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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1091/2022 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
CP_2
Oggi 22 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per + 1 l'avv. CAROLLO FULVIO il quale deposita copia di cortesia cartacea Parte_1 Per l'avv. BURLA GIOVANNI e l'avv. CHIGLIARO ANNA, oggi sostituiti CP_1 dall'avv. Barbara Burla
Per l'Avv. Tommasello Antonella CP_2
Le parti discutono oralmente la causa. Parte ricorrente ribadisce che la prova orale ha dimostrato il rapporto di lavoro dedotto, si riporta alla memoria conclusiva e insiste nella richiesta di consulenza tecnica contabile e, in subordine, insiste nella prosecuzione della prova orale per l'emigrazione all'estero di tutti i testimoni indicate. In subordine, insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso e nelle note conclusive. Parte resistente ribadisce l'incertezza delle conclusioni formulate da parte ricorrente, non c'è domanda di pagamento delle pretese retributive che, in ogni caso sarebbero prescritte, oltre che pagate come da quietanze sottoscritte. Quanto alle pretese contributive osserva che l'eventuale condanna al risarcimento del danno potrebbe essere soltanto generica attesa l'impossibilità di poter quantificare il danno alla luce dell'incertezza dei conteggi in atti formulati sia con riferimento al ccnl domestici, che con riferimento all'attività di custode. In ogni caso, sostiene che la prova orale assunta ha dimostrato lo svolgimento da parte di di mansioni riconducibili al lavoro domestico per cui era Parte_2 regolarmente assunta, nonché lo svolgimento di attività da parte di di attività conseguenti Parte_3 al contratto comodato ad uso abitativo gratuito, mentre i campanelli delle abitazioni erano distinti e, infine, il ricorrente ha svolto attività edile regolarmente retribuita. Si riporta alle note conclusive ed alla memoria di costituzione, nonché alle conclusioni ed eccezioni ivi formulate. CP_ Il difensore dell' ribadisce la copertura contributiva per il periodo 2012-2013, per il periodo mancante era stata accolta la domanda di rendita vitalizia, dalla quale era decaduta, mentre la domanda CP_ del ricorrente è giacente. Si riporta alle note conclusive richiamando la circolare 48/2025 (punto n. 4) e ribadendo la natura alternativa della domanda di risarcimento del danno e la costituzione di rendita vitalizia. Parte ricorrente contesta la decorrenza della prescrizione contributiva perché il termine decorre dal pensionamento, per giurisprudenza consolidata, sostiene altresì la mancata decorrenza del termine di prescrizione retributiva stante la natura irregolare del rapporto di lavoro. Precisa che i conteggi sono stati elaborati in via alternativa, secondo l'ipotesi più favorevole dell'attività di custode e il lavoro domestico, che comunque non sono stati specificatamente contestati. Contesta la documentazione relativa alle quietanze prodotta da parte avversaria in quanto rese senza l'assistenza prevista dalla legge.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAROLLO FULVIO, elettivamente domiciliato in C.F._2
Contrà Cordenons n. 7 presso il difensore avv. CAROLLO FULVIO
PARTI RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURLA GIOVANNI e CP_1 C.F._3 dell'avv. CHIGLIARO ANNA dell'Avv. BURLA BARBARA e Avv. BURLA TITO, elettivamente domiciliato in CONTRÀ S.STEFANO, 15 36100 VICENZA presso il difensore avv. BURLA
GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
- (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA elettivamente domiciliato in CORSO SANTI FELICE E FORTUINATO 163 36100 VICENZA presso Avvocatura Inps
PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 26.10.22 e , sostenendo di aver lavorato quali Parte_2 Parte_3 custodi e collaboratori domestici presso e che in relazione al periodo di lavoro dal 1999 CP_4 al 2009 il datore di lavoro aveva omesso il versamento dei contributi, chiedevano: “1) Accertare, previo riconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato nel periodo 1999-2014, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da omissione contributiva;
2) condannare i convenuti ex art. 2116,
2^ comma, al pagamento a favore dei ricorrenti degli importi sopra descritti e qui riportati: Pt_2
importo delle retribuzioni da gennaio 1999 a gennaio 2014 (lordo trattenuta euro
[...] CP_2
184.917,17, TFR euro 16.265,89; importo delle retribuzioni da gennaio 1999 a gennaio Parte_3
2014(lordo trattenuta 77.939,05, TFR euro 6.671,01; , contribuzione omessa CP_2 Parte_1 periodo 1999-2014 contratto custode euro 65.209,21; contribuzione omessa periodo Parte_1
1999-2014 contratto di lavoro domestico (199.258 lire =) 102,400 euro x 15 x 52 = euro 37.792,00,
In subordine importo costituzione della rendita vitalizia accolta in data 11.11.2021 euro Parte_1 4651,43; 3) condannare, i convenuti a costituire la rendita ex art. 13 legge 1338/62 a favore dei ricorrenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia e in misura corrispondente all'effettivo rapporto di lavoro svolto In subordine a quella già riconosciuta Con detrazione di euro 2500 a titolo di spese legali di pregressa lite giudiziaria per rilascio. 4) con condanna al maggior danno da svalutazione in base agli indici ISTAT e con gli interessi in misura legale dalla data di maturazione del credito al saldo, nonché ex art. 1283 c.c.; 5) sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis e condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e successive occorrende, tutte da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore. 6) con richiesta di integrazione del contraddittorio dell' per quanto riguarda l'azione in forma specifica di costituzione della CP_2 maggior rendita presso l' (…)”. Sostenevano, in particolare, di aver svolto attività lavorative CP_2 riconducibili alle mansioni di custodi e collaboratori domestici (controllo di chi entrava ed usciva dalla proprietà, portare le immondizie fuori dalla proprietà ogni giorno;
lavare le macchine nel fine settimana;
sistemare la legna e caricare la caldaia a legna che riscaldava sia la villa che gli appartamenti dépendance; tagliare l'erba e le siepi del giardino;
ripulire il giardino dalle foglie secche;
curare i cani, pulirli, dar loro da mangiare e raccogliere i loro escrementi dal giardino;
dare da mangiare il fieno ai daini;
pulire il marciapiedi fuori dalla proprietà e in particolare in corrispondenza del cancello di entrata;
spalare la neve nel cortile e nella strada esterna al cancello;
ritirare la posta), di aver ricevuto in comodato gratuito in data 9.10.1999 l'assegnazione dell'alloggio e, tuttavia, di non aver mai percepito la retribuzione per il lavoro svolto in qualità di custodi, in particolare per 40 ore Parte_2 settimanali -posta la sua assunzione quale colf per cinque ore giornaliere dal lunedì al sabato- e Pt_3 per venti ore settimanali. Deducevano, altresì, di aver proposto domanda amministrativa di
[...] rendita vitalizia, accolta con riferimento a per il solo periodo 2009-2012 e pendente per Parte_2
con conseguente diritto alla maggior rendita spettante in ragione del rapporto di lavoro Parte_3 effettivamente intercorso.
Si costituiva tempestivamente eccependo, in via preliminare, il mancato rispetto del CP_1 termine a comparire, il difetto di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di versamento dei contributi omessi, il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di costituzione della CP_ rendita vitalizia, da proporsi all' l'infondatezza della domanda di rimborso di quanto dagli stessi versato per la costituzione della rendita, di cui non risulta la prova, l'inammissibilità dell'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che doveva invece essere Controparte_5 chiamato in causa sin dall'inizio, la prescrizione delle differenze retributive rivendicate, come pure delle somme dovute a titolo di contributi e del diritto alla costituzione della rendita. Sosteneva, in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree avendo sempre svolto la propria attività Parte_2 lavorativa nei limiti dell'orario indicato nel contratto di lavoro, percependo la retribuzione spettante, come risulta dalle quietanze dalla stessa sottoscritte e dalla transazione presente in atti, mentre
[...]
non aveva mai prestato la propria attività lavorativa quale custode ma solo attività edile, Pt_3 dapprima alle dipendenze dell'impresa edile Diego Murer di Arcugnano (VI) e, successivamente, in proprio, dal febbraio 2005. Sosteneva altresì l'inesistenza di validi conteggi a supporto del quantum azionato concludendo, in via preliminare, per il difetto di legittimazione attiva e passiva e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Rinviata la prima udienza per il mancato rispetto del termine a comparire, ordinata l'integrazione del CP_ contraddittorio, si costituiva l' deducendo che le vicende relative ai rapporti di lavoro intercorsi fra i ricorrenti e erano stati oggetto delle cause nn. 897/17 e 1337/17 rgl, definite a seguito di CP_1 autotutela in sede amministrativa col pagamento dei contributi non prescritti per il periodo 22.8.2012- gennaio 2014 in relazione al rapporto di lavoro di 20 ore settimanali riconosciuto in sede ispettiva. Deduceva altresì che la domanda di risarcimento del danno pensionistico era alternativa a quella di costituzione della rendita vitalizia, domanda già presentata da entrambi in sede amministrativa in data
14.10.2020 ed in relazione alla quale era incorsa in decadenza. Parte_2
La causa, istruita documentalmente mediante acquisizione degli atti e della documentazione di cui ai alle cause nn. 897/17 e 1337/17 RG ed istruita oralmente, è così decisa previa concessione di termine per note.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto sulla scorta della ragione più liquida, qual è la mancata prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti, in qualità di custodi, alle dipendenze del coniuge della resistente e, in seguito al decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 2001, alle dipendenze della prima.
Invero, nel caso in esame, manca anzitutto l'allegazione relativa alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo state descritte in ricorso le singole attività svolte dai ricorrenti e non anche in che modo gli stessi fossero soggetti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della resistente e, prima del 2001, del coniuge, in relazione all'attività di custodia da questi CP_4 rivendicata. Del resto, la simultanea presenza, a fianco del rapporto di lavoro subordinato invocato in qualità di custodi, di un rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti, in particolare quale “colf” per quanto riguarda e quale operaio edile fino al 2005 per (poi legato alla Parte_2 Parte_3 resistente da contratti di appalto in quanto imprenditore edile), richiedeva una rigorosa esposizione dei segni inequivocabili della volontà delle parti di adibire i ricorrenti altresì al lavoro di custodia e per il tempo corrispondente all'orario di lavoro rivendicato (40 ore settimanali, comprese le 20 ore lavorate quale lavoratore domestico per ) e 20 ore settimanali per circostanza, Parte_2 Parte_3 quest'ultima, neppure oggetto di prova orale. Del resto, anche a voler ritenere dimostrato lo svolgimento di attività di custodia, in ogni caso, mancherebbe la prova che questa sia riconducibile ad un rapporto di lavoro diverso rispetto a quello intercorrente fra le parti e, inoltre, avente natura subordinata.
Del resto, è consolidato il principio per cui ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis Cass. n.
9251/2010; Cass. n. 13858/2009). Pertanto, come è noto, secondo il consolidato orientamento della
S.C., costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. ex plurimis. Cass.. n. 4171/2006; 326/1996), mentre, elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr., ex plurimis., Cass. n.
20669/2004).
Nel caso di specie, come sopra detto, si riscontra in ricorso l'omessa allegazione di fatti e circostanze precise, dirette a dimostrare la eterodirezione del lavoratore, ovvero l'indicazione di aver ricevuto direttive della resistente e del coniuge in relazione all'attività di custodia e, quindi, del contenuto delle direttive, ovvero delle modalità della loro esternazione, nulla avendo dedotto in merito il ricorrente, che, quindi, neppure ha articolato sul punto capitoli di prova. Invero, la parte ricorrente in via istruttoria ha così concluso: “In via istruttoria la causa appare sufficientemente istruita documentalmente;
in ogni caso, e senza accettare inversione dell'onere della prova, si chiede che il giudice ammetta la prova per interpello e per testi, sentendo anche eventualmente a controprova sui capitoli della narrativa che devono intendersi preceduti dalla locuzione”.
In definitiva, la carenza di adeguatezza sul piano descrittivo e probatorio del contenuto delle direttive asseritamente impartite ai ricorrenti e delle circostanze spazio-temporali che caratterizzavano le mansioni svolte, si ritiene sufficiente a determinare il rigetto del ricorso per insufficienza della prova del rapporto subordinato alla base dei diritti contributivi azionati.
Valga la pena osservare che, anche a prescindere dalla mancata prova dell'eterodirezione, in ogni caso, con riferimento agli indici sussidiari della subordinazione, manca l'allegazione relativa ad uno specifico orario di lavoro fisso osservato (come sopra detto), ovvero alla continuità della prestazione, come pure elementi di prova desumibili dal corrispettivo ricevuto, essendo anzi stata dedotta la mancata percezione di alcun compenso per l'attività di custodia asseritamente svolta, come pure l'assenza della relativa pattuizione.
Per le considerazioni che precedono, sono irrilevanti, perché generiche, le prove orali assunte, come pure la prosecuzione della prova orale richiesta da parte ricorrente all'udienza odierna. Del resto, la presenza dei ricorrenti presso l'abitazione della resistente, come pure il fatto che questi fossero stati visti a guardare chi entrava ed usciva dalla villa, ovvero caricare la caldaia a legna, come riferito dai testimoni sentiti, è giustificata dal contratto di comodato di uso gratuito che i ricorrenti avevano stipulato con il coniuge della resistente in relazione ad un'abitazione sita proprio presso la residenza ove entrambi i ricorrenti vivevano. (cfr. capitoli n. 21 e 33 come confermati dal teste . CP_4 Tes_1
Parimenti irrilevante, in mancanza di riferimenti alle direttive ricevute ed ai compensi pattuiti, è l'attività di taglio dell'erba e della siepe svolta da , secondo quanto riferito da e Parte_3 Tes_1 non smentito dagli altri testimoni sentiti), come pure del lavaggio delle auto. In particolare, con dichiarazioni testimoniali precise e coerenti , che secondo quanto dallo stesso riferito Tes_2 abitava presso la dependance di villa ZI dal 2005 al 2010 e che, pertanto, si ritiene attendibile, ha dichiarato: “l'erba veniva tagliata un po' da tutti ( me e ci si metteva d'accordo Pt_3 Parte_4 su chi lo faceva, e veniva fatto circa due volte al mese, il terreno era molto ampio, per quanto riguarda le siepi ricordo che veniva una ditta esterna a potarla, noi e intendo sia io che ogni tanto Pt_3 facevamo qualche lavoretto di giardinaggio”. Ebbene, come sopra detto e contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dette attività di giardinaggio, svolta una volta al mese, e del lavaggio auto nel weekend, in mancanza di altri elementi, da sole non bastano a dimostrare un rapporto di lavoro subordinato quel custode di Parte_3
Infine, le attività di portare l'immondizia, la cura degli animali (cani e daini), spalare la neve, ritirare la posta, ovvero pulire a fondo l'area esterna della proprietà in seguito a feste possono ritenersi riconducibili al contratto di lavoro domestico effettivamente intercorso fra la ricorrente e la resistente, oltre che con con conseguente irrilevanza ai fini di causa. CP_4
Parimenti irrilevanti si ritengono i capitoli di prova non ammessi (41-52) in quanto non supportati da sufficiente allegazione relativa all'eterodirezione, peraltro trattandosi di lavori edili non riconducibili all'attività di custodi di cui si discute.
Valga la pena osservare, infine, che si ritengono irrilevanti, in mancanza di ulteriori elementi di prova, i CP_
“contributi non prescritti” versati dall' per circostanza pacifica fra le parti, in autotutela a scopo transattivo (pag. 2 memoria), come pure l'accoglimento della domanda di rendita vitalizia a favore di considerando che, come è noto, gli atti del procedimento amministrativo non vincolano Parte_2
l'esito del giudizio.
Ebbene, ritenuta, nel merito, insufficiente la prova del rapporto di lavoro subordinato, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni ed eccezioni preliminari non trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività CP_ processuale vanno poste a carico dei ricorrenti, compensati del 50 % in relazione all' per la ridotta attività processuale espletata e ridotte al 30 % per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì le parti ricorrenti a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano a favore di in € 3.246,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge, e a CP_1 CP_ favore dell' in € 1.623,00.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1091/2022 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI
e
CP_1
RESISTENTE
CP_2
Oggi 22 maggio 2025, innanzi alla Dott.ssa Caterina Neri, sono comparsi:
Per + 1 l'avv. CAROLLO FULVIO il quale deposita copia di cortesia cartacea Parte_1 Per l'avv. BURLA GIOVANNI e l'avv. CHIGLIARO ANNA, oggi sostituiti CP_1 dall'avv. Barbara Burla
Per l'Avv. Tommasello Antonella CP_2
Le parti discutono oralmente la causa. Parte ricorrente ribadisce che la prova orale ha dimostrato il rapporto di lavoro dedotto, si riporta alla memoria conclusiva e insiste nella richiesta di consulenza tecnica contabile e, in subordine, insiste nella prosecuzione della prova orale per l'emigrazione all'estero di tutti i testimoni indicate. In subordine, insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso e nelle note conclusive. Parte resistente ribadisce l'incertezza delle conclusioni formulate da parte ricorrente, non c'è domanda di pagamento delle pretese retributive che, in ogni caso sarebbero prescritte, oltre che pagate come da quietanze sottoscritte. Quanto alle pretese contributive osserva che l'eventuale condanna al risarcimento del danno potrebbe essere soltanto generica attesa l'impossibilità di poter quantificare il danno alla luce dell'incertezza dei conteggi in atti formulati sia con riferimento al ccnl domestici, che con riferimento all'attività di custode. In ogni caso, sostiene che la prova orale assunta ha dimostrato lo svolgimento da parte di di mansioni riconducibili al lavoro domestico per cui era Parte_2 regolarmente assunta, nonché lo svolgimento di attività da parte di di attività conseguenti Parte_3 al contratto comodato ad uso abitativo gratuito, mentre i campanelli delle abitazioni erano distinti e, infine, il ricorrente ha svolto attività edile regolarmente retribuita. Si riporta alle note conclusive ed alla memoria di costituzione, nonché alle conclusioni ed eccezioni ivi formulate. CP_ Il difensore dell' ribadisce la copertura contributiva per il periodo 2012-2013, per il periodo mancante era stata accolta la domanda di rendita vitalizia, dalla quale era decaduta, mentre la domanda CP_ del ricorrente è giacente. Si riporta alle note conclusive richiamando la circolare 48/2025 (punto n. 4) e ribadendo la natura alternativa della domanda di risarcimento del danno e la costituzione di rendita vitalizia. Parte ricorrente contesta la decorrenza della prescrizione contributiva perché il termine decorre dal pensionamento, per giurisprudenza consolidata, sostiene altresì la mancata decorrenza del termine di prescrizione retributiva stante la natura irregolare del rapporto di lavoro. Precisa che i conteggi sono stati elaborati in via alternativa, secondo l'ipotesi più favorevole dell'attività di custode e il lavoro domestico, che comunque non sono stati specificatamente contestati. Contesta la documentazione relativa alle quietanze prodotta da parte avversaria in quanto rese senza l'assistenza prevista dalla legge.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Neri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. CAROLLO FULVIO, elettivamente domiciliato in C.F._2
Contrà Cordenons n. 7 presso il difensore avv. CAROLLO FULVIO
PARTI RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BURLA GIOVANNI e CP_1 C.F._3 dell'avv. CHIGLIARO ANNA dell'Avv. BURLA BARBARA e Avv. BURLA TITO, elettivamente domiciliato in CONTRÀ S.STEFANO, 15 36100 VICENZA presso il difensore avv. BURLA
GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
- (C.F. ), in Controparte_3 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. TOMASELLO ANTONELLA elettivamente domiciliato in CORSO SANTI FELICE E FORTUINATO 163 36100 VICENZA presso Avvocatura Inps
PARTE CHIAMATA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto in data 26.10.22 e , sostenendo di aver lavorato quali Parte_2 Parte_3 custodi e collaboratori domestici presso e che in relazione al periodo di lavoro dal 1999 CP_4 al 2009 il datore di lavoro aveva omesso il versamento dei contributi, chiedevano: “1) Accertare, previo riconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato nel periodo 1999-2014, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da omissione contributiva;
2) condannare i convenuti ex art. 2116,
2^ comma, al pagamento a favore dei ricorrenti degli importi sopra descritti e qui riportati: Pt_2
importo delle retribuzioni da gennaio 1999 a gennaio 2014 (lordo trattenuta euro
[...] CP_2
184.917,17, TFR euro 16.265,89; importo delle retribuzioni da gennaio 1999 a gennaio Parte_3
2014(lordo trattenuta 77.939,05, TFR euro 6.671,01; , contribuzione omessa CP_2 Parte_1 periodo 1999-2014 contratto custode euro 65.209,21; contribuzione omessa periodo Parte_1
1999-2014 contratto di lavoro domestico (199.258 lire =) 102,400 euro x 15 x 52 = euro 37.792,00,
In subordine importo costituzione della rendita vitalizia accolta in data 11.11.2021 euro Parte_1 4651,43; 3) condannare, i convenuti a costituire la rendita ex art. 13 legge 1338/62 a favore dei ricorrenti nella misura che sarà ritenuta di giustizia e in misura corrispondente all'effettivo rapporto di lavoro svolto In subordine a quella già riconosciuta Con detrazione di euro 2500 a titolo di spese legali di pregressa lite giudiziaria per rilascio. 4) con condanna al maggior danno da svalutazione in base agli indici ISTAT e con gli interessi in misura legale dalla data di maturazione del credito al saldo, nonché ex art. 1283 c.c.; 5) sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis e condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e successive occorrende, tutte da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore. 6) con richiesta di integrazione del contraddittorio dell' per quanto riguarda l'azione in forma specifica di costituzione della CP_2 maggior rendita presso l' (…)”. Sostenevano, in particolare, di aver svolto attività lavorative CP_2 riconducibili alle mansioni di custodi e collaboratori domestici (controllo di chi entrava ed usciva dalla proprietà, portare le immondizie fuori dalla proprietà ogni giorno;
lavare le macchine nel fine settimana;
sistemare la legna e caricare la caldaia a legna che riscaldava sia la villa che gli appartamenti dépendance; tagliare l'erba e le siepi del giardino;
ripulire il giardino dalle foglie secche;
curare i cani, pulirli, dar loro da mangiare e raccogliere i loro escrementi dal giardino;
dare da mangiare il fieno ai daini;
pulire il marciapiedi fuori dalla proprietà e in particolare in corrispondenza del cancello di entrata;
spalare la neve nel cortile e nella strada esterna al cancello;
ritirare la posta), di aver ricevuto in comodato gratuito in data 9.10.1999 l'assegnazione dell'alloggio e, tuttavia, di non aver mai percepito la retribuzione per il lavoro svolto in qualità di custodi, in particolare per 40 ore Parte_2 settimanali -posta la sua assunzione quale colf per cinque ore giornaliere dal lunedì al sabato- e Pt_3 per venti ore settimanali. Deducevano, altresì, di aver proposto domanda amministrativa di
[...] rendita vitalizia, accolta con riferimento a per il solo periodo 2009-2012 e pendente per Parte_2
con conseguente diritto alla maggior rendita spettante in ragione del rapporto di lavoro Parte_3 effettivamente intercorso.
Si costituiva tempestivamente eccependo, in via preliminare, il mancato rispetto del CP_1 termine a comparire, il difetto di legittimazione attiva con riferimento alla domanda di versamento dei contributi omessi, il difetto di legittimazione passiva in relazione alla domanda di costituzione della CP_ rendita vitalizia, da proporsi all' l'infondatezza della domanda di rimborso di quanto dagli stessi versato per la costituzione della rendita, di cui non risulta la prova, l'inammissibilità dell'istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , che doveva invece essere Controparte_5 chiamato in causa sin dall'inizio, la prescrizione delle differenze retributive rivendicate, come pure delle somme dovute a titolo di contributi e del diritto alla costituzione della rendita. Sosteneva, in ogni caso, l'infondatezza delle domande attoree avendo sempre svolto la propria attività Parte_2 lavorativa nei limiti dell'orario indicato nel contratto di lavoro, percependo la retribuzione spettante, come risulta dalle quietanze dalla stessa sottoscritte e dalla transazione presente in atti, mentre
[...]
non aveva mai prestato la propria attività lavorativa quale custode ma solo attività edile, Pt_3 dapprima alle dipendenze dell'impresa edile Diego Murer di Arcugnano (VI) e, successivamente, in proprio, dal febbraio 2005. Sosteneva altresì l'inesistenza di validi conteggi a supporto del quantum azionato concludendo, in via preliminare, per il difetto di legittimazione attiva e passiva e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
Rinviata la prima udienza per il mancato rispetto del termine a comparire, ordinata l'integrazione del CP_ contraddittorio, si costituiva l' deducendo che le vicende relative ai rapporti di lavoro intercorsi fra i ricorrenti e erano stati oggetto delle cause nn. 897/17 e 1337/17 rgl, definite a seguito di CP_1 autotutela in sede amministrativa col pagamento dei contributi non prescritti per il periodo 22.8.2012- gennaio 2014 in relazione al rapporto di lavoro di 20 ore settimanali riconosciuto in sede ispettiva. Deduceva altresì che la domanda di risarcimento del danno pensionistico era alternativa a quella di costituzione della rendita vitalizia, domanda già presentata da entrambi in sede amministrativa in data
14.10.2020 ed in relazione alla quale era incorsa in decadenza. Parte_2
La causa, istruita documentalmente mediante acquisizione degli atti e della documentazione di cui ai alle cause nn. 897/17 e 1337/17 RG ed istruita oralmente, è così decisa previa concessione di termine per note.
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto sulla scorta della ragione più liquida, qual è la mancata prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dei ricorrenti, in qualità di custodi, alle dipendenze del coniuge della resistente e, in seguito al decesso di quest'ultimo, avvenuto nel 2001, alle dipendenze della prima.
Invero, nel caso in esame, manca anzitutto l'allegazione relativa alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, essendo state descritte in ricorso le singole attività svolte dai ricorrenti e non anche in che modo gli stessi fossero soggetti al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della resistente e, prima del 2001, del coniuge, in relazione all'attività di custodia da questi CP_4 rivendicata. Del resto, la simultanea presenza, a fianco del rapporto di lavoro subordinato invocato in qualità di custodi, di un rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti, in particolare quale “colf” per quanto riguarda e quale operaio edile fino al 2005 per (poi legato alla Parte_2 Parte_3 resistente da contratti di appalto in quanto imprenditore edile), richiedeva una rigorosa esposizione dei segni inequivocabili della volontà delle parti di adibire i ricorrenti altresì al lavoro di custodia e per il tempo corrispondente all'orario di lavoro rivendicato (40 ore settimanali, comprese le 20 ore lavorate quale lavoratore domestico per ) e 20 ore settimanali per circostanza, Parte_2 Parte_3 quest'ultima, neppure oggetto di prova orale. Del resto, anche a voler ritenere dimostrato lo svolgimento di attività di custodia, in ogni caso, mancherebbe la prova che questa sia riconducibile ad un rapporto di lavoro diverso rispetto a quello intercorrente fra le parti e, inoltre, avente natura subordinata.
Del resto, è consolidato il principio per cui ogni attività umana può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo e che l'elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nella organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all'attività di impresa (ex plurimis Cass. n.
9251/2010; Cass. n. 13858/2009). Pertanto, come è noto, secondo il consolidato orientamento della
S.C., costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. ex plurimis. Cass.. n. 4171/2006; 326/1996), mentre, elementi quali l'assenza del rischio, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (cfr., ex plurimis., Cass. n.
20669/2004).
Nel caso di specie, come sopra detto, si riscontra in ricorso l'omessa allegazione di fatti e circostanze precise, dirette a dimostrare la eterodirezione del lavoratore, ovvero l'indicazione di aver ricevuto direttive della resistente e del coniuge in relazione all'attività di custodia e, quindi, del contenuto delle direttive, ovvero delle modalità della loro esternazione, nulla avendo dedotto in merito il ricorrente, che, quindi, neppure ha articolato sul punto capitoli di prova. Invero, la parte ricorrente in via istruttoria ha così concluso: “In via istruttoria la causa appare sufficientemente istruita documentalmente;
in ogni caso, e senza accettare inversione dell'onere della prova, si chiede che il giudice ammetta la prova per interpello e per testi, sentendo anche eventualmente a controprova sui capitoli della narrativa che devono intendersi preceduti dalla locuzione”.
In definitiva, la carenza di adeguatezza sul piano descrittivo e probatorio del contenuto delle direttive asseritamente impartite ai ricorrenti e delle circostanze spazio-temporali che caratterizzavano le mansioni svolte, si ritiene sufficiente a determinare il rigetto del ricorso per insufficienza della prova del rapporto subordinato alla base dei diritti contributivi azionati.
Valga la pena osservare che, anche a prescindere dalla mancata prova dell'eterodirezione, in ogni caso, con riferimento agli indici sussidiari della subordinazione, manca l'allegazione relativa ad uno specifico orario di lavoro fisso osservato (come sopra detto), ovvero alla continuità della prestazione, come pure elementi di prova desumibili dal corrispettivo ricevuto, essendo anzi stata dedotta la mancata percezione di alcun compenso per l'attività di custodia asseritamente svolta, come pure l'assenza della relativa pattuizione.
Per le considerazioni che precedono, sono irrilevanti, perché generiche, le prove orali assunte, come pure la prosecuzione della prova orale richiesta da parte ricorrente all'udienza odierna. Del resto, la presenza dei ricorrenti presso l'abitazione della resistente, come pure il fatto che questi fossero stati visti a guardare chi entrava ed usciva dalla villa, ovvero caricare la caldaia a legna, come riferito dai testimoni sentiti, è giustificata dal contratto di comodato di uso gratuito che i ricorrenti avevano stipulato con il coniuge della resistente in relazione ad un'abitazione sita proprio presso la residenza ove entrambi i ricorrenti vivevano. (cfr. capitoli n. 21 e 33 come confermati dal teste . CP_4 Tes_1
Parimenti irrilevante, in mancanza di riferimenti alle direttive ricevute ed ai compensi pattuiti, è l'attività di taglio dell'erba e della siepe svolta da , secondo quanto riferito da e Parte_3 Tes_1 non smentito dagli altri testimoni sentiti), come pure del lavaggio delle auto. In particolare, con dichiarazioni testimoniali precise e coerenti , che secondo quanto dallo stesso riferito Tes_2 abitava presso la dependance di villa ZI dal 2005 al 2010 e che, pertanto, si ritiene attendibile, ha dichiarato: “l'erba veniva tagliata un po' da tutti ( me e ci si metteva d'accordo Pt_3 Parte_4 su chi lo faceva, e veniva fatto circa due volte al mese, il terreno era molto ampio, per quanto riguarda le siepi ricordo che veniva una ditta esterna a potarla, noi e intendo sia io che ogni tanto Pt_3 facevamo qualche lavoretto di giardinaggio”. Ebbene, come sopra detto e contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, dette attività di giardinaggio, svolta una volta al mese, e del lavaggio auto nel weekend, in mancanza di altri elementi, da sole non bastano a dimostrare un rapporto di lavoro subordinato quel custode di Parte_3
Infine, le attività di portare l'immondizia, la cura degli animali (cani e daini), spalare la neve, ritirare la posta, ovvero pulire a fondo l'area esterna della proprietà in seguito a feste possono ritenersi riconducibili al contratto di lavoro domestico effettivamente intercorso fra la ricorrente e la resistente, oltre che con con conseguente irrilevanza ai fini di causa. CP_4
Parimenti irrilevanti si ritengono i capitoli di prova non ammessi (41-52) in quanto non supportati da sufficiente allegazione relativa all'eterodirezione, peraltro trattandosi di lavori edili non riconducibili all'attività di custodi di cui si discute.
Valga la pena osservare, infine, che si ritengono irrilevanti, in mancanza di ulteriori elementi di prova, i CP_
“contributi non prescritti” versati dall' per circostanza pacifica fra le parti, in autotutela a scopo transattivo (pag. 2 memoria), come pure l'accoglimento della domanda di rendita vitalizia a favore di considerando che, come è noto, gli atti del procedimento amministrativo non vincolano Parte_2
l'esito del giudizio.
Ebbene, ritenuta, nel merito, insufficiente la prova del rapporto di lavoro subordinato, il ricorso dev'essere respinto, assorbite le questioni ed eccezioni preliminari non trattate.
Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività CP_ processuale vanno poste a carico dei ricorrenti, compensati del 50 % in relazione all' per la ridotta attività processuale espletata e ridotte al 30 % per l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge il ricorso;
Condanna altresì le parti ricorrenti a rimborsare alle parti resistenti le spese di lite, che si liquidano a favore di in € 3.246,00, oltre 15% spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge, e a CP_1 CP_ favore dell' in € 1.623,00.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c.
Vicenza, lì 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Neri