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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 780/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Carlo Piazza, Parte_1
che lo rappresenta e difende unitamente giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Daniela Controparte_1
D'Emilio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti aderiscono alla seguente proposta di chiusura bonaria della vertenza:
-determinazione di un contributo al mantenimento del figlio di € 450 a carico del padre e di € 300 a carico della madre con il versamento diretto allo stesso al fine di consentire il pagamento del canone;
i pagina 1 di 3 genitori contribuiranno anche alle spese straordinarie del figlio in pari misura;
-conferma dell'assegnazione della casa alla convenuta per 20 mesi (fatte salve le seguenti ipotesi: la stipula di un contratto di locazione da parte di e del compagno ovvero il trasferimento di Per_1 all'estero o altrove;
la conclusione del ciclo di studi); Per_1
-spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03/03/2025 chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza Parte_1
di divorzio n. 1440/2017 pubblicata il 05.10.2017 nel senso di revocare sia l'assegnazione alla ex moglie della casa coniugale, sia il suo obbligo di versare la somma di € 700 Controparte_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio ventenne, in quanto trasferitosi a Per_1
Milano in un immobile in locazione per stare più vicino alla sede universitaria ed in quanto divenuto parzialmente autonomo economicamente, atteso che egli svolgeva due lavori part-time a chiamata,
l'uno presso la VE RL (percependo € 330,00 mensili), l'altro presso il Ristorante OM in Via
San Marco 40, sempre in Milano.
Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alle avverse domande, atteso che si era Per_1
limitato a locare una stanza in condivisione con altri studenti, ma era solito fare spesso ritorno presso l'abitazione familiare nei periodi di interruzione delle lezioni, in occasione delle vacanze e anche nel fine settimana, lasciando alla madre la lista della spesa da acquistare e i vestiti da lavare, mentre le sue occupazioni lavorative erano da considerarsi precarie;
in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva l'aumento del contributo a € 900 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie, avendo il ricorrente notevolmente accresciuto il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.
Con ordinanza del 02/05/2025 il Giudice Delegato invitava le parti a transigere la vertenza confermando il contributo e l'assegnazione della casa fino al completamento degli studi del figlio, con il versamento diretto al giovane dell'importo di € 400 e alla madre di € 300 nei mesi di permanenza a
Milano ma la proposta veniva accettata solo dalla convenuta.
Quindi, all'esito dell'audizione di ad opera del Giudice Delegato, la proposta di bonario Per_1
componimento veniva modificata e accettata dalle parti.
Il Collegio ritiene che l'accordo intervenuto tra le parti possa essere recepito, in quanto relativo a diritti disponibili.
In considerazione dell'intervenuto accordo, devono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M . pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo quanto verbalizzato all'udienza del
28/05/2025, che qui si intendono trascritti, recepiti ed omologati;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 780/2025 R.G. posta in decisione all'udienza del 28/05/2025 e promossa da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Carlo Piazza, Parte_1
che lo rappresenta e difende unitamente giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliata in Busto Arsizio presso lo studio dell'avv. Daniela Controparte_1
D'Emilio, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica di condizioni di divorzio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Le parti aderiscono alla seguente proposta di chiusura bonaria della vertenza:
-determinazione di un contributo al mantenimento del figlio di € 450 a carico del padre e di € 300 a carico della madre con il versamento diretto allo stesso al fine di consentire il pagamento del canone;
i pagina 1 di 3 genitori contribuiranno anche alle spese straordinarie del figlio in pari misura;
-conferma dell'assegnazione della casa alla convenuta per 20 mesi (fatte salve le seguenti ipotesi: la stipula di un contratto di locazione da parte di e del compagno ovvero il trasferimento di Per_1 all'estero o altrove;
la conclusione del ciclo di studi); Per_1
-spese di lite compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 03/03/2025 chiedeva la modifica delle condizioni di cui alla sentenza Parte_1
di divorzio n. 1440/2017 pubblicata il 05.10.2017 nel senso di revocare sia l'assegnazione alla ex moglie della casa coniugale, sia il suo obbligo di versare la somma di € 700 Controparte_1
mensile a titolo di contributo al mantenimento del figlio ventenne, in quanto trasferitosi a Per_1
Milano in un immobile in locazione per stare più vicino alla sede universitaria ed in quanto divenuto parzialmente autonomo economicamente, atteso che egli svolgeva due lavori part-time a chiamata,
l'uno presso la VE RL (percependo € 330,00 mensili), l'altro presso il Ristorante OM in Via
San Marco 40, sempre in Milano.
Si costituiva in giudizio la convenuta, opponendosi alle avverse domande, atteso che si era Per_1
limitato a locare una stanza in condivisione con altri studenti, ma era solito fare spesso ritorno presso l'abitazione familiare nei periodi di interruzione delle lezioni, in occasione delle vacanze e anche nel fine settimana, lasciando alla madre la lista della spesa da acquistare e i vestiti da lavare, mentre le sue occupazioni lavorative erano da considerarsi precarie;
in via riconvenzionale, la convenuta chiedeva l'aumento del contributo a € 900 mensili, oltre l'80% delle spese straordinarie, avendo il ricorrente notevolmente accresciuto il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.
Con ordinanza del 02/05/2025 il Giudice Delegato invitava le parti a transigere la vertenza confermando il contributo e l'assegnazione della casa fino al completamento degli studi del figlio, con il versamento diretto al giovane dell'importo di € 400 e alla madre di € 300 nei mesi di permanenza a
Milano ma la proposta veniva accettata solo dalla convenuta.
Quindi, all'esito dell'audizione di ad opera del Giudice Delegato, la proposta di bonario Per_1
componimento veniva modificata e accettata dalle parti.
Il Collegio ritiene che l'accordo intervenuto tra le parti possa essere recepito, in quanto relativo a diritti disponibili.
In considerazione dell'intervenuto accordo, devono compensarsi tra le parti le spese di lite.
P . Q . M . pagina 2 di 3 Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti secondo quanto verbalizzato all'udienza del
28/05/2025, che qui si intendono trascritti, recepiti ed omologati;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 04/06/2025
Il Presidente Estensore
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