Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00836/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03995/2025 REG.RIC.
N. 04109/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3995 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distretuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
sul ricorso numero di registro generale 4109 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Venesia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso come sopra
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 3995 del 2025:
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS-, in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata il 9 settembre 2025;
quanto al ricorso n. 4109 del 2025:
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS-, in relazione all'istanza di accesso agli atti presentata l'8 settembre 2025.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. AU TT e uditi per le parti i difensori
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 7 ottobre 2022, il Signor -OMISSIS- e il Sig. -OMISSIS- formalizzavano domanda di protezione internazionale davanti alla Questura del -OMISSIS-.
Non avendo ricevuto la convocazione per l’audizione, con istanze di accesso agli atti del 3 e del 9 settembre 2025 i predetti richiedevano alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di -OMISSIS- informazioni circa lo stato del procedimento amministrativo.
Malgrado il successivo sollecito effettuato il 1 ottobre 2025, la Commissione territoriale di -OMISSIS- non forniva alcun riscontro.
Con entrambi i ricorsi, gli istanti impugnano il silenzio dell’Amministrazione formatosi in relazione alle predette istanze di accesso agli atti del 3 e del 9 settembre 2025.
In via preliminare, il Tribunale deve riunire il ricorso R.G. n. 4109/25 al ricorso n. 3995/25, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.
I ricorsi vanno entrambi dichiarati inammissibili, non avendo ad oggetto atti amministrativi, quanto invece, mere informazioni in ordine all’esito delle istanze prodotte dagli stessi ricorrenti. Pur rappresentando il loro interesse alla conclusione del procedimento avviato a seguito della presentazione di una domanda di protezione internazionale, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, anziché presentare una domanda per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, i ricorrenti hanno invece avviato il presente giudizio, per impugnare il silenzio rifiuto su un’istanza di accesso avente ad oggetto mere informazioni, e non documenti amministrativi.
Per giurisprudenza pacifica, nonostante i procedimenti giurisdizionali in materia di silenzio e di accesso si svolgano entrambi in camera di consiglio, i presupposti e le finalità che essi sono destinati a soddisfare sono diversi, dovendo essere dichiarato inammissibile il ricorso con cui si chiede sia la conclusione del procedimento amministrativo che l'esibizione dei documenti relativi (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4.3.2008, n. 1080).
In conclusione, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Quanto alle spese, osserva il Collegio che entrambi i ricorrenti sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, con i decreti nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-, che vanno tuttavia revocati, in considerazione della manifesta inammissibilità dei ricorsi.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione della costituzione solo formale del Ministero resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa riunione del ricorso R.G. n. 4109/25 al ricorso n. 3995/25, li dichiara entrambi inammissibili.
Revoca i decreti nn. 193/25 e 204/25 della Commissione per il Gratuito Patrocinio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 9 gennaio 2026 e 5 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
AU TT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU TT | RI GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.