.
n.q.” Parte_1
A fondamento della decisione il primo giudice evidenziava che non erano emersi riscontri probatori precisi e concordanti in grado di provare, con assoluta certezza, le responsabilità in capo al convenuto condominio in ordine all'incidente oggetto di causa, posta la inaffidabilità delle deposizioni rese dai testi.
Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1
Si costituiva la , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 30.04.2024, la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
2.Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia l'erronea, carente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui è stata esclusa la responsabilità del in ordine all'incidente oggetto di controversia. CP_3
L'appellante afferma come la fondatezza della domanda giudiziale volta alla condanna ex art. 2051 c.c. del condominio “ al risarcimento dei danni CP_3
subiti da , trovi fondamento nelle risultanze Persona_1
istruttorie acquisite, che hanno dato conferma dell'incidente descritto in citazione, la cui dinamica, del resto, non era stata nemmeno contestata dalla
, la cui difesa era stata incentrata sull'assenza di Controparte_1
pericolosità e di insidia nell'anomalia presente sul gradino della scala condominiale.
In particolare, l'appellante evidenzia che è stata data prova del fatto che lo scalino era lesionato, fatto questo che conferiva alla res una intrinseca pericolosità, e che a causa di tale difetto era Persona_1
3 caduta. L'appellante richiama, quindi, le caratteristiche che devono avere le scale secondo “i più recenti studi di progettazione antinfortunistica” e la indispensabile regolarità che le rampe e i relativi gradini devono avere per assicurare una discesa sicura per chi le percorre.
Il teste , unico teste oculare, aveva confermato, all'udienza Testimone_1
del 14.12.2021, di aver visto la signora “cadere dalla scale Per_1
condominiali l'1.12.2012 intorno alle 22.30 circa;
ricordo che alcuni gradini delle scale erano “sbeccati” così come adesso, ciò lo so perché frequento il condominio in quanto vi abitano i miei figli e la mia ex moglie”.
L'appellante contesta quanto affermato dal giudice di primo grado in ordine all'inattendibilità del suddetto teste: il pur non essendo mai stato Tes_1
proprietario di alcuna unità immobiliare del fabbricato condominiale, all'epoca dei fatti viveva nella casa coniugale sita nel ed aveva Controparte_3
assistito all'incidente per cui è causa avvenuto l'1.12.2012 descrivendolo in modo puntuale e attendibile. Aggiunge l'appellante che la teste , Tes_2
amministratrice del condominio al momento della deposizione, pur non avendo assistito all'incidente, aveva dichiarato di avere saputo, perché così le era stato riferito, della caduta oggetto di controversia e di avere constatato di persona la presenza di un gradino sbeccato della rampa di scale percorsa dalla al Per_1
momento del sinistro.
L'appellante richiamati, quindi, i principi in materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., deduce che il non ha fornito la prova CP_3
liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore, in grado di interrompere il nesso causale.
Aggiunge (v. pag. 14 dell'atto d'appello) quanto segue: “la circostanza che la luce fosse accesa, riferita dal teste ove il Giudice Vi avesse ravvisato Tes_1
una prova liberatoria, proprio per la colorazione del gradino e di tutte le rampe di scale (a venature chiaro-scure, come confermato dai testi e dalle perizie in atti) e la dinamica dell'evento, non sarebbe valsa comunque ad interrompere il
4 nesso causale;
al più… avrebbe potuto essere fonte di una minima percentuale di corresponsabilità, a carico della danneggiata, nella caduta”.
3. Con il secondo motivo di gravame, lamenta l'erroneità della motivazione della sentenza in ordine alla mancata ammissione della chiesta CTU medico- legale. L'appellante chiede che venga disposta una consulenza tecnica sulla documentazione medica prodotta, al fine di accertare il periodo di invalidità temporanea (assoluta e parziale) e la percentuale di invalidità permanente riportata dalla a seguito dell'incidente oggetto di causa. Per_1
4. Con il terzo motivo, impugna il capo della sentenza relativo alle spese, nella prospettiva dell'auspicato accoglimento dell'appello.
5. In punto di diritto, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte in materia di responsabilità da cose in custodia (v. Cassazione 2482/2018), va osservato quanto segue:
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c.;
c) in ordine al nesso causale, è noto che, con la fondamentale elaborazione delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenze del dì 11/01/2008, nn. 576 ss.) ai fini della causalità materiale nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale va fatta applicazione dei principi penalistici, di cui agli artt.
40 e 41 cod. pen., sicché́ un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della condicio sine qua non). Tuttavia, il rigore del
5 principio dell'equivalenza delle cause, posto dall'art. 41 cod. pen., in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova il suo temperamento nel principio di causalità efficiente, desumibile dal capoverso della medesima disposizione, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già̀ in atto;
al contempo, neppure è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità̀̀ giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che appaiano ex ante idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità̀̀ adeguata o quello similare della c.d. regolarità̀̀ causale;
quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo l'id quod plerumque accidit e quindi in base alla regolarità̀̀ statistica o ad una probabilità̀̀ apprezzabile ex ante (se non di vera e propria prognosi postuma) integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento
(sia esso una condotta umana oppure no) originario, che ne costituisce l'antecedente necessario;
d) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
e) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia
6 diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
In punto di fatto, si osserva che parte appellante ha effettivamente dato prova del fatto storico, rappresentato dalla caduta di Persona_1
avvenuta allorché la stessa stava percorrendo le scale condominiali.
La deposizione del teste sul punto è puntuale ed attendibile Testimone_1
ed in essa non si riscontrano le incongruenze che, invece, il primo giudice ha ritenuto di ravvisare.
Il teste ha dichiarato di non essere mai stato proprietario di alcuna unità immobiliare del complesso condominiale, ma di avervi abitato fino al 2018. In tale affermazione non si ravvisa alcuna contraddizione posto che l'uso di un appartamento non è ancorato esclusivamente al diritto di proprietà. Il teste ha poi dichiarato di aver assistito all'incidente oggetto di causa “perché la Per_1
era stata a cena a casa mia che abitavo al primo piano”. Anche in tale affermazione la Corte non riscontra alcunchè di anomalo. Il teste aggiunge che il gradino percorso dalla era “rotto” (lo stesso teste aveva dichiarato Per_1
anche che alcuni gradini delle scale erano “sbeccati”).
7 Il teste, però, ha puntualizzato che “nelle scale vi era una luce temporizzata e che comunque era accesa al momento della caduta”.
Sempre in punto di fatto, va osservato che le fotografie del luogo teatro del sinistro ritraggono la rampa di scale in questione e il gradino “sbeccato” in modo visibile. In particolare, la discontinuità del bordo dello scalino è facilmente percepibile dalle foto, sicchè è consequenziale ritenere che l'anomalia del gradino, con la luce “temporizzata” accesa delle scale, fosse facilmente prevedibile e che la situazione di pericolo fosse agevolmente superabile con un minimo di diligenza e attenzione, tanto più che la
“sbeccatura” in questione riguardava un gradino collocato a metà della rampa la quale è dotata di corrimano.
Deve ritenersi, quindi, che nel caso di specie si versi in ipotesi di caso fortuito che interrompe il nesso causale fra la res e l'evento dannoso, dal momento che un comportamento prudente della assolutamente esigibile, avrebbe CP_4
evitato facilmente il verificarsi della caduta.
L'appello va, quindi, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Messina, II Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 605/2022 R.G., sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 845/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Barcellona P.G. anche nei confronti di Controparte_1 CP_3
e così decide:
[...] CP_2
rigetta l'appello;
condanna , nella qualità di erede di Parte_1 Persona_2
al pagamento, in favore di in persona del legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro-tempore, delle spese del presente grado di giudizio, che
8 liquida in € 5.130,00 per compensi professionali, di cui € 1.030,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.550,00 per la fase di trattazione ed € 1.750,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte di di un ulteriore importo Parte_1
pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.3.3025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott. Giuseppe Minutoli
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