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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/06/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4213/2022 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Santo Li Volsi come da procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in personale del e suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Scacciante e
Carmelinda Paternò, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 maggio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere attualmente dipendente della convenuta a far data CP_1
dal 01.10.1998 giusta contratto a tempo pieno ed interminato con inquadramento nel livello
4 del C.C.N.L. Uneba applicato al rapporto di lavoro;
che l'art. 43 del predetto CCNL del
14.2.2020 - valevole per il triennio economico 2017-2019 - ha stabilito con decorrenza dal
1.12.2020 in €. 1.334,12 la retribuzione minima mensile per i lavoratori che, come il ricorrente, sono inquadrati al 4 livello del predetto CCNL;
che la predetta disposizione pattizia ha, altresì, previsto, a decorrere dal 1.1.2022, in aggiunta alla predetta retribuzione
1 minima tabellare, il riconoscimento in favore dei lavoratori di un Elemento di Garanzia pari ad €. 30,00 mensili (quota A di euro 20 e quota B di euro 10,00) previa sottoscrizione di accordo sindacale di secondo livello entro il 31.12.2021 o, in caso di omesso raggiungimento di detto accordo, l'automatico incremento della retribuzione tabellare corrispondente all'inquadramento al livello 4 da €. 1.334,12 ad €. 1.353,49 corrispondente all'importo della paga base incrementato della sola quota A (€. 20,00) riparametrata in base al livello di inquadramento posseduto dal lavoratore;
di aver tuttavia continuato a percepire a titolo di retribuzione nei mesi di gennaio e febbraio 2022 il minor importo pari ad € 1.334,12 non avendo la datrice di lavoro provveduto ad adeguare la retribuzione dovutagli e rimanendo pertanto creditore della complessiva somma pari ad € 38,74; di non aver, altresì, percepito con la retribuzione di febbraio 2021 l'importo di € 96,83 a titolo di una tantum come disposto dall'art. 43 del CCNL Uneba;
di aver sempre osservato ai sensi dell'art. 50 del CCNL Uneba un ordinario orario settimanale pari a 38 ore svolgendo attività lavorativa per 6 ore e 20 minuti al giorno con turni dalle 7,30 alle 13,50 oppure dalle 13,40 alle 20,00; che giusta accordo sindacale del 28.3.2022, confermativo dell'ipotesi di accordo del 7.2.2022, l'orario di lavoro settimanale è stato uniformato con effetto dal 1.6.2020 a complessive 36 ore per tutti i dipendenti dell' ivi compresi quelli, come il ricorrente, ai quali si applica il CP_1
c.c.n.l. Uneba;
che per effetto del predetto accordo, a far data dal 1.6.2020, le ore di lavoro effettuate oltre le 36 ore settimanali devono pertanto considerarsi come lavoro straordinario;
di aver sempre svolto, nel periodo compreso tra l'aprile 2021 al febbraio 2022, attività lavorativa per 38 ore settimanali e per complessivi 240 giorni lavorativi effettuando in tal modo lavoro straordinario per un totale di 80 ore senza percepire la maggiorazione del 25% dovuta a tale titolo rimanendo pertanto creditore della complessiva somma pari ad € 979,89; che per le superiori causali il credito dovuto dalla convenuta ammonta così al complessivo importo pari ad € 1.115,46.
Tanto premesso, l'attore ha domandato al Tribunale adito di condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante in carica, a Controparte_3
pagare in suo favore la somma di euro 1.115,46, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo.
Istauratosi il contraddittorio si è costituita parte riesistente contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 In particolare, avuto riguardo l'importo richiesto a titolo di straordinario, ha contestato la decorrenza dalla data del 1.6.2020 degli effetti di cui all'art. 4 dell'Accordo sindacale del
28.3.2022 che ha ridotto l'orario full time da 38 a 36 ore settimanali, precisando a tale riguardo che la predetta data è contenuta nell'art. 1 del predetto Accordo Sindacale che ha previsto l'applicazione del CCNL ARIS CDR ed RSA 2012 al personale il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL ARIS 2005.
Sempre a tale riguardo ha precisato, altresì, che al rapporto di lavoro per cui è causa è sempre stato applicato il CCNL UNEBA e al ricorrente, non coinvolto direttamente nella disciplina del predetto accordo sindacale, gli sono sempre state retribuite regolarmente 38 ore settimanali di lavoro.
Tanto premesso, ha contestato l'erroneità dei conteggi poiché contenenti importi calcolati al lordo delle ritenute di legge, istando per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata istruita solo documentalmente
L'udienza del 30.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia, il ricorso appare solo parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Invertendo l'ordine delle questioni oggetto del giudizio, va anzitutto esaminato e respinto il capo di domanda avente ad oggetto l'importo rivendicato a titolo di lavoro straordinario.
Con il presente giudizio il ricorrente, richiamando l'Accordo Sindacale sottoscritto dalla datrice di lavoro con le OO.SS. in data 28.3.2022 - confermativo del contenuto dell'ipotesi di Accordo del 7.2.2022 - e nello specifico quanto previsto dall'art. 1 nella parte in cui dispone che “Nell'ambito dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale, volendo superare la coesistenza di più contratti collettivi in uso, la soluzione adottata in via definitiva ed univoca è quella dell'applicazione a tutto il personale del CCNL CDR ed RSA
05/12/2012, in attesa di rinnovo, con efficacia di decorrenza dall'01/06/2020 ad ogni effetto” in combinato disposto con il successivo art. 4 che prevede “ Limitatamente al personale in forza alla data odierna, per contratto full-time si intende un lavoratore ad
h.36,00 ore/settimanali, cui è uniformato, in forza della presente, l'orario contrattuale settimanale per il full-time a tutto il personale del comparto, indipendentemente dal CCNL
3 in atto applicato (ARIS - UNEBA), con rideterminazione della percentuale di part-time per coloro che si collocano, come da LUL dicembre /2021, ad un orario inferiore” ha assunto di avere diritto a percepire - nel periodo di cui al ricorso – e con decorrenza dal 1.6.2020 le maggiorazioni per il lavoro straordinario computate avendo egli continuato a svolgere un orario di lavoro di 38 ore settimanali in luogo delle 36 ore previste dal predetto Accordo.
Dal canto suo la resistente ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente deducendo che la decorrenza del 1.6.2020 di cui all'art. 1 dello stesso accordo vada esclusivamente riferita alla modifica ed applicazione a tutti i lavoratori dell'ente del ccnl CCNL CDR ed RSA del
05.12.2012 e non anche all'introduzione del diverso orario di lavoro di 36 ore settimanali di previsto dal successivo art. 4.
Anzitutto, si evidenzia che l'accordo sindacale del 28.3.2022, che conferma il contenuto dell'ipotesi di accordo del 7.2.2022, sul quale il ricorrente fonda la sua domanda è stato dichiaro invalido ed inefficace - in fattispecie analoghe alla presente - da numerosi precedenti di questo stesso Ufficio confermate anche in grado di Appello (cfr. cfr. sentenze del Tribunale di Catania, sezione lavoro, nn. 2498/2022, 2499/2022 e 2500/2022 e da ultimo sentenza n. 352/2023, nonché, sentenze della Corte di Appello di Catania sez. Lavoro n.
1085/2023 e n. 1106/2022) alle quali il decidente intende dare continuità.
Al riguardo è stato infatti evidenziato che “ … In realtà, il verbale del 7.2.2022 (…), come si evince dall'esame del documento e peraltro eccepito dalla difesa di parte ricorrente, non contiene alcun accordo ma una mera “ipotesi di accordo” “ (dovendo darsi atto che con la proposta opposizione ODA espressamente ora rappresenta trattarsi di ipotesi di accordo) rinviando “all'eventuale sottoscrizione dell'accordo definitivo la validità e l'efficacia delle proposte ivi specificate, a condizione dell'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori, che si sarebbe peraltro dovuta tenere entro dieci giorni dalla data del documento, come precisato a pag. 4 dello stesso, e cioè entro il 17 febbraio 2022”
Ora, se è ormai pacifico che l'invocato verbale di accordo sindacale tale non è, nemmeno il verbale di accordo sindacale del 28 marzo 2022 - siglato peraltro dalle sole OO.SS.
Segreterie Territoriali ed CISL F.P., , e con il quale, CP_4 CP_5 Controparte_6 richiamata in premessa l'ipotesi di accordo del 7 febbraio 2022, “si conferma e sottoscrive come accordo definitivo” la predetta ipotesi di accordo sindacale senza alcuna modifica e/o integrazione - risulta modificare lo stato dell'arte.
In disparte, (…) ogni considerazione - si ritiene ancora tranciante e dirimente la considerazione del mancato avveramento della condizione dell'approvazione del verbale di
4 accordo da parte dell'assemblea dei lavoratori, che si sarebbe peraltro dovuta tenere entro il 17 febbraio 2022. Parte opposta non solo ha espressamente dedotto che tale condizione non si è verificata, ma ha altresì contestato la diversa ed indimostrata prospettazione della resistente la quale assume la piena legittimità dell'accordo del 28/03/2022 nel quale le
OO.SS., uniche legittimate a convocare l'assemblea dei lavoratori per l'approvazione dell'ipotesi del 7/02/2022, danno atto dell'intervenuta approvazione da parte dei lavoratori, senza tuttavia dare reale prova di quanto labialmente asserito ed a fronte delle espresse dichiarazioni contrarie di vari dipendenti.
Non solo: non è irrilevante rimarcare una evidente discrasia tra il verbale di ipotesi di accordo del 7 febbraio 2022 sottoscritto da CISL F.P., , e , a CP_5 CP_6 CP_6
Contr seguito dell'incontro tenutosi presso i locali dell in Catania, via S. Nullo 24, con le
OO.SS. ivi comprese e , che pure Controparte_7 Controparte_8
tale ipotesi di accordo (si v. in calce a pag. 4 del documento) non sottoscrivevano e il verbale di accordo del 28 marzo 2022 siglato dalle medesime OO.SS. sottoscriventi l'ipotesi di
Contr accordo del febbraio 2022 a seguito di incontro tenutosi presso i locali dell' in Catania, via Libertà 106, cui nemmeno prendevano parte le OO.SS. non sottoscriventi. Deve dunque concludersi nel senso che non esista allo stato alcuna legittima deroga al trattamento contrattuale acquisito dalla parte opposta in virtù del CCNL ARIS del 8 ottobre 2020, gli accordi in atti costituendo meri tentativi di procedere ad una modifica sostanzialmente unilaterale e peraltro retroattiva della disciplina negoziale del rapporto, con l'avallo di alcune sigle sindacali...” (cfr. Tribunale di Catania, sezione lavoro n. 352/2023 del
31.1.2023 proc. n. 6716/2022 cit.)
Ebbene, alla luce di quanto sopra deve pertanto ritenersi che l'Accordo Sindacale invocato da parte ricorrente sia invalido non essendo dimostrato l'avveramento della condizione sospensiva in esso contenuto e segnatamente l'avvenuta approvazione, alla data del deposito del ricorso, del contenuto dell'ipotesi di Accordo sindacale del 7.2.2022 da parte dell'Assemblea dei lavoratori.
Ne consegue pertanto che il ridetto accordo non può esplicare alcun valido effetto nell'ambito del rapporto di lavoro che ci occupa né in termini di applicazione della diversa normativa pattizia di cui al CCNL cdr rsa del 2012 né tantomeno in ordine alla diversa articolazione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali.
Del resto, l'inoperatività del richiamato Accordo sindacale emerge chiaramente anche dall'esame della documentazione versata in atti.
5 Ed invero, dalle buste baga allegate in atti dallo stesso ricorrente, successive alla data del
1.6.2020 indicata nel predetto accordo sindacale, nonché, quelle di aprile e maggio 2022 depositata dalla datrice di lavoro, emerge con chiarezza che il rapporto di lavoro del ricorrente è sempre stato regolato dal CCNL Uneba ed il ricorrente ha continuato a prestare attività lavorativa secondo l'articolazione oraria ordinaria prevista dalla predetta norma pattizia pari a 38 ore settimanali. (cfr. A.. 1 ricorso e All. 2 memoria)
Ciò posto, in assenza di ulteriori e più specifiche allegazioni di parte ricorrente, e stante l'invalidità del richiamato Accordo Sindacale del 28.3.2022 ne consegue l'infondatezza del predetto capo di domanda.
Vanno invece accolte le domande afferenti al rivendicato diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti previsti dall'art. 43 del CCNL Uneba e segnatamente le somme dovute a titolo di Elemento di garanzia con automatico incremento della retribuzione tabellare a decorrere dal 1.1.2022, nonché, l'importo dell'tantum da erogare con la retribuzione del mese di febbraio del 2021.
Ed invero, il predetto art. 43 intitolato Minimo mensile conglobato al comma 2 dispone espressamente che (…) “al fine di dare consistenza alla contrattazione di secondo livello, le Parti stabiliscono che in aggiunta alla retribuzione di cui alla tabella A venga erogato un istituto retributivo denominato Elemento di Garanzia pari a € 30,00 mensili così suddivisi: quota A pari a € 20,00 mensili quota B pari a € 10,00 mensili. La somma delle quote A e B di detto elemento di garanzia sarà esigibile solo a seguito di apposito Accordo tra le Parti che dovrà intervenire al secondo livello entro il 31.12.2021 e che potrà definirne le modalità,
i tempi e le condizioni di erogazione, utili anche ai fini della produttività assoggettabile agli sgravi fiscali e contributivi come previsti dalla normativa vigente (…) In caso di mancato accordo di secondo livello, non intervenuto entro il 31.12.2021, al 01.01.2022 la quota A, pari a € 20,00 mensili, costituirà incremento tabellare base riparametrato come da tabella
B (…) Livello 4 €. 1353,49” mentre al successivo quarto comma prevede che “Al personale in forza al 01.02.2021 che abbia superato il periodo di prova, verrà riconosciuta con la retribuzione del mese di febbraio 2021 una somma forfettaria omnicomprensiva a titolo di
“una tantum” secondo gli importi di cui alla seguente tabella C (…) Livello 4 €. 98,83”.
Ora, va osservato che il superiore assunto è rimasto incontestato non avendo parte resistente a fronte delle specifiche deduzioni contenute in ricorso eccepito la non debenza dei rivendicati elementi retributivi né tantomeno ha dedotto di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione corrispondendo quanto dovuto al ricorrente per i titoli di cui al ricorso.
6 Deve pertanto ritenersi la fondatezza dell'an debeatur di cui si discute, considerato, altresì, che, come risulta dalle buste paga in atti, il ricorrente, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, ha continuato a percepire la retribuzione tabellare pari ad €. 1334,12 inferiore a quella dovuta e parte resistente non ha provato come suo onere di aver corrisposto unitamente alla mensilità di febbraio 2021 l'importo dovuto a titolo di una tantum.
Dall'esame degli scritti difensivi in atti, non risulta, altresì, assolto, ai sensi degli artt. 167 comma I e 416 comma III c.p.c., l'onere di specifica contestazione dell'esattezza dei conteggi elaborati dal ricorrente stante la assoluta genericità dei rilievi formulati da parte resistente a fronte della conformità delle somme rivendicate con le richiamate previsioni dell'art. 43 del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro.
Non ha, altresì, pregio l'eccezione secondo la quale i conteggi proposti da controparte sarebbero erronei in quanto gli importi pretesi sarebbero calcolati al lordo di tutte le ritenute dovute per legge, considerato che in fase di pagamento potrebbe farsi valere la distinzione afferente alle quote di ritenute sia fiscali che previdenziali a carico della parte datoriale e/o a carico del dipendente (cfr. tra tante, Trib. Catania sez. lav. 256/2022).
Segnatamente la Cassazione ha ribadito “ il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cass. n. 19790 del
28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013).
In motivazione, si precisa che, “quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio
2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una
7 volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto” (Cass. n. 8017/2019)
In ragione di tali rilievi, va disposta pertanto la condanna della resistente al pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo complessivo pari ad €. 135,57 di cui €. 38,74 a titolo di adeguamento delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2022, nonché di €. 96,83 a titolo di una tantum prevista dall'art. 43 del CCNL applicato.
Per il resto, il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese del presente giudizio restano compensate per intero stante la reciproca soccombenza delle parti e la complessità della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4213/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda, richiesta ed eccezione: condanna a corrispondere per le Controparte_1 Parte_1
causali di cui in parte motiva, l'importo di € 135,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 15 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 30 maggio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4213/2022 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Santo Li Volsi come da procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
, in personale del e suo Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Scacciante e
Carmelinda Paternò, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 maggio 2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio esponendo: di essere attualmente dipendente della convenuta a far data CP_1
dal 01.10.1998 giusta contratto a tempo pieno ed interminato con inquadramento nel livello
4 del C.C.N.L. Uneba applicato al rapporto di lavoro;
che l'art. 43 del predetto CCNL del
14.2.2020 - valevole per il triennio economico 2017-2019 - ha stabilito con decorrenza dal
1.12.2020 in €. 1.334,12 la retribuzione minima mensile per i lavoratori che, come il ricorrente, sono inquadrati al 4 livello del predetto CCNL;
che la predetta disposizione pattizia ha, altresì, previsto, a decorrere dal 1.1.2022, in aggiunta alla predetta retribuzione
1 minima tabellare, il riconoscimento in favore dei lavoratori di un Elemento di Garanzia pari ad €. 30,00 mensili (quota A di euro 20 e quota B di euro 10,00) previa sottoscrizione di accordo sindacale di secondo livello entro il 31.12.2021 o, in caso di omesso raggiungimento di detto accordo, l'automatico incremento della retribuzione tabellare corrispondente all'inquadramento al livello 4 da €. 1.334,12 ad €. 1.353,49 corrispondente all'importo della paga base incrementato della sola quota A (€. 20,00) riparametrata in base al livello di inquadramento posseduto dal lavoratore;
di aver tuttavia continuato a percepire a titolo di retribuzione nei mesi di gennaio e febbraio 2022 il minor importo pari ad € 1.334,12 non avendo la datrice di lavoro provveduto ad adeguare la retribuzione dovutagli e rimanendo pertanto creditore della complessiva somma pari ad € 38,74; di non aver, altresì, percepito con la retribuzione di febbraio 2021 l'importo di € 96,83 a titolo di una tantum come disposto dall'art. 43 del CCNL Uneba;
di aver sempre osservato ai sensi dell'art. 50 del CCNL Uneba un ordinario orario settimanale pari a 38 ore svolgendo attività lavorativa per 6 ore e 20 minuti al giorno con turni dalle 7,30 alle 13,50 oppure dalle 13,40 alle 20,00; che giusta accordo sindacale del 28.3.2022, confermativo dell'ipotesi di accordo del 7.2.2022, l'orario di lavoro settimanale è stato uniformato con effetto dal 1.6.2020 a complessive 36 ore per tutti i dipendenti dell' ivi compresi quelli, come il ricorrente, ai quali si applica il CP_1
c.c.n.l. Uneba;
che per effetto del predetto accordo, a far data dal 1.6.2020, le ore di lavoro effettuate oltre le 36 ore settimanali devono pertanto considerarsi come lavoro straordinario;
di aver sempre svolto, nel periodo compreso tra l'aprile 2021 al febbraio 2022, attività lavorativa per 38 ore settimanali e per complessivi 240 giorni lavorativi effettuando in tal modo lavoro straordinario per un totale di 80 ore senza percepire la maggiorazione del 25% dovuta a tale titolo rimanendo pertanto creditore della complessiva somma pari ad € 979,89; che per le superiori causali il credito dovuto dalla convenuta ammonta così al complessivo importo pari ad € 1.115,46.
Tanto premesso, l'attore ha domandato al Tribunale adito di condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante in carica, a Controparte_3
pagare in suo favore la somma di euro 1.115,46, o quell'altra maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo all'effettivo soddisfo.
Istauratosi il contraddittorio si è costituita parte riesistente contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
2 In particolare, avuto riguardo l'importo richiesto a titolo di straordinario, ha contestato la decorrenza dalla data del 1.6.2020 degli effetti di cui all'art. 4 dell'Accordo sindacale del
28.3.2022 che ha ridotto l'orario full time da 38 a 36 ore settimanali, precisando a tale riguardo che la predetta data è contenuta nell'art. 1 del predetto Accordo Sindacale che ha previsto l'applicazione del CCNL ARIS CDR ed RSA 2012 al personale il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL ARIS 2005.
Sempre a tale riguardo ha precisato, altresì, che al rapporto di lavoro per cui è causa è sempre stato applicato il CCNL UNEBA e al ricorrente, non coinvolto direttamente nella disciplina del predetto accordo sindacale, gli sono sempre state retribuite regolarmente 38 ore settimanali di lavoro.
Tanto premesso, ha contestato l'erroneità dei conteggi poiché contenenti importi calcolati al lordo delle ritenute di legge, istando per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
La causa è stata istruita solo documentalmente
L'udienza del 30.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e,
a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata emessa la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia, il ricorso appare solo parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Invertendo l'ordine delle questioni oggetto del giudizio, va anzitutto esaminato e respinto il capo di domanda avente ad oggetto l'importo rivendicato a titolo di lavoro straordinario.
Con il presente giudizio il ricorrente, richiamando l'Accordo Sindacale sottoscritto dalla datrice di lavoro con le OO.SS. in data 28.3.2022 - confermativo del contenuto dell'ipotesi di Accordo del 7.2.2022 - e nello specifico quanto previsto dall'art. 1 nella parte in cui dispone che “Nell'ambito dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale, volendo superare la coesistenza di più contratti collettivi in uso, la soluzione adottata in via definitiva ed univoca è quella dell'applicazione a tutto il personale del CCNL CDR ed RSA
05/12/2012, in attesa di rinnovo, con efficacia di decorrenza dall'01/06/2020 ad ogni effetto” in combinato disposto con il successivo art. 4 che prevede “ Limitatamente al personale in forza alla data odierna, per contratto full-time si intende un lavoratore ad
h.36,00 ore/settimanali, cui è uniformato, in forza della presente, l'orario contrattuale settimanale per il full-time a tutto il personale del comparto, indipendentemente dal CCNL
3 in atto applicato (ARIS - UNEBA), con rideterminazione della percentuale di part-time per coloro che si collocano, come da LUL dicembre /2021, ad un orario inferiore” ha assunto di avere diritto a percepire - nel periodo di cui al ricorso – e con decorrenza dal 1.6.2020 le maggiorazioni per il lavoro straordinario computate avendo egli continuato a svolgere un orario di lavoro di 38 ore settimanali in luogo delle 36 ore previste dal predetto Accordo.
Dal canto suo la resistente ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente deducendo che la decorrenza del 1.6.2020 di cui all'art. 1 dello stesso accordo vada esclusivamente riferita alla modifica ed applicazione a tutti i lavoratori dell'ente del ccnl CCNL CDR ed RSA del
05.12.2012 e non anche all'introduzione del diverso orario di lavoro di 36 ore settimanali di previsto dal successivo art. 4.
Anzitutto, si evidenzia che l'accordo sindacale del 28.3.2022, che conferma il contenuto dell'ipotesi di accordo del 7.2.2022, sul quale il ricorrente fonda la sua domanda è stato dichiaro invalido ed inefficace - in fattispecie analoghe alla presente - da numerosi precedenti di questo stesso Ufficio confermate anche in grado di Appello (cfr. cfr. sentenze del Tribunale di Catania, sezione lavoro, nn. 2498/2022, 2499/2022 e 2500/2022 e da ultimo sentenza n. 352/2023, nonché, sentenze della Corte di Appello di Catania sez. Lavoro n.
1085/2023 e n. 1106/2022) alle quali il decidente intende dare continuità.
Al riguardo è stato infatti evidenziato che “ … In realtà, il verbale del 7.2.2022 (…), come si evince dall'esame del documento e peraltro eccepito dalla difesa di parte ricorrente, non contiene alcun accordo ma una mera “ipotesi di accordo” “ (dovendo darsi atto che con la proposta opposizione ODA espressamente ora rappresenta trattarsi di ipotesi di accordo) rinviando “all'eventuale sottoscrizione dell'accordo definitivo la validità e l'efficacia delle proposte ivi specificate, a condizione dell'approvazione da parte dell'assemblea dei lavoratori, che si sarebbe peraltro dovuta tenere entro dieci giorni dalla data del documento, come precisato a pag. 4 dello stesso, e cioè entro il 17 febbraio 2022”
Ora, se è ormai pacifico che l'invocato verbale di accordo sindacale tale non è, nemmeno il verbale di accordo sindacale del 28 marzo 2022 - siglato peraltro dalle sole OO.SS.
Segreterie Territoriali ed CISL F.P., , e con il quale, CP_4 CP_5 Controparte_6 richiamata in premessa l'ipotesi di accordo del 7 febbraio 2022, “si conferma e sottoscrive come accordo definitivo” la predetta ipotesi di accordo sindacale senza alcuna modifica e/o integrazione - risulta modificare lo stato dell'arte.
In disparte, (…) ogni considerazione - si ritiene ancora tranciante e dirimente la considerazione del mancato avveramento della condizione dell'approvazione del verbale di
4 accordo da parte dell'assemblea dei lavoratori, che si sarebbe peraltro dovuta tenere entro il 17 febbraio 2022. Parte opposta non solo ha espressamente dedotto che tale condizione non si è verificata, ma ha altresì contestato la diversa ed indimostrata prospettazione della resistente la quale assume la piena legittimità dell'accordo del 28/03/2022 nel quale le
OO.SS., uniche legittimate a convocare l'assemblea dei lavoratori per l'approvazione dell'ipotesi del 7/02/2022, danno atto dell'intervenuta approvazione da parte dei lavoratori, senza tuttavia dare reale prova di quanto labialmente asserito ed a fronte delle espresse dichiarazioni contrarie di vari dipendenti.
Non solo: non è irrilevante rimarcare una evidente discrasia tra il verbale di ipotesi di accordo del 7 febbraio 2022 sottoscritto da CISL F.P., , e , a CP_5 CP_6 CP_6
Contr seguito dell'incontro tenutosi presso i locali dell in Catania, via S. Nullo 24, con le
OO.SS. ivi comprese e , che pure Controparte_7 Controparte_8
tale ipotesi di accordo (si v. in calce a pag. 4 del documento) non sottoscrivevano e il verbale di accordo del 28 marzo 2022 siglato dalle medesime OO.SS. sottoscriventi l'ipotesi di
Contr accordo del febbraio 2022 a seguito di incontro tenutosi presso i locali dell' in Catania, via Libertà 106, cui nemmeno prendevano parte le OO.SS. non sottoscriventi. Deve dunque concludersi nel senso che non esista allo stato alcuna legittima deroga al trattamento contrattuale acquisito dalla parte opposta in virtù del CCNL ARIS del 8 ottobre 2020, gli accordi in atti costituendo meri tentativi di procedere ad una modifica sostanzialmente unilaterale e peraltro retroattiva della disciplina negoziale del rapporto, con l'avallo di alcune sigle sindacali...” (cfr. Tribunale di Catania, sezione lavoro n. 352/2023 del
31.1.2023 proc. n. 6716/2022 cit.)
Ebbene, alla luce di quanto sopra deve pertanto ritenersi che l'Accordo Sindacale invocato da parte ricorrente sia invalido non essendo dimostrato l'avveramento della condizione sospensiva in esso contenuto e segnatamente l'avvenuta approvazione, alla data del deposito del ricorso, del contenuto dell'ipotesi di Accordo sindacale del 7.2.2022 da parte dell'Assemblea dei lavoratori.
Ne consegue pertanto che il ridetto accordo non può esplicare alcun valido effetto nell'ambito del rapporto di lavoro che ci occupa né in termini di applicazione della diversa normativa pattizia di cui al CCNL cdr rsa del 2012 né tantomeno in ordine alla diversa articolazione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali.
Del resto, l'inoperatività del richiamato Accordo sindacale emerge chiaramente anche dall'esame della documentazione versata in atti.
5 Ed invero, dalle buste baga allegate in atti dallo stesso ricorrente, successive alla data del
1.6.2020 indicata nel predetto accordo sindacale, nonché, quelle di aprile e maggio 2022 depositata dalla datrice di lavoro, emerge con chiarezza che il rapporto di lavoro del ricorrente è sempre stato regolato dal CCNL Uneba ed il ricorrente ha continuato a prestare attività lavorativa secondo l'articolazione oraria ordinaria prevista dalla predetta norma pattizia pari a 38 ore settimanali. (cfr. A.. 1 ricorso e All. 2 memoria)
Ciò posto, in assenza di ulteriori e più specifiche allegazioni di parte ricorrente, e stante l'invalidità del richiamato Accordo Sindacale del 28.3.2022 ne consegue l'infondatezza del predetto capo di domanda.
Vanno invece accolte le domande afferenti al rivendicato diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti previsti dall'art. 43 del CCNL Uneba e segnatamente le somme dovute a titolo di Elemento di garanzia con automatico incremento della retribuzione tabellare a decorrere dal 1.1.2022, nonché, l'importo dell'tantum da erogare con la retribuzione del mese di febbraio del 2021.
Ed invero, il predetto art. 43 intitolato Minimo mensile conglobato al comma 2 dispone espressamente che (…) “al fine di dare consistenza alla contrattazione di secondo livello, le Parti stabiliscono che in aggiunta alla retribuzione di cui alla tabella A venga erogato un istituto retributivo denominato Elemento di Garanzia pari a € 30,00 mensili così suddivisi: quota A pari a € 20,00 mensili quota B pari a € 10,00 mensili. La somma delle quote A e B di detto elemento di garanzia sarà esigibile solo a seguito di apposito Accordo tra le Parti che dovrà intervenire al secondo livello entro il 31.12.2021 e che potrà definirne le modalità,
i tempi e le condizioni di erogazione, utili anche ai fini della produttività assoggettabile agli sgravi fiscali e contributivi come previsti dalla normativa vigente (…) In caso di mancato accordo di secondo livello, non intervenuto entro il 31.12.2021, al 01.01.2022 la quota A, pari a € 20,00 mensili, costituirà incremento tabellare base riparametrato come da tabella
B (…) Livello 4 €. 1353,49” mentre al successivo quarto comma prevede che “Al personale in forza al 01.02.2021 che abbia superato il periodo di prova, verrà riconosciuta con la retribuzione del mese di febbraio 2021 una somma forfettaria omnicomprensiva a titolo di
“una tantum” secondo gli importi di cui alla seguente tabella C (…) Livello 4 €. 98,83”.
Ora, va osservato che il superiore assunto è rimasto incontestato non avendo parte resistente a fronte delle specifiche deduzioni contenute in ricorso eccepito la non debenza dei rivendicati elementi retributivi né tantomeno ha dedotto di aver regolarmente adempiuto alla propria obbligazione corrispondendo quanto dovuto al ricorrente per i titoli di cui al ricorso.
6 Deve pertanto ritenersi la fondatezza dell'an debeatur di cui si discute, considerato, altresì, che, come risulta dalle buste paga in atti, il ricorrente, nei mesi di gennaio e febbraio 2022, ha continuato a percepire la retribuzione tabellare pari ad €. 1334,12 inferiore a quella dovuta e parte resistente non ha provato come suo onere di aver corrisposto unitamente alla mensilità di febbraio 2021 l'importo dovuto a titolo di una tantum.
Dall'esame degli scritti difensivi in atti, non risulta, altresì, assolto, ai sensi degli artt. 167 comma I e 416 comma III c.p.c., l'onere di specifica contestazione dell'esattezza dei conteggi elaborati dal ricorrente stante la assoluta genericità dei rilievi formulati da parte resistente a fronte della conformità delle somme rivendicate con le richiamate previsioni dell'art. 43 del C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro.
Non ha, altresì, pregio l'eccezione secondo la quale i conteggi proposti da controparte sarebbero erronei in quanto gli importi pretesi sarebbero calcolati al lordo di tutte le ritenute dovute per legge, considerato che in fase di pagamento potrebbe farsi valere la distinzione afferente alle quote di ritenute sia fiscali che previdenziali a carico della parte datoriale e/o a carico del dipendente (cfr. tra tante, Trib. Catania sez. lav. 256/2022).
Segnatamente la Cassazione ha ribadito “ il principio secondo cui l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli” (Cass. n. 19790 del
28/09/2011, da ultimo sulla stessa linea cfr. Cass. n. 3525 del 13/02/2013).
In motivazione, si precisa che, “quanto alle ritenute fiscali, il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. 7 luglio
2008, n. 18584; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3375); del resto, il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una
7 volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto” (Cass. n. 8017/2019)
In ragione di tali rilievi, va disposta pertanto la condanna della resistente al pagamento a favore di parte ricorrente dell'importo complessivo pari ad €. 135,57 di cui €. 38,74 a titolo di adeguamento delle retribuzioni di gennaio e febbraio 2022, nonché di €. 96,83 a titolo di una tantum prevista dall'art. 43 del CCNL applicato.
Per il resto, il ricorso va rigettato con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese del presente giudizio restano compensate per intero stante la reciproca soccombenza delle parti e la complessità della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 4213/2022 R.G., disattesa ogni altra domanda, richiesta ed eccezione: condanna a corrispondere per le Controparte_1 Parte_1
causali di cui in parte motiva, l'importo di € 135,57 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 15 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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