Decreto cautelare 11 novembre 2021
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 03/12/2021, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2021
N. 01216/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1216 del 2021, proposto da
ER UE ES GE TE, MO LF, rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Flavia Degli Agostini, Agata Trivellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Saonara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
nei confronti
Europadova S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Furlan, Riccardo Bertoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Bertoli in Padova, via San Marco 11/C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Permesso di Costruire n.30 del 10.09.2021 rilasciato dal Comune di Saonara alla Europadova s.r.l. avente ad oggetto “variante in corso d'opera relativa al lotto n.3 (denominato anche B2) di Via III Novembre a Villatora di Saonara per aumento volumetrico in applicazione dell'accordo pubblico/privato APP 50/A”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Saonara e di Europadova S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 la dott.ssa OV MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che sia pure ad un primo esame proprio della presente fase cautelare, il ricorso non appare assistito da fumus boni iuris in quanto:
- Non appare adeguatamente dimostrato l’interesse ad agire, atteso che la palazzina n. 3 godrebbe di veduta diretta sul fondo di proprietà dei ricorrenti anche nella configurazione autorizzata con il permesso di costruire n. 12/2020 (non tempestivamente impugnato) e non è dimostrato – allo stato degli atti – un apprezzabile aggravamento del pregiudizio allegato (lesione della privacy derivante dalla veduta diretta sul fondo) derivante dal permesso di costruire n. 30/2021 oggetto del ricorso in esame;
- In disparte la questione interpretativa relativa alla configurabilità di una variante essenziale, il primo motivo non risulta fondato, non essendo dimostrata l’impossibilità di autorizzare ex novo l’intera volumetria di cui si compone la palazzina n. 3, atteso che, da un lato, non v’è prova che la quota di cubatura ad essa “ trasferita ” dalle palazzine 1 e 2 sia imputabile agli incrementi volumetrici derivanti dall’applicazione della Legge regionale n. 14 del 2009 e, dall’altro, che l’edificio, al momento del rilascio della variante impugnata, era già stato interamente realizzato al grezzo, sulla scorta del permesso di costruire n. 12/2020, tutt’ora efficace;
- Il secondo motivo non appare fondato alla luce della variante al P.I. approvata con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2021 e dell’applicazione degli incrementi di cui all’art. 2 L.R. 51/1996
- Difetta l’interesse dei ricorrenti a far valere le censure relative alle distanze tra le palazzine 2 e 3 articolate nel terzo e quarto motivo di ricorso;
Ritenuta, pertanto, l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. 55 cod. proc. amm. per la concessione della tutela cautelare richiesta;
Ritenuto, inoltre, in relazione alle circostanze dedotte con la memoria di parte ricorrente depositata in data 29 novembre 2021 (e suffragate da documentazione fotografica cfr. doc. 19 secondo elenco parte ricorrente) quanto all’inosservanza del decreto presidenziale n. 585 del 11 novembre 2021, di dover trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Padova, per le valutazioni di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge la domanda cautelare. Spese compensate.
Ordina alla Segreteria di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica di Padova, per le valutazioni di competenza.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
OV MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV MO | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO