TRIB
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 7210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7210 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2464/2025
TRA
difesa dagli avv.ti ROSSI ORSOLA MARIA e DI DIO Parte_1
GIOVANNI;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dal servizio CP_1 contenzioso dell'Istituto ex art. 10 d.l. 30/09/05 n. 203;
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/02/25 la ricorrente in epigrafe ha esposto di aver presentato domanda di invalidità civile e sull'esito negativo del procedimento amministrativo di aver proposto istanza per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. all'esito della quale veniva riconosciuta la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto alla prestazione assistenziale indicata in ricorso.
Dedotto che il decreto era stato debitamente notificato e che l' non CP_1 dava corso al pagamento della prestazione, nonostante la sussistenza dei requisiti di legge, agisce in questa sede per la condanna dell' al CP_1 pagamento dei relativi ratei.
L' si costituiva in giudizio dichiarando l'intervenuto pagamento e CP_1 chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La parte ricorrente aderiva alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Nel merito, in ragione del pagamento della prestazione in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la
1 giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti
2 presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione idonea a eliminare ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, il provvedimento di liquidazione emanato dalla parte convenuta in data 21/02/25 e il pagamento del 07/03/25, avendo soddisfatto integralmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24642 del
06/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21244 del 29/09/2006).
Deve rilevarsi che l'art. 445 bis comma 5 c.p.c. stabilisce che gli enti competenti (nella specie l' ) provvedono al pagamento della prestazione, CP_1 previa verifica dei requisiti socioeconomici, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa.
Dunque, condizione di esigibilità del credito, è il decorso dei 120 giorni dalla avvenuta notifica del decreto di omologa all'ente competente.
Nella specie, il decreto di omologa è stato notificato in data 04/10/24 ed il ricorso è stato depositato in data 03/02/25, oltre il centoventesimo giorno dalla data di notifica del decreto di omologa.
Stante la fondatezza della pretesa, essendo stato omologato l'accertamento tecnico preventivo debitamente notificato all' , le spese seguono la CP_1 soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese CP_1 di lite, che liquida in € 2697,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e
CPA, con attribuzione.
Napoli, 14/10/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
4