CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.446/2022 R.G. promosso
DA
( , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio, per procura in atti, dall'avv. Andrea Bava
( ) e dall'avv. Massimo Filiberto ( ), C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio del secondo procuratore, sito in v. Matteo Renato Imbriani n. 74
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del pro
[...] P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello – benefici in favore delle vittime del dovere ex L. n.
266/2005. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.3.2017 , in servizio presso il Parte_1
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica di capo squadra, avendo riportato esiti permanenti - consistiti nella rottura totale del tendine del muscolo sopraspinoso della spalla destra - a seguito di un infortunio verificatosi nel corso di un intervento svolto in territorio del Comune di San Fratello, in provincia di Messina, per il verificarsi di un evento alluvionale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, il , chiedendo: Controparte_1
- previa disapplicazione del decreto n. 327/16/NEG del
[...]
condannare il resistente al Controparte_3 CP_1
riconoscimento in suo favore dello status di vittima del dovere ex L. n. 266/2005, art. 1 co. 563 co. d) e/o e), ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
- dichiarare l'obbligo di inserimento dello stesso nell'elenco ex art. 3 co. 3 D.P.R.
243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_1
assistenziali ex D.P.R. 243/2006, ex art. 1 co. 563 e 564 L. 266/05, e 1904 D.L.vo
66/2010; conseguentemente condannare il al riconoscimento in suo Controparte_1
favore dei seguenti benefici assistenziali: 1) della elargizione ex art. 5 co. 1 L.
206/2004, estesa alle vittime del dovere ex art. 2 co. 105 L. 244/07, da calcolarsi sulla percentuale del 31% o sulla diversa percentuale da determinare tramite C.T.U.; 2) dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 e 4 L. 206/04 con decorrenza dalla data dell'evento lesivo;
3) del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L. 206/04; 4) del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
5) del beneficio di cui all'art. 1 L. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti), sancito dall'art. 9 L. 206/04; 6) dell'assegno vitalizio di € 500,00 ex art. 2 L. 407/98 con decorrenza dalla data dell'evento lesivo.
In particolare il ricorrente esponeva che, in data 17.2.2010, dopo avere effettuato un sopralluogo all'interno di una palazzina parzialmente crollata, nel risalire lungo un pag. 2/14 percorso caratterizzato da terreno fangoso e franoso era caduto in una voragine, riportando ferite alla spalla ed al ginocchio destro, e che, successivamente, sottoposto ad intervento chirurgico per la rottura del tendine del muscolo sopraspinoso della spalla dx, aveva riportato esiti permanenti, ascritti alla 7° categoria della tabella A e riconosciuti dipendenti da causa di servizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo che per il CP_1
riconoscimento del diritto allo status di vittima del dovere non è sufficiente che l'evento lesivo sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, occorrendo la riconducibilità dello stesso ad un rischio legato all'espletamento di attività di soccorso, in connessione con determinate circostanze eccezionali riferite alla specifica prestazione del servizio svolta al momento dell'evento, rilevando altresì che l'infortunio occorso al ricorrente non era riconducibile allo svolgimento diretto di attività di soccorso, non essendo stato provocato dall'esposizione ad un rischio specifico intrinsecamente connesso o tendenzialmente inerente agli eventi di soccorso indicati dalla normativa in argomento o al sopravvenire di circostanze imprevedibili e aggiuntive nel contesto dell'intervento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 68/2022 del 12 gennaio 2022, istruita la causa documentalmente, rigettava il ricorso non ravvisando i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello status di vittima del dovere, e compensava per intero le spese di lite tra le parti in ragione della complessità del quadro normativo di riferimento.
In particolare, il primo decidente, premessa la specialità della nozione di vittima del dovere rispetto al genus della causa di servizio, osservava che ai fini del riconoscimento del diritto alla speciale elargizione prevista per le vittime del dovere non basta che l'evento lesivo sia connesso all'espletamento delle funzioni d'istituto, occorrendo altresì che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, e che dipenda quindi da un rischio eccedente quello ordinario d'istituto.
pag. 3/14 Rilevava altresì che l'infortunio occorso al ricorrente era dipeso da un mero accidentale scivolamento verificatosi non per contatto diretto con l'edificio franato, ma sulla strada, mentre lo stesso si allontanava autonomamente dall'area pericolosa senza aver prestato l'assistenza richiesta dal privato (al fine di evitare di esporre sé e la propria squadra al pericolo di crollo della struttura), e dunque in mancanza di elementi di straordinarietà o di maggior rischio, disagio o fatica rispetto alla normalità dei compiti d'istituto, e senza fare uso di idonee risorse strumentali per allontanarsi dall'edificio pericolante.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato in Parte_1
data 20.5.2022, articolando plurime censure sia in ordine alla ricostruzione dei fatti proposta dal primo giudice che all'interpretazione in diritto dell'istituto invocato alla stregua della disciplina prevista dall'art. 1 co. 563 L. 266/2005, distinguendola dalla fattispecie di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/05 cit., e alla luce dell'orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, e reiterando pertanto, previa quantificazione della percentuale unica di invalidità nella misura del 31%, le domande formulate nel giudizio di primo grado.
Resisteva al gravame l'Amministrazione appellata, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
La causa era posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, con l'unico motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il primo decidente, errando nell'interpretazione dell'art.1 co. 563 della legge n.
266/2005 ed ignorando, in merito alla dinamica dei fatti, la relazione del Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco versata in atti, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici per carenza di un rischio eccedente quello proprio dei compiti d'istituto.
Sostiene in particolare che la caduta verificatasi durante la risalita dal luogo dello smottamento sia riconducile alle particolari condizioni della stradina che conduceva pag. 4/14 alla contrada in cui aveva avuto luogo l'intervento richiesto, come determinate dall'evento alluvionale e franoso.
Critica quindi la sentenza impugnata per avere applicato all'interpretazione dell'art. 1 co. 563 della legge n. 266/2005 concetti, in parte ricavati da giurisprudenza amministrativa ormai superata, riguardanti la distinta norma di cui al comma 564 dello stesso art. 1.
Propone dunque specifiche censure alla sentenza sia in punto di fatto, nella parte in cui è stata esclusa qualsivoglia attinenza dell'attività svolta al momento dell'infortunio con il contesto emergenziale che aveva dato luogo all'intervento di soccorso, che in diritto, avendo il primo giudice ritenuto necessaria l'allegazione di un maggior rischio o fatica rispetto agli ordinari compiti d'istituto, con ciò erroneamente richiamando i presupposti della diversa categoria di soggetti prevista dall'art. 1 co. 564 L. 266/2005.
2. L'appello è fondato.
L'art. 1 L. 466 del 13/8/1980, introducendo all'art. 3 L. 629/1973 - in tema di speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22/2/1968 n. 101 - un ulteriore comma, dispone che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
Il successivo art. 3 prevede inoltre una speciale elargizione in favore di talune categorie - magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in pag. 5/14 servizio di ordine pubblico o di soccorso - che, “in attività di servizio” e “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge” - dove all'art. 2 si fa riferimento alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso – abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564” (così all'art. 1 co. 562, con previsione di una specifica spesa annua per tale causale), all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 dispone inoltre che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563” coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che “siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n. 266 del 2005, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti pag. 6/14 equiparati - all'art. 1, comma 1, definisce: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dal quadro normativo poc'anzi richiamato si desume che, ai fini della estensione ad altre categorie di vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, con la previsione normativa di cui all'art. 1 comma
563 sono state individuate talune attività, ritenute dalla legge pericolose, che nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità possono portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. Invece nel successivo comma 564 è prevista l'estensione delle medesime tutele a favore dei “soggetti equiparati”, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in attività – diverse da quelle elencate al comma 563 lett. da a) a f) – “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”, divenute dunque pericolose per l'intervento di circostanze eccezionali. In tale ipotesi, la tutela a favore delle vittime del dovere opera mediante formulazione di una fattispecie aperta che assicura protezione analoga a quella prevista per le attività elencate al precedente comma 563, purché la riportata infermità dipenda dallo svolgimento di missioni di qualunque natura, da intendersi, in senso lato, “nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi
o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari”, purché
l'infermità in qualunque tipo di servizio - non essendo sufficiente la semplice pag. 7/14 dipendenza da causa di servizio – dipenda dal verificarsi di «particolari condizioni»
(in tal senso v. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020).
Tale condizione, specifica e aggiuntiva, è definita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che rilevano “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1 lett. c) D.P.R. 243/2006 citato).
3.Tanto premesso in ordine alla disciplina che regola la materia esaminata, la
Suprema Corte (ex plurimis v. la cit. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020) ha chiarito che la dipendenza dell'infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere da alcuna delle attività elencate nel comma 563 non prevede, a differenza delle attività contemplate dal successivo comma 564, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, purché l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca una concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio delle suddette attività.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “... l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che
“per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che pag. 8/14 anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma
563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e
“gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L. sent. n. 34299 del 24/12/2024).
4.Venendo al caso dell'appellante, ritiene la Corte, alla stregua degli esposti principi di diritto, che l'evento lesivo subito dal sia riconducibile alla fattispecie del Pt_1
compimento di operazioni di soccorso prevista dall'art. 1 co. 563 lett. d) L. 266/2005.
Ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 139/2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - rientra infatti tra gli interventi di soccorso pubblico, “al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e
l'integrità dei beni” (art. 24 co. 1), “a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione pag. 9/14 delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del
Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
Invero, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'appellante, all'epoca dei fatti Capo Squadra Esperto del Corpo dei Vigili del Fuoco, nel corso di una operazione di soccorso condotta in località San Fratello, in provincia di Messina, dovuta al verificarsi di eventi alluvionali, era chiamato ad intervenire, a richiesta di un cittadino, per un tentativo di recupero di beni strumentali all'esercizio dell'attività all'interno della sua abitazione, parzialmente crollata (v. rapporto dell'interessato, all.
2 bis e rapporto informativo del comandante provinciale, all.3). Verificata
l'impossibilità di accedere a tale edificio stante il pericolo di crollo imminente della struttura, il nel fare ritorno ai mezzi di servizio, risalendo a piedi la vallata Pt_1
della contrada in cui l'intervento aveva avuto luogo, era scivolato a causa del terreno fangoso sbattendo a terra il ginocchio e la spalla destra, infortunio per il quale, avendo riportato la lesione del tendine sopraspinoso, aveva in seguito subito un intervento chirurgico, con postumi medicalmente accertati (v. doc. 4).
Nel rapporto informativo redatto dal Comandante provinciale (all. 3) si legge che, dagli atti in possesso del Comando, “si è rilevato che in data 17/2/2010, in contrada
Porcaro, località San Fratello (ME), durante un intervento di soccorso a seguito di emergenza per calamità naturale, alle ore 11,00 circa, camminando lungo una strada dissestata, a seguito dell'evento franoso, il dipendente scivolava violentemente urtando la spalla destra ed il ginocchio destro”.
Il contenuto di tale rapporto induce a ritenere che l'infortunio occorso all'appellante - la cui dinamica è rimasta peraltro incontestata - non può considerarsi avulso dal contesto in cui si svolgeva l'operazione di soccorso e dalle finalità per le quali l'interessato si era portato presso l'edificio parzialmente crollato, per poi risalire nel tentativo di raggiungere i mezzi di servizio. Le descritte condizioni del percorso pag. 10/14 lungo il quale l'appellante è scivolato, reso impervio da un precedente evento franoso, inducono a ritenere che l'evento occorso all'appellante in quel frangente sia diretta conseguenza degli eventi calamitosi che avevano reso necessaria l'operazione di soccorso demandata ai Vigili del Fuoco, ed appaiono coerenti con lo stato emergenziale nel quale il aveva operato. Pt_1
Sotto tale profilo appare irrilevante che l'intervento richiestogli dal cittadino non abbia avuto luogo per lo stato dell'edificio, ormai pericolante, dove il recupero sarebbe dovuto avvenire, dovendosi invece apprezzare la riconducibilità dell'infortunio, verificatosi dopo il compiuto sopralluogo e lungo il tragitto percorso dall'operante per fare ritorno ai mezzi, alle difficoltà operative determinate dal medesimo evento alluvionale che aveva reso necessaria l'operazione di soccorso nel suo complesso.
Ne consegue che l'evento lesivo occorso al è ascrivibile alla fattispecie di Pt_1
cui all'art. 1 co. 563 lett. d) L. 266/2005, costituendo lo stesso effetto diretto del rischio proprio di un'attività di soccorso realizzata in condizioni ambientali di particolare difficoltà. A tal proposito è “sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nell'azione di pubblico soccorso per contrastare alcuno degli eventi calamitosi senza che occorra un rischio specifico, ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (per tutte, Cass., Sez.Un,, n. 10791 del 2017; v., tra le successive conformi, Cass. n. 26012 del 2018)” (così Cass. Sez. L. 5/11/2021 n. 32158).
5.
Per questi motivi
, l'interposto appello merita accoglimento.
Previa disapplicazione del decreto n. 327/16/NEG del , Controparte_1
, Controparte_1
– di diniego del riconoscimento dello Controparte_4
status di vittima del dovere e della corresponsione dei conseguenti benefici di legge -, deve dunque essere dichiarato il diritto dell'appellante all'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 3 co. 3 D.P.R. 243/2006 tenuto dal . Controparte_1 pag. 11/14 5.1. Inoltre, in attuazione di quanto stabilito dal disposto dell'art. 1 lett. a) D.P.R.
7/7/2006 n. 243, secondo il quale, agli effetti del regolamento, si intendono “per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”, nonché ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. a) stesso
D.P.R. 243/2006, l'appellante ha dunque diritto al riconoscimento, in primo luogo, alla speciale elargizione prevista dall'art. 5 co. 1 L. 206/2004 (che a sua volta richiama il disposto di cui all'art. 1 L. 302/1990 e successive modificazioni), estesa alle vittime del dovere di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005 dall'art. 34 co. 1
D.L. 1/10/2007 n. 159, conv. con modificazioni in L. 222 del 29/11/2007, da calcolarsi sulla percentuale di invalidità del 31%, corrispondente alla 7^ cat. tabella A riconosciuta al dall'Amministrazione di appartenenza (v. all. 4) e rimasta, Pt_1
in questa sede, incontestata. Nulla ha invero dedotto sul punto il appellato, CP_1
che in primo grado si era limitato a sollevare questioni afferenti all'importo dell'assegno vitalizio previsto dalla L. 407/1998 spettante alle vittime del dovere e alle categorie equiparate (v. note autorizzate del 3/6/2019), peraltro non reiterate in appello.
5.2. In considerazione della percentuale di invalidità permanente riconosciutagli (non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa), l'appellante ha altresì diritto allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5 co. 3 L. 206/2004, anch'esso esteso alle vittime del dovere di cui all'art. 1 co. 563 – 564 L. 266/2005 dall'art. 2 L. 244/2007 co. 105
L. n. 244 del 24/12/2007.
5.3. Del pari va riconosciuto all'appellante, in ragione della suddetta percentuale di invalidità permanente (non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa) l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 co. 1 L. 407/1998, esteso alle vittime del dovere di cui all'art. 1 co. 563 – 564 L. 266/2005 per espresso richiamo contenuto negli artt. 1 e 4
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, nella misura risultante da perequazione ai sensi dell'art. 4 co. 238 L. 350/2003 (v. sul punto Cass. S.U. n. 7761 del 27/3/2017; Cass. Sez. L.
21/4/2022 n. 12749). pag. 12/14 Per entrambi gli assegni la decorrenza va individuata alla data di stabilizzazione dei postumi, corrispondente, sulla base degli atti, alla data del verbale della Commissione
Medica Ospedaliera del 19/10/2010 (v. all. 4 al ricorso), in assenza di documentazione utile di data antecedente.
5.4. L'appellante ha diritto inoltre all'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L.
206/2004, in virtù del richiamo di cui all'art. 4 D.P.R. 243/2006, art. 4 co. 1 lett. c), nonché alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. 206/2004 e al diritto ai medicinali di fascia C gratuiti previsto dall'art. 1 L. 203/2000, per espresso richiamo contenuto nel comma
1 dell'art. 9 L. 206/2004, trattandosi di benefici anch'essi ricompresi tra le misure di sostegno e tutela considerate “benefici e provvidenze” in base all'art. 1 lett. a) D.P.R.
7 luglio 2006, n. 243.
5.5. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il , in persona del pro tempore, va Controparte_1 CP_2
condannato all'inserimento dell'appellante nell'elenco previsto dall'art. 3 co. 3 d.P.R.
243/2006 tenuto dal per l'evento occorso in data 17/2/2010, Controparte_1
nonché al riconoscimento in favore dell'appellante dei benefici suindicati.
6. Ex art. 91 c.p.c., , alla stregua del principio secondo il quale, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice dell'appello è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (da ultimo v. sez. III, 13/06/2024, n.16526), il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, va condannato al pagamento delle CP_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con
D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (indeterminabile), per il giudizio di primo grado in complessivi € 6500,00, e per il giudizio di appello in complessivi € 7500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Andrea Bava e Massimo Filiberto ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
pag. 13/14 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa Parte_1
disapplicazione del decreto n. 327/16/NEG del
[...]
, Controparte_1 Controparte_4
finanziarie, dichiara il diritto dell'appellante all'inserimento nell'elenco
[...]
previsto dall'art. 3 co. 3 D.P.R. 243/2006 tenuto dal per Controparte_1
l'evento occorso in data 17/2/2010, nonché al riconoscimento in favore del predetto:
- della speciale elargizione prevista dall'art. 5 co. 1 L. 206/2004, da calcolarsi sulla percentuale di invalidità del 31%;
- dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5 co. 3 L. 206/2004, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi, indicata in parte motiva;
- dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 co. 1 L. 407/1998, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi, indicata in parte motiva;
- dell'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L. 206/2004;
- dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. 206/2004;
- del diritto ai medicinali di fascia C gratuiti previsto dall'art. 1 L. 203/2000; condanna il appellato, in persona del pro tempore, al pagamento CP_1 CP_2
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €
6.500,00 per il giudizio di primo grado ed € 7500,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Andrea Bava e Massimo
Filiberto ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carla' Dott.ssa Elvira Maltese
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.446/2022 R.G. promosso
DA
( , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso in giudizio, per procura in atti, dall'avv. Andrea Bava
( ) e dall'avv. Massimo Filiberto ( ), C.F._2 C.F._3
ed elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio del secondo procuratore, sito in v. Matteo Renato Imbriani n. 74
Appellante
CONTRO
Controparte_1
), in persona del pro
[...] P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in via Vecchia Ognina n. 149, è domiciliato
Appellato
OGGETTO: appello – benefici in favore delle vittime del dovere ex L. n.
266/2005. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.3.2017 , in servizio presso il Parte_1
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con qualifica di capo squadra, avendo riportato esiti permanenti - consistiti nella rottura totale del tendine del muscolo sopraspinoso della spalla destra - a seguito di un infortunio verificatosi nel corso di un intervento svolto in territorio del Comune di San Fratello, in provincia di Messina, per il verificarsi di un evento alluvionale, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, il , chiedendo: Controparte_1
- previa disapplicazione del decreto n. 327/16/NEG del
[...]
condannare il resistente al Controparte_3 CP_1
riconoscimento in suo favore dello status di vittima del dovere ex L. n. 266/2005, art. 1 co. 563 co. d) e/o e), ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge;
- dichiarare l'obbligo di inserimento dello stesso nell'elenco ex art. 3 co. 3 D.P.R.
243/06 tenuto dal , ai fini della concessione dei benefici Controparte_1
assistenziali ex D.P.R. 243/2006, ex art. 1 co. 563 e 564 L. 266/05, e 1904 D.L.vo
66/2010; conseguentemente condannare il al riconoscimento in suo Controparte_1
favore dei seguenti benefici assistenziali: 1) della elargizione ex art. 5 co. 1 L.
206/2004, estesa alle vittime del dovere ex art. 2 co. 105 L. 244/07, da calcolarsi sulla percentuale del 31% o sulla diversa percentuale da determinare tramite C.T.U.; 2) dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 co. 3 e 4 L. 206/04 con decorrenza dalla data dell'evento lesivo;
3) del diritto all'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L. 206/04; 4) del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
5) del beneficio di cui all'art. 1 L. 203/2000 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti), sancito dall'art. 9 L. 206/04; 6) dell'assegno vitalizio di € 500,00 ex art. 2 L. 407/98 con decorrenza dalla data dell'evento lesivo.
In particolare il ricorrente esponeva che, in data 17.2.2010, dopo avere effettuato un sopralluogo all'interno di una palazzina parzialmente crollata, nel risalire lungo un pag. 2/14 percorso caratterizzato da terreno fangoso e franoso era caduto in una voragine, riportando ferite alla spalla ed al ginocchio destro, e che, successivamente, sottoposto ad intervento chirurgico per la rottura del tendine del muscolo sopraspinoso della spalla dx, aveva riportato esiti permanenti, ascritti alla 7° categoria della tabella A e riconosciuti dipendenti da causa di servizio.
Si costituiva in giudizio il convenuto deducendo che per il CP_1
riconoscimento del diritto allo status di vittima del dovere non è sufficiente che l'evento lesivo sia genericamente connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, occorrendo la riconducibilità dello stesso ad un rischio legato all'espletamento di attività di soccorso, in connessione con determinate circostanze eccezionali riferite alla specifica prestazione del servizio svolta al momento dell'evento, rilevando altresì che l'infortunio occorso al ricorrente non era riconducibile allo svolgimento diretto di attività di soccorso, non essendo stato provocato dall'esposizione ad un rischio specifico intrinsecamente connesso o tendenzialmente inerente agli eventi di soccorso indicati dalla normativa in argomento o al sopravvenire di circostanze imprevedibili e aggiuntive nel contesto dell'intervento.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 68/2022 del 12 gennaio 2022, istruita la causa documentalmente, rigettava il ricorso non ravvisando i presupposti per il riconoscimento al ricorrente dello status di vittima del dovere, e compensava per intero le spese di lite tra le parti in ragione della complessità del quadro normativo di riferimento.
In particolare, il primo decidente, premessa la specialità della nozione di vittima del dovere rispetto al genus della causa di servizio, osservava che ai fini del riconoscimento del diritto alla speciale elargizione prevista per le vittime del dovere non basta che l'evento lesivo sia connesso all'espletamento delle funzioni d'istituto, occorrendo altresì che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso, e che dipenda quindi da un rischio eccedente quello ordinario d'istituto.
pag. 3/14 Rilevava altresì che l'infortunio occorso al ricorrente era dipeso da un mero accidentale scivolamento verificatosi non per contatto diretto con l'edificio franato, ma sulla strada, mentre lo stesso si allontanava autonomamente dall'area pericolosa senza aver prestato l'assistenza richiesta dal privato (al fine di evitare di esporre sé e la propria squadra al pericolo di crollo della struttura), e dunque in mancanza di elementi di straordinarietà o di maggior rischio, disagio o fatica rispetto alla normalità dei compiti d'istituto, e senza fare uso di idonee risorse strumentali per allontanarsi dall'edificio pericolante.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato in Parte_1
data 20.5.2022, articolando plurime censure sia in ordine alla ricostruzione dei fatti proposta dal primo giudice che all'interpretazione in diritto dell'istituto invocato alla stregua della disciplina prevista dall'art. 1 co. 563 L. 266/2005, distinguendola dalla fattispecie di cui all'art. 1 co. 564 L. 266/05 cit., e alla luce dell'orientamento espresso al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità, e reiterando pertanto, previa quantificazione della percentuale unica di invalidità nella misura del 31%, le domande formulate nel giudizio di primo grado.
Resisteva al gravame l'Amministrazione appellata, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
La causa era posta in decisione all'udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appellante, con l'unico motivo di gravame, impugna la sentenza nella parte in cui il primo decidente, errando nell'interpretazione dell'art.1 co. 563 della legge n.
266/2005 ed ignorando, in merito alla dinamica dei fatti, la relazione del Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco versata in atti, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei conseguenti benefici per carenza di un rischio eccedente quello proprio dei compiti d'istituto.
Sostiene in particolare che la caduta verificatasi durante la risalita dal luogo dello smottamento sia riconducile alle particolari condizioni della stradina che conduceva pag. 4/14 alla contrada in cui aveva avuto luogo l'intervento richiesto, come determinate dall'evento alluvionale e franoso.
Critica quindi la sentenza impugnata per avere applicato all'interpretazione dell'art. 1 co. 563 della legge n. 266/2005 concetti, in parte ricavati da giurisprudenza amministrativa ormai superata, riguardanti la distinta norma di cui al comma 564 dello stesso art. 1.
Propone dunque specifiche censure alla sentenza sia in punto di fatto, nella parte in cui è stata esclusa qualsivoglia attinenza dell'attività svolta al momento dell'infortunio con il contesto emergenziale che aveva dato luogo all'intervento di soccorso, che in diritto, avendo il primo giudice ritenuto necessaria l'allegazione di un maggior rischio o fatica rispetto agli ordinari compiti d'istituto, con ciò erroneamente richiamando i presupposti della diversa categoria di soggetti prevista dall'art. 1 co. 564 L. 266/2005.
2. L'appello è fondato.
L'art. 1 L. 466 del 13/8/1980, introducendo all'art. 3 L. 629/1973 - in tema di speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22/2/1968 n. 101 - un ulteriore comma, dispone che “per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s'intendono i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso".
Il successivo art. 3 prevede inoltre una speciale elargizione in favore di talune categorie - magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in pag. 5/14 servizio di ordine pubblico o di soccorso - che, “in attività di servizio” e “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli
1 e 2 della presente legge” - dove all'art. 2 si fa riferimento alle famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso – abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego.
La legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564” (così all'art. 1 co. 562, con previsione di una specifica spesa annua per tale causale), all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 dispone inoltre che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563” coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura”, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che “siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
In seguito, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 565, della citata legge n. 266 del 2005, il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti pag. 6/14 equiparati - all'art. 1, comma 1, definisce: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302,
23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e dalla legge 3 agosto
2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, “le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie
e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Dal quadro normativo poc'anzi richiamato si desume che, ai fini della estensione ad altre categorie di vittime del dovere dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, con la previsione normativa di cui all'art. 1 comma
563 sono state individuate talune attività, ritenute dalla legge pericolose, che nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità possono portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere. Invece nel successivo comma 564 è prevista l'estensione delle medesime tutele a favore dei “soggetti equiparati”, che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in attività – diverse da quelle elencate al comma 563 lett. da a) a f) – “in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura” e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio “per le particolari condizioni ambientali od operative”, divenute dunque pericolose per l'intervento di circostanze eccezionali. In tale ipotesi, la tutela a favore delle vittime del dovere opera mediante formulazione di una fattispecie aperta che assicura protezione analoga a quella prevista per le attività elencate al precedente comma 563, purché la riportata infermità dipenda dallo svolgimento di missioni di qualunque natura, da intendersi, in senso lato, “nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi
o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari”, purché
l'infermità in qualunque tipo di servizio - non essendo sufficiente la semplice pag. 7/14 dipendenza da causa di servizio – dipenda dal verificarsi di «particolari condizioni»
(in tal senso v. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020).
Tale condizione, specifica e aggiuntiva, è definita dal citato D.P.R. n. 243 del 2006 nel senso che rilevano “condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (art. 1 lett. c) D.P.R. 243/2006 citato).
3.Tanto premesso in ordine alla disciplina che regola la materia esaminata, la
Suprema Corte (ex plurimis v. la cit. Cass. Sez. L. sent. n. 16571 del 31/7/2020) ha chiarito che la dipendenza dell'infermità posta a fondamento della domanda di riconoscimento delle provvidenze previste a favore delle vittime del dovere da alcuna delle attività elencate nel comma 563 non prevede, a differenza delle attività contemplate dal successivo comma 564, la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, purché l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca una concretizzazione della speciale pericolosità o del rischio tipicamente proprio delle suddette attività.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che “... l'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai “soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che
“per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n. 466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che pag. 8/14 anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma
563, lett. d), l. n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021 – il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e
“gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n. 266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività” (Cass. Sez. L. sent. n. 34299 del 24/12/2024).
4.Venendo al caso dell'appellante, ritiene la Corte, alla stregua degli esposti principi di diritto, che l'evento lesivo subito dal sia riconducibile alla fattispecie del Pt_1
compimento di operazioni di soccorso prevista dall'art. 1 co. 563 lett. d) L. 266/2005.
Ai sensi dell'art. 24 D.L.vo 139/2006 - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - rientra infatti tra gli interventi di soccorso pubblico, “al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e
l'integrità dei beni” (art. 24 co. 1), “a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione pag. 9/14 delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del
Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225”.
Invero, dalla documentazione versata in atti, risulta che l'appellante, all'epoca dei fatti Capo Squadra Esperto del Corpo dei Vigili del Fuoco, nel corso di una operazione di soccorso condotta in località San Fratello, in provincia di Messina, dovuta al verificarsi di eventi alluvionali, era chiamato ad intervenire, a richiesta di un cittadino, per un tentativo di recupero di beni strumentali all'esercizio dell'attività all'interno della sua abitazione, parzialmente crollata (v. rapporto dell'interessato, all.
2 bis e rapporto informativo del comandante provinciale, all.3). Verificata
l'impossibilità di accedere a tale edificio stante il pericolo di crollo imminente della struttura, il nel fare ritorno ai mezzi di servizio, risalendo a piedi la vallata Pt_1
della contrada in cui l'intervento aveva avuto luogo, era scivolato a causa del terreno fangoso sbattendo a terra il ginocchio e la spalla destra, infortunio per il quale, avendo riportato la lesione del tendine sopraspinoso, aveva in seguito subito un intervento chirurgico, con postumi medicalmente accertati (v. doc. 4).
Nel rapporto informativo redatto dal Comandante provinciale (all. 3) si legge che, dagli atti in possesso del Comando, “si è rilevato che in data 17/2/2010, in contrada
Porcaro, località San Fratello (ME), durante un intervento di soccorso a seguito di emergenza per calamità naturale, alle ore 11,00 circa, camminando lungo una strada dissestata, a seguito dell'evento franoso, il dipendente scivolava violentemente urtando la spalla destra ed il ginocchio destro”.
Il contenuto di tale rapporto induce a ritenere che l'infortunio occorso all'appellante - la cui dinamica è rimasta peraltro incontestata - non può considerarsi avulso dal contesto in cui si svolgeva l'operazione di soccorso e dalle finalità per le quali l'interessato si era portato presso l'edificio parzialmente crollato, per poi risalire nel tentativo di raggiungere i mezzi di servizio. Le descritte condizioni del percorso pag. 10/14 lungo il quale l'appellante è scivolato, reso impervio da un precedente evento franoso, inducono a ritenere che l'evento occorso all'appellante in quel frangente sia diretta conseguenza degli eventi calamitosi che avevano reso necessaria l'operazione di soccorso demandata ai Vigili del Fuoco, ed appaiono coerenti con lo stato emergenziale nel quale il aveva operato. Pt_1
Sotto tale profilo appare irrilevante che l'intervento richiestogli dal cittadino non abbia avuto luogo per lo stato dell'edificio, ormai pericolante, dove il recupero sarebbe dovuto avvenire, dovendosi invece apprezzare la riconducibilità dell'infortunio, verificatosi dopo il compiuto sopralluogo e lungo il tragitto percorso dall'operante per fare ritorno ai mezzi, alle difficoltà operative determinate dal medesimo evento alluvionale che aveva reso necessaria l'operazione di soccorso nel suo complesso.
Ne consegue che l'evento lesivo occorso al è ascrivibile alla fattispecie di Pt_1
cui all'art. 1 co. 563 lett. d) L. 266/2005, costituendo lo stesso effetto diretto del rischio proprio di un'attività di soccorso realizzata in condizioni ambientali di particolare difficoltà. A tal proposito è “sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nell'azione di pubblico soccorso per contrastare alcuno degli eventi calamitosi senza che occorra un rischio specifico, ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari (per tutte, Cass., Sez.Un,, n. 10791 del 2017; v., tra le successive conformi, Cass. n. 26012 del 2018)” (così Cass. Sez. L. 5/11/2021 n. 32158).
5.
Per questi motivi
, l'interposto appello merita accoglimento.
Previa disapplicazione del decreto n. 327/16/NEG del , Controparte_1
, Controparte_1
– di diniego del riconoscimento dello Controparte_4
status di vittima del dovere e della corresponsione dei conseguenti benefici di legge -, deve dunque essere dichiarato il diritto dell'appellante all'inserimento nell'elenco previsto dall'art. 3 co. 3 D.P.R. 243/2006 tenuto dal . Controparte_1 pag. 11/14 5.1. Inoltre, in attuazione di quanto stabilito dal disposto dell'art. 1 lett. a) D.P.R.
7/7/2006 n. 243, secondo il quale, agli effetti del regolamento, si intendono “per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto
1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”, nonché ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. a) stesso
D.P.R. 243/2006, l'appellante ha dunque diritto al riconoscimento, in primo luogo, alla speciale elargizione prevista dall'art. 5 co. 1 L. 206/2004 (che a sua volta richiama il disposto di cui all'art. 1 L. 302/1990 e successive modificazioni), estesa alle vittime del dovere di cui all'art. 1 co. 563 e 564 L. 266/2005 dall'art. 34 co. 1
D.L. 1/10/2007 n. 159, conv. con modificazioni in L. 222 del 29/11/2007, da calcolarsi sulla percentuale di invalidità del 31%, corrispondente alla 7^ cat. tabella A riconosciuta al dall'Amministrazione di appartenenza (v. all. 4) e rimasta, Pt_1
in questa sede, incontestata. Nulla ha invero dedotto sul punto il appellato, CP_1
che in primo grado si era limitato a sollevare questioni afferenti all'importo dell'assegno vitalizio previsto dalla L. 407/1998 spettante alle vittime del dovere e alle categorie equiparate (v. note autorizzate del 3/6/2019), peraltro non reiterate in appello.
5.2. In considerazione della percentuale di invalidità permanente riconosciutagli (non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa), l'appellante ha altresì diritto allo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5 co. 3 L. 206/2004, anch'esso esteso alle vittime del dovere di cui all'art. 1 co. 563 – 564 L. 266/2005 dall'art. 2 L. 244/2007 co. 105
L. n. 244 del 24/12/2007.
5.3. Del pari va riconosciuto all'appellante, in ragione della suddetta percentuale di invalidità permanente (non inferiore ad ¼ della capacità lavorativa) l'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 co. 1 L. 407/1998, esteso alle vittime del dovere di cui all'art. 1 co. 563 – 564 L. 266/2005 per espresso richiamo contenuto negli artt. 1 e 4
D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, nella misura risultante da perequazione ai sensi dell'art. 4 co. 238 L. 350/2003 (v. sul punto Cass. S.U. n. 7761 del 27/3/2017; Cass. Sez. L.
21/4/2022 n. 12749). pag. 12/14 Per entrambi gli assegni la decorrenza va individuata alla data di stabilizzazione dei postumi, corrispondente, sulla base degli atti, alla data del verbale della Commissione
Medica Ospedaliera del 19/10/2010 (v. all. 4 al ricorso), in assenza di documentazione utile di data antecedente.
5.4. L'appellante ha diritto inoltre all'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L.
206/2004, in virtù del richiamo di cui all'art. 4 D.P.R. 243/2006, art. 4 co. 1 lett. c), nonché alla esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. 206/2004 e al diritto ai medicinali di fascia C gratuiti previsto dall'art. 1 L. 203/2000, per espresso richiamo contenuto nel comma
1 dell'art. 9 L. 206/2004, trattandosi di benefici anch'essi ricompresi tra le misure di sostegno e tutela considerate “benefici e provvidenze” in base all'art. 1 lett. a) D.P.R.
7 luglio 2006, n. 243.
5.5. Per l'effetto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, il , in persona del pro tempore, va Controparte_1 CP_2
condannato all'inserimento dell'appellante nell'elenco previsto dall'art. 3 co. 3 d.P.R.
243/2006 tenuto dal per l'evento occorso in data 17/2/2010, Controparte_1
nonché al riconoscimento in favore dell'appellante dei benefici suindicati.
6. Ex art. 91 c.p.c., , alla stregua del principio secondo il quale, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice dell'appello è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese processuali alla stregua dell'esito complessivo della lite (da ultimo v. sez. III, 13/06/2024, n.16526), il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, va condannato al pagamento delle CP_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi, secondo i parametri introdotti con
D.M. 13/8/2022 n. 147 ed in base al valore della causa (indeterminabile), per il giudizio di primo grado in complessivi € 6500,00, e per il giudizio di appello in complessivi € 7500,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Andrea Bava e Massimo Filiberto ex art. 93 c.p.c.
P. Q. M.
pag. 13/14 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa Parte_1
disapplicazione del decreto n. 327/16/NEG del
[...]
, Controparte_1 Controparte_4
finanziarie, dichiara il diritto dell'appellante all'inserimento nell'elenco
[...]
previsto dall'art. 3 co. 3 D.P.R. 243/2006 tenuto dal per Controparte_1
l'evento occorso in data 17/2/2010, nonché al riconoscimento in favore del predetto:
- della speciale elargizione prevista dall'art. 5 co. 1 L. 206/2004, da calcolarsi sulla percentuale di invalidità del 31%;
- dello speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5 co. 3 L. 206/2004, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi, indicata in parte motiva;
- dell'assegno vitalizio previsto dall'art. 2 co. 1 L. 407/1998, con decorrenza dalla data di stabilizzazione dei postumi, indicata in parte motiva;
- dell'assistenza psicologica ex art. 6 co. 2 L. 206/2004;
- dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'art. 9 co. 1 L. 206/2004;
- del diritto ai medicinali di fascia C gratuiti previsto dall'art. 1 L. 203/2000; condanna il appellato, in persona del pro tempore, al pagamento CP_1 CP_2
delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi €
6.500,00 per il giudizio di primo grado ed € 7500,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori avv.ti Andrea Bava e Massimo
Filiberto ex art. 93 c.p.c.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carla' Dott.ssa Elvira Maltese
pag. 14/14