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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 20/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 464 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lanusei nella via Marconi n. 139 presso lo studio dell'Avv. Luigia Pisano, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale alle liti in atti attore
contro
Controparte_1 Per_1
convenuto contumace
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
Voglia: Accertare quanto in premessa esposto, e conseguentemente dichiarare l'istante Parte_1
infra generalizzato, ut supra rappresentato, domiciliato e difeso, proprietario per
[...] intervenuta usucapione del fabbricato sito in Comune di Jerzu, censito al catasto fabbricati del
Comune di Jerzu al foglio 1, mappale 832. Vinte le spese e competenze di causa in caso di
resistenza.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 20 agosto 2021, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, l'attore ha convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
fu chiedendo che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione del
[...] Per_1
fabbricato ubicato nel Comune di Jerzu, via Giosuè Carducci n. 5, identificato al NCU del medesimo Comune censuario al Foglio 1 particella 832, Categoria A/6, Classe 1, Consistenza 3,5
Vani, , Rendita € 54,23.
L'attore a fondamento della domanda ha esposto che dal 1995 e fino all'attualità è nel possesso pubblico, ultraventennale, ininterrotto, pacifico e non contestato, del sopra descritto immobile, e di aver eseguito nel fabbricato sito in Jerzu nella via Giosuè Carducci n. 5, lavori di manutenzione anche con l'aiuto di terze persone.
Ha allegato di aver costantemente curato l'abitazione e di aver compiuto nel corso degli anni diversi lavori di manutenzione e ristrutturazione, anche con l'aiuto di terze persone, tra cui il rifacimento delle terrazze, delle stanze, dei bagni, nonché degli impianti idrico e del gas.
Ancora, l'attore ha affermato che il fabbricato ha un ingresso dalla via Giosuè Carducci e uno nella via Vittorio Emanuele e confina con la proprietà e con la proprietà CP_2 Persona_2
e , con la proprietà e con la proprietà Persona_3 Persona_4 CP_3 Persona_5
, e la proprietà Parte_2 Controparte_4
Inoltre, ha precisato che l'immobile è esteso su tre livelli: un piano terra con ingresso nella via
Carducci composto da due camere da letto e un bagno;
un piano di prima sopraelevazione, partendo dalla via Carducci (piano terra dotato di ingresso sulla via Vittorio Emanuele) composto da una stanza,
Pag. 2 di 8 una camera da letto e un bagno;
un secondo piano di sopraelevazione, sempre partendo dall'
ingresso nella via Carducci (che risulta piano primo dalla via Vittorio Emanuele) costituito, in seguito alle demolizioni e lavorazioni commissionate dall'attore, da un unico ambiente open space,
composto da una cucina e una sala da pranzo ed una terrazzina.
Ha precisato l'attore di aver utilizzato il fabbricato sito in Jerzu nella via Giosuè Carducci n. 5, per trascorrere i periodi di ferie - generalmente tra il mese di marzo e il mese di agosto di ogni anno - in quanto vive e lavora al di fuori della Sardegna.
Poiché l'immobile in esame risulta catastalmente intestato ad altro soggetto, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste l'interesse dell'attore ad ottenere il riconoscimento giudiziale per intervenuta usucapione dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del suindicato immobile, anche al fine di poter procedere alla voltura e trascrizione del proprio titolo nei pubblici registri.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione dell'intestatario catastale dell'immobile de quibus, il quale, in quanto risultato sconosciuto all'anagrafe del Comune di Jerzu,
Osini e Cardedu, la notificazione dell'atto introduttivo è stata eseguita ai sensi dell'art. 143, II
comma, c.p.c..
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per l'immobile catastalmente identificato,
anche nei passaggi intermedi, non è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare di titolari di diritti reali sull'immobile, né la trascrizione di domande giudiziali non perente contro l'attore dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti del convenuto citato, il quale, non essendosi costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c. è stato dichiarato contumace.
Pag. 3 di 8 Istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice, la causa,
precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 14.02.2024, tenutasi con la modalità
della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali parte attrice ha precisato le conclusioni, previo deposito di note conclusive, in data 19.1.2025 è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui
beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4
febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus),
integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo
Pag. 4 di 8 pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem
sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio,
desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11
giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale
che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dall'attore, individuando con precisione l'ubicazione, le proprietà confinanti con quelle oggetto del giudizio e il riconoscimento sulla base delle fotografie in atti esibite nel corso della prova.
A tal riguardo, significative appaiono le dichiarazioni della testimone che conosce Testimone_1
l'attore dal 1995, escussa all'udienza del 22.09.2023, che nel confermare le allegazioni e la rappresentazione dei fatti data nell'atto introduttivo dall'attore ha riferito: “ Conosco Parte_1
dal 1995, avevamo uno zio in comune ( , il quale non aveva figli e al decesso di Per_6
quest'ultimo, i parenti, di comune accordo, avevano deciso di lasciare l'abitazione sita in Jerzu a
anch'egli erede di mentre agli altri è andato un terreno sito in agro di Parte_1 Per_6
Jerzu; confermo che dal 1995 l'attore utilizza il detto fabbricato, che si articola su tre livelli,
confinante con proprietà , proprietà , non ricordo gli altri Persona_7 Persona_3
confinanti. È vero il fabbricato si articola su tre livelli: appena si entra dalla via Carducci
troviamo la zona notte (due camere da letto); al secondo piano troviamo la zona giorno, composta
da un unico ambiente. Preciso che l'immobile ha due ingressi, il principale è quello situato nella
Pag. 5 di 8 via Carducci. abita a Padova e utilizza il fabbricato durante le vacanze sia estive Parte_1
che invernali, oltre che durante l'arco dell'anno quando libero dal lavoro”.
È risultato dalla prova testimoniale che il dal momento in cui ha iniziato ad utilizzare Pt_1
l'immobile, metà degli anni Novanta del secolo scorso, ha provveduto a ristrutturalo, utilizzandolo ancora oggi come abitazione dove trascorrere prevalentemente le vacanze estive e talvolta, nel periodo invernale e primaverile, i fine settimana.
Il teste , vicino di casa e amico dell'attore, che si è occupato di seguire per conto di Persona_3
i lavori di ristrutturazione provvedendo anche a pagare gli operai, ha con dovizie di Pt_1
particolari riferito sui lavori eseguiti nell'immobile nell'anno 2016 che hanno interessato l'intero stabile, eseguendo delle modifiche strutturali con demolizione di una parete ricavando un ambiente unico, effettuando la ridistribuzione degli ambienti, intonacando e pitturando tutte le pareti interne,
con il rifacimento dei due bagni, ristrutturazione di entrambe le terrazze attraverso la sostituzione della pavimentazione, conservando invece i pavimenti originali degli ambienti interni. Il teste ha specificato che l'attore ha sostituito gli impianti idrici ed elettrici, oltre che tutti gli infissi interni,
mentre ha recuperato gli infissi esterni e li ha restaurati, ha sostituito la porta della terrazza e ha restaurato la porta d'ingresso della via Vittorio Emanuele.
Dette affermazioni hanno trovato un riscontro anche nella testimonianza del teste Testimone_2
- vicina di casa e amica, alla quale l'attore lascia, quando assente, le chiavi di casa - che ha riferito sui lavori di ristrutturazione, riferendo che dopo il 1999 l'attore ha posizionato nella terrazza una ringhiera di ferro e rifatto i cornicioni, specificando che “la casa è stata arredata nei minimi
particolari dal . Pt_1
Tutti i testi hanno riferito che dagli ultimi anni Novanta gli immobili oggetto di domanda sono nel possesso dell'odierno attore che vi trascorre le vacanze sia invernali che estive.
All'uopo si osserva che la Suprema Corte ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione non è di per sé incompatibile con
Pag. 6 di 8 la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n. 10204/2015).
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico,
esclusivo ed ininterrotto sugli immobili de quibus per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Per quanto a conoscenza dei testi, nessuno aveva mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è
causa in capo a e di aver visto soltanto quest'ultimo utilizzarlo nell'arco temporale Parte_1
esaminato.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente,
per oltre vent'anni, sugli immobili oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dell'unico convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, pur regolarmente citato, ha mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così
rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario degli
Pag. 7 di 8 immobili per i quali è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158
e 1140 c.c.
L'accoglimento integrale della domanda attorea, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti, consente di dichiarare non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti che hanno scelto di non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 464/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
I. accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, accoglie la domanda e dichiara (C.F. ), nato a [...] il 19 aprile Parte_1 C.F._1
1961, proprietario dell'immobile sito nel Comune di Jerzu, nella via Giosuè Carducci n. 5,
identificato al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 1 particella 832;
II. nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 19 gennaio 2025
Il Giudice
Iride Mura
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Iride Mura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 464 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021
promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Lanusei nella via Marconi n. 139 presso lo studio dell'Avv. Luigia Pisano, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale alle liti in atti attore
contro
Controparte_1 Per_1
convenuto contumace
Oggetto: usucapione
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice: “affinché l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
Voglia: Accertare quanto in premessa esposto, e conseguentemente dichiarare l'istante Parte_1
infra generalizzato, ut supra rappresentato, domiciliato e difeso, proprietario per
[...] intervenuta usucapione del fabbricato sito in Comune di Jerzu, censito al catasto fabbricati del
Comune di Jerzu al foglio 1, mappale 832. Vinte le spese e competenze di causa in caso di
resistenza.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 20 agosto 2021, ritualmente notificato nei termini e nelle forme di legge, l'attore ha convenuto in giudizio davanti l'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
fu chiedendo che venisse accertato l'intervenuto acquisto per usucapione del
[...] Per_1
fabbricato ubicato nel Comune di Jerzu, via Giosuè Carducci n. 5, identificato al NCU del medesimo Comune censuario al Foglio 1 particella 832, Categoria A/6, Classe 1, Consistenza 3,5
Vani, , Rendita € 54,23.
L'attore a fondamento della domanda ha esposto che dal 1995 e fino all'attualità è nel possesso pubblico, ultraventennale, ininterrotto, pacifico e non contestato, del sopra descritto immobile, e di aver eseguito nel fabbricato sito in Jerzu nella via Giosuè Carducci n. 5, lavori di manutenzione anche con l'aiuto di terze persone.
Ha allegato di aver costantemente curato l'abitazione e di aver compiuto nel corso degli anni diversi lavori di manutenzione e ristrutturazione, anche con l'aiuto di terze persone, tra cui il rifacimento delle terrazze, delle stanze, dei bagni, nonché degli impianti idrico e del gas.
Ancora, l'attore ha affermato che il fabbricato ha un ingresso dalla via Giosuè Carducci e uno nella via Vittorio Emanuele e confina con la proprietà e con la proprietà CP_2 Persona_2
e , con la proprietà e con la proprietà Persona_3 Persona_4 CP_3 Persona_5
, e la proprietà Parte_2 Controparte_4
Inoltre, ha precisato che l'immobile è esteso su tre livelli: un piano terra con ingresso nella via
Carducci composto da due camere da letto e un bagno;
un piano di prima sopraelevazione, partendo dalla via Carducci (piano terra dotato di ingresso sulla via Vittorio Emanuele) composto da una stanza,
Pag. 2 di 8 una camera da letto e un bagno;
un secondo piano di sopraelevazione, sempre partendo dall'
ingresso nella via Carducci (che risulta piano primo dalla via Vittorio Emanuele) costituito, in seguito alle demolizioni e lavorazioni commissionate dall'attore, da un unico ambiente open space,
composto da una cucina e una sala da pranzo ed una terrazzina.
Ha precisato l'attore di aver utilizzato il fabbricato sito in Jerzu nella via Giosuè Carducci n. 5, per trascorrere i periodi di ferie - generalmente tra il mese di marzo e il mese di agosto di ogni anno - in quanto vive e lavora al di fuori della Sardegna.
Poiché l'immobile in esame risulta catastalmente intestato ad altro soggetto, come si evince dalle allegate visure storiche per immobile, sussiste l'interesse dell'attore ad ottenere il riconoscimento giudiziale per intervenuta usucapione dell'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà del suindicato immobile, anche al fine di poter procedere alla voltura e trascrizione del proprio titolo nei pubblici registri.
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione dell'intestatario catastale dell'immobile de quibus, il quale, in quanto risultato sconosciuto all'anagrafe del Comune di Jerzu,
Osini e Cardedu, la notificazione dell'atto introduttivo è stata eseguita ai sensi dell'art. 143, II
comma, c.p.c..
Dalle ispezioni ipotecarie allegate, coprenti l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento della maturata usucapione e prodotte per l'immobile catastalmente identificato,
anche nei passaggi intermedi, non è emersa l'esistenza nei registri di pubblicità immobiliare di titolari di diritti reali sull'immobile, né la trascrizione di domande giudiziali non perente contro l'attore dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sul bene in esame.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti del convenuto citato, il quale, non essendosi costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di citazione, all'udienza prevista ai sensi dell'art. 183 c.p.c. è stato dichiarato contumace.
Pag. 3 di 8 Istruita con produzioni documentali e con l'escussione dei testi citati da parte attrice, la causa,
precisate le conclusioni con le note depositate per l'udienza del 14.02.2024, tenutasi con la modalità
della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle quali parte attrice ha precisato le conclusioni, previo deposito di note conclusive, in data 19.1.2025 è stata trattenuta in decisione senza ulteriore dilazione avendo parte attrice rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda formulata da parte attrice è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
All'esito si ritiene che la domanda attorea sia fondata e debba essere accolta per le ragioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui
beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente
all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario
- usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4
febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus),
integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo
Pag. 4 di 8 pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem
sibihabendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio,
desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11
giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale
che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dall'attore, individuando con precisione l'ubicazione, le proprietà confinanti con quelle oggetto del giudizio e il riconoscimento sulla base delle fotografie in atti esibite nel corso della prova.
A tal riguardo, significative appaiono le dichiarazioni della testimone che conosce Testimone_1
l'attore dal 1995, escussa all'udienza del 22.09.2023, che nel confermare le allegazioni e la rappresentazione dei fatti data nell'atto introduttivo dall'attore ha riferito: “ Conosco Parte_1
dal 1995, avevamo uno zio in comune ( , il quale non aveva figli e al decesso di Per_6
quest'ultimo, i parenti, di comune accordo, avevano deciso di lasciare l'abitazione sita in Jerzu a
anch'egli erede di mentre agli altri è andato un terreno sito in agro di Parte_1 Per_6
Jerzu; confermo che dal 1995 l'attore utilizza il detto fabbricato, che si articola su tre livelli,
confinante con proprietà , proprietà , non ricordo gli altri Persona_7 Persona_3
confinanti. È vero il fabbricato si articola su tre livelli: appena si entra dalla via Carducci
troviamo la zona notte (due camere da letto); al secondo piano troviamo la zona giorno, composta
da un unico ambiente. Preciso che l'immobile ha due ingressi, il principale è quello situato nella
Pag. 5 di 8 via Carducci. abita a Padova e utilizza il fabbricato durante le vacanze sia estive Parte_1
che invernali, oltre che durante l'arco dell'anno quando libero dal lavoro”.
È risultato dalla prova testimoniale che il dal momento in cui ha iniziato ad utilizzare Pt_1
l'immobile, metà degli anni Novanta del secolo scorso, ha provveduto a ristrutturalo, utilizzandolo ancora oggi come abitazione dove trascorrere prevalentemente le vacanze estive e talvolta, nel periodo invernale e primaverile, i fine settimana.
Il teste , vicino di casa e amico dell'attore, che si è occupato di seguire per conto di Persona_3
i lavori di ristrutturazione provvedendo anche a pagare gli operai, ha con dovizie di Pt_1
particolari riferito sui lavori eseguiti nell'immobile nell'anno 2016 che hanno interessato l'intero stabile, eseguendo delle modifiche strutturali con demolizione di una parete ricavando un ambiente unico, effettuando la ridistribuzione degli ambienti, intonacando e pitturando tutte le pareti interne,
con il rifacimento dei due bagni, ristrutturazione di entrambe le terrazze attraverso la sostituzione della pavimentazione, conservando invece i pavimenti originali degli ambienti interni. Il teste ha specificato che l'attore ha sostituito gli impianti idrici ed elettrici, oltre che tutti gli infissi interni,
mentre ha recuperato gli infissi esterni e li ha restaurati, ha sostituito la porta della terrazza e ha restaurato la porta d'ingresso della via Vittorio Emanuele.
Dette affermazioni hanno trovato un riscontro anche nella testimonianza del teste Testimone_2
- vicina di casa e amica, alla quale l'attore lascia, quando assente, le chiavi di casa - che ha riferito sui lavori di ristrutturazione, riferendo che dopo il 1999 l'attore ha posizionato nella terrazza una ringhiera di ferro e rifatto i cornicioni, specificando che “la casa è stata arredata nei minimi
particolari dal . Pt_1
Tutti i testi hanno riferito che dagli ultimi anni Novanta gli immobili oggetto di domanda sono nel possesso dell'odierno attore che vi trascorre le vacanze sia invernali che estive.
All'uopo si osserva che la Suprema Corte ha affermato che il possesso ininterrotto e pacifico su un bene, utile (dopo il decorso degli anni) a far maturare l'usucapione non è di per sé incompatibile con
Pag. 6 di 8 la circostanza che il possessore risieda in un'altra località, sempre che ciò non impedisca la relazione materiale tra lui e la cosa (Cass. Civ. n. 10204/2015).
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico,
esclusivo ed ininterrotto sugli immobili de quibus per un tempo ben superiore al ventennio richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Per quanto a conoscenza dei testi, nessuno aveva mai contestato l'utilizzo dell'immobile per cui è
causa in capo a e di aver visto soltanto quest'ultimo utilizzarlo nell'arco temporale Parte_1
esaminato.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente,
per oltre vent'anni, sugli immobili oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è infine ravvisabile nel comportamento processuale dell'unico convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, pur regolarmente citato, ha mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto esposto a sostegno della domanda attrice, disinteressandosi di fatto della controversia e così
rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi delle pretese attoree.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio dell'attore la fattispecie acquisitiva a titolo originario degli
Pag. 7 di 8 immobili per i quali è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158
e 1140 c.c.
L'accoglimento integrale della domanda attorea, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti, consente di dichiarare non ripetibili le spese nei confronti dei convenuti che hanno scelto di non costituirsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 464/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
I. accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, accoglie la domanda e dichiara (C.F. ), nato a [...] il 19 aprile Parte_1 C.F._1
1961, proprietario dell'immobile sito nel Comune di Jerzu, nella via Giosuè Carducci n. 5,
identificato al catasto fabbricati del medesimo comune al Foglio 1 particella 832;
II. nulla sulle spese.
Cagliari-Lanusei, 19 gennaio 2025
Il Giudice
Iride Mura
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