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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/11/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 872/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario letti gli atti,
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872/2025 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Garbasso, 42/A;
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA CP_1 C.F._2
EL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Margaritone, 9;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Per la parte ricorrente, l'avv. Cuccuini, all'udienza del 13.11.2025, ha concluso come da note conclusive del 05.11.2025, ovvero come segue: “Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario celebrato in
Cortona in data 08.08.2004 trascritto presso il Comune di Cortona Atto n.38 P.2S Anno 2024 alle seguenti condizioni: - Disporre: la revoca dell'affidamento ai servizi sociali e affidamento del figlio minore nato ad [...] il [...], secondo le regole dell'affido condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori che avranno la responsabilità genitoriale congiunta del figlio;
- Si oppone sin d'ora per i motivi suddetti alla nomina di un Curatore Speciale del minore;
- Collocamento prevalente: del figlio presso la madre alla quale dovrà essere assegnata la casa Persona_1 Parte_1 coniugale posta in Arezzo, Loc. Madonna di Mezzastrada n. 135 come di seguito catastalmente indicata al N.C.E.U. del Comune di Arezzo. Foglio B60 Particella 487 sub 5 Cat. A/2, Classe 6, vani 5;
Foglio B60 Particella 487 sub 2 Cat. F/3; B60 Particella 487, sub 6 C/6 Classe 4 mq.96. Il padre potrà stare con il figlio minore secondo il volere di volta in volta espresso dal figlio CP_1 medesimo. - Obbligo del Sig. a versare in favore della Sig.ra a titolo CP_1 Parte_1 di contribuzione al al mantenimento del figlio minore la somma di €.1.300,00= mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal mese di maggio 2026 , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, oltre al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale;
Obbligo del sig. a sostenere nella misura del 70% (settanta per cento) le CP_1 spese straordinarie del figlio così come specificate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo sottoscritto in data 29.12.2022. Tutte le spese straordinarie di cui al punto 12, ed ogni altra spesa straordinaria, dovranno essere previamente concordate e tutti gli importi relativi alle spese straordinarie in questione dovranno essere sostenuti dai genitori nella misura concordata oppure rimborsati, nelle sopra specificate misure dietro semplice richiesta al genitore che le abbia anticipate, ferma la necessità di idonea documentazione fiscale e informativa;
Quanto all'urgenza ed al conseguente mancato preventivo accordo con l'altro genitore, questa dovrà essere adeguatamente motivata e documentata. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
L'avv. Fanticelli, per la parte resistente, all'udienza del 13.11.2025, ha precisato le conclusioni come da note conclusive del 05.11.2025, ovvero come segue: “Voglia il Tribunale di Arezzo, In tesi e previo rigetto delle condizioni formulate da parte ricorrente:
1. Affidare il minore al Persona_1
Servizio Sociale del Comune di Arezzo, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, con il compito: - di monitorare le condizioni di vita del minore e predisporre percorsi di sostegno a favore dei genitori, avvalendosi dei servizi dell'UFSMA di Arezzo, ed a favore del minore, avvalendosi dei servizi dell'UFSMIA di Arezzo al fine di consentire al minore di rielaborare l'allontanamento dal pagina 2 di 18 padre, superarlo e consentire così il recupero dei rapporti tra padre e figlio;
- di organizzare, di pari passo con il percorso presso l'UFSMIA, incontri monitorati tra padre e figlio per almeno sei mesi, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni, e all'esito reintrodurre la frequentazione secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune e segnatamente almeno due pomeriggi a settimana, nel periodo scolastico, e almeno due intere giornate in periodo non scolastico;
Fine settimana alternati dal sabato al lunedì; 15 giorni di vacanza anche non continuativi con ciascun genitore da concordare entro il 30 giugno e da godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno;
per le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio alternativamente i periodi di vacanza dal termine della scuola al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al rientro a scuola, iniziando per quest'anno dalla madre;
per le vacanze pasquali i genitori trascorreranno alternativamente i periodi di vacanza dal termine della scuola al giorno di
Pasqua compreso e dal giorno di pasquetta al rientro a scuola;
i genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico almeno giornaliero fra genitore non presente e figlio durante i giorni di permanenza con l'altro genitore;
compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
in caso di malattia di i genitori avranno libero accesso al figlio fino al termine della malattia nelle reciproche ER abitazioni;
2. di predisporre servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
3. di coordinarsi con il curatore del minore al fine di mediare tra i genitori nell'attuazione del presente dispositivo;
4. nominare un curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 473 bis 7 c. II cpc, con le seguenti precisazioni: - il minore manterrà la propria residenza abituale presso la Persona_1 madre in Arezzo;
- il curatore adotterà, per conto e nell'interesse del minore, previo ascolto dei genitori, del minore medesimo e del servizio affidatario, tutte le decisioni in materia scolastica, sanitaria, educativa e ricreativa con la precisazione che, qualora si tratti di decisioni di particolare importanza, ove non sia possibile raggiungere un accordo tra i genitori, la decisione dovrà essere adottata dal curatore previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
- ciascun genitore potrà compiere, senza l'intervento del curatore ed anche disgiuntamente tra loro, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione relativi al minore;
- il curatore dovrà svolgere funzioni di orientamento, aiuto e controllo dei genitori in merito all'attuazione dei percorsi che saranno attivati dal servizio affidatario, avvalendosi anche dei servizi sanitari dell'UFSMA/UFSMIA, ai fini dell'attuazione del presente dispositivo;
- il curatore provvederà altresì ad aprire libretto, bancario o postale, intestato al minore ove verserà le somme eventualmente dovute dalla madre di euro 500,00 per ogni giorno di inosservanza dell'emanando provvedimento;
- il curatore del minore dovrà presentare relazioni periodiche al Giudice tutelare, almeno ogni quattro mesi, circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con entrambi i genitori e l'attuazione del presente dispositivo;
5. ammonire
al rispetto del presente provvedimento, prevedendo a suo carico la somma di euro Parte_1
pagina 3 di 18 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, da versare direttamente al curatore del minore;
6. disporre che entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore in base al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo che le parti ben conoscono;
7. porre a carico del padre un assegno quale contributo al mantenimento del figlio, pari a €400,00 mensili, rivalutabili in base all'indice Istat, da versare in favore della madre il giorno 5 di ogni mese, o la diversa ritenuta di giustizia.
In ipotesi e previo rigetto delle condizioni formulate da parte ricorrente:
1. Affidare il minore
[...]
al Servizio Sociale del Comune di Arezzo, fino al raggiungimento della maggiore età del Persona_1 figlio, con il compito: - di monitorare le condizioni di vita del minore e predisporre percorsi di sostegno a favore dei genitori, avvalendosi dei servizi dell'UFSMA di Arezzo, ed a favore del minore, avvalendosi dei servizi dell'UFSMIA di Arezzo al fine di consentire al minore di rielaborare
l'allontanamento dal padre, superarlo e consentire così il recupero dei rapporti tra padre e figlio;
- di organizzare, di pari passo con il percorso presso l'UFSMIA, incontri monitorati tra padre e figlio per almeno sei mesi, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni, e all'esito reintrodurre la frequentazione secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune e segnatamente almeno due pomeriggi a settimana, nel periodo scolastico, e almeno due intere giornate in periodo non scolastico. Fine settimana alternati dal sabato al lunedì. 15 giorni di vacanza anche non continuativi con ciascun genitore da concordare entro il 30 giugno e da godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno;
per le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio alternativamente i periodi di vacanza dal termine della scuola al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al rientro a scuola, iniziando per quest'anno dalla madre;
per le vacanze pasquali i genitori trascorreranno alternativamente i periodi di vacanza dal termine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di pasquetta al rientro a scuola;
i genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico almeno giornaliero fra genitore non presente e figlio durante i giorni di permanenza con l'altro genitore;
compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
in caso di malattia di i genitori avranno libero accesso al figlio fino al ER termine della malattia nelle reciproche abitazioni;
2. di predisporre servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
3. di coordinarsi con il curatore del minore al fine di mediare tra i genitori nell'attuazione del presente dispositivo;
4. nominare un curatore speciale del minore ai sensi dell'art.
473 bis 7 c. II cpc, con le seguenti precisazioni: - il minore manterrà la propria Persona_1 residenza abituale presso la madre in Arezzo;
- il curatore adotterà, per conto e nell'interesse del minore, previo ascolto dei genitori, del minore medesimo e del servizio affidatario, tutte le decisioni in materia scolastica, sanitaria, educativa e ricreativa con la precisazione che, qualora si tratti di decisioni di particolare importanza, ove non sia possibile raggiungere un accordo tra i genitori, la pagina 4 di 18 decisione dovrà essere adottata dal curatore previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
- ciascun genitore potrà compiere, senza l'intervento del curatore ed anche disgiuntamente tra loro, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione relativi al minore;
- il curatore dovrà svolgere funzioni di orientamento, aiuto e controllo dei genitori in merito all'attuazione dei percorsi che saranno attivati dal servizio affidatario, avvalendosi anche dei servizi sanitari dell'UFSMA/UFSMIA, ai fini dell'attuazione del presente dispositivo;
- il curatore provvederà altresì ad aprire libretto, bancario o postale, intestato al minore ove verserà le somme eventualmente dovute dalla madre di euro 500,00 per ogni giorno di inosservanza dell'emanando provvedimento;
- il curatore del minore dovrà presentare relazioni periodiche al Giudice tutelare, almeno ogni quattro mesi, circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con entrambi i genitori e l'attuazione del presente dispositivo;
5. ammonire al rispetto del presente provvedimento, prevedendo a suo Parte_1 carico la somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, da versare direttamente al curatore del minore;
6. disporre che entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore in base al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo che le parti ben conoscono;
7. porre a carico del padre un assegno quale contributo al mantenimento del figlio, pari a
€ 600,00 mensili, rivalutabili in base all'indice Istat, da versare in favore della madre il giorno 5 di ogni mese, o la diversa ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.08.2004 con il resistente , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cortona, al n. CP_1
38, P. II, Serie A, dell'anno 2004, deducendo che i coniugi si erano separati come da sentenza di separazione giudiziale n. 875/2022 del Tribunale di Arezzo emessa in data 06.09.2022.
La ricorrente ha allegato che in sede di separazione il figlio minore , nato il [...], Persona_1 veniva affidato ai Servizi Sociali del Comune di Arezzo, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale situata ad Arezzo Loc. Madonna di Mezzastrada n. 135.
Con la medesima sentenza era stato previsto un percorso di riavvicinamento del minore al padre e interventi di supporto alla genitorialità, oltre ad una educativa domiciliare, da intraprendere mediante l'ausilio dell'UFSMIA e dell'UFSMA e finalizzati a gestire il conflitto derivante dalla separazione e consentire la ripresa della frequentazione padre-figlio. Infine, il Tribunale aveva posto a carico del pagina 5 di 18 padre un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 600,00 mensili, rivalutabili
ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha altresì dedotto di aver proposto appello avverso la sentenza di separazione e che Pt_1 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, con la sentenza n.
1244/2023 del 13.06.2023, aveva revocato la pronuncia di addebito della separazione posta a carico della ricorrente dal Tribunale ed ha confermato, sostanzialmente, le restanti statuizioni, compreso l'affidamento del minore al Servizio Sociale e gli ulteriori interventi di supporto al nucleo familiare volti a stemperare la conflittualità tra i genitori e consentire un recupero della relazione padre-figlio.
Con il presente giudizio, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Cortona in data 08.08.2004 con il resistente , attesa l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi. CP_1
Relativamente al figlio minore, ormai adolescente, la ricorrente ha rilevato che sia nel corso della separazione che negli anni successivi non sarebbe stato possibile ricostruire una positiva relazione padre figlio, in considerazione del netto rifiuto mostrato dal ragazzo alla ripresa delle frequentazioni con il padre. Inoltre, il padre si sarebbe sempre mostrato contrario ad instaurare un dialogo diretto con la madre e con il figlio, nonché a partecipare, dal punto di vista economico, alle necessità del figlio minore, ponendo ostacoli al pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla madre per consentire al figlio di mantenere lo stesso elevato tenore di vita di cui il minore godeva anche in costanza di matrimonio, grazie al supporto economico paterno. La ricorrente ha altresì dedotto che con la crescita, sono aumentate le esigenze correlate al mantenimento del figlio, cui la ricorrente si starebbe integralmente facendo carico, anche accumulando debiti relative alle utenze della casa familiare.
Pertanto la ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'affidamento del figlio minore
[...]
ai Servizi Sociali del Comune di Arezzo, in considerazione del netto rifiuto di quest'ultimo a ER riprendere i rapporti con il padre, cui neppure i Servizi hanno potuto porre rimedio, e dunque disporre l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con un diritto di visita padre-figlio sostanzialmente libero, con conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre. In punto economico, la sig.ra ha chiesto che venisse posto a carico del sig. Pt_1 ER un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad € 1.300,00 mensili, oltre al Persona_1
70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, attese le elevate disponibilità patrimoniali del resistente e l'aumento delle esigenze di mantenimento del figlio legate alla crescita.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il resistente , il quale si CP_1
è associato alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha avanzato richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge, chiedendo in particolare che venisse mantenuto pagina 6 di 18 l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali di Arezzo, in quanto il distacco e la difficoltà nel rapporto padre-figlio sarebbe stato principalmente causato dall'atteggiamento ostruzionistico della madre, che non avrebbe dato seguito alle statuizioni del Tribunale e che avrebbe ostacolato il loro rapporto, assecondando l'evitamento del figlio senza intervenire e senza supportare adeguatamente il minore nella ripresa del rapporto con il padre né collaborando con il Servizio Sociale affidatario.
Relativamente alla casa familiare, il sig. non si è opposto a che fosse confermata la sua ER assegnazione alla madre. Con riferimento alle questioni economiche, il resistente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la modifica in rialzo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore richiesta dalla ricorrente, evidenziando che invece tale assegno dovrebbe essere ridotto ad
€ 400,00 mensili, poiché il resistente avrebbe visto aumentare le proprie spese mensili, soprattutto in considerazione della costituzione di un nuovo nucleo familiare e della nascita di una figlia, nel 2022, mentre la ricorrente avrebbe beneficiato di un incremento delle proprie disponibilità economiche derivanti dall'eredità del proprio padre. Inoltre, il resistente ha evidenziato di non essersi mai sottratto al pagamento delle spese per il figlio, nella misura in cui le stesse fossero effettivamente dovute, e che il tenore di vita elevato che la ricorrente mantiene per sé e per il figlio non sarebbe mai stato condiviso né sostenuto economicamente dal resistente neppure in costanza di matrimonio.
Il resistente, dunque, ha chiesto che venisse confermato l'affidamento del figlio minore ai Servizi
Sociali di Arezzo, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Arezzo, Loc.
Mezzastrada n. 135, già assegnata alla ricorrente, e che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 400, mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie o, in ipotesi, la conferma delle statuizioni economiche già disposte in sede di separazione.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 09.07.2025, a seguito della richiesta congiunta delle parti di emissione di sentenza parziale di divorzio, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sullo status.
Con sentenza parziale del 18.07.2025, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti a Cortona in data 08.08.2004 e con successiva ordinanza è stata richiesta una relazione di aggiornamento al Servizio Sociale affidatario del minore ed è altresì stata fissata l'udienza del 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Nelle note conclusive autorizzate, il resistente ha chiesto, alla luce della relazione di aggiornamento del
Servizio Sociale affidatario depositata, che venisse non solo mantenuto l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale di Arezzo ma anche che venisse ulteriormente specificato che tale forma di affidamento è da intendersi come limitativa della responsabilità genitoriale, con conseguente nomina di pagina 7 di 18 un curatore speciale per il minore con poteri decisori in ordine alle questioni che riguardano il minore,
e non come mera forma di supporto e monitoraggio alle competenze genitoriali, con ammonimento della ricorrente ex art. 473-bis.39 c.p.c. e condanna della stessa al pagamento di una somma in caso di inadempienze (cfr. le conclusioni rassegnate dal resistente e in epigrafe riportate).
A tali richieste si è opposta la resistente in sede di udienza di discussione, ove è stato anche richiesto alle parti di esprimersi in ordine alla possibilità di nominare un coordinatore genitoriale, incontrando il consenso del sig. e la contrarietà della sig.ra (cfr. verbale d'udienza del 13.11.2025). ER Pt_1
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, rileva il Collegio che in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza parziale del 18.07.2025 e che dunque, in questa sede, occorre pronunciarsi unicamente sulle residue questioni controverse.
Quanto all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, già disposta in sede di separazione e confermata, con alcune precisazioni in ordine alla consistenza catastale dell'immobile, nel secondo grado del giudizio di separazione, si rileva che vanno in questa sede di divorzio confermate le statuizioni relative all'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e al correlato carico degli Pt_1 oneri economici ordinari di gestione della medesima, così come previste dalla sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 1244/2023, stante la non opposizione della parte resistente (cfr. le note conclusive depositate).
Con riferimento alla determinazione della forma di affidamento più idonea nell'interesse di
[...]
, divenuto ormai un ragazzo di sedici anni e mezzo, secondo le condizioni del momento, si ER osserva quanto segue.
La situazione attuale, secondo quanto riferito non solo dall'ultima relazione del Servizio Sociale affidatario del 15.10.2025 ma anche dalle parti medesime nei rispettivi atti, si caratterizza per una decisa e inamovibile volontà, espressa dal minore, di intrattenere alcun rapporto con la figura paterna né con il Servizio Sociale del Comune di Arezzo, affidatario del minore sin dal procedimento di separazione, e per una sostanziale impossibilità, chiaramente manifestata dal Servizio Sociale nelle relazioni depositate, di dar seguito agli interventi di supporto che erano stati disposti fin dal primo grado del giudizio di separazione al fine di contenere la conflittualità genitoriale e riavvicinare il figlio alla figura paterna.
Dagli atti di questa causa e degli altri procedimenti, civili e penali, che hanno interessato questo nucleo familiare nella sua fase di disgregazione, contestualmente alla separazione personale dei coniugi, si evince che la situazione attuale dei rapporti tra i genitori e tra questi ultimi ed il figlio minore affondi le pagina 8 di 18 proprie radici e trovi le proprie cause scatenanti in una separazione familiare vissuta con forte tensione e contrasto, che è stata percepita dal minore con intensa sofferenza interiore e senso di abbandono.
Ciò emerge chiaramente sia dalla CTU a firma del dott. (doc. 4 comparsa , psicologo Per_2 ER psicoterapeuta, disposta da questo Tribunale nel primo grado del giudizio di separazione, sia dagli atti del procedimento penale per presunti maltrattamenti nei confronti del figlio, a carico del sig. che ER era stato originato dalla segnalazione del pediatra del bambino, cui il medesimo aveva riferito di essere stato vittima di condotte maltrattanti da parte del padre, ed in particolare dalla richiesta di archiviazione del PM e dal provvedimento di archiviazione emesso dal GIP presso questo Tribunale (docc. 5 e 6 comparsa . ER
Da questi atti emerge come abbia vissuto la separazione dei genitori in modo fortemente ER traumatico, addossando al padre la responsabilità per la sofferenza vissuta nella disgregazione dell'unità familiare e contrapponendo alla figura paterna, considerata in modo fortemente negativo, la figura materna considerata positivamente.
In tal senso si esprime la CTU esperita in sede di separazione da questo Tribunale (cfr. pag. 32-33 CTU dott. ): “ è apparso un bambino molto contratto nell'espressione mimica e corporea, con Per_2 ER innumerevoli scatti facciali ed una postura rigida e difesa. Gran parte degli incontri sono stati occupati da una declaratoria degli aspetti negativi del padre in opposizione a quelli positivi della madre anche quando non direttamente correlati con il tema del discorso in quel momento. Durante le sedute il ragazzo ha fatto menzione anche a fatti molto gravi che avrebbe subito, senza però saperli sostanziare con descrizioni o fatti a sostegno tali da farli risultare esasperati e quasi caricaturizzati.
Pur mostrando chiaramente sintomi evidenti di disagio, tuttavia le brevi interazioni con il padre non hanno fatto emergere un bambino impaurito di un genitore maltrattante ma lo hanno visto assumere piuttosto atteggiamenti di sfida e offensivi che mal si addicevano ad un bambino di quella età.
L'intenzione di denuncia e di allontanamento del padre è stato il filo conduttore dei due incontri ma il ragazzo non ha mostrato di poter accogliere gli input del consulente rispetto ad un cambio di punto di vista per la revisione della figura paterna;
a tratti sono emersi anche elementi riconducibili ad un pensiero di tipo paranoideo e persecutorio anche nei confronti dei nonni paterni che lo avrebbero reso vittima di maltrattamenti che però non trovano evidenze né dalla raccolta anamnestica ne dalle osservazioni delle persone ascoltate, come le maestre o la stessa signora Si ritiene che Pt_1
già verosimilmente caratterizzato da una struttura di personalità ancora non del tutto coesa e ER coerente, abbia vissuto la separazione dei genitori in un modo talmente traumatico da innescare una florida sintomatologia ansiosa e paranoidea che necessiterebbe di indagini più approfondite e sicuramente di un percorso terapeutico strutturato e a lungo termine.”. pagina 9 di 18 Analoghe valutazioni emergono nell'ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Arezzo del 03.02.2022, ove si riferisce che “Nel descrivere il minore, tutti gli psicologi con i quali a vario titolo è entrato in contatto, fanno riferimento ad un bambino sofferente, traumatizzato ed arrabbiato, che addossa al padre tutte le responsabilità per la separazione e le sofferenze arrecate, così acuendo
l'aspetto ansioso e paranoico del suo carattere e facendo emergere convinzioni di tipo persecutorio” e si riporta anche la valutazione del perito nominato dal Tribunale in sede penale per valutare la capacità
a testimoniare del minore, secondo cui “marcati elementi di suggestionabilità all'interno delle relazioni e del contesto familiare fanno sì che il minore si senta minacciato dall'intrusività paterna e dall'incapacità di sentirsi accolto nei suoi bisogni mutati rispetto all'infanzia da parte del padre e dalla necessità di proteggere la madre rimasta sola, percepita come bisognosa di supporto e di essere assecondata. Non si ravvisa la presenza di un padre violento nella storia del minore e della famiglia e nelle caratteristiche intrinseche delle accuse di maltrattamento mosse al padre da né tantomeno ER una madre che intenda deliberatamente diffamare l'ex coniuge attraverso il figlio, ma di un minore fortemente traumatizzato da una separazione conflittuale e mai conclusa in termini emotivi da nessuno della famiglia” (cfr. pag. 60, doc. 7 comparsa).
A fronte di una simile situazione di fatto, in sede di separazione, sia in primo grado che in appello, è stato disposto l'affidamento di al Servizio Sociale di Arezzo, nonché una articolata serie Persona_1 di prescrizioni di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, con il fine di consentire sia al minore di metabolizzare il trauma della separazione e di superare l'opposizione manifestata alla figura paterna sia alle parti di contenere la conflittualità genitoriale e sviluppare una collaborazione proficua nell'interesse del minore.
Veniva infatti previsto, oltre all'affidamento al Servizio Sociale, anche “a. una presa in carico psicoterapeutica, previa anche valutazione e diagnosi specialistica laddove ritenuta necessaria, del minore con monitoraggio dei genitori affinché gli stessi ne garantiscano il corretto svolgimento secondo il piano di trattamento redatto;
b. un servizio di educativa domiciliare nei confronti di ER affinché possano essere incrementate le sue autonomie e competenze relazionali ed affettive e possa essere facilitata anche la mediazione con il padre potendo svolgere la propria azione indistintamente presso le abitazioni di entrambi agevolandone i passaggi;
c. un percorso di sostegno alla genitorialità per la coppia, qualora si rendano a ciò disponibili, vigilando, altresì, sulla condotta di ciascun genitore e sul fattivo impegno da parte di entrambi a cooperare affinché la conflittualità tra il ed ER il figlio venga gradualmente superata attenendosi alle indicazioni temporali e qualitative poste da parte delle Unità Funzionali operanti (UFSMA ed UFSMIA); d. un percorso di riavvicinamento del
pagina 10 di 18 minore al padre, ove possibile e sentito il minore, anche eventualmente iniziando con degli incontri protetti e con l'ausilio dell'UFSMIA e dell'UFSMA ove ritenuto anche solo opportuno”.
È tuttavia emerso in questo giudizio di divorzio che le prescrizioni del Tribunale e della Corte
d'Appello relative agli interventi di supporto psicologico per e di supporto alla coppia genitoriale ER siano rimaste del tutto inattuate e inattuabili, con la conseguenza che le dinamiche familiari e personali già emerse in sede di separazioni risultano ormai aver assunto una dimensione di cronicità tale aver determinato una situazione di sostanziale stallo.
Già nella relazione del Servizio Sociale del 30.03.2023 indirizzata alla Corte d'Appello di Firenze, ove pendeva il secondo grado del giudizio di separazione, veniva posta in evidenza la difficoltà riscontrata nel dare attuazione al dispositivo del Tribunale, non riuscendo né ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, né una presa in carico del minore da parte dell'UFSMIA, né una educativa domiciliare, per manifesta indisponibilità sia della madre che del figlio minore.
In particolare, veniva riferito che “ esplicita la richiesta di “essere lasciato in pace" dai Persona_1 servizi, in quanto riferendosi ad assistenti sociali e psicologi dichiara "mi avete tartassato", "mi avete rovinato l'infanzia" (probabilmente il minore si riferisce ai numerosi incontri di CTU in sede civile e penale, in quanto in passato vi era stato un unico incontro con un collega Assistente Sociale di questo
Ente). Il minore si dice "umiliato" anche dalla sola presenza dell'assistente sociale in quanto ribadisce di essere una persona sana e queste cose le fanno le "persone malate". Nonostante non sia stato invitato a parlarne, tiene a sottolineare di aver subito violenze dal padre "mi ha picchiato, mi ER chiudeva in una stanza e mi toglieva il telefono...alle elementari ha raccontato alle mamme che ero matto, ho perso tutti gli amici, ho dovuto cambiare scuola...non mi faceva mangiare...mi diceva brutto grasso...era contrario che mi mettessi l'apparecchio". Nonostante i tentativi di riportare il colloquio ad un'offerta di aiuto, insiste più volte con affermazioni come "avrei bisogno che la Persona_1 smettiate...ho bisogno di riposo, mi dovete lasciare in pace...ho bisogno di pensare a divertirmi, queste cose dovreste farle al babbo...la mia richiesta è che mi lasciate in pace" esprime l'idea Persona_1 che i servizi siano in qualche modo incaricati dal padre ("so che vi affitta gli appartamenti da sempre, riceveva tantissime chiamate dagli assistenti sociali") a tratti discostandosi, in modo preoccupante, dal piano di realtà, tra l'altro affermazioni nel momento non sconfermate dalla madre presente. Ogni tentativo di spiegazione del mandato e intenzione protettiva è risultato inefficace”.
Veniva inoltre evidenziato che “si ritiene allo stato sottolineare l'impraticabilità di quanto disposto dal
Tribunale Ordinario di Arezzo. Il Servizio Sociale, infatti, non può agire un obbligo di cura, rendendo, nella situazione specifica, la presa in carico psicoterapeutica del minore e il percorso di sostegno alla genitorialità in favore della madre non imponibile. In egual misura ad oggi appare non percorribile pagina 11 di 18 l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare e percorsi a sostegno al minore, per la esplicita mancanza di accettazione e condivisione da parte del minore e della madre, che rendono tale servizio non solo fattivamente inapplicabile ma anche scarsamente utile al raggiungimento degli obiettivi programmati poiché interpretato da entrambi non come una misura non di sostegno ma anzi che rischia di turbare la serenità e lo sviluppo armonico del ragazzo”.
A fronte di tale quadro, si è già specificato con l'ordinanza del 18.07.2025 per quali motivi non è stata disposta in questa sede di divorzio l'audizione del minore , poiché dalla Persona_1 documentazione in atti si evince che lo stesso sia già stato esposto plurime volte a colloqui e contatti con l'autorità giudiziaria ed i professionisti dalla medesima incaricati nel corso dei procedimenti sia civili che penali che hanno interessato le parti nel corso degli anni, sicché è apparto contrario al suo interesse disporre nuovamente un coinvolgimento diretto del minore nel circuito processuale, risultando, inoltre, nel caso di specie l'audizione anche manifestamente superflua in considerazione della circostanza che emergeva già chiaro, dalla documentazione in atti (in particolare dalla CTU esperita in sede di separazione e dalle relazioni del Servizio Sociale affidatario depositate dalle parti, nonché dalle allegazioni delle parti contenute nelle memorie depositate in questo giudizio), il suo punto di vista e la sua ferma intenzione di non riprendere una frequentazione con la figura paterna, né di voler accettare alcuno degli interventi di supporto disposti dal Tribunale e dalla Corte d'Appello.
Anche le relazioni più recenti del Servizio Sociale affidatario manifestano l'impraticabilità degli interventi di supporto disposti dal Tribunale e dalla Corte d'Appello e la cronicizzazione delle dinamiche relazionali che erano già emerse in sede di separazione.
In particolare, nella relazione del 13.01.2025, il Servizio Sociale ha precisato che il mandato conferito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello si è rivelato concretamente inattuabile: “Appare necessario precisare che nonostante l'affidamento a questo Servizio Sociale, il mandato conferito con Vostra
Sentenza 875/2022 (proc. R.G 3060/2019) non è mai stato praticabile. Come meglio articolato in precedenti relazioni, da ultimo quella inviata alla Corte di Appello di Firenze (proc. N.R.G.
1822/2022), l'esplicita mancanza di accettazione e condivisione da parte del minore e della madre agli interventi programmati hanno reso il servizio di educativa domiciliare e soprattutto la presa in carico psicoterapeutica del minore (raccomandata dalle valutazioni espresse dagli specialisti nell'ambito del sopra indicato procedimento) non fattivamente applicabile. Per tali ragioni il Servizio non ha contezza del reale stato psicologico del minore, ne è riuscito a mantenere un monitoraggio diretto (rifiutando anche i soli incontri con l'assistente sociale). Le sole informazioni pervengono, come per il ER padre, da soggetti terzi quali la scuola e la madre. In periodo recente, a causa delle esplicitate criticità emerse dai genitori, è stato tentato un nuovo percorso di sostegno psico-sociale trovando questa volta pagina 12 di 18 anche la partecipazione della Sig.ra Gli incontri si sono svolti alla presenza della scrivente Pt_1
e della Psicologa consultoriale Dott.ssa che con nota del 21 ottobre 2024 ha riferito Persona_3
“una assoluta staticità della situazione, con ripetizione delle stesse modalità relazionali reciproche, nel contesto di una assoluta fissità dei copioni interattivi (sia reciproci che nel rapporto con i servizi), intensamente disfunzionale negli esiti”.
Tale situazione è stata da ultimo confermata dal Servizio Sociale del Comune di Arezzo nella relazione del 15.10.2025, ove si legge che il Servizio “si richiama integralmente alla relazione redatta per la
Corte di Appello nella quale veniva riferita l'impraticabilità degli interventi già ampiamente disposti nei procedimenti per la separazione. Come specificato, infatti, tali misure, in particolare le prese in carico psicoterapeutiche e di sostegno psico-sociale alla genitorialità, non possono essere messe in atto contro la ferma volontà del minore. Anche l'attivazione di interventi sociali ed educativi hanno sempre trovato ostacolo all'accettazione degli stessi da parte del minore e della madre. Rispetto alla situazione descritta nel 2023, la situazione appare del tutto immutata”, rappresentando che i contatti con la madre del minore sono sporadici e consistono in risposte a richieste di aggiornamento sulla situazione del figlio, e che “ non ha avuto altri contatti diretti né con il Servizio sociale né con i ER
Servizi specialistici”.
Con riferimento alla richiesta formulata da questo Tribunale di indicare gli interventi di supporto ritenuti opportuni secondo le condizioni del momento, il Servizio Sociale ha ribadito che “non appare necessario suggerire diversi strumenti o interventi da parte di questo Servizio in quanto la difficoltà è data dalla impraticabilità degli stessi e non dal loro forma.”. Gli interventi disposti, frutto dell'analisi effettuata nel corso della CTU disposta in sede di separazione, infatti, sono ritenuti dal Servizio teoricamente congrui ed adeguati, ma concretamente impraticabili.
Rispetto alla situazione attuale, il Servizio ha specificato che “In merito alla conflittualità genitoriale appare evidente che senza una reale volontà di cambiamento, il sostegno da parte dei Servizi sia non solo poco funzionale ma anche potenzialmente iatrogeno con l'elevato rischio di implementare la conflittualità anziché ridurla amplificando le medesime dinamiche conflittuali.”, evidenziando che, secondo le condizioni del momento, l'affidamento al Servizio Sociale non riesce ad incidere positivamente sulla condizione del minore, e suggerendo una diversa forma di supporto, quale la nomina di una figura di ausilio alla coppia genitoriale per le scelte di maggiore interesse in ordine al figlio (la relazione del Servizio Sociale fa riferimento testuale alla nomina di un “curatore” ma risulta evidente, dalla lettura complessiva del paragrafo, che si intenda suggerire la nomina di un coordinatore genitoriale – e non di un curatore speciale - quale figura che rappresenti uno strumento di facilitazione pagina 13 di 18 e coordinamento tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale per l'assunzione di decisioni che riguardano il minore.).
A fronte di tale complesso e cronicizzato quadro di conflittualità e considerata l'impraticabilità degli interventi di supporto disposti in sede di separazione dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, che ha finito per marginalizzare anche il ruolo di supporto attribuito al Servizio Sociale, privando di utilità concreta il provvedimento di affidamento al Servizio che era stato in precedenza disposto, si evidenzia quanto segue.
La parte ricorrente, evidenziando l'inutilità di mantenere l'affidamento al Servizio Sociale e la necessità di rispettare la volontà del figlio, che ha ormai 16 anni e mezzo, ha chiesto che lo stesso venisse revocato e venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, deducendo che la ricostruzione del rapporto del figlio con il padre deve passare per contatti diretti e spontanei tra loro, senza l'intervento di figure terze.
Invece, la parte resistente, ritenendo che la responsabilità della situazione sopra descritta sia attribuibile al comportamento materno, che non avrebbe mai fatto nulla per agevolare una ripresa dei rapporti padre-figlio, ha chiesto -da ultimo nelle note scritte conclusive – che venisse confermato l'affidamento al Servizio Sociale non con funzione di mero supporto alle competenze genitoriali bensì con funzione parzialmente ablativa della responsabilità genitoriale, con conseguente nomina di un curatore speciale, come per legge, e attribuzione al Servizio e al curatore di competenze decisionali sulle questioni che riguardano il minore.
Va a tal proposito rammentato che con il d.lgs. n. 149/2022 l'affidamento ai Servizi Sociali è stato disciplinato in modo più puntuale attraverso l'introduzione dell'art.
5-bis della l. n. 184/1983, che stabilisce che il minore possa essere affidato ai Servizi Sociali solo dopo un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e, quindi, solo quando gli interventi di sostegno ai genitori che risultino carenti sotto il profilo della responsabilità genitoriale si siano rivelati inefficaci.
Come chiarito da Cass. n. 32290/2023 occorre dunque distinguere due tipologie di provvedimenti che prevedano l'affiancamento al nucleo familiare di un soggetto terzo, ossia il Servizio Sociale, in caso di riscontrate carenze nelle funzioni genitoriali. Infatti, “si osserva che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti, sotto il profilo che qui interessa, in due gruppi a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene pagina 14 di 18 tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child;
b) interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione.”
Dal complessivo esame degli atti e della CTU esperita in sede di separazione emerge chiaramente che il consulente d'ufficio abbia riscontrato non una inidoneità genitoriale della madre o del padre tale da imporre un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale bensì alcune difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambe le figure parentali nel delicato contesto di una separazione turbolenta e caratterizzata da risvolti anche penali. Era infatti suggerito un affidamento del minore al Servizio Sociale temporaneo, già proiettato verso un momento futuro in cui il supporto esterno del Servizio sarebbe stato eliminato, non appena i conflitti relazionali tra genitori e figlio si fossero placati (cfr. pag. 49-50 della CTU dott. ). Per_2
Nel caso di specie, dunque, gli interventi disposti erano riconducibili alla prima tipologia elencata, ossia interventi di sostegno e supporto che non sottraevano responsabilità genitoriale bensì accrescevano le risorse a disposizione delle figure genitoriali, vigilavano sul loro corretto esercizio e miravano ad accompagnare il nucleo familiare, e soprattutto il minore, nel percorso di rielaborazione delle sofferenze da ciascuno vissute nel momento critico della disgregazione della famiglia.
Si tratta di misure che “non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale;
questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale;
appare più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto”
(cfr. ancora Cass. n. 32290/2023).
In tale contesto, ritiene il Tribunale che non possa sortire effetti utili né alla ripresa di un rapporto padre-figlio e né alla distensione dei rapporti tra i genitori la previsione di interventi ablativi della responsabilità genitoriale, con sottrazione di competenze genitoriali e attribuzione delle correlate funzioni ad un curatore speciale, come richiesto dal resistente (cfr. pag.
3-4 note conclusive).
Va infatti evidenziato che non può non tenersi conto che , che ormai ha 16 anni e mezzo, Persona_1 risulta aver sempre espresso un proprio netto rifiuto verso qualsiasi percorso di riavvicinamento al pagina 15 di 18 padre e verso tutti gli interventi di supporto psicologico disposti sia dal Tribunale che dalla Corte
d'Appello, e tale volontà non risulta concretamente coercibile né dal Servizio Sociale, né da questo
Tribunale, né da un curatore speciale eventualmente nominato, non essendo possibile imporre coattivamente interventi di supporto psicologico, né in favore delle figure genitoriali né in favore di un minore che ormai, per età, è pienamente capace di esprimere il proprio dissenso.
Va inoltre considerato che dall'ultima relazione del Servizio Sociale di Arezzo (del 15.10.2025) è emerso anche che il Servizio medesimo ha constatato che, secondo le condizioni del momento,
l'affidamento al Servizio Sociale non è di alcun ausilio al minore e si rivela anzi anche potenzialmente iatrogeno per il rischio di implementare la conflittualità anziché ridurla, potendo il Servizio esercitare al più una funzione di monitoraggio (cfr. relazione del 15.10.2025: “si ritiene utile affermare che anche lo stesso affidamento al servizio sociale non possa incidere, se non con un mero monitoraggio tramite terzi, nella condizione del minore e si suggerisce, una diversa forma, quale la nomina di un curatore, di ausilio alla coppia genitoriale per le scelte di maggior interesse in ordine al figlio. Tale figura potrebbe infatti, anche senza il contatto diretto con il minore, mediare sui quesiti che più spesso sembrano portare alla conflittualità tra i genitori (ad esempio questioni economiche) evitando situazioni che già in passato si sono rivelate dannose per il minore”, “In merito alla conflittualità genitoriale appare evidente che senza una reale volontà di cambiamento, il sostegno da parte dei
Servizi sia non solo poco funzionale ma anche potenzialmente iatrogeno con l'elevato rischio di implementare la conflittualità anziché ridurla amplificando le medesime dinamiche conflittuali.”).
Si ritiene dunque che l'affidamento al Servizio Sociale di debba essere revocato, con Persona_1 conferma del regime legale dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, confermando il collocamento del medesimo presso la madre, come già previsto in sede di separazione.
Restano pertanto assorbite nella presente decisione anche le richieste ex art. 473-bis.39 c.p.c. di ammonimento e condanna al pagamento di somme formulate dalla parte resistente nei confronti della ricorrente nelle note conclusive depositate.
Le decisioni nell'interesse del minore dovranno dunque essere assunte di comune accordo tra i genitori, che dovranno impegnarsi a comunicare tra loro in modo proficuo e disteso, nell'interesse del figlio.
A tal fine, va segnalato ai genitori come sarebbe sicuramente utile ed opportuna la nomina di un coordinatore genitoriale, che possa fungere da tramite e da mediatore tra le figure genitoriali nella condivisione delle scelte di maggiore interesse per il figlio.
Tuttavia, il Tribunale osserva che la suddetta nomina necessita della richiesta congiunta delle parti, come testualmente previsto dall'art. 473-bis.26 c.p.c. e, pertanto, in questa sede è preclusa al Tribunale la nomina di un coordinatore genitoriale, non essendo emersa una concorde richiesta delle parti in tal pagina 16 di 18 senso (pur sollecitata all'udienza di discussione del 13.11.2025). È comunque opportuno invitare i genitori ad individuare un professionista che possa godere della fiducia professionale di entrambe le parti al fine di svolgere il ruolo di coordinatore genitoriale, oltre che rinnovare l'invito ad intraprendere i percorsi di supporto psicologico e alle competenze genitoriali già disposti da questo Tribunale e dalla
Corte d'Appello di Firenze.
Passando ad esaminare le questioni economiche, la ricorrente ha chiesto di aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore del figlio CP_1 [...]
, di anni 16 e mezzo, dalla somma di € 600,00 mensili (oggi rivalutati ISTAT in € 693,00) ad € ER
1.300,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, allegando i maggiori oneri derivanti dalla crescita del minore, mentre il sig. ha chiesto che tale contributo venisse ridotto ad ER
€ 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, allegando un miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente e i maggiori oneri sul medesimo gravanti per la costruzione di un nuovo nucleo familiare.
Infatti, dai CUD depositati in atti emerge che la ricorrente, nel periodo di imposta 2021 ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilato pari ad € 32.752,00, mentre nel periodo di imposta 2022, la stessa ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 39.765,00 e, infine, nel periodo di imposta 2023, la sig.ra ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 36.138,00. Pt_1
Quanto alla situazione economica del resistente, dagli atti è emerso che lo stesso, nel periodo di imposta 2022, abbia percepito un reddito imponibile pari ad € 2.376,00 ma anche un reddito d'impresa pari ad € 40.595,00, mentre nel periodo di imposta 2023, il sig. ha dichiarato un reddito ER imponibile pari ad € 2.770,00 e un reddito d'impresa pari ad € 45.766,00.
Ciò posto, deve essere rilevato che, da quanto emerge dagli atti, la situazione economica complessiva delle parti è rimasta sostanzialmente immutata dall'epoca della separazione (2022). È rimasto inoltre indimostrato che la parte ricorrente abbia subito un apprezzabile miglioramento della propria situazione economica derivante dalla successione paterna (cfr. le allegazioni di parte ricorrente a pag. 12 della memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. di parte ricorrente), mentre gli oneri gravanti sul resistente in considerazione della formazione di un nuovo nucleo familiare erano già emersi e considerati in sede di separazione. Non si ravvisa neppure un significativo aumento delle esigenze ordinarie del figlio, nei due anni che sono intercorsi tra la sentenza di secondo grado emessa nel giudizio di separazione e la presente decisione, tale da giustificare un aumento del contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre.
La sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti rispetto al momento della separazione e l'immutato assetto di permanenza del figlio presso la madre non fanno ravvisare a questo pagina 17 di 18 Tribunale né i presupposti per un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio (che con la rivalutazione ISTAT sfiora la cifra di € 700,00 mensili) né per una sua diminuzione, e neppure per una diversa redistribuzione del carico delle spese straordinarie tra i genitori. Si confermano dunque in materia economica le statuizioni previgenti.
Infine, per quanto riguarda le spese di lite, si ritengono integrati i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle stesse, vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, in relazione alle domande rispettivamente dispiegate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca l'affidamento del minore nato il [...] al Servizio Sociale del Persona_1
Comune di Arezzo e ne dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e CP_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
- conferma le statuizioni in materia di assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1244/2023;
[...]
- invita le parti a nominare un coordinatore genitoriale ex art. 473-bis.26 c.p.c. con compito di facilitare la comunicazione e la mediazione tra i genitori per l'assunzione di decisioni congiunte nell'interesse del figlio;
- rinnova alle parti l'invito ad intraprendere i percorsi di supporto già disposti dalla Corte
d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1244/2023 e da questo Tribunale con la sentenza n.
875/2022 e conferma, in caso di esito positivo dei suddetti percorsi, il regime di visita padre- figlio ivi indicato;
- conferma, quanto alla determinazione del contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio a carico del padre, le statuizioni economiche previste dalla Persona_1 sentenza n. 1244/2023 della Corte d'Appello di Firenze;
- compensa integralmente le spese di lite.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Si comunichi, anche al Servizio Sociale del Comune di Arezzo.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario letti gli atti,
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 872/2025 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
IN ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Garbasso, 42/A;
PARTE RICORRENTE contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. LAURA CP_1 C.F._2
EL ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Margaritone, 9;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
pagina 1 di 18 Per la parte ricorrente, l'avv. Cuccuini, all'udienza del 13.11.2025, ha concluso come da note conclusive del 05.11.2025, ovvero come segue: “Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario celebrato in
Cortona in data 08.08.2004 trascritto presso il Comune di Cortona Atto n.38 P.2S Anno 2024 alle seguenti condizioni: - Disporre: la revoca dell'affidamento ai servizi sociali e affidamento del figlio minore nato ad [...] il [...], secondo le regole dell'affido condiviso ad Persona_1 entrambi i genitori che avranno la responsabilità genitoriale congiunta del figlio;
- Si oppone sin d'ora per i motivi suddetti alla nomina di un Curatore Speciale del minore;
- Collocamento prevalente: del figlio presso la madre alla quale dovrà essere assegnata la casa Persona_1 Parte_1 coniugale posta in Arezzo, Loc. Madonna di Mezzastrada n. 135 come di seguito catastalmente indicata al N.C.E.U. del Comune di Arezzo. Foglio B60 Particella 487 sub 5 Cat. A/2, Classe 6, vani 5;
Foglio B60 Particella 487 sub 2 Cat. F/3; B60 Particella 487, sub 6 C/6 Classe 4 mq.96. Il padre potrà stare con il figlio minore secondo il volere di volta in volta espresso dal figlio CP_1 medesimo. - Obbligo del Sig. a versare in favore della Sig.ra a titolo CP_1 Parte_1 di contribuzione al al mantenimento del figlio minore la somma di €.1.300,00= mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT a far data dal mese di maggio 2026 , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario, oltre al pagamento di tutte le utenze della casa coniugale;
Obbligo del sig. a sostenere nella misura del 70% (settanta per cento) le CP_1 spese straordinarie del figlio così come specificate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Arezzo sottoscritto in data 29.12.2022. Tutte le spese straordinarie di cui al punto 12, ed ogni altra spesa straordinaria, dovranno essere previamente concordate e tutti gli importi relativi alle spese straordinarie in questione dovranno essere sostenuti dai genitori nella misura concordata oppure rimborsati, nelle sopra specificate misure dietro semplice richiesta al genitore che le abbia anticipate, ferma la necessità di idonea documentazione fiscale e informativa;
Quanto all'urgenza ed al conseguente mancato preventivo accordo con l'altro genitore, questa dovrà essere adeguatamente motivata e documentata. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
L'avv. Fanticelli, per la parte resistente, all'udienza del 13.11.2025, ha precisato le conclusioni come da note conclusive del 05.11.2025, ovvero come segue: “Voglia il Tribunale di Arezzo, In tesi e previo rigetto delle condizioni formulate da parte ricorrente:
1. Affidare il minore al Persona_1
Servizio Sociale del Comune di Arezzo, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio, con il compito: - di monitorare le condizioni di vita del minore e predisporre percorsi di sostegno a favore dei genitori, avvalendosi dei servizi dell'UFSMA di Arezzo, ed a favore del minore, avvalendosi dei servizi dell'UFSMIA di Arezzo al fine di consentire al minore di rielaborare l'allontanamento dal pagina 2 di 18 padre, superarlo e consentire così il recupero dei rapporti tra padre e figlio;
- di organizzare, di pari passo con il percorso presso l'UFSMIA, incontri monitorati tra padre e figlio per almeno sei mesi, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni, e all'esito reintrodurre la frequentazione secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune e segnatamente almeno due pomeriggi a settimana, nel periodo scolastico, e almeno due intere giornate in periodo non scolastico;
Fine settimana alternati dal sabato al lunedì; 15 giorni di vacanza anche non continuativi con ciascun genitore da concordare entro il 30 giugno e da godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno;
per le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio alternativamente i periodi di vacanza dal termine della scuola al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al rientro a scuola, iniziando per quest'anno dalla madre;
per le vacanze pasquali i genitori trascorreranno alternativamente i periodi di vacanza dal termine della scuola al giorno di
Pasqua compreso e dal giorno di pasquetta al rientro a scuola;
i genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico almeno giornaliero fra genitore non presente e figlio durante i giorni di permanenza con l'altro genitore;
compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
in caso di malattia di i genitori avranno libero accesso al figlio fino al termine della malattia nelle reciproche ER abitazioni;
2. di predisporre servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
3. di coordinarsi con il curatore del minore al fine di mediare tra i genitori nell'attuazione del presente dispositivo;
4. nominare un curatore speciale del minore ai sensi dell'art. 473 bis 7 c. II cpc, con le seguenti precisazioni: - il minore manterrà la propria residenza abituale presso la Persona_1 madre in Arezzo;
- il curatore adotterà, per conto e nell'interesse del minore, previo ascolto dei genitori, del minore medesimo e del servizio affidatario, tutte le decisioni in materia scolastica, sanitaria, educativa e ricreativa con la precisazione che, qualora si tratti di decisioni di particolare importanza, ove non sia possibile raggiungere un accordo tra i genitori, la decisione dovrà essere adottata dal curatore previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
- ciascun genitore potrà compiere, senza l'intervento del curatore ed anche disgiuntamente tra loro, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione relativi al minore;
- il curatore dovrà svolgere funzioni di orientamento, aiuto e controllo dei genitori in merito all'attuazione dei percorsi che saranno attivati dal servizio affidatario, avvalendosi anche dei servizi sanitari dell'UFSMA/UFSMIA, ai fini dell'attuazione del presente dispositivo;
- il curatore provvederà altresì ad aprire libretto, bancario o postale, intestato al minore ove verserà le somme eventualmente dovute dalla madre di euro 500,00 per ogni giorno di inosservanza dell'emanando provvedimento;
- il curatore del minore dovrà presentare relazioni periodiche al Giudice tutelare, almeno ogni quattro mesi, circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con entrambi i genitori e l'attuazione del presente dispositivo;
5. ammonire
al rispetto del presente provvedimento, prevedendo a suo carico la somma di euro Parte_1
pagina 3 di 18 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, da versare direttamente al curatore del minore;
6. disporre che entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore in base al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo che le parti ben conoscono;
7. porre a carico del padre un assegno quale contributo al mantenimento del figlio, pari a €400,00 mensili, rivalutabili in base all'indice Istat, da versare in favore della madre il giorno 5 di ogni mese, o la diversa ritenuta di giustizia.
In ipotesi e previo rigetto delle condizioni formulate da parte ricorrente:
1. Affidare il minore
[...]
al Servizio Sociale del Comune di Arezzo, fino al raggiungimento della maggiore età del Persona_1 figlio, con il compito: - di monitorare le condizioni di vita del minore e predisporre percorsi di sostegno a favore dei genitori, avvalendosi dei servizi dell'UFSMA di Arezzo, ed a favore del minore, avvalendosi dei servizi dell'UFSMIA di Arezzo al fine di consentire al minore di rielaborare
l'allontanamento dal padre, superarlo e consentire così il recupero dei rapporti tra padre e figlio;
- di organizzare, di pari passo con il percorso presso l'UFSMIA, incontri monitorati tra padre e figlio per almeno sei mesi, nei tempi e luoghi ritenuti più opportuni, e all'esito reintrodurre la frequentazione secondo i tempi e le modalità ritenute più opportune e segnatamente almeno due pomeriggi a settimana, nel periodo scolastico, e almeno due intere giornate in periodo non scolastico. Fine settimana alternati dal sabato al lunedì. 15 giorni di vacanza anche non continuativi con ciascun genitore da concordare entro il 30 giugno e da godere dal 15.06 al 15.09 di ogni anno;
per le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con il figlio alternativamente i periodi di vacanza dal termine della scuola al 30 dicembre compreso e dal 31 dicembre al rientro a scuola, iniziando per quest'anno dalla madre;
per le vacanze pasquali i genitori trascorreranno alternativamente i periodi di vacanza dal termine della scuola al giorno di Pasqua compreso e dal giorno di pasquetta al rientro a scuola;
i genitori si impegneranno a garantire uno scambio video-telefonico almeno giornaliero fra genitore non presente e figlio durante i giorni di permanenza con l'altro genitore;
compleanno con ciascun genitore ad anni alterni;
in caso di malattia di i genitori avranno libero accesso al figlio fino al ER termine della malattia nelle reciproche abitazioni;
2. di predisporre servizio di educativa domiciliare presso entrambi i genitori;
3. di coordinarsi con il curatore del minore al fine di mediare tra i genitori nell'attuazione del presente dispositivo;
4. nominare un curatore speciale del minore ai sensi dell'art.
473 bis 7 c. II cpc, con le seguenti precisazioni: - il minore manterrà la propria Persona_1 residenza abituale presso la madre in Arezzo;
- il curatore adotterà, per conto e nell'interesse del minore, previo ascolto dei genitori, del minore medesimo e del servizio affidatario, tutte le decisioni in materia scolastica, sanitaria, educativa e ricreativa con la precisazione che, qualora si tratti di decisioni di particolare importanza, ove non sia possibile raggiungere un accordo tra i genitori, la pagina 4 di 18 decisione dovrà essere adottata dal curatore previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare;
- ciascun genitore potrà compiere, senza l'intervento del curatore ed anche disgiuntamente tra loro, soltanto gli atti di ordinaria amministrazione relativi al minore;
- il curatore dovrà svolgere funzioni di orientamento, aiuto e controllo dei genitori in merito all'attuazione dei percorsi che saranno attivati dal servizio affidatario, avvalendosi anche dei servizi sanitari dell'UFSMA/UFSMIA, ai fini dell'attuazione del presente dispositivo;
- il curatore provvederà altresì ad aprire libretto, bancario o postale, intestato al minore ove verserà le somme eventualmente dovute dalla madre di euro 500,00 per ogni giorno di inosservanza dell'emanando provvedimento;
- il curatore del minore dovrà presentare relazioni periodiche al Giudice tutelare, almeno ogni quattro mesi, circa l'andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con entrambi i genitori e l'attuazione del presente dispositivo;
5. ammonire al rispetto del presente provvedimento, prevedendo a suo Parte_1 carico la somma di euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione, da versare direttamente al curatore del minore;
6. disporre che entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore in base al protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo che le parti ben conoscono;
7. porre a carico del padre un assegno quale contributo al mantenimento del figlio, pari a
€ 600,00 mensili, rivalutabili in base all'indice Istat, da versare in favore della madre il giorno 5 di ogni mese, o la diversa ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e competenze.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.04.2025, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 08.08.2004 con il resistente , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Cortona, al n. CP_1
38, P. II, Serie A, dell'anno 2004, deducendo che i coniugi si erano separati come da sentenza di separazione giudiziale n. 875/2022 del Tribunale di Arezzo emessa in data 06.09.2022.
La ricorrente ha allegato che in sede di separazione il figlio minore , nato il [...], Persona_1 veniva affidato ai Servizi Sociali del Comune di Arezzo, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale era stata assegnata la casa coniugale situata ad Arezzo Loc. Madonna di Mezzastrada n. 135.
Con la medesima sentenza era stato previsto un percorso di riavvicinamento del minore al padre e interventi di supporto alla genitorialità, oltre ad una educativa domiciliare, da intraprendere mediante l'ausilio dell'UFSMIA e dell'UFSMA e finalizzati a gestire il conflitto derivante dalla separazione e consentire la ripresa della frequentazione padre-figlio. Infine, il Tribunale aveva posto a carico del pagina 5 di 18 padre un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 600,00 mensili, rivalutabili
ISTAT annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La sig.ra ha altresì dedotto di aver proposto appello avverso la sentenza di separazione e che Pt_1 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, con la sentenza n.
1244/2023 del 13.06.2023, aveva revocato la pronuncia di addebito della separazione posta a carico della ricorrente dal Tribunale ed ha confermato, sostanzialmente, le restanti statuizioni, compreso l'affidamento del minore al Servizio Sociale e gli ulteriori interventi di supporto al nucleo familiare volti a stemperare la conflittualità tra i genitori e consentire un recupero della relazione padre-figlio.
Con il presente giudizio, la ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Cortona in data 08.08.2004 con il resistente , attesa l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi. CP_1
Relativamente al figlio minore, ormai adolescente, la ricorrente ha rilevato che sia nel corso della separazione che negli anni successivi non sarebbe stato possibile ricostruire una positiva relazione padre figlio, in considerazione del netto rifiuto mostrato dal ragazzo alla ripresa delle frequentazioni con il padre. Inoltre, il padre si sarebbe sempre mostrato contrario ad instaurare un dialogo diretto con la madre e con il figlio, nonché a partecipare, dal punto di vista economico, alle necessità del figlio minore, ponendo ostacoli al pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla madre per consentire al figlio di mantenere lo stesso elevato tenore di vita di cui il minore godeva anche in costanza di matrimonio, grazie al supporto economico paterno. La ricorrente ha altresì dedotto che con la crescita, sono aumentate le esigenze correlate al mantenimento del figlio, cui la ricorrente si starebbe integralmente facendo carico, anche accumulando debiti relative alle utenze della casa familiare.
Pertanto la ricorrente ha chiesto che venisse disposta la revoca dell'affidamento del figlio minore
[...]
ai Servizi Sociali del Comune di Arezzo, in considerazione del netto rifiuto di quest'ultimo a ER riprendere i rapporti con il padre, cui neppure i Servizi hanno potuto porre rimedio, e dunque disporre l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con un diritto di visita padre-figlio sostanzialmente libero, con conferma dell'assegnazione della casa familiare alla madre. In punto economico, la sig.ra ha chiesto che venisse posto a carico del sig. Pt_1 ER un contributo al mantenimento in favore del figlio pari ad € 1.300,00 mensili, oltre al Persona_1
70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, attese le elevate disponibilità patrimoniali del resistente e l'aumento delle esigenze di mantenimento del figlio legate alla crescita.
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta il resistente , il quale si CP_1
è associato alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha avanzato richieste difformi dalle condizioni proposte dal coniuge, chiedendo in particolare che venisse mantenuto pagina 6 di 18 l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali di Arezzo, in quanto il distacco e la difficoltà nel rapporto padre-figlio sarebbe stato principalmente causato dall'atteggiamento ostruzionistico della madre, che non avrebbe dato seguito alle statuizioni del Tribunale e che avrebbe ostacolato il loro rapporto, assecondando l'evitamento del figlio senza intervenire e senza supportare adeguatamente il minore nella ripresa del rapporto con il padre né collaborando con il Servizio Sociale affidatario.
Relativamente alla casa familiare, il sig. non si è opposto a che fosse confermata la sua ER assegnazione alla madre. Con riferimento alle questioni economiche, il resistente ha eccepito l'insussistenza dei presupposti per la modifica in rialzo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore richiesta dalla ricorrente, evidenziando che invece tale assegno dovrebbe essere ridotto ad
€ 400,00 mensili, poiché il resistente avrebbe visto aumentare le proprie spese mensili, soprattutto in considerazione della costituzione di un nuovo nucleo familiare e della nascita di una figlia, nel 2022, mentre la ricorrente avrebbe beneficiato di un incremento delle proprie disponibilità economiche derivanti dall'eredità del proprio padre. Inoltre, il resistente ha evidenziato di non essersi mai sottratto al pagamento delle spese per il figlio, nella misura in cui le stesse fossero effettivamente dovute, e che il tenore di vita elevato che la ricorrente mantiene per sé e per il figlio non sarebbe mai stato condiviso né sostenuto economicamente dal resistente neppure in costanza di matrimonio.
Il resistente, dunque, ha chiesto che venisse confermato l'affidamento del figlio minore ai Servizi
Sociali di Arezzo, con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Arezzo, Loc.
Mezzastrada n. 135, già assegnata alla ricorrente, e che venisse posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari ad € 400, mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie o, in ipotesi, la conferma delle statuizioni economiche già disposte in sede di separazione.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., all'udienza del 09.07.2025, a seguito della richiesta congiunta delle parti di emissione di sentenza parziale di divorzio, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sullo status.
Con sentenza parziale del 18.07.2025, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti a Cortona in data 08.08.2004 e con successiva ordinanza è stata richiesta una relazione di aggiornamento al Servizio Sociale affidatario del minore ed è altresì stata fissata l'udienza del 13.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive.
Nelle note conclusive autorizzate, il resistente ha chiesto, alla luce della relazione di aggiornamento del
Servizio Sociale affidatario depositata, che venisse non solo mantenuto l'affidamento del figlio minore al Servizio Sociale di Arezzo ma anche che venisse ulteriormente specificato che tale forma di affidamento è da intendersi come limitativa della responsabilità genitoriale, con conseguente nomina di pagina 7 di 18 un curatore speciale per il minore con poteri decisori in ordine alle questioni che riguardano il minore,
e non come mera forma di supporto e monitoraggio alle competenze genitoriali, con ammonimento della ricorrente ex art. 473-bis.39 c.p.c. e condanna della stessa al pagamento di una somma in caso di inadempienze (cfr. le conclusioni rassegnate dal resistente e in epigrafe riportate).
A tali richieste si è opposta la resistente in sede di udienza di discussione, ove è stato anche richiesto alle parti di esprimersi in ordine alla possibilità di nominare un coordinatore genitoriale, incontrando il consenso del sig. e la contrarietà della sig.ra (cfr. verbale d'udienza del 13.11.2025). ER Pt_1
All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sulle conclusioni delle parti in epigrafe richiamate, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ciò premesso, rileva il Collegio che in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio questo Tribunale si è già pronunciato con sentenza parziale del 18.07.2025 e che dunque, in questa sede, occorre pronunciarsi unicamente sulle residue questioni controverse.
Quanto all'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, già disposta in sede di separazione e confermata, con alcune precisazioni in ordine alla consistenza catastale dell'immobile, nel secondo grado del giudizio di separazione, si rileva che vanno in questa sede di divorzio confermate le statuizioni relative all'assegnazione della casa familiare alla sig.ra e al correlato carico degli Pt_1 oneri economici ordinari di gestione della medesima, così come previste dalla sentenza della Corte
d'Appello di Firenze n. 1244/2023, stante la non opposizione della parte resistente (cfr. le note conclusive depositate).
Con riferimento alla determinazione della forma di affidamento più idonea nell'interesse di
[...]
, divenuto ormai un ragazzo di sedici anni e mezzo, secondo le condizioni del momento, si ER osserva quanto segue.
La situazione attuale, secondo quanto riferito non solo dall'ultima relazione del Servizio Sociale affidatario del 15.10.2025 ma anche dalle parti medesime nei rispettivi atti, si caratterizza per una decisa e inamovibile volontà, espressa dal minore, di intrattenere alcun rapporto con la figura paterna né con il Servizio Sociale del Comune di Arezzo, affidatario del minore sin dal procedimento di separazione, e per una sostanziale impossibilità, chiaramente manifestata dal Servizio Sociale nelle relazioni depositate, di dar seguito agli interventi di supporto che erano stati disposti fin dal primo grado del giudizio di separazione al fine di contenere la conflittualità genitoriale e riavvicinare il figlio alla figura paterna.
Dagli atti di questa causa e degli altri procedimenti, civili e penali, che hanno interessato questo nucleo familiare nella sua fase di disgregazione, contestualmente alla separazione personale dei coniugi, si evince che la situazione attuale dei rapporti tra i genitori e tra questi ultimi ed il figlio minore affondi le pagina 8 di 18 proprie radici e trovi le proprie cause scatenanti in una separazione familiare vissuta con forte tensione e contrasto, che è stata percepita dal minore con intensa sofferenza interiore e senso di abbandono.
Ciò emerge chiaramente sia dalla CTU a firma del dott. (doc. 4 comparsa , psicologo Per_2 ER psicoterapeuta, disposta da questo Tribunale nel primo grado del giudizio di separazione, sia dagli atti del procedimento penale per presunti maltrattamenti nei confronti del figlio, a carico del sig. che ER era stato originato dalla segnalazione del pediatra del bambino, cui il medesimo aveva riferito di essere stato vittima di condotte maltrattanti da parte del padre, ed in particolare dalla richiesta di archiviazione del PM e dal provvedimento di archiviazione emesso dal GIP presso questo Tribunale (docc. 5 e 6 comparsa . ER
Da questi atti emerge come abbia vissuto la separazione dei genitori in modo fortemente ER traumatico, addossando al padre la responsabilità per la sofferenza vissuta nella disgregazione dell'unità familiare e contrapponendo alla figura paterna, considerata in modo fortemente negativo, la figura materna considerata positivamente.
In tal senso si esprime la CTU esperita in sede di separazione da questo Tribunale (cfr. pag. 32-33 CTU dott. ): “ è apparso un bambino molto contratto nell'espressione mimica e corporea, con Per_2 ER innumerevoli scatti facciali ed una postura rigida e difesa. Gran parte degli incontri sono stati occupati da una declaratoria degli aspetti negativi del padre in opposizione a quelli positivi della madre anche quando non direttamente correlati con il tema del discorso in quel momento. Durante le sedute il ragazzo ha fatto menzione anche a fatti molto gravi che avrebbe subito, senza però saperli sostanziare con descrizioni o fatti a sostegno tali da farli risultare esasperati e quasi caricaturizzati.
Pur mostrando chiaramente sintomi evidenti di disagio, tuttavia le brevi interazioni con il padre non hanno fatto emergere un bambino impaurito di un genitore maltrattante ma lo hanno visto assumere piuttosto atteggiamenti di sfida e offensivi che mal si addicevano ad un bambino di quella età.
L'intenzione di denuncia e di allontanamento del padre è stato il filo conduttore dei due incontri ma il ragazzo non ha mostrato di poter accogliere gli input del consulente rispetto ad un cambio di punto di vista per la revisione della figura paterna;
a tratti sono emersi anche elementi riconducibili ad un pensiero di tipo paranoideo e persecutorio anche nei confronti dei nonni paterni che lo avrebbero reso vittima di maltrattamenti che però non trovano evidenze né dalla raccolta anamnestica ne dalle osservazioni delle persone ascoltate, come le maestre o la stessa signora Si ritiene che Pt_1
già verosimilmente caratterizzato da una struttura di personalità ancora non del tutto coesa e ER coerente, abbia vissuto la separazione dei genitori in un modo talmente traumatico da innescare una florida sintomatologia ansiosa e paranoidea che necessiterebbe di indagini più approfondite e sicuramente di un percorso terapeutico strutturato e a lungo termine.”. pagina 9 di 18 Analoghe valutazioni emergono nell'ordinanza di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Arezzo del 03.02.2022, ove si riferisce che “Nel descrivere il minore, tutti gli psicologi con i quali a vario titolo è entrato in contatto, fanno riferimento ad un bambino sofferente, traumatizzato ed arrabbiato, che addossa al padre tutte le responsabilità per la separazione e le sofferenze arrecate, così acuendo
l'aspetto ansioso e paranoico del suo carattere e facendo emergere convinzioni di tipo persecutorio” e si riporta anche la valutazione del perito nominato dal Tribunale in sede penale per valutare la capacità
a testimoniare del minore, secondo cui “marcati elementi di suggestionabilità all'interno delle relazioni e del contesto familiare fanno sì che il minore si senta minacciato dall'intrusività paterna e dall'incapacità di sentirsi accolto nei suoi bisogni mutati rispetto all'infanzia da parte del padre e dalla necessità di proteggere la madre rimasta sola, percepita come bisognosa di supporto e di essere assecondata. Non si ravvisa la presenza di un padre violento nella storia del minore e della famiglia e nelle caratteristiche intrinseche delle accuse di maltrattamento mosse al padre da né tantomeno ER una madre che intenda deliberatamente diffamare l'ex coniuge attraverso il figlio, ma di un minore fortemente traumatizzato da una separazione conflittuale e mai conclusa in termini emotivi da nessuno della famiglia” (cfr. pag. 60, doc. 7 comparsa).
A fronte di una simile situazione di fatto, in sede di separazione, sia in primo grado che in appello, è stato disposto l'affidamento di al Servizio Sociale di Arezzo, nonché una articolata serie Persona_1 di prescrizioni di supporto psicologico e di sostegno alla genitorialità, con il fine di consentire sia al minore di metabolizzare il trauma della separazione e di superare l'opposizione manifestata alla figura paterna sia alle parti di contenere la conflittualità genitoriale e sviluppare una collaborazione proficua nell'interesse del minore.
Veniva infatti previsto, oltre all'affidamento al Servizio Sociale, anche “a. una presa in carico psicoterapeutica, previa anche valutazione e diagnosi specialistica laddove ritenuta necessaria, del minore con monitoraggio dei genitori affinché gli stessi ne garantiscano il corretto svolgimento secondo il piano di trattamento redatto;
b. un servizio di educativa domiciliare nei confronti di ER affinché possano essere incrementate le sue autonomie e competenze relazionali ed affettive e possa essere facilitata anche la mediazione con il padre potendo svolgere la propria azione indistintamente presso le abitazioni di entrambi agevolandone i passaggi;
c. un percorso di sostegno alla genitorialità per la coppia, qualora si rendano a ciò disponibili, vigilando, altresì, sulla condotta di ciascun genitore e sul fattivo impegno da parte di entrambi a cooperare affinché la conflittualità tra il ed ER il figlio venga gradualmente superata attenendosi alle indicazioni temporali e qualitative poste da parte delle Unità Funzionali operanti (UFSMA ed UFSMIA); d. un percorso di riavvicinamento del
pagina 10 di 18 minore al padre, ove possibile e sentito il minore, anche eventualmente iniziando con degli incontri protetti e con l'ausilio dell'UFSMIA e dell'UFSMA ove ritenuto anche solo opportuno”.
È tuttavia emerso in questo giudizio di divorzio che le prescrizioni del Tribunale e della Corte
d'Appello relative agli interventi di supporto psicologico per e di supporto alla coppia genitoriale ER siano rimaste del tutto inattuate e inattuabili, con la conseguenza che le dinamiche familiari e personali già emerse in sede di separazioni risultano ormai aver assunto una dimensione di cronicità tale aver determinato una situazione di sostanziale stallo.
Già nella relazione del Servizio Sociale del 30.03.2023 indirizzata alla Corte d'Appello di Firenze, ove pendeva il secondo grado del giudizio di separazione, veniva posta in evidenza la difficoltà riscontrata nel dare attuazione al dispositivo del Tribunale, non riuscendo né ad attivare un percorso di sostegno alla genitorialità, né una presa in carico del minore da parte dell'UFSMIA, né una educativa domiciliare, per manifesta indisponibilità sia della madre che del figlio minore.
In particolare, veniva riferito che “ esplicita la richiesta di “essere lasciato in pace" dai Persona_1 servizi, in quanto riferendosi ad assistenti sociali e psicologi dichiara "mi avete tartassato", "mi avete rovinato l'infanzia" (probabilmente il minore si riferisce ai numerosi incontri di CTU in sede civile e penale, in quanto in passato vi era stato un unico incontro con un collega Assistente Sociale di questo
Ente). Il minore si dice "umiliato" anche dalla sola presenza dell'assistente sociale in quanto ribadisce di essere una persona sana e queste cose le fanno le "persone malate". Nonostante non sia stato invitato a parlarne, tiene a sottolineare di aver subito violenze dal padre "mi ha picchiato, mi ER chiudeva in una stanza e mi toglieva il telefono...alle elementari ha raccontato alle mamme che ero matto, ho perso tutti gli amici, ho dovuto cambiare scuola...non mi faceva mangiare...mi diceva brutto grasso...era contrario che mi mettessi l'apparecchio". Nonostante i tentativi di riportare il colloquio ad un'offerta di aiuto, insiste più volte con affermazioni come "avrei bisogno che la Persona_1 smettiate...ho bisogno di riposo, mi dovete lasciare in pace...ho bisogno di pensare a divertirmi, queste cose dovreste farle al babbo...la mia richiesta è che mi lasciate in pace" esprime l'idea Persona_1 che i servizi siano in qualche modo incaricati dal padre ("so che vi affitta gli appartamenti da sempre, riceveva tantissime chiamate dagli assistenti sociali") a tratti discostandosi, in modo preoccupante, dal piano di realtà, tra l'altro affermazioni nel momento non sconfermate dalla madre presente. Ogni tentativo di spiegazione del mandato e intenzione protettiva è risultato inefficace”.
Veniva inoltre evidenziato che “si ritiene allo stato sottolineare l'impraticabilità di quanto disposto dal
Tribunale Ordinario di Arezzo. Il Servizio Sociale, infatti, non può agire un obbligo di cura, rendendo, nella situazione specifica, la presa in carico psicoterapeutica del minore e il percorso di sostegno alla genitorialità in favore della madre non imponibile. In egual misura ad oggi appare non percorribile pagina 11 di 18 l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare e percorsi a sostegno al minore, per la esplicita mancanza di accettazione e condivisione da parte del minore e della madre, che rendono tale servizio non solo fattivamente inapplicabile ma anche scarsamente utile al raggiungimento degli obiettivi programmati poiché interpretato da entrambi non come una misura non di sostegno ma anzi che rischia di turbare la serenità e lo sviluppo armonico del ragazzo”.
A fronte di tale quadro, si è già specificato con l'ordinanza del 18.07.2025 per quali motivi non è stata disposta in questa sede di divorzio l'audizione del minore , poiché dalla Persona_1 documentazione in atti si evince che lo stesso sia già stato esposto plurime volte a colloqui e contatti con l'autorità giudiziaria ed i professionisti dalla medesima incaricati nel corso dei procedimenti sia civili che penali che hanno interessato le parti nel corso degli anni, sicché è apparto contrario al suo interesse disporre nuovamente un coinvolgimento diretto del minore nel circuito processuale, risultando, inoltre, nel caso di specie l'audizione anche manifestamente superflua in considerazione della circostanza che emergeva già chiaro, dalla documentazione in atti (in particolare dalla CTU esperita in sede di separazione e dalle relazioni del Servizio Sociale affidatario depositate dalle parti, nonché dalle allegazioni delle parti contenute nelle memorie depositate in questo giudizio), il suo punto di vista e la sua ferma intenzione di non riprendere una frequentazione con la figura paterna, né di voler accettare alcuno degli interventi di supporto disposti dal Tribunale e dalla Corte d'Appello.
Anche le relazioni più recenti del Servizio Sociale affidatario manifestano l'impraticabilità degli interventi di supporto disposti dal Tribunale e dalla Corte d'Appello e la cronicizzazione delle dinamiche relazionali che erano già emerse in sede di separazione.
In particolare, nella relazione del 13.01.2025, il Servizio Sociale ha precisato che il mandato conferito dal Tribunale e dalla Corte d'Appello si è rivelato concretamente inattuabile: “Appare necessario precisare che nonostante l'affidamento a questo Servizio Sociale, il mandato conferito con Vostra
Sentenza 875/2022 (proc. R.G 3060/2019) non è mai stato praticabile. Come meglio articolato in precedenti relazioni, da ultimo quella inviata alla Corte di Appello di Firenze (proc. N.R.G.
1822/2022), l'esplicita mancanza di accettazione e condivisione da parte del minore e della madre agli interventi programmati hanno reso il servizio di educativa domiciliare e soprattutto la presa in carico psicoterapeutica del minore (raccomandata dalle valutazioni espresse dagli specialisti nell'ambito del sopra indicato procedimento) non fattivamente applicabile. Per tali ragioni il Servizio non ha contezza del reale stato psicologico del minore, ne è riuscito a mantenere un monitoraggio diretto (rifiutando anche i soli incontri con l'assistente sociale). Le sole informazioni pervengono, come per il ER padre, da soggetti terzi quali la scuola e la madre. In periodo recente, a causa delle esplicitate criticità emerse dai genitori, è stato tentato un nuovo percorso di sostegno psico-sociale trovando questa volta pagina 12 di 18 anche la partecipazione della Sig.ra Gli incontri si sono svolti alla presenza della scrivente Pt_1
e della Psicologa consultoriale Dott.ssa che con nota del 21 ottobre 2024 ha riferito Persona_3
“una assoluta staticità della situazione, con ripetizione delle stesse modalità relazionali reciproche, nel contesto di una assoluta fissità dei copioni interattivi (sia reciproci che nel rapporto con i servizi), intensamente disfunzionale negli esiti”.
Tale situazione è stata da ultimo confermata dal Servizio Sociale del Comune di Arezzo nella relazione del 15.10.2025, ove si legge che il Servizio “si richiama integralmente alla relazione redatta per la
Corte di Appello nella quale veniva riferita l'impraticabilità degli interventi già ampiamente disposti nei procedimenti per la separazione. Come specificato, infatti, tali misure, in particolare le prese in carico psicoterapeutiche e di sostegno psico-sociale alla genitorialità, non possono essere messe in atto contro la ferma volontà del minore. Anche l'attivazione di interventi sociali ed educativi hanno sempre trovato ostacolo all'accettazione degli stessi da parte del minore e della madre. Rispetto alla situazione descritta nel 2023, la situazione appare del tutto immutata”, rappresentando che i contatti con la madre del minore sono sporadici e consistono in risposte a richieste di aggiornamento sulla situazione del figlio, e che “ non ha avuto altri contatti diretti né con il Servizio sociale né con i ER
Servizi specialistici”.
Con riferimento alla richiesta formulata da questo Tribunale di indicare gli interventi di supporto ritenuti opportuni secondo le condizioni del momento, il Servizio Sociale ha ribadito che “non appare necessario suggerire diversi strumenti o interventi da parte di questo Servizio in quanto la difficoltà è data dalla impraticabilità degli stessi e non dal loro forma.”. Gli interventi disposti, frutto dell'analisi effettuata nel corso della CTU disposta in sede di separazione, infatti, sono ritenuti dal Servizio teoricamente congrui ed adeguati, ma concretamente impraticabili.
Rispetto alla situazione attuale, il Servizio ha specificato che “In merito alla conflittualità genitoriale appare evidente che senza una reale volontà di cambiamento, il sostegno da parte dei Servizi sia non solo poco funzionale ma anche potenzialmente iatrogeno con l'elevato rischio di implementare la conflittualità anziché ridurla amplificando le medesime dinamiche conflittuali.”, evidenziando che, secondo le condizioni del momento, l'affidamento al Servizio Sociale non riesce ad incidere positivamente sulla condizione del minore, e suggerendo una diversa forma di supporto, quale la nomina di una figura di ausilio alla coppia genitoriale per le scelte di maggiore interesse in ordine al figlio (la relazione del Servizio Sociale fa riferimento testuale alla nomina di un “curatore” ma risulta evidente, dalla lettura complessiva del paragrafo, che si intenda suggerire la nomina di un coordinatore genitoriale – e non di un curatore speciale - quale figura che rappresenti uno strumento di facilitazione pagina 13 di 18 e coordinamento tra i genitori nell'esercizio della responsabilità genitoriale per l'assunzione di decisioni che riguardano il minore.).
A fronte di tale complesso e cronicizzato quadro di conflittualità e considerata l'impraticabilità degli interventi di supporto disposti in sede di separazione dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, che ha finito per marginalizzare anche il ruolo di supporto attribuito al Servizio Sociale, privando di utilità concreta il provvedimento di affidamento al Servizio che era stato in precedenza disposto, si evidenzia quanto segue.
La parte ricorrente, evidenziando l'inutilità di mantenere l'affidamento al Servizio Sociale e la necessità di rispettare la volontà del figlio, che ha ormai 16 anni e mezzo, ha chiesto che lo stesso venisse revocato e venisse disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, deducendo che la ricostruzione del rapporto del figlio con il padre deve passare per contatti diretti e spontanei tra loro, senza l'intervento di figure terze.
Invece, la parte resistente, ritenendo che la responsabilità della situazione sopra descritta sia attribuibile al comportamento materno, che non avrebbe mai fatto nulla per agevolare una ripresa dei rapporti padre-figlio, ha chiesto -da ultimo nelle note scritte conclusive – che venisse confermato l'affidamento al Servizio Sociale non con funzione di mero supporto alle competenze genitoriali bensì con funzione parzialmente ablativa della responsabilità genitoriale, con conseguente nomina di un curatore speciale, come per legge, e attribuzione al Servizio e al curatore di competenze decisionali sulle questioni che riguardano il minore.
Va a tal proposito rammentato che con il d.lgs. n. 149/2022 l'affidamento ai Servizi Sociali è stato disciplinato in modo più puntuale attraverso l'introduzione dell'art.
5-bis della l. n. 184/1983, che stabilisce che il minore possa essere affidato ai Servizi Sociali solo dopo un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale e, quindi, solo quando gli interventi di sostegno ai genitori che risultino carenti sotto il profilo della responsabilità genitoriale si siano rivelati inefficaci.
Come chiarito da Cass. n. 32290/2023 occorre dunque distinguere due tipologie di provvedimenti che prevedano l'affiancamento al nucleo familiare di un soggetto terzo, ossia il Servizio Sociale, in caso di riscontrate carenze nelle funzioni genitoriali. Infatti, “si osserva che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati, gli interventi in favore del minore possono essere distinti, sotto il profilo che qui interessa, in due gruppi a) interventi di sostegno e supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore: il giudice affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass. n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare una funzione di vigilanza;
in questo caso nulla viene pagina 14 di 18 tolto a quell'insieme di poteri e doveri che costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse dirette ad assicurare il best interest of the child;
b) interventi in tutto o in parte ablativi: rilevata l'incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti si dichiara la decadenza dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti;
in quest'ultimo caso alla sfera delle funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi;
si procede quindi per sottrazione e non per addizione.”
Dal complessivo esame degli atti e della CTU esperita in sede di separazione emerge chiaramente che il consulente d'ufficio abbia riscontrato non una inidoneità genitoriale della madre o del padre tale da imporre un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale bensì alcune difficoltà nell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambe le figure parentali nel delicato contesto di una separazione turbolenta e caratterizzata da risvolti anche penali. Era infatti suggerito un affidamento del minore al Servizio Sociale temporaneo, già proiettato verso un momento futuro in cui il supporto esterno del Servizio sarebbe stato eliminato, non appena i conflitti relazionali tra genitori e figlio si fossero placati (cfr. pag. 49-50 della CTU dott. ). Per_2
Nel caso di specie, dunque, gli interventi disposti erano riconducibili alla prima tipologia elencata, ossia interventi di sostegno e supporto che non sottraevano responsabilità genitoriale bensì accrescevano le risorse a disposizione delle figure genitoriali, vigilavano sul loro corretto esercizio e miravano ad accompagnare il nucleo familiare, e soprattutto il minore, nel percorso di rielaborazione delle sofferenze da ciascuno vissute nel momento critico della disgregazione della famiglia.
Si tratta di misure che “non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale;
questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della responsabilità genitoriale;
appare più corretto utilizzare il termine affidamento solo quando i compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di vigilanza e di supporto”
(cfr. ancora Cass. n. 32290/2023).
In tale contesto, ritiene il Tribunale che non possa sortire effetti utili né alla ripresa di un rapporto padre-figlio e né alla distensione dei rapporti tra i genitori la previsione di interventi ablativi della responsabilità genitoriale, con sottrazione di competenze genitoriali e attribuzione delle correlate funzioni ad un curatore speciale, come richiesto dal resistente (cfr. pag.
3-4 note conclusive).
Va infatti evidenziato che non può non tenersi conto che , che ormai ha 16 anni e mezzo, Persona_1 risulta aver sempre espresso un proprio netto rifiuto verso qualsiasi percorso di riavvicinamento al pagina 15 di 18 padre e verso tutti gli interventi di supporto psicologico disposti sia dal Tribunale che dalla Corte
d'Appello, e tale volontà non risulta concretamente coercibile né dal Servizio Sociale, né da questo
Tribunale, né da un curatore speciale eventualmente nominato, non essendo possibile imporre coattivamente interventi di supporto psicologico, né in favore delle figure genitoriali né in favore di un minore che ormai, per età, è pienamente capace di esprimere il proprio dissenso.
Va inoltre considerato che dall'ultima relazione del Servizio Sociale di Arezzo (del 15.10.2025) è emerso anche che il Servizio medesimo ha constatato che, secondo le condizioni del momento,
l'affidamento al Servizio Sociale non è di alcun ausilio al minore e si rivela anzi anche potenzialmente iatrogeno per il rischio di implementare la conflittualità anziché ridurla, potendo il Servizio esercitare al più una funzione di monitoraggio (cfr. relazione del 15.10.2025: “si ritiene utile affermare che anche lo stesso affidamento al servizio sociale non possa incidere, se non con un mero monitoraggio tramite terzi, nella condizione del minore e si suggerisce, una diversa forma, quale la nomina di un curatore, di ausilio alla coppia genitoriale per le scelte di maggior interesse in ordine al figlio. Tale figura potrebbe infatti, anche senza il contatto diretto con il minore, mediare sui quesiti che più spesso sembrano portare alla conflittualità tra i genitori (ad esempio questioni economiche) evitando situazioni che già in passato si sono rivelate dannose per il minore”, “In merito alla conflittualità genitoriale appare evidente che senza una reale volontà di cambiamento, il sostegno da parte dei
Servizi sia non solo poco funzionale ma anche potenzialmente iatrogeno con l'elevato rischio di implementare la conflittualità anziché ridurla amplificando le medesime dinamiche conflittuali.”).
Si ritiene dunque che l'affidamento al Servizio Sociale di debba essere revocato, con Persona_1 conferma del regime legale dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, confermando il collocamento del medesimo presso la madre, come già previsto in sede di separazione.
Restano pertanto assorbite nella presente decisione anche le richieste ex art. 473-bis.39 c.p.c. di ammonimento e condanna al pagamento di somme formulate dalla parte resistente nei confronti della ricorrente nelle note conclusive depositate.
Le decisioni nell'interesse del minore dovranno dunque essere assunte di comune accordo tra i genitori, che dovranno impegnarsi a comunicare tra loro in modo proficuo e disteso, nell'interesse del figlio.
A tal fine, va segnalato ai genitori come sarebbe sicuramente utile ed opportuna la nomina di un coordinatore genitoriale, che possa fungere da tramite e da mediatore tra le figure genitoriali nella condivisione delle scelte di maggiore interesse per il figlio.
Tuttavia, il Tribunale osserva che la suddetta nomina necessita della richiesta congiunta delle parti, come testualmente previsto dall'art. 473-bis.26 c.p.c. e, pertanto, in questa sede è preclusa al Tribunale la nomina di un coordinatore genitoriale, non essendo emersa una concorde richiesta delle parti in tal pagina 16 di 18 senso (pur sollecitata all'udienza di discussione del 13.11.2025). È comunque opportuno invitare i genitori ad individuare un professionista che possa godere della fiducia professionale di entrambe le parti al fine di svolgere il ruolo di coordinatore genitoriale, oltre che rinnovare l'invito ad intraprendere i percorsi di supporto psicologico e alle competenze genitoriali già disposti da questo Tribunale e dalla
Corte d'Appello di Firenze.
Passando ad esaminare le questioni economiche, la ricorrente ha chiesto di aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore del figlio CP_1 [...]
, di anni 16 e mezzo, dalla somma di € 600,00 mensili (oggi rivalutati ISTAT in € 693,00) ad € ER
1.300,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie a carico del padre, allegando i maggiori oneri derivanti dalla crescita del minore, mentre il sig. ha chiesto che tale contributo venisse ridotto ad ER
€ 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, allegando un miglioramento delle condizioni economiche della ricorrente e i maggiori oneri sul medesimo gravanti per la costruzione di un nuovo nucleo familiare.
Infatti, dai CUD depositati in atti emerge che la ricorrente, nel periodo di imposta 2021 ha dichiarato un reddito di lavoro dipendente ed assimilato pari ad € 32.752,00, mentre nel periodo di imposta 2022, la stessa ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 39.765,00 e, infine, nel periodo di imposta 2023, la sig.ra ha dichiarato un reddito imponibile pari ad € 36.138,00. Pt_1
Quanto alla situazione economica del resistente, dagli atti è emerso che lo stesso, nel periodo di imposta 2022, abbia percepito un reddito imponibile pari ad € 2.376,00 ma anche un reddito d'impresa pari ad € 40.595,00, mentre nel periodo di imposta 2023, il sig. ha dichiarato un reddito ER imponibile pari ad € 2.770,00 e un reddito d'impresa pari ad € 45.766,00.
Ciò posto, deve essere rilevato che, da quanto emerge dagli atti, la situazione economica complessiva delle parti è rimasta sostanzialmente immutata dall'epoca della separazione (2022). È rimasto inoltre indimostrato che la parte ricorrente abbia subito un apprezzabile miglioramento della propria situazione economica derivante dalla successione paterna (cfr. le allegazioni di parte ricorrente a pag. 12 della memoria ex art. 473-bis.17 n. 1 c.p.c. di parte ricorrente), mentre gli oneri gravanti sul resistente in considerazione della formazione di un nuovo nucleo familiare erano già emersi e considerati in sede di separazione. Non si ravvisa neppure un significativo aumento delle esigenze ordinarie del figlio, nei due anni che sono intercorsi tra la sentenza di secondo grado emessa nel giudizio di separazione e la presente decisione, tale da giustificare un aumento del contributo al mantenimento ordinario del figlio a carico del padre.
La sostanziale equivalenza delle condizioni economiche delle parti rispetto al momento della separazione e l'immutato assetto di permanenza del figlio presso la madre non fanno ravvisare a questo pagina 17 di 18 Tribunale né i presupposti per un aumento dell'assegno di mantenimento del figlio (che con la rivalutazione ISTAT sfiora la cifra di € 700,00 mensili) né per una sua diminuzione, e neppure per una diversa redistribuzione del carico delle spese straordinarie tra i genitori. Si confermano dunque in materia economica le statuizioni previgenti.
Infine, per quanto riguarda le spese di lite, si ritengono integrati i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle stesse, vertendosi in ipotesi di soccombenza reciproca, in relazione alle domande rispettivamente dispiegate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- revoca l'affidamento del minore nato il [...] al Servizio Sociale del Persona_1
Comune di Arezzo e ne dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori e CP_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
Parte_1
- conferma le statuizioni in materia di assegnazione della casa familiare alla sig.ra Parte_1
contenute nella sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1244/2023;
[...]
- invita le parti a nominare un coordinatore genitoriale ex art. 473-bis.26 c.p.c. con compito di facilitare la comunicazione e la mediazione tra i genitori per l'assunzione di decisioni congiunte nell'interesse del figlio;
- rinnova alle parti l'invito ad intraprendere i percorsi di supporto già disposti dalla Corte
d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1244/2023 e da questo Tribunale con la sentenza n.
875/2022 e conferma, in caso di esito positivo dei suddetti percorsi, il regime di visita padre- figlio ivi indicato;
- conferma, quanto alla determinazione del contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio a carico del padre, le statuizioni economiche previste dalla Persona_1 sentenza n. 1244/2023 della Corte d'Appello di Firenze;
- compensa integralmente le spese di lite.
Arezzo, così deciso nella camera di consiglio del 21 novembre 2025.
Si comunichi, anche al Servizio Sociale del Comune di Arezzo.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
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