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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 342 /2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, riunita nella Camera di Consiglio in data 7 aprile 2025, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
(già , in persona del legale rappresentante, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bignami Francesca del foro di Prato Appellante nei confronti di in persona del proprio amministratore pro tempore e di Controparte_1 [...]
e , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Gentili del foro CP_2 Controparte_3 di Prato nonché di Ing. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bonanni del foro di Prato CP_4
Arch Insurance (EU) DAC, subentrata ad , in persona del Controparte_5 suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Perin del foro di Milano Appellati
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Prato n. 15/2021; appalto
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Nel merito: Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto dedotti in narrativa, il presente appello e conseguentemente - in riforma della sentenza n. 15/2021 (resa dal Tribunale di Prato, nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 31/2018) - accertare e dichiarare ai sensi di cui all'art. 1669 l'intervenuta decadenza del diritto e/o la prescrizione dell'azione proposta da e per Controparte_1
l'effetto rigettare integralmente la domanda risarcitoria di quest'ultimo, con consequenziale condanna della controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sia in favore dell'appellante, sia delle terze chiamate, ponendo a carico dell'attrice in primo grado anche le spese di ATP (sia legali che del CTU). In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi a ciascuna delle fasi del giudizio, oltre a quelle per l'assistenza legale in sede di A.t.p. (come liquidata a favore della controparte nel giudizio di primo grado), ordinando a tutte le controparti – se del caso - di procedere alla restituzione in favore di
[...] di quanto alle stesse eventualmente corrisposto in esecuzione della Parte_1
Sentenza di primo grado sia a titolo di risarcimento danni che di spese legali e/o rimborso costi di CTU e CTP, ovvero della minor somma che risulterà ingiustamente versata ai predetti soggetti all'esito della Sentenza di appello”.
- per il : “Rigettare l'Appello proposto dalla Controparte_6 perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto e Parte_1 confermare integralmente la decisione di Primo Grado. Con vittoria di spese e Competenze di entrambi i gradi di Giudizio e spese di ATP, CTU e CTP. In via Istruttoria: Si insiste per le richieste istruttorie di cui alla Memoria ex art 183 VI comma n.2 cpc laddove il Collegio ritenesse necessario la prova per testi capitolata”.
- per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: In tesi ed in via pregiudiziale CP_4 di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. In ipotesi ed in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. In ipotesi ancor più gradata: rigettarlo nel merito perché infondato in fatto ed in diritto”.
- per Arch Insurance (EU) DAC, subentrata ad : “Nel merito Controparte_5 in via principale: Confermare la sentenza n. 15/2021 pronunciata dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Simoni, nel giudizio avente R.G. n. 31/2018 e pubblicata in data 15.01.2021 nella parte in cui “condanna[ta]
[...] alla rifusione delle spese processuali in favore d Parte_1 [...]
che liquida per il Controparte_7 presente giudizio in € 6.934,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA e CPA come per legge”, cui è subentrata Arch Insurance (EU) DAC. Nel merito in via subordinata: Nell'ipotesi in cui l'appello formulato dall dovesse essere Parte_1 accolto e l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse procedere ad una nuova e diversa regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado anche per quanto attiene alle posizioni dei “terzi chiamati”, porre a carico del CP_1 le spese di lite così come già liquidate dal Giudice di prime cure in favore di
[...]
Arch. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, anche per il presente grado di giudizio, nonché per la fase di inibitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La vicenda trae origine dall'edificazione del (d'ora in poi, anche Controparte_1
solo ) ad opera della società di costruzioni (oggi “Dienne CP_1 Parte_2
2 Costruzioni Srl” e dunque d'ora in poi nominata anche solo ). I lavori, Pt_1
CP_ seguiti dall'ing. in veste di progettista e DL (direttore dei lavori), venivano terminati nel 2007 ed in data 30.06.2009 veniva rilasciato il certificato di abitabilità.
A seguito di diverse relazioni peritali svolte su incarico del dove CP_1
venivano riscontrati gravi vizi e dopo diversi tentativi per trovare una soluzione congiunta, quest'ultimo proponeva ricorso per ATP ex a. 696 e 696 bis cpc dinnanzi al Tribunale di Prato, nel quale il perito nominato arch. espletava la CTU Persona_1
(RG n. 93/2016). Il CTU accertava la presenza dei vizi allegati dal CP_1
riscontrando in sostanza due tipologie di difetti: (i) le lesioni murarie interne ed estere (anche dette “fessurazioni”, “crepe di assestamento”) e (ii) i fenomeni di deterioramento delle murature esterne a causa dell'umidità (anche detta “umidità in risalita”). Quantificava quindi i costi necessari ad effettuare gli interventi volti alla loro eliminazione nella misura di € 41.219,74. Dopo aver tentato la strada conciliativa, il avviava quindi un procedimento di rito sommario ex a. CP_1
702 bis cpc, mutato poi in rito ordinario, per ottenere la condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni occorsi, così come riconosciuti dall'ATP.
II. Si costituiva in giudizio la la quale, in rito, eccepiva il difetto Parte_1
totale o parziale di legittimazione attiva in capo all'amministratore. A sostegno, la convenuta assumeva che l'amministratore di condominio aveva agito senza essere munito di idonea autorizzazione rilasciata dall'Assemblea condominiale e che, in ogni caso, il mandato poteva al più autorizzarlo ad agire per conto delle proprietà
comuni dell'edificio, ma non anche in relazione alle singole proprietà di ciascun condomine. Nel merito, deduceva innanzitutto che il diritto giudizialmente azionato da controparte era da ritenersi prescritto ai sensi dell'a. 1669 cc, per non avere il
Condominio notificato idonei atti interruttivi nei confronti della società appaltatrice.
Proseguendo nel merito, declinava comunque ogni sua responsabilità in ordine ai difetti rilevati in sede di istruzione preventiva, in particolar modo asserendo che i vizi accertati dal consulente d'ufficio erano di natura costruttiva e comunque non imputabili all'operato della società appaltatrice, in quanto in parte addebitabili alla
3 cattiva manutenzione del stesso ed in parte all'amministrazione CP_1
comunale (che aveva mancato di assicurare un sistema di smaltimento acque idoneo).
Proprio sull'assunto di una responsabilità (esclusiva) del progettista in ordine ai
CP_ danni occorsi al Condominio, la società chiamava in causa l'ing. avanzando domanda di manleva. Infine, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, parte convenuta deduceva che l'eventuale condanna alla refusione delle spese di lite a favore del (per il compenso dell'avvocato Gentili) per la CP_1
procedura di ATP non poteva superare quanto deliberato dall'assemblea condominiale, ossia € 1.500,00 oltre IVA e CAP, non potendo invece farsi riferimento alla cifra indicata nel progetto di notula depositato dall'avvocato.
CP_ III. Si costituiva quindi l'ing. il quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento danni da responsabilità professionale azionato dalla società nei suoi confronti. Sempre in rito, deduceva Pt_1
l'inutilizzabilità/inefficacia dell'ATP nei suoi confronti, poiché, non essendo stato chiamato dalle controparti, non aveva preso parte al giudizio di istruzione preventiva. Nel merito, declinava ogni sua responsabilità in ordine ai vizi accertati,
CP_ prendendo posizione sui singoli difetti rilevati in ATP. In subordine, il si associava comunque alle difese dispiegate dalla società appaltatrice nei confronti del condominio (e, dunque, aderiva all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'amministratore, all'eccezione relativa alla decadenza e/o prescrizione dell'azione, al concorso colposo del Condominio in relazione ai danni occorsi ed infine alle altre contestazioni inerenti le spese legali richieste dall'avv. Gentili per la
CP_ fase del procedimento di istruttoria preventiva). L'ing. infine, chiamava in giudizio la propria compagnia assicurativa (Arch Insurance) domandando di essere tenuto indenne da un'eventuale condanna, nei limiti del massimale di polizza e al netto di eventuale franchigia.
IV. Per mezzo del medesimo legale del Condominio, si costituivano in giudizio con intervento adesivo dipendente i due condomini e Controparte_2 [...]
, in veste di proprietari esclusivi dei singoli appartamenti. CP_3
4 V. La causa veniva istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP. Il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'a. 183,
co. 6 cpc e 190 cpc e con sentenza n. 15/2021 pubbl. il 15.01.2022, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la al pagamento Parte_1
della somma di € 35.099,74 oltre IVA a favore del a titolo di Controparte_1
risarcimento danni. In ragione del principio della soccombenza e della causalità, il
Tribunale poneva le spese di lite del nonché di e della CP_1 CP_4
compagnia assicurativa del condominio (Arch Insurance) integralmente a carico di parte convenuta soccombente (società . Quest'ultima veniva altresì Pt_1
condannata a pagare per intero le spese di CTU relative al procedimento per ATP. A
sostegno della decisione, il primo giudice motivava come di seguito riportato.
VI. In primis, respingeva l'eccezione di decadenza/prescrizione dell'azione di cui
CP_ all'art. 1667 cc (o 1669 cc) formulata da parte convenuta (nonché dall'ing. con riguardo ai vizi e ai difetti relativi alle fessurazioni presenti sulle facciate.
A sostegno, rilevava in sostanza che i termini fissati dalle suddette disposizioni erano in realtà inapplicabili al caso di specie, poiché il diritto azionato dal non CP_1
trovava la sua causa petendi nel contratto di appalto, bensì in una nuova e successiva obbligazione, che la aveva assunto in occasione dell'assemblea condominiale Pt_1
dell'08.04.2014. In tale occasione, infatti, la società appaltatrice (per mezzo del suo rappresentante legale) si era impegnata ad eliminare tali vizi, dando dunque diritto al di pretendere l'adempimento secondo l'ordinario termine di CP_1
prescrizione (10 anni). Sempre sul punto, il Tribunale osservava che le contestazioni di parte convenuta circa il significato da attribuirsi al contegno tenuto dal sig.
[...]
in occasione dell'assemblea condominiale non erano state tempestive (poiché Pt_2
formulate solo nella memoria n. 2, co. 6 a. 183 cpc) e comunque non erano in grado di sminuire la valenza probatoria del documento depositato, dal quale si evinceva un implicito riconoscimento del debito da parte della società e la volontà ad accollarsi,
perlomeno in parte, i costi per il risanamento dei difetti contestati.
5 In secondo luogo, il primo giudice rilevava che – anche a valutare diversamente il contegno tenuto dal sig. quale “proposta transattiva” (anziché nuova Pt_2
assunzione di un'obbligazione) – il diritto del Condominio non sarebbe comunque prescritto. Infatti, il Tribunale riteneva che la proposta transattiva, tenuto conto delle circostanze concrete, poteva essere letta quale rinuncia per fatti concludenti ex a.
2937, co. 3 cc alla prescrizione eventualmente maturata.
VII. Ancora, il Tribunale respingeva l'eccezione sollevata dalla in sede di Pt_1
comparsa conclusionale (con cui quest'ultima aveva sottolineato che la domanda del
Condominio era di natura esclusivamente dichiarativa e non anche di condanna). Sul punto, osservava che la lettura complessiva dell'atto introduttivo di parte attrice e le difese dispiegate nel corso del processo consentivano di ritenere che il petitum includesse anche la domanda di condanna al risarcimento del danno della e Pt_1
non solo l'accertamento della sua responsabilità.
VIII. Sempre in rito, il Tribunale rigettava altresì l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'amministratore. A sostegno, rilevava che il CP_1
aveva prodotto la delibera dell'assemblea condominiale del 17.07.2017, dove appunto i condomini autorizzavano l'amministratore ad agire in giudizio con l'azione di cui all'a. 702 bis cpc e di conferire contestuale mandato all'avv. Gentili.
Dunque, respingeva le censure relative all'invalidità di tale delibera. Respingeva
altresì il difetto di legittimazione sollevato sotto il diverso profilo della mancata autorizzazione dell'amministratore ad agire in nome e per conto delle parti dell'edificio di proprietà esclusiva dei condomini. A sostegno, evidenziava che la delibera ad agire ai sensi e per gli effetti di cui all'a. 1669 cc riguardava i danni occorsi all'intero edificio condominiale, senza che potesse farsi distinzione tra parti in comune e singoli appartamenti.
IX. Proseguendo nella disamina della fondatezza della domanda attorea, il Tribunale svolgeva un discorso a parte per i vizi costituiti dall'umidità in risalita presenti sulle murature del fabbricato condominiale. In ordine a tali vizi, infatti, veniva acclarata
6 la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza e dunque il giudice accertava l'estinzione del diritto al risarcimento di cui all'a. 1669 cc.
Nello specifico, pur considerando tempestiva la denuncia (individuando come momento della scoperta dei vizi il 22.05.2011, data dell'accertamento tecnico eseguito dall'ing. e la successiva denuncia l'11.06.2011, con la lettera del Pt_3
legale), il primo giudice riteneva che l'azione si fosse prescritta per inutile decorso dell'anno ai sensi del co. 2 dell'a. 1669 cc (individuando nella lettera del 24.06.2014
il momento in cui il diritto veniva esercitato). Veniva altresì negata la possibilità di riconoscere il diritto al risarcimento in virtù degli impegni presi in occasione dell'assemblea condominiale, poiché si riteneva che le dichiarazioni della società
appaltatrice rese in tale sede non riguardavano anche l'emenda dei vizi in parola e dunque non potevano essere lette quale rinnovo degli impegni negoziali. Per tali ragioni, il Tribunale escludeva l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale.
X. Una volta circoscritto il diritto al risarcimento ai soli danni subiti per le fessurazioni presenti sulle facciate, il primo giudice riconosceva la responsabilità della società in ordine a tali difetti, in primis per una non corretta Pt_1
edificazione dell'immobile e poi per non aver eseguito gli interventi necessari ad eliminarli, disattendendo così gli impegni assunti. Quanto alla quantificazione dei costi, il Tribunale faceva propria la somma indicata dal CTU, pari ad € 35.099,74.
XI. Infine, il Tribunale respingeva la domanda di manleva formulata dalla Pt_1
CP_ nei confronti dell'ing. poiché rilevava che il diritto della società appaltatrice ad agire per far valere la responsabilità professionale dell'ingegnere era prescritto. A sostegno, evidenziava che già nell'aprile del 2008, la era in grado di rendersi Pt_2
CP_ conto della responsabilità del e che dunque, a far data da quel momento, avrebbe potuto agire per chiedere il risarcimento dei danni. Ciò detto, poiché l'atto di citazione era intervenuto oltre il termine di prescrizione decennale (12.06.2018), il diritto si era oramai prescritto.
***
7 I. Avverso la suddetta sentenza ha promosso appello la Col Parte_1
primo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che – tramite le dichiarazioni rese dal suo rappresentante legale – avesse Parte_2
assunto una nuova ed autonoma obbligazione avente ad oggetto l'eliminazione dei difetti dell'opera. A sostegno, l'appellante ha in sostanza dedotto che il primo giudice avrebbe errato nel valutare il verbale redatto in sede di assemblea condominiale: invero, le dichiarazioni riportate – lungi dal rappresentare l'impegno ad eliminare i vizi riconosciuti – andavano lette come “generica disponibilità del sig solo Pt_2
a valutare future proposte de ” (pag. 12, appello). A ulteriore conforto CP_1
della propria tesi, l'appellante ha poi osservato che non vi sarebbe nessun altro elemento istruttorio da cui poter desumere che la avesse confermato la sua Pt_1
responsabilità, né vi sarebbe la prova del fatto che la società si era attivata per eseguire gli interventi di riparazione. Per tali ragioni, sostiene l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'a. 1669 cc e dichiarare quindi l'intervenuta prescrizione del diritto.
II. Col secondo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i fatti addotti da parte attrice (ed in particolare la circostanza per cui la società aveva riconosciuto i vizi) fossero provati poiché non contestati, o Pt_1
comunque contestati tardivamente. L'appellante ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la società avrebbe sin da subito replicato alla ricostruzione promossa da parte attrice.
Nello specifico, la Dienne fa presente che il verbale da cui il Tribunale aveva desunto il riconoscimento del debito era stato depositato solo all'udienza del 18 febbraio 2019
e che solo nella memoria n. 1, co. 6, a. 183 cpc di parte attrice, il Condominio
esponeva le circostanze ricavabili dalla partecipazione del sig. all'assemblea Pt_2
(ossia il fatto di essersi impegnato a rimuoverli). Per tali ragioni, l'appellante ha precisato che solo in tal momento sarebbe sorto l'onere di contestazione, onere che,
comunque, era stato tempestivamente rispettato mediante le repliche formulate nella memoria n. 2 di cui all'a. 183, co. 6 cpc.
8 III. Col terzo motivo l'appellante ha infine censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale, riconoscendo la nascita di un'obbligazione nuova e autonoma rispetto a quella di cui all'a. 1669 cc a carico della ha escluso l'applicabilità dei termini Pt_1
ivi previsti da tale disposizione, mancando di riconoscere l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria. Ha poi fatto presente che il decorso del termine di cui al co.
2 dell'a. 1669 cc era comunque stato accertato dal Tribunale, anche se con riguardo ai vizi inerenti all'umidità in risalita. Invero, la lettera del 24.06.2014 era successiva di oltre un anno alla denuncia (individuata nella lettera dell'avvocato Caramitti del
11.06.2012). Ancora, sempre a detta dell'appellante, il giudice avrebbe comunque errato nel non ritenere intervenuta anche la decadenza di cui al co. 1 dell'a. 1669 cc,
posto che – assumendo il maggio 2011 come momento della scoperta dei vizi (data della relazione dell'ing. – la lettera in cui veniva formalizzata la denuncia Pt_3
era successiva di oltre un anno, essendo datata giugno 2012.
IV. Col quarto motivo, infine, l'appellante ha in realtà espresso le modifiche che chiede siano apportate alla sentenza di primo grado in ragione dall'accoglimento dell'appello. Ha quindi concluso per il rigetto integrale della richiesta risarcitoria avanzata dal nonché per una totale riformulazione delle spese di lite. CP_1
In ordine a tale aspetto, ha quindi chiesto la condanna del alla rifusione CP_1
delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti che si sono costituite in giudizio,
CP_ compreso l'ing. e l'Arch Insurance, nonché il rimborso delle spese di CTU relative al procedimento di ATP.
V. Con un'unica comparsa di costituzione, si sono costituiti in giudizio il e , i quali hanno contestato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e concluso per l'integrale CP_ conferma della sentenza impugnata. Si è altresì costituito l'ing. il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e/o
348 bis cpc, ha poi rilevato il passaggio in giudicato delle statuizioni che lo riguardano, attesa la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nei suoi confronti. Anche la società Arch Insurance si è costituita dando atto del fatto che,
9 anche nei suoi confronti, la sentenza non è stata oggetto di impugnazione. In data
17.06.2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado promossa dall'appellante, per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. All'udienza tenutasi in modalità cartolare del 10.09.2024, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a.
190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis cpc. L'appello rispetta, infatti, i requisiti richiesti dalla legge e non appare manifestamente infondato. Invero, nell'atto vengono puntualmente individuate le parti della decisione oggetto di censura, i motivi per i quali la decisione non sarebbe corretta e le modifiche richieste. Nel
merito, l'appello è comunque infondato.
II. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, l'impegno ad eliminare i vizi dell'opera implica il riconoscimento unilaterale dell'esistenza dei vizi stessi e dà vita ad una obbligazione nuova rispetto a quella ordinaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. soggetta invece alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n.6670/2009, Cass. n.23461/2004, Cass. n.
1320/2001, Cass. n.5984/2000, Cass. n. 10364/1997, Cass.n.8439/1997, Cass. n.
7634/1996, Cass. n. 10772/1995, Cass. n.7495/1995, Cass. n. 7651/1994, Cass. n.
7147/1990). Tale impegno, in aderenza ai principi generali, può esser assunto anche tramite comportamenti concludenti (Cass. n. 6670/2009, Cass. n. 7216/1995, Cass. n.
4936/1981).
III.i. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che il verbale dell'assemblea condominiale dell'08.04.2014
valesse a dimostrare il riconoscimento dei vizi e la volontà di rimuoverli da parte della L'appellante non si duole specificamente del contenuto del verbale, ma Pt_1
evidenzia che il documento non potrebbe avere quell'efficacia probatoria che il primo giudice gli ha riconosciuto, in quanto predisposto unilateralmente dal
10 e comunque manchevole di quelle caratteristiche utili ad integrare la CP_1
“confessione stragiudiziale”. In subordine, si duole del fatto che comunque sarebbe stato interpretato in maniera errata dal Tribunale.
III.ii. Il motivo è infondato. Sotto il primo profilo, occorre innanzitutto osservare che il verbale non viene assunto quale atto di natura negoziale in cui la società
avrebbe formalizzato la sua volontà, né quale confessione stragiudiziale, ma quale documento che prova una circostanza di fatto: l'impegno assunto in via orale dal rappresentante legale della società dinnanzi all'assemblea condominiale di rimuovere i vizi presenti nella facciata e, in subordine, la volontà di compartecipare alle spese necessarie per la loro rimozione. Ciò detto, il fatto che sia stato predisposto dall'amministratore di condominio e che non rechi la sottoscrizione del Pt_2
non ne sancisce né l'irrilevanza, né, tanto meno, l'invalidità di tale documento. Esso,
infatti, costituisce una scrittura privata dotata di una certa attendibilità, atteso che la sua formazione è presidiata da tutta una serie di condizioni di validità che mirano a garantire l'effettiva corrispondenza del contenuto alla realtà dei fatti, dato il numero di persone coinvolte e la molteplicità degli interessi rappresentati. Inoltre, è altrettanto pertinente osservare che il verbale de qua (come si vedrà meglio infra) riportava delle dichiarazioni specifiche, circostanziate e verosimili e, dunque, la sua contestazione da parte della società avrebbe dovuto essere altrettanto specifica e puntuale. Invece, l'appellante si è limitato a disconoscere genericamente il documento e non anche a negare che il sig. abbia effettivamente preso parte Pt_2
all'assemblea o ad invocare, ad esempio, un'errata trascrizione delle dichiarazioni a lui attribuite.
III.iii. Ancora, l'appellante prosegue evidenziando che, anche a voler ritenere che le dichiarazioni siano state effettivamente rese, sarebbero comunque state mal interpretate. Occorre adesso riportare i passaggi più significativi del verbale: “La riferisce all'assemblea che su una spesa di rifacimento delle facciate di circa € Pt_2
150.000,00 è disposto a partecipare per un importo di € 50.000,00 per un valore pari ad 1/3 della spesa generale procedendo lui stesso alla realizzazione dell'opera. Inoltre,
11 lo stesso riferisce che tutte le problematiche private dei singoli condomini che hanno preso contatti direttamente con lui, provvederà alla sistemazione come da accordi presi con ogni singolo proprietario”. Ed ancora, poche righe sotto si legge: “Il sig. riferisce all'assemblea che non ha nessuna intenzione di accollarsi né per Tes_1
intero né per in parte qualsiasi onere relativo al rifacimento delle facciate, riferendo che ha già preso accordi co il quale si accolla totalmente il rifacimento Pt_2
dei danni esterni ed interni alla sua unità immobiliare. La riferisce che Pt_2
attenderà una proposta scritta dal condominio relativa alla questione facciate e a tal punto valuterà le modalità e la disponibilità nel come compartecipare alla spesa”.
Ebbene, dalle trascrizioni emerge che il era disposto a adoperarsi per Pt_2
eliminare le lesioni presenti sulle facciate, sostenendone i costi nella misura di 1/3
della spesa complessiva, per un ammontare di € 50.000,00 su € 150.000,00. Da un simile impegno, è ragionevole dedurre sia il riconoscimento dei vizi, che una parziale assunzione di responsabilità della in ordine ai difetti accertati. Sempre dalla Pt_1
lettura del verbale, è possibile rilevare come le pari volessero accordarsi per eliminare i vizi e che non l'abbiano perfezionato per ragioni legate alle modalità e al quantum delle spese di riparazione. Non sembra, invece, essere in discussione l'an del diritto al risarcimento.
III.iv. Ad ulteriore supporto della suddetta ricostruzione, milita altresì il fatto che, anche da precedenti missive imputabili alla società stessa e non contestate (risalenti al 2009 – 2010), emerge l'intenzione dell'impresa di effettuare personalmente gli interventi di rifacimento delle facciate (cfr. allegati 10 – 19 fascicolo ATP). Tanto
premesso, non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni cui è giunto il primo giudice, che ha correttamente ritenuto che il contegno tenuto dal valesse a Pt_2
dimostrare l'assunzione di una nuova ed autonoma obbligazione avente ad oggetto l'esecuzione degli interventi di ripristino, come tale svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'a. 1669 cc.
IV.i. Col secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'a. 115 cpc. La in sintesi, osserva che il primo Pt_1
12 giudice avrebbe assunto, a fondamento della decisione, fatti che erano stati tempestivamente contestati con la memoria n. 2, co. 6 dell'a. 183 cpc e che quindi non potevano ritenersi pacifici tra le parti.
IV.ii. Anche il secondo motivo è infondato. Innanzitutto, occorre dare atto del fatto che, effettivamente, le contestazioni relative al verbale – contenute nella memoria n. 2 co. 6 dell'a. 183 cpc di parte convenuta – non possono dirsi “tardive”, poiché sono state formulate in risposta al primo atto difensivo in cui il Condominio porta il verbale de qua a supporto della tesi per cui la avrebbe riconosciuto le proprie Pt_1
responsabilità. Ciononostante, occorre osservare che il Tribunale ha in realtà tenuto conto delle contestazioni mosse nella suddetta memoria, non decretandole inammissibili in quanto tardive, ma rilevando la loro inidoneità a smentire la prospettazione attorea.
IV.iii. La decisione, anche su tale punto, è corretta. Invero, nella memoria n. 2 depositata nel primo giudizio, la si è limitata a “disconoscere il contenuto Pt_1
della trascrizione”, senza smentire la partecipazione del sig. all'assemblea o Pt_2
comunque prendere posizione in merito al contenuto delle dichiarazioni. Sempre
nella suddetta memoria, la società si è spesa in considerazioni simili a quelle che oggi sono contenute nel primo motivo di appello, sottolineando che, anche a voler ritenere attendibili tali dichiarazioni, esse potevano al più rappresentare una proposta transattiva, ma non anche il riconoscimento del debito. Tale lettura non persuade, poiché la disponibilità ad eliminare i vizi accertati è un quid pluris che serve ad ampliare le modalità di attuazione del contratto e non tanto una concessione che la società ha scelto di effettuare per evitare una lite. In sintesi, bene ha fatto il primo giudice a soprassedere alle generiche contestazioni che sono state mosse avverso la tesi attorea, dando maggior attendibilità al contenuto del verbale, da cui emerge con una certa evidenza il fatto che la perlomeno stragiudizialmente, Pt_1
si era impegnata a riparare i danni occorsi alle facciate.
Ad abundantiam, può comunque osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la ha avuto conoscenza del verbale ben prima Pt_1
13 dell'instaurazione del giudizio (in quanto contenuto nel fascicolo relativo al procedimento di ATP) e che, nel presente giudizio, il documento è stato depositato sin dal momento del ricorso. Per tutti i suddetti rilievi, anche il secondo motivo dev'essere rigettato.
V. Il terzo ed il quarto motivo di appello, a ben vedere, rimangono assorbiti. Invero,
il terzo motivo è volto a rilevare l'intervenuta decadenza/prescrizione del diritto del
Condominio ai sensi dell'a. 1669 cc. Tuttavia, come detto, tale eccezione è superata dal rilievo per cui l'assunzione di una nuova obbligazione avente ad oggetto la rimozione dei difetti consente di ritenere inapplicabili i termini stringenti fissati dalla disciplina codicistica dell'appalto. Il quarto motivo, invece, non abbisogna di trattazione in quanto non costituisce un autonomo motivo di impugnazione delle spese di lite, ma una semplice richiesta di modifica della liquidazione disposta dal primo giudice come conseguenza automatica dell'accoglimento dell'impugnativa.
VI. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 26.001,00
a 52.000,00 € (esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta e riconosciuto l'aumento del 60% per la difesa di più parti).
VII. Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma,
deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R. 30 maggio 2002,
n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RESPINGE l'appello come in atti proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 15/2021 emessa dal Tribunale di Prato, sentenza che conferma integralmente;
14 CONDANNA la rimborsare al Parte_1 Controparte_1
ad e , in solido fra loro, le spese del presente Controparte_2 Controparte_3
grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 5.556,80, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
DICHIARA la enuta ex art. 13 comma 1 quater del Parte_1
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dr.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze, sezione Iª civile, riunita nella Camera di Consiglio in data 7 aprile 2025, in persona dei magistrati
Dott. Giovanni Sgambati Presidente
Dott.ssa Chiara Ermini Consigliere
Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
Sull'appello come in atti proposto da
(già , in persona del legale rappresentante, Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Bignami Francesca del foro di Prato Appellante nei confronti di in persona del proprio amministratore pro tempore e di Controparte_1 [...]
e , rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Gentili del foro CP_2 Controparte_3 di Prato nonché di Ing. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Bonanni del foro di Prato CP_4
Arch Insurance (EU) DAC, subentrata ad , in persona del Controparte_5 suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Perin del foro di Milano Appellati
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Prato n. 15/2021; appalto
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
- per l'appellante: “Nel merito: Accogliere, per i motivi di fatto e di diritto dedotti in narrativa, il presente appello e conseguentemente - in riforma della sentenza n. 15/2021 (resa dal Tribunale di Prato, nella causa di primo grado iscritta al n. R.G. 31/2018) - accertare e dichiarare ai sensi di cui all'art. 1669 l'intervenuta decadenza del diritto e/o la prescrizione dell'azione proposta da e per Controparte_1
l'effetto rigettare integralmente la domanda risarcitoria di quest'ultimo, con consequenziale condanna della controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sia in favore dell'appellante, sia delle terze chiamate, ponendo a carico dell'attrice in primo grado anche le spese di ATP (sia legali che del CTU). In ogni caso: Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi a ciascuna delle fasi del giudizio, oltre a quelle per l'assistenza legale in sede di A.t.p. (come liquidata a favore della controparte nel giudizio di primo grado), ordinando a tutte le controparti – se del caso - di procedere alla restituzione in favore di
[...] di quanto alle stesse eventualmente corrisposto in esecuzione della Parte_1
Sentenza di primo grado sia a titolo di risarcimento danni che di spese legali e/o rimborso costi di CTU e CTP, ovvero della minor somma che risulterà ingiustamente versata ai predetti soggetti all'esito della Sentenza di appello”.
- per il : “Rigettare l'Appello proposto dalla Controparte_6 perché palesemente infondato sia in fatto che in diritto e Parte_1 confermare integralmente la decisione di Primo Grado. Con vittoria di spese e Competenze di entrambi i gradi di Giudizio e spese di ATP, CTU e CTP. In via Istruttoria: Si insiste per le richieste istruttorie di cui alla Memoria ex art 183 VI comma n.2 cpc laddove il Collegio ritenesse necessario la prova per testi capitolata”.
- per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: In tesi ed in via pregiudiziale CP_4 di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. In ipotesi ed in via pregiudiziale di rito: dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. In ipotesi ancor più gradata: rigettarlo nel merito perché infondato in fatto ed in diritto”.
- per Arch Insurance (EU) DAC, subentrata ad : “Nel merito Controparte_5 in via principale: Confermare la sentenza n. 15/2021 pronunciata dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Simoni, nel giudizio avente R.G. n. 31/2018 e pubblicata in data 15.01.2021 nella parte in cui “condanna[ta]
[...] alla rifusione delle spese processuali in favore d Parte_1 [...]
che liquida per il Controparte_7 presente giudizio in € 6.934,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, IVA e CPA come per legge”, cui è subentrata Arch Insurance (EU) DAC. Nel merito in via subordinata: Nell'ipotesi in cui l'appello formulato dall dovesse essere Parte_1 accolto e l'Ecc.ma Corte di Appello adita dovesse procedere ad una nuova e diversa regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado anche per quanto attiene alle posizioni dei “terzi chiamati”, porre a carico del CP_1 le spese di lite così come già liquidate dal Giudice di prime cure in favore di
[...]
Arch. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, anche per il presente grado di giudizio, nonché per la fase di inibitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. La vicenda trae origine dall'edificazione del (d'ora in poi, anche Controparte_1
solo ) ad opera della società di costruzioni (oggi “Dienne CP_1 Parte_2
2 Costruzioni Srl” e dunque d'ora in poi nominata anche solo ). I lavori, Pt_1
CP_ seguiti dall'ing. in veste di progettista e DL (direttore dei lavori), venivano terminati nel 2007 ed in data 30.06.2009 veniva rilasciato il certificato di abitabilità.
A seguito di diverse relazioni peritali svolte su incarico del dove CP_1
venivano riscontrati gravi vizi e dopo diversi tentativi per trovare una soluzione congiunta, quest'ultimo proponeva ricorso per ATP ex a. 696 e 696 bis cpc dinnanzi al Tribunale di Prato, nel quale il perito nominato arch. espletava la CTU Persona_1
(RG n. 93/2016). Il CTU accertava la presenza dei vizi allegati dal CP_1
riscontrando in sostanza due tipologie di difetti: (i) le lesioni murarie interne ed estere (anche dette “fessurazioni”, “crepe di assestamento”) e (ii) i fenomeni di deterioramento delle murature esterne a causa dell'umidità (anche detta “umidità in risalita”). Quantificava quindi i costi necessari ad effettuare gli interventi volti alla loro eliminazione nella misura di € 41.219,74. Dopo aver tentato la strada conciliativa, il avviava quindi un procedimento di rito sommario ex a. CP_1
702 bis cpc, mutato poi in rito ordinario, per ottenere la condanna della società appaltatrice al risarcimento dei danni occorsi, così come riconosciuti dall'ATP.
II. Si costituiva in giudizio la la quale, in rito, eccepiva il difetto Parte_1
totale o parziale di legittimazione attiva in capo all'amministratore. A sostegno, la convenuta assumeva che l'amministratore di condominio aveva agito senza essere munito di idonea autorizzazione rilasciata dall'Assemblea condominiale e che, in ogni caso, il mandato poteva al più autorizzarlo ad agire per conto delle proprietà
comuni dell'edificio, ma non anche in relazione alle singole proprietà di ciascun condomine. Nel merito, deduceva innanzitutto che il diritto giudizialmente azionato da controparte era da ritenersi prescritto ai sensi dell'a. 1669 cc, per non avere il
Condominio notificato idonei atti interruttivi nei confronti della società appaltatrice.
Proseguendo nel merito, declinava comunque ogni sua responsabilità in ordine ai difetti rilevati in sede di istruzione preventiva, in particolar modo asserendo che i vizi accertati dal consulente d'ufficio erano di natura costruttiva e comunque non imputabili all'operato della società appaltatrice, in quanto in parte addebitabili alla
3 cattiva manutenzione del stesso ed in parte all'amministrazione CP_1
comunale (che aveva mancato di assicurare un sistema di smaltimento acque idoneo).
Proprio sull'assunto di una responsabilità (esclusiva) del progettista in ordine ai
CP_ danni occorsi al Condominio, la società chiamava in causa l'ing. avanzando domanda di manleva. Infine, per la denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, parte convenuta deduceva che l'eventuale condanna alla refusione delle spese di lite a favore del (per il compenso dell'avvocato Gentili) per la CP_1
procedura di ATP non poteva superare quanto deliberato dall'assemblea condominiale, ossia € 1.500,00 oltre IVA e CAP, non potendo invece farsi riferimento alla cifra indicata nel progetto di notula depositato dall'avvocato.
CP_ III. Si costituiva quindi l'ing. il quale, in via preliminare, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento danni da responsabilità professionale azionato dalla società nei suoi confronti. Sempre in rito, deduceva Pt_1
l'inutilizzabilità/inefficacia dell'ATP nei suoi confronti, poiché, non essendo stato chiamato dalle controparti, non aveva preso parte al giudizio di istruzione preventiva. Nel merito, declinava ogni sua responsabilità in ordine ai vizi accertati,
CP_ prendendo posizione sui singoli difetti rilevati in ATP. In subordine, il si associava comunque alle difese dispiegate dalla società appaltatrice nei confronti del condominio (e, dunque, aderiva all'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'amministratore, all'eccezione relativa alla decadenza e/o prescrizione dell'azione, al concorso colposo del Condominio in relazione ai danni occorsi ed infine alle altre contestazioni inerenti le spese legali richieste dall'avv. Gentili per la
CP_ fase del procedimento di istruttoria preventiva). L'ing. infine, chiamava in giudizio la propria compagnia assicurativa (Arch Insurance) domandando di essere tenuto indenne da un'eventuale condanna, nei limiti del massimale di polizza e al netto di eventuale franchigia.
IV. Per mezzo del medesimo legale del Condominio, si costituivano in giudizio con intervento adesivo dipendente i due condomini e Controparte_2 [...]
, in veste di proprietari esclusivi dei singoli appartamenti. CP_3
4 V. La causa veniva istruita documentalmente, mediante acquisizione del fascicolo del procedimento di ATP. Il giudice concedeva alle parti i termini di cui all'a. 183,
co. 6 cpc e 190 cpc e con sentenza n. 15/2021 pubbl. il 15.01.2022, accoglieva parzialmente la domanda attorea, condannando la al pagamento Parte_1
della somma di € 35.099,74 oltre IVA a favore del a titolo di Controparte_1
risarcimento danni. In ragione del principio della soccombenza e della causalità, il
Tribunale poneva le spese di lite del nonché di e della CP_1 CP_4
compagnia assicurativa del condominio (Arch Insurance) integralmente a carico di parte convenuta soccombente (società . Quest'ultima veniva altresì Pt_1
condannata a pagare per intero le spese di CTU relative al procedimento per ATP. A
sostegno della decisione, il primo giudice motivava come di seguito riportato.
VI. In primis, respingeva l'eccezione di decadenza/prescrizione dell'azione di cui
CP_ all'art. 1667 cc (o 1669 cc) formulata da parte convenuta (nonché dall'ing. con riguardo ai vizi e ai difetti relativi alle fessurazioni presenti sulle facciate.
A sostegno, rilevava in sostanza che i termini fissati dalle suddette disposizioni erano in realtà inapplicabili al caso di specie, poiché il diritto azionato dal non CP_1
trovava la sua causa petendi nel contratto di appalto, bensì in una nuova e successiva obbligazione, che la aveva assunto in occasione dell'assemblea condominiale Pt_1
dell'08.04.2014. In tale occasione, infatti, la società appaltatrice (per mezzo del suo rappresentante legale) si era impegnata ad eliminare tali vizi, dando dunque diritto al di pretendere l'adempimento secondo l'ordinario termine di CP_1
prescrizione (10 anni). Sempre sul punto, il Tribunale osservava che le contestazioni di parte convenuta circa il significato da attribuirsi al contegno tenuto dal sig.
[...]
in occasione dell'assemblea condominiale non erano state tempestive (poiché Pt_2
formulate solo nella memoria n. 2, co. 6 a. 183 cpc) e comunque non erano in grado di sminuire la valenza probatoria del documento depositato, dal quale si evinceva un implicito riconoscimento del debito da parte della società e la volontà ad accollarsi,
perlomeno in parte, i costi per il risanamento dei difetti contestati.
5 In secondo luogo, il primo giudice rilevava che – anche a valutare diversamente il contegno tenuto dal sig. quale “proposta transattiva” (anziché nuova Pt_2
assunzione di un'obbligazione) – il diritto del Condominio non sarebbe comunque prescritto. Infatti, il Tribunale riteneva che la proposta transattiva, tenuto conto delle circostanze concrete, poteva essere letta quale rinuncia per fatti concludenti ex a.
2937, co. 3 cc alla prescrizione eventualmente maturata.
VII. Ancora, il Tribunale respingeva l'eccezione sollevata dalla in sede di Pt_1
comparsa conclusionale (con cui quest'ultima aveva sottolineato che la domanda del
Condominio era di natura esclusivamente dichiarativa e non anche di condanna). Sul punto, osservava che la lettura complessiva dell'atto introduttivo di parte attrice e le difese dispiegate nel corso del processo consentivano di ritenere che il petitum includesse anche la domanda di condanna al risarcimento del danno della e Pt_1
non solo l'accertamento della sua responsabilità.
VIII. Sempre in rito, il Tribunale rigettava altresì l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva dell'amministratore. A sostegno, rilevava che il CP_1
aveva prodotto la delibera dell'assemblea condominiale del 17.07.2017, dove appunto i condomini autorizzavano l'amministratore ad agire in giudizio con l'azione di cui all'a. 702 bis cpc e di conferire contestuale mandato all'avv. Gentili.
Dunque, respingeva le censure relative all'invalidità di tale delibera. Respingeva
altresì il difetto di legittimazione sollevato sotto il diverso profilo della mancata autorizzazione dell'amministratore ad agire in nome e per conto delle parti dell'edificio di proprietà esclusiva dei condomini. A sostegno, evidenziava che la delibera ad agire ai sensi e per gli effetti di cui all'a. 1669 cc riguardava i danni occorsi all'intero edificio condominiale, senza che potesse farsi distinzione tra parti in comune e singoli appartamenti.
IX. Proseguendo nella disamina della fondatezza della domanda attorea, il Tribunale svolgeva un discorso a parte per i vizi costituiti dall'umidità in risalita presenti sulle murature del fabbricato condominiale. In ordine a tali vizi, infatti, veniva acclarata
6 la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza e dunque il giudice accertava l'estinzione del diritto al risarcimento di cui all'a. 1669 cc.
Nello specifico, pur considerando tempestiva la denuncia (individuando come momento della scoperta dei vizi il 22.05.2011, data dell'accertamento tecnico eseguito dall'ing. e la successiva denuncia l'11.06.2011, con la lettera del Pt_3
legale), il primo giudice riteneva che l'azione si fosse prescritta per inutile decorso dell'anno ai sensi del co. 2 dell'a. 1669 cc (individuando nella lettera del 24.06.2014
il momento in cui il diritto veniva esercitato). Veniva altresì negata la possibilità di riconoscere il diritto al risarcimento in virtù degli impegni presi in occasione dell'assemblea condominiale, poiché si riteneva che le dichiarazioni della società
appaltatrice rese in tale sede non riguardavano anche l'emenda dei vizi in parola e dunque non potevano essere lette quale rinnovo degli impegni negoziali. Per tali ragioni, il Tribunale escludeva l'applicabilità del termine di prescrizione ordinario decennale.
X. Una volta circoscritto il diritto al risarcimento ai soli danni subiti per le fessurazioni presenti sulle facciate, il primo giudice riconosceva la responsabilità della società in ordine a tali difetti, in primis per una non corretta Pt_1
edificazione dell'immobile e poi per non aver eseguito gli interventi necessari ad eliminarli, disattendendo così gli impegni assunti. Quanto alla quantificazione dei costi, il Tribunale faceva propria la somma indicata dal CTU, pari ad € 35.099,74.
XI. Infine, il Tribunale respingeva la domanda di manleva formulata dalla Pt_1
CP_ nei confronti dell'ing. poiché rilevava che il diritto della società appaltatrice ad agire per far valere la responsabilità professionale dell'ingegnere era prescritto. A sostegno, evidenziava che già nell'aprile del 2008, la era in grado di rendersi Pt_2
CP_ conto della responsabilità del e che dunque, a far data da quel momento, avrebbe potuto agire per chiedere il risarcimento dei danni. Ciò detto, poiché l'atto di citazione era intervenuto oltre il termine di prescrizione decennale (12.06.2018), il diritto si era oramai prescritto.
***
7 I. Avverso la suddetta sentenza ha promosso appello la Col Parte_1
primo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che – tramite le dichiarazioni rese dal suo rappresentante legale – avesse Parte_2
assunto una nuova ed autonoma obbligazione avente ad oggetto l'eliminazione dei difetti dell'opera. A sostegno, l'appellante ha in sostanza dedotto che il primo giudice avrebbe errato nel valutare il verbale redatto in sede di assemblea condominiale: invero, le dichiarazioni riportate – lungi dal rappresentare l'impegno ad eliminare i vizi riconosciuti – andavano lette come “generica disponibilità del sig solo Pt_2
a valutare future proposte de ” (pag. 12, appello). A ulteriore conforto CP_1
della propria tesi, l'appellante ha poi osservato che non vi sarebbe nessun altro elemento istruttorio da cui poter desumere che la avesse confermato la sua Pt_1
responsabilità, né vi sarebbe la prova del fatto che la società si era attivata per eseguire gli interventi di riparazione. Per tali ragioni, sostiene l'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'a. 1669 cc e dichiarare quindi l'intervenuta prescrizione del diritto.
II. Col secondo motivo, ha censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che i fatti addotti da parte attrice (ed in particolare la circostanza per cui la società aveva riconosciuto i vizi) fossero provati poiché non contestati, o Pt_1
comunque contestati tardivamente. L'appellante ha evidenziato che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la società avrebbe sin da subito replicato alla ricostruzione promossa da parte attrice.
Nello specifico, la Dienne fa presente che il verbale da cui il Tribunale aveva desunto il riconoscimento del debito era stato depositato solo all'udienza del 18 febbraio 2019
e che solo nella memoria n. 1, co. 6, a. 183 cpc di parte attrice, il Condominio
esponeva le circostanze ricavabili dalla partecipazione del sig. all'assemblea Pt_2
(ossia il fatto di essersi impegnato a rimuoverli). Per tali ragioni, l'appellante ha precisato che solo in tal momento sarebbe sorto l'onere di contestazione, onere che,
comunque, era stato tempestivamente rispettato mediante le repliche formulate nella memoria n. 2 di cui all'a. 183, co. 6 cpc.
8 III. Col terzo motivo l'appellante ha infine censurato la decisione nella parte in cui il Tribunale, riconoscendo la nascita di un'obbligazione nuova e autonoma rispetto a quella di cui all'a. 1669 cc a carico della ha escluso l'applicabilità dei termini Pt_1
ivi previsti da tale disposizione, mancando di riconoscere l'intervenuta prescrizione della pretesa avversaria. Ha poi fatto presente che il decorso del termine di cui al co.
2 dell'a. 1669 cc era comunque stato accertato dal Tribunale, anche se con riguardo ai vizi inerenti all'umidità in risalita. Invero, la lettera del 24.06.2014 era successiva di oltre un anno alla denuncia (individuata nella lettera dell'avvocato Caramitti del
11.06.2012). Ancora, sempre a detta dell'appellante, il giudice avrebbe comunque errato nel non ritenere intervenuta anche la decadenza di cui al co. 1 dell'a. 1669 cc,
posto che – assumendo il maggio 2011 come momento della scoperta dei vizi (data della relazione dell'ing. – la lettera in cui veniva formalizzata la denuncia Pt_3
era successiva di oltre un anno, essendo datata giugno 2012.
IV. Col quarto motivo, infine, l'appellante ha in realtà espresso le modifiche che chiede siano apportate alla sentenza di primo grado in ragione dall'accoglimento dell'appello. Ha quindi concluso per il rigetto integrale della richiesta risarcitoria avanzata dal nonché per una totale riformulazione delle spese di lite. CP_1
In ordine a tale aspetto, ha quindi chiesto la condanna del alla rifusione CP_1
delle spese di lite sostenute da tutte le altre parti che si sono costituite in giudizio,
CP_ compreso l'ing. e l'Arch Insurance, nonché il rimborso delle spese di CTU relative al procedimento di ATP.
V. Con un'unica comparsa di costituzione, si sono costituiti in giudizio il e , i quali hanno contestato Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
tutto quanto ex adverso dedotto in fatto ed in diritto e concluso per l'integrale CP_ conferma della sentenza impugnata. Si è altresì costituito l'ing. il quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e/o
348 bis cpc, ha poi rilevato il passaggio in giudicato delle statuizioni che lo riguardano, attesa la mancata impugnazione della sentenza di primo grado nei suoi confronti. Anche la società Arch Insurance si è costituita dando atto del fatto che,
9 anche nei suoi confronti, la sentenza non è stata oggetto di impugnazione. In data
17.06.2021, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado promossa dall'appellante, per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. All'udienza tenutasi in modalità cartolare del 10.09.2024, la causa è stata quindi trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'a.
190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, dev'essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata ai sensi degli artt. 342 e/o 348 bis cpc. L'appello rispetta, infatti, i requisiti richiesti dalla legge e non appare manifestamente infondato. Invero, nell'atto vengono puntualmente individuate le parti della decisione oggetto di censura, i motivi per i quali la decisione non sarebbe corretta e le modifiche richieste. Nel
merito, l'appello è comunque infondato.
II. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, l'impegno ad eliminare i vizi dell'opera implica il riconoscimento unilaterale dell'esistenza dei vizi stessi e dà vita ad una obbligazione nuova rispetto a quella ordinaria, svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. soggetta invece alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n.6670/2009, Cass. n.23461/2004, Cass. n.
1320/2001, Cass. n.5984/2000, Cass. n. 10364/1997, Cass.n.8439/1997, Cass. n.
7634/1996, Cass. n. 10772/1995, Cass. n.7495/1995, Cass. n. 7651/1994, Cass. n.
7147/1990). Tale impegno, in aderenza ai principi generali, può esser assunto anche tramite comportamenti concludenti (Cass. n. 6670/2009, Cass. n. 7216/1995, Cass. n.
4936/1981).
III.i. Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la decisione nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che il verbale dell'assemblea condominiale dell'08.04.2014
valesse a dimostrare il riconoscimento dei vizi e la volontà di rimuoverli da parte della L'appellante non si duole specificamente del contenuto del verbale, ma Pt_1
evidenzia che il documento non potrebbe avere quell'efficacia probatoria che il primo giudice gli ha riconosciuto, in quanto predisposto unilateralmente dal
10 e comunque manchevole di quelle caratteristiche utili ad integrare la CP_1
“confessione stragiudiziale”. In subordine, si duole del fatto che comunque sarebbe stato interpretato in maniera errata dal Tribunale.
III.ii. Il motivo è infondato. Sotto il primo profilo, occorre innanzitutto osservare che il verbale non viene assunto quale atto di natura negoziale in cui la società
avrebbe formalizzato la sua volontà, né quale confessione stragiudiziale, ma quale documento che prova una circostanza di fatto: l'impegno assunto in via orale dal rappresentante legale della società dinnanzi all'assemblea condominiale di rimuovere i vizi presenti nella facciata e, in subordine, la volontà di compartecipare alle spese necessarie per la loro rimozione. Ciò detto, il fatto che sia stato predisposto dall'amministratore di condominio e che non rechi la sottoscrizione del Pt_2
non ne sancisce né l'irrilevanza, né, tanto meno, l'invalidità di tale documento. Esso,
infatti, costituisce una scrittura privata dotata di una certa attendibilità, atteso che la sua formazione è presidiata da tutta una serie di condizioni di validità che mirano a garantire l'effettiva corrispondenza del contenuto alla realtà dei fatti, dato il numero di persone coinvolte e la molteplicità degli interessi rappresentati. Inoltre, è altrettanto pertinente osservare che il verbale de qua (come si vedrà meglio infra) riportava delle dichiarazioni specifiche, circostanziate e verosimili e, dunque, la sua contestazione da parte della società avrebbe dovuto essere altrettanto specifica e puntuale. Invece, l'appellante si è limitato a disconoscere genericamente il documento e non anche a negare che il sig. abbia effettivamente preso parte Pt_2
all'assemblea o ad invocare, ad esempio, un'errata trascrizione delle dichiarazioni a lui attribuite.
III.iii. Ancora, l'appellante prosegue evidenziando che, anche a voler ritenere che le dichiarazioni siano state effettivamente rese, sarebbero comunque state mal interpretate. Occorre adesso riportare i passaggi più significativi del verbale: “La riferisce all'assemblea che su una spesa di rifacimento delle facciate di circa € Pt_2
150.000,00 è disposto a partecipare per un importo di € 50.000,00 per un valore pari ad 1/3 della spesa generale procedendo lui stesso alla realizzazione dell'opera. Inoltre,
11 lo stesso riferisce che tutte le problematiche private dei singoli condomini che hanno preso contatti direttamente con lui, provvederà alla sistemazione come da accordi presi con ogni singolo proprietario”. Ed ancora, poche righe sotto si legge: “Il sig. riferisce all'assemblea che non ha nessuna intenzione di accollarsi né per Tes_1
intero né per in parte qualsiasi onere relativo al rifacimento delle facciate, riferendo che ha già preso accordi co il quale si accolla totalmente il rifacimento Pt_2
dei danni esterni ed interni alla sua unità immobiliare. La riferisce che Pt_2
attenderà una proposta scritta dal condominio relativa alla questione facciate e a tal punto valuterà le modalità e la disponibilità nel come compartecipare alla spesa”.
Ebbene, dalle trascrizioni emerge che il era disposto a adoperarsi per Pt_2
eliminare le lesioni presenti sulle facciate, sostenendone i costi nella misura di 1/3
della spesa complessiva, per un ammontare di € 50.000,00 su € 150.000,00. Da un simile impegno, è ragionevole dedurre sia il riconoscimento dei vizi, che una parziale assunzione di responsabilità della in ordine ai difetti accertati. Sempre dalla Pt_1
lettura del verbale, è possibile rilevare come le pari volessero accordarsi per eliminare i vizi e che non l'abbiano perfezionato per ragioni legate alle modalità e al quantum delle spese di riparazione. Non sembra, invece, essere in discussione l'an del diritto al risarcimento.
III.iv. Ad ulteriore supporto della suddetta ricostruzione, milita altresì il fatto che, anche da precedenti missive imputabili alla società stessa e non contestate (risalenti al 2009 – 2010), emerge l'intenzione dell'impresa di effettuare personalmente gli interventi di rifacimento delle facciate (cfr. allegati 10 – 19 fascicolo ATP). Tanto
premesso, non vi sono ragioni per disattendere le conclusioni cui è giunto il primo giudice, che ha correttamente ritenuto che il contegno tenuto dal valesse a Pt_2
dimostrare l'assunzione di una nuova ed autonoma obbligazione avente ad oggetto l'esecuzione degli interventi di ripristino, come tale svincolata dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'a. 1669 cc.
IV.i. Col secondo motivo, l'appellante si duole dell'errata applicazione del principio di non contestazione di cui all'a. 115 cpc. La in sintesi, osserva che il primo Pt_1
12 giudice avrebbe assunto, a fondamento della decisione, fatti che erano stati tempestivamente contestati con la memoria n. 2, co. 6 dell'a. 183 cpc e che quindi non potevano ritenersi pacifici tra le parti.
IV.ii. Anche il secondo motivo è infondato. Innanzitutto, occorre dare atto del fatto che, effettivamente, le contestazioni relative al verbale – contenute nella memoria n. 2 co. 6 dell'a. 183 cpc di parte convenuta – non possono dirsi “tardive”, poiché sono state formulate in risposta al primo atto difensivo in cui il Condominio porta il verbale de qua a supporto della tesi per cui la avrebbe riconosciuto le proprie Pt_1
responsabilità. Ciononostante, occorre osservare che il Tribunale ha in realtà tenuto conto delle contestazioni mosse nella suddetta memoria, non decretandole inammissibili in quanto tardive, ma rilevando la loro inidoneità a smentire la prospettazione attorea.
IV.iii. La decisione, anche su tale punto, è corretta. Invero, nella memoria n. 2 depositata nel primo giudizio, la si è limitata a “disconoscere il contenuto Pt_1
della trascrizione”, senza smentire la partecipazione del sig. all'assemblea o Pt_2
comunque prendere posizione in merito al contenuto delle dichiarazioni. Sempre
nella suddetta memoria, la società si è spesa in considerazioni simili a quelle che oggi sono contenute nel primo motivo di appello, sottolineando che, anche a voler ritenere attendibili tali dichiarazioni, esse potevano al più rappresentare una proposta transattiva, ma non anche il riconoscimento del debito. Tale lettura non persuade, poiché la disponibilità ad eliminare i vizi accertati è un quid pluris che serve ad ampliare le modalità di attuazione del contratto e non tanto una concessione che la società ha scelto di effettuare per evitare una lite. In sintesi, bene ha fatto il primo giudice a soprassedere alle generiche contestazioni che sono state mosse avverso la tesi attorea, dando maggior attendibilità al contenuto del verbale, da cui emerge con una certa evidenza il fatto che la perlomeno stragiudizialmente, Pt_1
si era impegnata a riparare i danni occorsi alle facciate.
Ad abundantiam, può comunque osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la ha avuto conoscenza del verbale ben prima Pt_1
13 dell'instaurazione del giudizio (in quanto contenuto nel fascicolo relativo al procedimento di ATP) e che, nel presente giudizio, il documento è stato depositato sin dal momento del ricorso. Per tutti i suddetti rilievi, anche il secondo motivo dev'essere rigettato.
V. Il terzo ed il quarto motivo di appello, a ben vedere, rimangono assorbiti. Invero,
il terzo motivo è volto a rilevare l'intervenuta decadenza/prescrizione del diritto del
Condominio ai sensi dell'a. 1669 cc. Tuttavia, come detto, tale eccezione è superata dal rilievo per cui l'assunzione di una nuova obbligazione avente ad oggetto la rimozione dei difetti consente di ritenere inapplicabili i termini stringenti fissati dalla disciplina codicistica dell'appalto. Il quarto motivo, invece, non abbisogna di trattazione in quanto non costituisce un autonomo motivo di impugnazione delle spese di lite, ma una semplice richiesta di modifica della liquidazione disposta dal primo giudice come conseguenza automatica dell'accoglimento dell'impugnativa.
VI. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento allo scaglione di valore della causa da 26.001,00
a 52.000,00 € (esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta e riconosciuto l'aumento del 60% per la difesa di più parti).
VII. Trattandosi di giudizio di impugnazione, infine, stando alla lettera della norma,
deve ritenersi sussistano i presupposti di cui all'art. 13 del D. P. R. 30 maggio 2002,
n. 115, comma 1 quater e, pertanto, l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
RESPINGE l'appello come in atti proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza n. 15/2021 emessa dal Tribunale di Prato, sentenza che conferma integralmente;
14 CONDANNA la rimborsare al Parte_1 Controparte_1
ad e , in solido fra loro, le spese del presente Controparte_2 Controparte_3
grado di giudizio, che liquida, per compenso, in € 5.556,80, oltre alle spese generali e agli altri accessori di legge;
DICHIARA la enuta ex art. 13 comma 1 quater del Parte_1
D. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Cons. relat., estens.
Dr.ssa Laura D'Amelio
Il Presidente
Dott. Giovanni Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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