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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 25/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano il Tribunale di Bergamo, Terza
Sezione Civile, in persona del Giudice SA Francesca
Bresciani, pronuncia la presente sentenza nel procedimento contraddistinto dal numero 446 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per le cause ordinarie dell'anno 2022, vertente tra (codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Doneda del foro di
Bergamo in forza di mandato in atti, attore opponente, contro
(codice fiscale , Parte_2 C.F._2
(codice fiscale , Parte_3 C.F._3
(codice fiscale e Parte_4 C.F._4 Pt_5
(codice fiscale , rappresentati e
[...] C.F._5 difesi dagli Avvocati Simone Tangorra e Raffaella Galimberti del foro di Bergamo in forza di mandato in atti, convenuti opposti.
Motivi della decisione
Trattasi di affare contenzioso civile introdotto dall'attore nei confronti di con atto di citazione Controparte_1 ritualmente notificato, che, costituitasi ritualmente la convenuta, deceduta la medesima, interrotto il procedimento, ritualmente riassunto lo stesso dall'attore, costituitisi ritualmente i convenuti nella qualità di eredi della sunnominata dopo trattazione come in atti è Controparte_1 stato trattenuto in decisione, sulle conclusioni di seguito esposte, all'udienza del 6 novembre 2024.
Ciò posto, occorre evidenziare quanto segue.
E' pacifico e documentalmente provato che Controparte_1 ottenne da questo Tribunale decreto di ingiunzione all'attore del pagamento della somma di 18.000,00 euro.
1 Con gli accessori del credito e la vittoria delle spese del monitorio.
La ottenne il decreto affermando di aver mutuato, in CP_1 data 17 giugno 2010, alla sorella la Controparte_2 somma di 39.000,00 euro.
Affermò poi che sua sorella era morta, in data primo aprile
2020, senza aver restituito le somme mutuate e avendo lasciato, quali eredi universali, lei stessa e suo fratello,
l'attore opponente.
Invocando l'applicazione del dettato normativo dell'articolo
752 del codice civile ha chiesto all'attore opponente la somma di 18.000,00 euro (oltre accessori) sopra indicata, ottenendo il decreto.
Si oppone a quest'ultimo l'attore affermando di nulla dovere a controparte e chiede la revoca del decreto.
Con vittoria di spese.
Conclude altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
I convenuti opposti instano per il rigetto dell'opposizione.
Insistono per la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, avendo, secondo la loro prospettazione, commesso errore materiale in sede monitoria e dovendo a loro dire percepire una somma maggiore, chiedono altresì la condanna di controparte al pagamento della somma di ulteriori 1.500,00 euro.
In alternativa concludono per la condanna dell'attore opponente al pagamento in loro favore della somma di 19.500,00 euro.
In ogni caso insistono per la condanna di controparte alla corresponsione a loro favore della rivalutazione e degli accessori del credito e concludono per la vittoria in punto spese, incluse quelle della consulenza d'ufficio e della consulenza di parte espletate nel corso del procedimento.
2 Concludono altresì in via istruttoria, chiedendo l'espletamento di ulteriori incombenti di tal fatta.
Ciò posto, osserva il Giudicante quanto segue.
Non dovrà procedersi all'espletamento di ulteriore attività istruttoria per la presenza, come sarà agevolmente deducibile da quanto verrà esplicitato di seguito, di tutti gli elementi atti a consentire la definizione della controversia.
Assume in primo luogo l'attore opponente a sostegno della sua opposizione che non vi sarebbe certezza sull'avvenuto perfezionamento del mutuo de quo.
In punto, sussiste una scrittura privata, azionata in sede monitoria dalla parte convenuta opposta, che recepirebbe, appunto per iscritto, l'accordo raggiunto dalle due sorelle in ordine al mutuo medesimo.
Trattasi di scrittura pacificamente sottoscritta da CP_1
.
[...]
In ordine alla sottoscrizione della sorella, invece, non sussiste pacificità e l'attore opponente afferma come non vi sia prova dell'avvenuta sottoscrizione.
Ora, però, devesi evidenziare come sia stata espletata consulenza tecnica d'ufficio onde far luce sulla sunnominata circostanza: in detta sede peritale la SA Per_1 all'uopo nominata dal Giudice, ha affermato che la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 17 giugno
2010 a nome (la scrittura de qua) è Controparte_2 riconducibile alla mano grafico agente della signora
[...]
e in quanto tale è da ritenersi autografa. P_
Non risultano ragionevoli motivi agli atti per non aderire alla sunnominata consulenza d'ufficio, essendo stata la medesima condotta con un criterio d'indagine serio, razionale, con osservanza dei quesiti proposti e in armonia ai criteri ricavabili dal dictum delle Sezioni Unite numero 3086 del
2022.
3 Si noti, ad colorandum, che dal documento 6 di produzione di parte convenuta emerge che qualche mese dopo il mutuo stipulato con la sorella versò una CP_1 P_ somma di poco superiore a il suo ex coniuge, Controparte_3 al fine di comporre definitivamente ogni questione pendente con lo stesso;
da ciò dovendosi presumere l'opportunità dell'avvenuta stipulazione del sunnominato negozio giuridico tra le sorelle, necessitando di liquidità. P_
Peraltro, l'attore opponente formula altra importante eccezione a sostegno della sua tesi (mancato perfezionamento del mutuo).
Assume come controparte non abbia provato l'effettiva avvenuta percezione delle somme da parte di Controparte_2
Devesi premettere, per un corretto inquadramento, che, come insegna la Suprema Corte (si esamini la pronuncia numero 19654 del 2019) la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, decisivo il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario.
Ora, dalla scrittura privata sopra indicata (il documento 3.1 di produzione attorea) emerge l'indicazione degli importi, della data e dei numeri degli assegni circolari tramite i quali si perfezionò il contratto di mutuo;
dal documento 7 di produzione di parte convenuta emerge come in data 17 giugno
2010 gli assegni uscirono dalla disponibilità giuridica di per essere poi negoziati il giorno Controparte_1 successivo dalla sorella (si esamini il P_ documento 13 di produzione, sempre, di parte convenuta).
Dunque, il 18 giugno del 2010 conseguì la Controparte_2 disponibilità giuridica della somma di denaro mutuata.
Pertanto, l'eccezione de qua non può trovare accoglimento.
4 Da quanto or ora evidenziato emerge anche l'inaccoglibilità di un'ulteriore eccezione sollevata dall'attore opponente: quella di prescrizione.
Assume l'attore opponente di aver ricevuto una lettera raccomandata interruttiva della prescrizione, tramite
[...]
(trattasi del documento 13 di sua produzione), in CP_4 data 18 giugno 2020; evidenzia la decorrenza del termine di prescrizione dal 17 giugno 2020, allorché venne sottoscritta la scrittura privata tra le due sorelle.
A suo dire, pertanto, la lettera interruttiva pervenì a sue mani dieci anni e un giorno dopo il perfezionamento del mutuo.
Con maturazione della prescrizione decennale.
Ora, però, in conformità al dettato normativo dell'articolo
2935 del codice civile, che stabilisce che il termine di operatività della prescrizione inizia dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il dies a quo non può che essere riferito al 18 giugno dell'anno 2010.
Come emerge, giova ripeterlo, dalla disamina del documento 13 di produzione di parte convenuta, le somme mutuate tramite assegni circolari vennero negoziate (ed entrarono dunque nella materiale disponibilità di il 18 giugno Controparte_2 del 2010.
Solo da quella data sarebbe stato possibile esercitare il diritto restitutorio da parte di Controparte_1
Più in particolare, devesi valorizzare il fatto che l'assegno circolare, notoriamente, necessita di una tempistica di incasso di almeno un giorno (il cosiddetto “tempo di valuta bancaria” ossia il tempo intercorrente tra l'addebito dell'assegno e la data di effettivo accredito sul conto corrente del beneficiario).
Trattasi del tempo necessario per verificare l'assegno circolare ai fini della copertura, dell'antiriciclaggio e per il contrasto al finanziamento delle operazioni antiterroristiche.
5 Prima della decorrenza di tale giorno (lavorativo) non si perfeziona alcun accredito a favore del beneficiario e solo quando l'assegno viene negoziato scatta la data di valuta dell'accredito medesimo.
In sostanza il credito di 39.000,00 euro di titolarità di divenne appunto di sua titolarità solo il Controparte_2
18 giugno del 2010 e, dunque, non era logicamente e ontologicamente possibile per esercitare il Controparte_1 suo diritto restitutorio in data 17 giugno 2020, allorché nulla era stato accreditato a favore della sorella P_
.
[...]
L'interruzione della prescrizione, avvenuta il 18 giugno 2020, pare dunque al giudicante tempestiva.
L'eccezione di prescrizione non può dunque essere accolta e, per quanto sopra evidenziato, neppure può essere accolta l'ultima eccezione formulata, sempre, dall'attore opponente: quella di avvenuta remissione del debito.
Devesi premettere che, in forza del disposto dell'articolo
2697 del codice civile, la prova di tale causa estintiva del debito deve essere fornita dal debitore (nel caso di specie l'attore opponente).
Ora, si può affermare ragionevolmente come cotale prova non sia stata raggiunta.
Anzi, il fatto che, dopo soli tre mesi circa dal decesso di decise di chiedere all'attore la P_ CP_1 restituzione di quanto a suo dire dovuto non può che deporre nel senso che giammai la stessa ebbe l'intenzione di rimettere il credito.
Dunque sussiste il diritto di parte convenuta di ottenere in restituzione la metà della somma mutuata, sopra indicata.
Dovrà dunque essere in parte accolta la domanda alternativa proposta dai convenuti opposti;
con condanna dell'opponente al pagamento in loro favore della somma di 19.000,00 euro.
6 L'accoglimento di tale domanda alternativa comporta, per intrinseca incompatibilità col titolo formato col presente dictum, la revoca del decreto ingiuntivo.
In ordine alla richiesta rivalutazione, stante la natura del credito (di valuta), nulla competerà.
In ordine agli accessori (ma, come vedremo, la problematica esaminanda riguarda anche un aspetto restitutorio del capitale) devesi osservare quanto segue.
Devesi premettere che il codice fornisce indicazioni con riguardo al tempo per la restituzione del capitale, stabilendo che in difetto di convenzione (come avvenuto nel caso di specie), il diritto alla restituzione, che pur sorge per effetto della consegna del danaro, non è immediatamente esigibile, ma occorre una determinazione giudiziale.
Si esamini il disposto dell'articolo 1817 del codice civile.
Parte della dottrina ( , e altri) Pt_6 Pt_7 Pt_8 sostiene che, in difetto di pattuizione espressa, la stessa regola debba valere anche per gli interessi, i quali saranno esigibili insieme al capitale;
cosicché, se manca il termine per la restituzione del capitale, anche quello per la corresponsione degli interessi dovrà essere fissato dal giudice.
Altra parte della dottrina assume invece che, indipendentemente dalla pretesa per la restituzione del capitale, il diritto ad esigere gli interessi sarebbe periodico, annuale.
Altri sostengono che il diritto ad esigere gli interessi sia immediato (quod sine die debetur, statim debetur).
Pare prudente al giudicante, nel contrasto giurisprudenziale, aderire alla prima tesi, onde armonizzare la sorte del capitale a quella dei suoi accessori.
Trattasi di decisione compatibile con la domanda avanzata sin dal ricorso introduttivo della fase monitoria, che contiene una richiesta di interessi “dal dovuto” che implicitamente è
7 atta a contenere anche un'istanza conforme al sunnominato disposto dell'articolo 1817 del codice civile.
In sostanza, pare prudente adottare il criterio della decisione giudiziale, che non potrà ragionevolmente che portare a determinare il termine della restituzione a oggi.
Si noti che, con riferimento al capitale, nulla di specifico è stato chiesto dai convenuti opposti e che non può non valorizzarsi il fatto che attese molti anni Controparte_1 prima di chiedere la restituzione della somma.
Peraltro, differire ulteriormente la restituzione del mutuo e degli accessori risulterebbe alquanto illogico e privo di motivazione razionale, non sussistendo agli atti alcun motivo per procrastinare l'esigibilità del credito de quo.
Dunque il capitale risulta immediatamente esigibile e gli interessi, nella misura legale, dovranno essere corrisposti da oggi al saldo.
Non resta, infine, che delibare in ordine alle spese, comprese quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla SA , che seguiranno la soccombenza. Per_1
Non potranno essere riconosciute a favore di parte convenuta le spese della consulenza tecnica di parte, non sussistendo prova certa dell'avvenuto esborso delle medesime.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, eccezione e deduzione, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'attore opponente al pagamento, a favore dei convenuti, della somma indicata in motivazione.
Per il titolo e con gli accessori del credito ivi indicati.
Condanna l'attore opponente alla rifusione, a favore dei convenuti, delle spese del presente procedimento, che liquida in 5.077,00 euro per compenso professionale, oltre al rimborso forfetario pari al 15 % del compenso quivi liquidato e agli oneri fiscali e previdenziali di legge.
8 Pone definitivamente a carico di parte attrice opponente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla
SA , come già liquidate nel corso del Per_1 procedimento.
Così deciso a Bergamo il 25 aprile 2025.
Il Giudice
SA Francesca Bresciani
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