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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/11/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa BA Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1941/2024
promossa da
(C.F./P.IVA ) elettivamente domiciliata presso l'avv.to Parte_1 C.F._1
CONDELLO ROCCO, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti
ATTRICE nei confronti di
13 (C.F./P.IVA ), elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL PE, con studio in VIA PISACANE N. 1 22063 CANTU', che lo assiste e difende come da delega agli atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per l'attrice:
Voglia l'adito Tribunale pronunciare la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo, con integrale compensazione delle spese di lite.
In subordine, liquidare le spese di lite secondo il prudente apprezzamento del Giudice sulla base dell'attività effettivamente svolta e tenendo conto del fatto che il non ha, seppure invitato, CP_1
partecipato alla procedura di Mediazione
Per il convenuto:
In via Preliminare:
Non concedersi la sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera stante la mancanza dei presupposti.
Nel merito:
- Accertata e dichiarata la piena validità / legittimità ed efficacia di entrambi i punti della delibera assunta dal 13 durante l'assemblea condominiale tenutasi in seconda Controparte_1
convocazione il giorno 07.03.2024, confermare in contenuto di detta delibera. Di conseguenza respingere la richiesta formulata dalla Sig.ra di dichiarare giuridicamente nulla / Parte_1
illegittima / invalida e comunque inefficace e priva di effetti giuridici, la delibera di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del tenutasi in data Controparte_2
07.03.2024, il tutto per i motivi meglio sopra specificati.
- Respingere anche la richiesta di dichiarare la nullità della delibera straordinaria 19/3/23 tenutasi il 20 marzo 2023 in quanto l'impugnazione è tardiva essendo intervenuto dopo più di un anno
In via istruttoria: ogni più ampia riserva di ulteriormente, produrre, dedurre eccepire ed articolare i mezzi di prova che si renderanno necessari.
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali 15% ed accessori come per legge. pagina 2 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.05.2024 Parte_1
conveniva in giudizio il affinché fosse sospesa in Controparte_2
via preliminare l'efficacia esecutiva dell'impugnata delibera assembleare e, nel merito, la stessa fosse dichiarata giuridicamente nulla / illegittima / invalida e, comunque, inefficace e priva di effetti giuridici quanto ai punti 1
e 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del
[...]
, tenutasi in data 07.03.2024, estendendone gli effetti, in caso CP_2
di rilevata nullità, anche alla delibera straordinaria tenutasi il 20 marzo 2023.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva, in via Controparte_2
preliminare, che fosse respinta la sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera stante la mancanza dei presupposti di legge. Nel merito domandava che fosse accertata e dichiarata la piena validità / legittimità ed efficacia di entrambi i punti della delibera assunta dal 13 durante Controparte_1
l'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione il giorno
07.03.2024, con conferma del relativo contenuto. Insisteva affinché fosse respinta la richiesta formulata dall'attrice di dichiarare giuridicamente nulla/illegittima/invalida e, comunque, inefficace e priva di effetti giuridici la delibera dell'assemblea straordinaria del ” tenutasi Controparte_2
pagina 3 di 9 in data 07.03.2024, nei punti 1 e 2 dell'ordine, per le ragioni meglio specificate nella comparsa. Chiedeva che fosse poi respinta anche la richiesta di declaratoria di nullità della delibera straordinaria tenutasi il 20 marzo
2023, in quanto l'impugnazione era tardiva.
In data 29 novembre 2024, nella decorrenza dei termini ex articolo 171 ter n. 3 c.p.c., l'attrice depositava un atto sottoscritto dalla parte e dal difensore contenente una richiesta di rinuncia all'azione con pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite adducendo che la controparte non era comparsa in sede di mediazione, la controversia era di scarsa complessità ed erano assenti particolari questioni in fatto e in diritto.
Alla successiva udienza tenutasi l'11 dicembre 2024 Il giudice formulava una proposta transattiva che prevedeva la corresponsione di 2.500 euro a titolo di spese legali da parte dell'attrice al convenuto e CP_1
concedeva termine alle parti per una valutazione sul punto, rinviando appositamente l'udienza dell'8.1.2025.
Poiché le parti non raggiungevano l'accordo auspicato, il procedimento veniva ulteriormente rinviato, anche a seguito del mutamento del giudice istruttore, fino all'udienza dell'11 novembre 2025 in cui la causa veniva discussa oralmente.
Si rileva che nella dichiarazione di rinuncia all'azione in data 29 di novembre 2024 l'attrice non specificava le ragioni della sua decisione e pagina 4 di 9 insisteva tuttavia per la compensazione delle spese per non aver la convenuta partecipato alla mediazione e per essere la vertenza di scarso valore e di bassa complessità in considerazione delle questioni di fatto e di diritto trattate. In sede di discussione orale la ha ribadito la precedente Pt_1
richiesta sostenendo che militavano per la compensazione delle spese la mancata presentazione del convenuto in sede di mediazione e la mancata tempestiva consegna della documentazione rilevante ai fini di una miglior valutazione della controversia. Il convenuto ha viceversa CP_1
insistito nella regolamentazione delle spese come da proposta transattiva del giudice formulata all'udienza dell'11 dicembre 2024, assumendo l'inconsistenza delle difese avversarie.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo debbano essere poste a carico del rinunciante….”(vedi Cass., sent. n. 18255 del 10 settembre 2004).
Ancora, è stato chiarito (Cass., n. 5250 del 6 Marzo 2018) che in caso di rinuncia all'azione trovi applicazione il disposto dell'art. 306, co. IV cpc, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. In presenza di rinuncia all'azione il giudice deve anche d'ufficio dichiarare la cessazione della materia del contendere (salva pagina 5 di 9 l'indagine sulla cosiddetta soccombenza virtuale, per il caso in cui sopravviva conflitto tra le parti in ordine e le spese di causa e al limitato fine della loro regolamentazione: cfr. Cass., sez. I, sent n. 1339 del 14.4.1976).
Poiché nel caso di specie l'attrice, malgrado la rinuncia all'azione, ha insistito sulla compensazione delle spese e, solo in subordine, nella sua liquidazione nei minimi di legge, si osserva quanto segue.
La ha impugnato la delibera condominiale del 7 Marzo 2024, Pt_1
promuovendo preventivamente la mediazione, sede in cui, dopo apposita delibera assembleare, il condominio non si è presentato.
Ha sostenuto che la delibera fosse illegittima in quanto frutto di un abuso del diritto perché ripetitiva di quanto già deciso nella precedente assemblea del 20 Marzo 2023, assunta in palese conflitto di interessi e con errata ripartizione delle spese condominiali ex articolo 1126 codice civile
In realtà, con la delibera del 20 Marzo 2023, allegata come documento
3 dall'attrice, si decideva di procedere, come da primo punto all'ordine del giorno, ai lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della gronda e di sistemazione della parte esterna del muretto sovrastante a cura dell'impresa
Paggi s.a.s., come da preventivo dalla stessa predisposto per un importo di euro 6342, al netto dello sconto del 5% oltre iva. Quanto, invece, al punto n.
2) dell'ordine del giorno, che riguardava l'impermeabilizzazione del terrazzo, si decideva di soprassedere in quanto “sembrava” che lo stesso “non perdesse”. pagina 6 di 9 Nella successiva assemblea, poiché i lavori di impermeabilizzazione della gronda eseguiti dalla Paggi s.a.s. erano viziati, si decideva di accogliere la transazione da quest'ultima proposta con restituzione dell'importo pagato per quel tipo di lavori, pari a 3.000 euro, oltre iva e, al contempo, si deliberava di conferire ad altra impresa l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo per euro 13.225. Si stabiliva altresì che l'importo della transazione con la Paggi s.a.s. fosse direttamente corrisposto da quest'ultima alla nuova appaltatrice dei lavori, ossia la Controparte_3
, che doveva anche occuparsi di sanare i difetti riscontrati oggetto
[...]
dell'accordo.
La ha sostenuto, nel proprio atto di citazione e in assenza di Pt_1
evidenza documentale, che il titolare di tale impresa, signor , sarebbe Per_1
stato coniuge della signora , altra condomina che, a dire dell'attrice, CP_4
avrebbe tratto vantaggio dall'esecuzione di tali lavori a sue spese e in palese conflitto di interessi stante il vantaggio così arrecato al proprio coniuge.
Ancora, ha argomentato circa l'avvenuta ripartizione delle spese in violazione dell'art. 1126 codice civile giacché la parte dei 2/3 da ripartirsi tra i condomini serviti dal lastrico solare in discorso non poteva avvenire sulla base delle tabelle millesimali ma proporzionalmente alla parte di copertura utilizzata.
Non solo gli argomenti assertivi utilizzati dall'attrice non hanno trovato alcun conforto in atti ma non sono stati sviluppati né spiegati, tanto che la pagina 7 di 9 parte ha rinunciato all'azione.
Le ragioni che dovrebbero sorreggere la compensazione delle spese appaiono dunque inconsistenti giacché, oltre all'infondatezza della domanda nel merito (peraltro immanente alla scelta processuale della parte),
l'assemblea condominiale ha liberamente scelto di non partecipare alla mediazione mentre ha deliberato di costituirsi in sede giudiziale e, quanto alla documentazione rilevante ai fini di causa, la stessa era in possesso dell'attrice fin dall'inizio del giudizio, tanto che è stata ritualmente prodotta con l'atto introduttivo, senza contare che la era presente alle riunioni assembleari, Pt_1
ove ha sempre espresso voto contrario.
La rilevanza della controversia e delle questioni trattate non possono essere invece argomenti su cui fondare la compensazione delle spese che dovranno essere quindi poste a carico della rinunciante.
Quanto alla loro misura, la stessa era già stata indicata nei minimi di legge nella proposta transattiva effettuata dal G.I. all'udienza dell'11.12.2024
a cui sui rimanda.
In definitiva, alla luce dell'avvenuta rinuncia all'azione da parte di
, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Parte_1
Le spese devono essere poste a carico della rinunciante e si liquidano come da dispositivo nei minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause del valore indicato in citazione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta rinuncia all'azione da parte di e, per l'effetto, Parte_1
condanna l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dal CP_1
convenuto che liquida in € 2.500 per compensi, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettario in misura del 15%
Così deciso in Como, l'11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa BA Cao
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa BA Cao, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1941/2024
promossa da
(C.F./P.IVA ) elettivamente domiciliata presso l'avv.to Parte_1 C.F._1
CONDELLO ROCCO, con studio in Indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti
ATTRICE nei confronti di
13 (C.F./P.IVA ), elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL PE, con studio in VIA PISACANE N. 1 22063 CANTU', che lo assiste e difende come da delega agli atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per l'attrice:
Voglia l'adito Tribunale pronunciare la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo, con integrale compensazione delle spese di lite.
In subordine, liquidare le spese di lite secondo il prudente apprezzamento del Giudice sulla base dell'attività effettivamente svolta e tenendo conto del fatto che il non ha, seppure invitato, CP_1
partecipato alla procedura di Mediazione
Per il convenuto:
In via Preliminare:
Non concedersi la sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera stante la mancanza dei presupposti.
Nel merito:
- Accertata e dichiarata la piena validità / legittimità ed efficacia di entrambi i punti della delibera assunta dal 13 durante l'assemblea condominiale tenutasi in seconda Controparte_1
convocazione il giorno 07.03.2024, confermare in contenuto di detta delibera. Di conseguenza respingere la richiesta formulata dalla Sig.ra di dichiarare giuridicamente nulla / Parte_1
illegittima / invalida e comunque inefficace e priva di effetti giuridici, la delibera di cui ai punti 1 e 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del tenutasi in data Controparte_2
07.03.2024, il tutto per i motivi meglio sopra specificati.
- Respingere anche la richiesta di dichiarare la nullità della delibera straordinaria 19/3/23 tenutasi il 20 marzo 2023 in quanto l'impugnazione è tardiva essendo intervenuto dopo più di un anno
In via istruttoria: ogni più ampia riserva di ulteriormente, produrre, dedurre eccepire ed articolare i mezzi di prova che si renderanno necessari.
In ogni caso, con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali 15% ed accessori come per legge. pagina 2 di 9
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 30.05.2024 Parte_1
conveniva in giudizio il affinché fosse sospesa in Controparte_2
via preliminare l'efficacia esecutiva dell'impugnata delibera assembleare e, nel merito, la stessa fosse dichiarata giuridicamente nulla / illegittima / invalida e, comunque, inefficace e priva di effetti giuridici quanto ai punti 1
e 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del
[...]
, tenutasi in data 07.03.2024, estendendone gli effetti, in caso CP_2
di rilevata nullità, anche alla delibera straordinaria tenutasi il 20 marzo 2023.
Si costituiva in giudizio il e chiedeva, in via Controparte_2
preliminare, che fosse respinta la sospensione dell'efficacia dell'impugnata delibera stante la mancanza dei presupposti di legge. Nel merito domandava che fosse accertata e dichiarata la piena validità / legittimità ed efficacia di entrambi i punti della delibera assunta dal 13 durante Controparte_1
l'assemblea condominiale tenutasi in seconda convocazione il giorno
07.03.2024, con conferma del relativo contenuto. Insisteva affinché fosse respinta la richiesta formulata dall'attrice di dichiarare giuridicamente nulla/illegittima/invalida e, comunque, inefficace e priva di effetti giuridici la delibera dell'assemblea straordinaria del ” tenutasi Controparte_2
pagina 3 di 9 in data 07.03.2024, nei punti 1 e 2 dell'ordine, per le ragioni meglio specificate nella comparsa. Chiedeva che fosse poi respinta anche la richiesta di declaratoria di nullità della delibera straordinaria tenutasi il 20 marzo
2023, in quanto l'impugnazione era tardiva.
In data 29 novembre 2024, nella decorrenza dei termini ex articolo 171 ter n. 3 c.p.c., l'attrice depositava un atto sottoscritto dalla parte e dal difensore contenente una richiesta di rinuncia all'azione con pronuncia di cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite adducendo che la controparte non era comparsa in sede di mediazione, la controversia era di scarsa complessità ed erano assenti particolari questioni in fatto e in diritto.
Alla successiva udienza tenutasi l'11 dicembre 2024 Il giudice formulava una proposta transattiva che prevedeva la corresponsione di 2.500 euro a titolo di spese legali da parte dell'attrice al convenuto e CP_1
concedeva termine alle parti per una valutazione sul punto, rinviando appositamente l'udienza dell'8.1.2025.
Poiché le parti non raggiungevano l'accordo auspicato, il procedimento veniva ulteriormente rinviato, anche a seguito del mutamento del giudice istruttore, fino all'udienza dell'11 novembre 2025 in cui la causa veniva discussa oralmente.
Si rileva che nella dichiarazione di rinuncia all'azione in data 29 di novembre 2024 l'attrice non specificava le ragioni della sua decisione e pagina 4 di 9 insisteva tuttavia per la compensazione delle spese per non aver la convenuta partecipato alla mediazione e per essere la vertenza di scarso valore e di bassa complessità in considerazione delle questioni di fatto e di diritto trattate. In sede di discussione orale la ha ribadito la precedente Pt_1
richiesta sostenendo che militavano per la compensazione delle spese la mancata presentazione del convenuto in sede di mediazione e la mancata tempestiva consegna della documentazione rilevante ai fini di una miglior valutazione della controversia. Il convenuto ha viceversa CP_1
insistito nella regolamentazione delle spese come da proposta transattiva del giudice formulata all'udienza dell'11 dicembre 2024, assumendo l'inconsistenza delle difese avversarie.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire come la rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo debbano essere poste a carico del rinunciante….”(vedi Cass., sent. n. 18255 del 10 settembre 2004).
Ancora, è stato chiarito (Cass., n. 5250 del 6 Marzo 2018) che in caso di rinuncia all'azione trovi applicazione il disposto dell'art. 306, co. IV cpc, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione. In presenza di rinuncia all'azione il giudice deve anche d'ufficio dichiarare la cessazione della materia del contendere (salva pagina 5 di 9 l'indagine sulla cosiddetta soccombenza virtuale, per il caso in cui sopravviva conflitto tra le parti in ordine e le spese di causa e al limitato fine della loro regolamentazione: cfr. Cass., sez. I, sent n. 1339 del 14.4.1976).
Poiché nel caso di specie l'attrice, malgrado la rinuncia all'azione, ha insistito sulla compensazione delle spese e, solo in subordine, nella sua liquidazione nei minimi di legge, si osserva quanto segue.
La ha impugnato la delibera condominiale del 7 Marzo 2024, Pt_1
promuovendo preventivamente la mediazione, sede in cui, dopo apposita delibera assembleare, il condominio non si è presentato.
Ha sostenuto che la delibera fosse illegittima in quanto frutto di un abuso del diritto perché ripetitiva di quanto già deciso nella precedente assemblea del 20 Marzo 2023, assunta in palese conflitto di interessi e con errata ripartizione delle spese condominiali ex articolo 1126 codice civile
In realtà, con la delibera del 20 Marzo 2023, allegata come documento
3 dall'attrice, si decideva di procedere, come da primo punto all'ordine del giorno, ai lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione della gronda e di sistemazione della parte esterna del muretto sovrastante a cura dell'impresa
Paggi s.a.s., come da preventivo dalla stessa predisposto per un importo di euro 6342, al netto dello sconto del 5% oltre iva. Quanto, invece, al punto n.
2) dell'ordine del giorno, che riguardava l'impermeabilizzazione del terrazzo, si decideva di soprassedere in quanto “sembrava” che lo stesso “non perdesse”. pagina 6 di 9 Nella successiva assemblea, poiché i lavori di impermeabilizzazione della gronda eseguiti dalla Paggi s.a.s. erano viziati, si decideva di accogliere la transazione da quest'ultima proposta con restituzione dell'importo pagato per quel tipo di lavori, pari a 3.000 euro, oltre iva e, al contempo, si deliberava di conferire ad altra impresa l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione del terrazzo per euro 13.225. Si stabiliva altresì che l'importo della transazione con la Paggi s.a.s. fosse direttamente corrisposto da quest'ultima alla nuova appaltatrice dei lavori, ossia la Controparte_3
, che doveva anche occuparsi di sanare i difetti riscontrati oggetto
[...]
dell'accordo.
La ha sostenuto, nel proprio atto di citazione e in assenza di Pt_1
evidenza documentale, che il titolare di tale impresa, signor , sarebbe Per_1
stato coniuge della signora , altra condomina che, a dire dell'attrice, CP_4
avrebbe tratto vantaggio dall'esecuzione di tali lavori a sue spese e in palese conflitto di interessi stante il vantaggio così arrecato al proprio coniuge.
Ancora, ha argomentato circa l'avvenuta ripartizione delle spese in violazione dell'art. 1126 codice civile giacché la parte dei 2/3 da ripartirsi tra i condomini serviti dal lastrico solare in discorso non poteva avvenire sulla base delle tabelle millesimali ma proporzionalmente alla parte di copertura utilizzata.
Non solo gli argomenti assertivi utilizzati dall'attrice non hanno trovato alcun conforto in atti ma non sono stati sviluppati né spiegati, tanto che la pagina 7 di 9 parte ha rinunciato all'azione.
Le ragioni che dovrebbero sorreggere la compensazione delle spese appaiono dunque inconsistenti giacché, oltre all'infondatezza della domanda nel merito (peraltro immanente alla scelta processuale della parte),
l'assemblea condominiale ha liberamente scelto di non partecipare alla mediazione mentre ha deliberato di costituirsi in sede giudiziale e, quanto alla documentazione rilevante ai fini di causa, la stessa era in possesso dell'attrice fin dall'inizio del giudizio, tanto che è stata ritualmente prodotta con l'atto introduttivo, senza contare che la era presente alle riunioni assembleari, Pt_1
ove ha sempre espresso voto contrario.
La rilevanza della controversia e delle questioni trattate non possono essere invece argomenti su cui fondare la compensazione delle spese che dovranno essere quindi poste a carico della rinunciante.
Quanto alla loro misura, la stessa era già stata indicata nei minimi di legge nella proposta transattiva effettuata dal G.I. all'udienza dell'11.12.2024
a cui sui rimanda.
In definitiva, alla luce dell'avvenuta rinuncia all'azione da parte di
, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Parte_1
Le spese devono essere poste a carico della rinunciante e si liquidano come da dispositivo nei minimi di cui al D.M. n. 147/2022 per le cause del valore indicato in citazione.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., dichiara cessata la materia del contendere per avvenuta rinuncia all'azione da parte di e, per l'effetto, Parte_1
condanna l'attrice alla rifusione delle spese sostenute dal CP_1
convenuto che liquida in € 2.500 per compensi, oltre Iva, CPA e rimborso spese forfettario in misura del 15%
Così deciso in Como, l'11.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa BA Cao
pagina 9 di 9