Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/06/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 16/06/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2721/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Catello Parte_1
Massimo Somma ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Sant'Antonio Abate alla
Via Roma n. 610; nonché, presso l'indirizzo digitale pec: Email_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato ed Controparte_1 assistito dall'avv. Stefano Azzano elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S; nonché, presso l'indirizzo digitale pec: t Email_2
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicata volta a ottenere, in contraddittorio con l'INPS, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro € 883,82 indebitamente erogata dall' a titolo di indennità di malattia CP_1 nel periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2007.
La ricorrente ha sostenuto l'avvenuta prescrizione della pretesa restitutoria dell'Istituto, deducendo il decorso di oltre un decennio dall'erogazione indebita in assenza di qualsiasi evento interruttivo del decorso del termine prescrizionale;
nel merito, ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza della pretesa creditoria dell'INPS.
L'INPS si è costituito ha insistito sull'infondatezza della prescrizione ed il rigetto del ricorso con diverse argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda della ricorrente è fondata e va accolta per le motivazioni che seguono.
Va, infatti, ritenuta fondata la prescrizione del diritto di parte ricorrente, in quanto la stessa ha depositato in giudizio il certificato di residenza storico, con il quale attesta che gli atti interruttivi inviati dall'Inps non sono mai stati ricevuti, poiché notificati ad un indirizzo errato ovvero sono stati inviati a Sant'Antonio Abate alla
Via Lettere 163, mentre, la ricorrente, in quel tempo era residente nel Comune di Lettere.
Ne deriva che, poiché la comunicazione è stata inviata ad un indirizzo errato non ha Parte_1 potuto ricevere la notifica dell'atto interruttivo, e ciò ha determinato il maturarsi del termine di prescrizione.
Resta assorbita ogni ulteriore questionePer le suesposte considerazioni la domanda della ricorrente deve essere accolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso del 28/04/2023 nei confronti dell'INPS così provvede:
a)accoglie la domanda di parte ricorrente, e per l'effetto accerta e dichiara l'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro € 883,82 indebitamente erogata dall' a titolo di indennità di CP_1 malattia nel periodo dal 01.01.2006 al 31.12.2007;
b) condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 332,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con distrazione.
Torre Annunziata, lì 18/06/2025 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco