Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 27 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da: in qualità di Titolare della DITTA INDIVIDUALE “EDILCOM Parte_1
RESTAURI” -
rappr. e dif. dagli avv. Lorenzo Scarano e Maria Pastore
- Ricorrente - contro
“ in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Battiato
- Convenuto –
OGGETTO: “ACCERTAMENTO NEGATIVO DEBITI CONTRIBUTIVI”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 23 agosto 2024 la parte ricorrente in epigrafe ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di accertamento del 30 marzo 2024 - CP_1 conseguente all'esito dell'accertamento compiuto dall'ITL di Taranto, concluso con verbale ispettivo del 24 luglio 2023, con il quale è stata accertata la corresponsione dell'indennità di trasporto e dell'indennità sostitutiva di mensa in misura inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo integrativo per le imprese edili della provincia di Taranto in favore dei dipendenti e – con il quale il convenuto ha chiesto il versamento della Parte_2 Parte_3 contribuzione omessa, applicando le sanzioni civili di cui all'art. 116, comma 8 lett. b) della legge n.
388/2000 e la sanzione della perdita dei benefici contributivi.
A tal fine ha richiamato i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova della pretesa contributiva;
ha lamentato la violazione, da parte dell' , dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. CP_1
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L' si è tempestivamente costituito contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso.
Sulla base della documentazione prodotta, all'odierna udienza la causa è stata, infine, discussa.
Questo giudice ha poi deciso ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Il ricorso è infondato e, conseguentemente, non può essere accolto.
Invero, deve rilevarsi che, per quanto concerne le specifiche violazioni addebitate dai CP_2
alla parte ricorrente, occorre in primo luogo rilevare la mancanza di specifiche
[...]
contestazioni sul punto mosse dalla parte della parte ricorrente – sia nell'atto introduttivo del giudizio sia in sede di prima udienza, dopo la (tempestiva) costituzione dell' - la quale si è CP_1
limitata a negare le violazioni e a richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale graverebbe sull' l'onere della prova in ordine alle stesse. CP_1
Ebbene, l' nel riportarsi agli esiti dell'accertamento ispettivo, ha adempiuto a detto onere. CP_1
Invero, gli addebiti ispettivi risultano basati sulla consultazione della documentazione aziendale, la cui esistenza non può essere revocata in dubbio (se non a seguito di proposizione di querela di falso, nella specie non proposta), mentre quanto al “contenuto” dei documenti esaminati certamente appare configurabile l'onere per la parte ricorrente (non di proporre querela di falso, ma almeno) di dimostrare il contrario mediante qualsiasi idoneo mezzo di prova (in tal senso, Cass. Lav. 24 giugno
2004 n° 11751 e succ. conf., tra le quali si veda in particolare Cass. Lav. 7 novembre 2014 n° 23800, in cui la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari CP_1
avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341) che nella specie è del tutto mancato.
Quanto alla consequenziale questione relativa alla perdita dei benefici contributivi, occorre innanzitutto precisare, a proposito del riparto degli oneri probatori, che la Suprema Corte (Cass. Lav.
16 dicembre 2003, n. 19262 e 24 luglio 2007 n° 16351) è granitica nell'affermare che "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro, per
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omissione contributiva derivante da insussistenza del diritto a pretesi sgravi, le ragioni in base alle quali, in sede amministrativa, l' nell'irrogare la sanzione, abbia negato il diritto agli sgravi CP_1
suddetti, sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto".
Si veda anche Cass. SS.UU., 26 aprile 2012 n° 6489, secondo cui, ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi, l'onere di dimostrare l'esistenza dei presupposti di fatto richiesti dal legislatore è a carico del datore di lavoro (conf. Cass. Lav. 11 aprile 2017 n° 9292).
Ciò nel caso di specie non è avvenuto.
Quanto alle specifiche doglianze attoree, ed in particolare alla violazione, da parte dell' , CP_1 dell'art. 6, comma 10, del d.l. n. 338/1989, è appena il caso di rilevare che, come evidenziato dall' nella propria memoria – ed emergente peraltro dalla documentazione allegata – l' CP_1 CP_1
si è attenuto alla disposizione in esame legittimamente revocando le agevolazioni con riferimento ai soli due lavoratori interessati ( e ) ed esclusivamente nel Parte_3 Parte_2
periodo per il quale è stata accertata la violazione, ossia dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2023.
Parimenti è infondata l'ulteriore doglianza attorea relativa alla mancata applicazione del comma
1175- bis dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (“Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma
1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”).
Anche in tal caso nessuna violazione è rilevabile atteso che l'operatività della stessa norma richiamata è subordinata alla condizione – nella specie evidentemente non verificatasi - della regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese e competenze del CP_1 giudizio, che liquida in € 1.800,00, a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 oltre al rimborso delle spese forfettarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo
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integrativo.
Taranto, 27 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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