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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/11/2024, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1649/2024 del R.G. avente ad oggetto cessazione effetti civili del matrimonio azionato con domanda congiunta da nata ad Parte_1
Avellino il 9.07.1984, C.F. , rappresentata e difesa, come da procura C.F._1 in atti, dall'avv. Maria Rita Martucci ed elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Europa
n. 102 e nato ad [...] il [...], C.F. Parte_2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Mauro Di C.F._2
Piano ed elettivamente domiciliato in Montoro (Av) alla via Romei n. 3;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 3.07.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 25.06.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 24.09.2006 alle condizioni ivi indicate rappresentando che dall'unione coniugale sono nati due figli, Pt_2 il 15.01.2007 e il 25.06.2008 e che, in seguito all'omologa della separazione Persona_1 dell'8.05.2015, non si è ricostituita una comunione materiale e spirituale né è ripresa una convivenza.
Con note scritte depositate per l'udienza del 7.10.2024 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 4.11.2024 i ricorrenti hanno integrato l'accordo con alcune precisazioni in ordine all'assegnazione della casa coniugale, alla collocazione e al mantenimento dei figli e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale. 1/2 La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 [...]
alle condizioni di cui al ricorso, integrate all'udienza del 4.11.2024; Parte_2
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.11.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2