TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/06/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia Oronos, in sostituzione dell'udienza del 20 giugno 2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 286/2024 r.g. e vertente
TRA
(C.F: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Domenico Antonio Barone per procura in atti,
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia , rappresentato CP_2
e difeso dagli avv. ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda presentata in Parte_1
via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (proc. n. 297/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 31 gennaio 2024 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte, la causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l ad avviare la contestazione. CP_2
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti.
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la stessa appare bisognevole di una assistenza continua dal
1/01/25.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, non è stata raggiunta da contestazioni specifiche, e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che “la ricorrente signora Parte_2
necessiti di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
a partire dal 01/01/25. Da diversi anni risulta documentata una compromissione osteoarticolare per spondilodiscoartrosi dei tratti cervicale e lombo-sacrale del rachide determinante stenosi lombare e sofferenza radicolare agli arti inferiori, coxartrosi bilaterale, protesizzata a destra, artropatia degenerativa dell'articolazione acromion-claveare destra e sinistra. Per dati disturbi la signora è stata sottoposta nel 2023 ad intervento per Pt_1
stenosi al rachide lombare, mentre nel 2024 ha subito intervento di artroprotesi all'anca dx, nonostante i quali persiste grave limitazione funzionale di tutto il rachide, grave deficit posturale e della deambulazione, quadro certificato dagli specialisti fisiatra ed ortopedico.
Nel tempo, tale quadro clinico ha compromesso la capacità coordinatoria a livello generale riducendo la facilitazione degli schemi motori e inducendo alterazioni dell'equilibrio posturale e riduzione di forza sia agli arti superiori che inferiori con segni di ipotono- trofismo. Per tale globale condizione clinica, in occasione del riscontro peritale (febbraio 2025) è emersa una condizione per cui molte attività che richiedono l'uso contemporaneo degli arti come cucinare e/o curare l'igiene personale adeguatamente (la perizianda indossa pannolone), sono ostacolate dall'importante difficoltà a mantenere autonomamente la stazione eretta ed eseguire i passaggi posturali essenziali anche con ausilio. Essendo tali disturbi a carattere cronico degenerativa è possibile retrodatare di qualche mese il diritto invalidante (gennaio 2025)”
Il consulente ha concluso ritenendo che l'istante necessita di assistenza continua, conseguentemente sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal 1/01/2025.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.425,50 oltre accessori. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate CP_2
separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire Parte_1 dell'indennità di accompagnamento dal 1/01/2025;
2) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, CP_2
che liquida in 1.425,50, oltre spese generali, iva e cpa. Compensa per il resto.
Palmi, 21/06/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos