Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01993/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1993 del 2025, proposto da
Oblyk Studio s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B57E18F440, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pravisani, Gabriele Sandrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia del Demanio - Emilia-Romagna - Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Mic-Hub s.r.l., Aspasia Archeoservice s.r.l., Settanta7 s.r.l., Paisa' Architettura del Paesaggio Stignani Associati s.r.l., CO NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Bruto Gaggioli Santini, Sergio Gherardelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determina di aggiudicazione n. 77 del 19.11.2025, comunicata in data 20.11.2025, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione al RTP controinteressato del "concorso internazionale di progettazione a procedura aperta in due fasi, in forma anonima, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 36/2023 per la realizzazione della "nuova cittadella della sicurezza di Rimini" CUP G95B22000360001 - CIG B57E18F440;
- di tutti i verbali della commissione giudicatrice e del seggio di gara e in particolare dei verbali della commissione giudicatrice del 1.10.2025, 3.10.2025, 8.10.2025 e 13.10.2025 (verbali recanti protocollo unico n. 32 del 13.10.2025, con i quali la Commissione Giudicatrice ha, dapprima, attribuito alle offerte dei concorrenti le singole valutazioni per ogni criterio previsto dal bando, e quindi, stilato la graduatoria provvisoria di gara;
- della relazione del RUP del 19.11.2025 recante protocollo n. 17643/2025, citata nella Determina di aggiudicazione, ma non consegnata in sede di accesso agli atti, con la quale il seggio di gara ha confermato la proposta di aggiudicazione formulata della Commissione Giudicatrice in favore del RTP dei controinteressati;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, ivi compreso il contratto che dovesse essere stato medio tempore stipulato;
nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente, quale mandataria del costituendo raggruppamento partecipante al concorso con codice 103, al conseguimento dell'aggiudicazione e del contratto de quo, con richiesta di subentro nel contratto che fosse stato medio tempore stipulato, ovvero, in subordine, del diritto del ricorrente al risarcimento del danno per equivalente, qualora le prestazioni oggetto del contratto fossero già state eseguite e non fosse più possibile disporre il subentro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Mic-Hub S.r.l.della Aspasia Archeoservice S.r.l., della Settanta7 S.r.l., della Paisa' Architettura del Paesaggio Stignani Associati S.r.l., di CO NA e dell’Agenzia del Demanio - Emilia-Romagna - Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa IC TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oblyk Studio s.r.l. ha agito in giudizio per l’annullamento della determina di aggiudicazione n. 77 del 19.11.2025 dell’Agenzia del Demanio, comunicata in data 20.11.2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) con mandatario lo STUDIO SETTANTA7 S.R.L. e mandanti PAISÀ ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO STIGNANI ASSOCIATI S.R.L, MIC-HUB S.R.L., ING. MARCO MONACO, ASPASIA ARCHEOSERVICE S.R.L., del “ concorso internazionale di progettazione a procedura aperta in due fasi, in forma anonima, ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 36/2023 per la realizzazione della “nuova cittadella della sicurezza di Rimini” CUP G95B22000360001 – CIG B57E18F440 ”.
In fatto ha allegato che:
- con decisione del Direttore della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio del 27.01.2025 protocollo n. 1056/2025, è stato indetto un concorso internazionale di progettazione a procedura aperta in due fasi, in forma anonima, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione della “Nuova Cittadella della Sicurezza di Rimini”, con un montepremi complessivo dell’importo di € 2.273.347,12 oltre IVA ed eventuali oneri previdenziali, di cui € 40.000 da corrispondere a titolo di rimborso spese ad ognuno dei cinque finalisti ed € 2.073.347,12 da pagare (oltre al premio sopra specificato) al vincitore del concorso, come compenso per l’esecuzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- in data 6.02.2025 il concorso è stato pubblicato in GUUE n. S26/2025 e sul sito istituzionale della stazione appaltante;
- il concorso si è articolato in due fasi: nella prima fase i partecipanti hanno dovuto elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, della documentazione di concorso e delle prestazioni richieste, permettesse alla Commissione giudicatrice di scegliere, secondo i criteri qualitativi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara al par. 4.8 (con un massimo di 100 punti), le migliori cinque proposte, senza formazione di graduatoria, da ammettere alla seconda fase; nella seconda fase è stato richiesto ai partecipanti un approfondimento della proposta progettuale presentata nella prima fase, mediante la presentazione della documentazione e degli elaborati precisati al paragrafo 5.1 del Disciplinare e del Capitolato – DIP;
- la scelta della migliore proposta progettuale doveva avvenire secondo i criteri qualitativi di valutazione indicati nel Disciplinare di gara al par. 5.7, con un massimo di 100 punti;
- lo Studio ricorrente ha partecipato quale mandatario del RTP costituendo con codice 103 (“RTP 103”), insieme ad altri 68 concorrenti, ed ha superato la prima fase del concorso accedendo alla seconda, all’esito della quale si è classificato secondo, con un punteggio di 87,451 ed un distacco di 5,299 punti dal primo classificato, odierno RTP controinteressato, che ha ottenuto 92,750 punti;
- ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, e presa visione dell’offerta dell’aggiudicatario nonché dei relativi verbali della commissione, lo Studio ricorrente ha agito in questa sede, articolando i seguenti motivi.
1) “ VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE, ARTT. 3 E 97 COST. DIFETTO DI MOTIVAZIONE (VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE N. 241/1990). VIOLAZIONE DELL’ART. 46 DEL D.LGS. 36/2023. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO E DELLA TRASPARENZA. VIOLAZIONE DELL’ART. 5.7 DEL DISCIPLINARE DI GARA, NONCHÉ DEI PRINCIPI IN MATERIA DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, FALSO PRESUPPOSTO DI FATTO E DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA E SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA ”.
Secondo parte ricorrente le valutazioni operate dalla Commissione relativamente ai criteri qualitativi sub B, C, E, F del Disciplinare, sarebbero erronee e comunque non motivate.
In particolare, in ordine al criterio B (Qualità del progetto urbanistico, punteggio massimo 25 punti) non sarebbero state adeguatamente valutate ex art. 5.7 del Disciplinare “ le soluzioni progettuali che garantiscono in modo ottimale l’inserimento degli edifici nel contesto urbano e sociale in cui si trova il compendio demaniale oggetto di trasformazione con particolare attenzione alle tematiche dell’accessibilità e della fruibilità degli spazi. Sarà valutata, inoltre, la qualità del progetto in relazione al rapporto tra i nuovi edifici ed il contesto esistente nonché il grado di valorizzazione del contesto urbano in base alla capacità di organizzare gli spazi esterni alle funzioni pubbliche che creeranno, mediante la proposta di una piazza e percorsi volti a garantire la mobilità sostenibile, una relazione di permeabilità e valorizzazione tra gli spazi della nuova Cittadella della Sicurezza di Rimini e il contesto urbano e ambientale circostante ”, avendo la Commissione attribuito al RTP controinteressato il punteggio massimo di 25 punti e al RTP ricorrente 19,118 punti, pur non avendo il primo svolto, a differenza del ricorrente, alcuno studio del traffico, né analizzato gli scenari di mobilità e accessibilità conseguenti alla realizzazione della "Nuova Cittadella della Sicurezza”, in contrasto con la lex specialis (pagina 25 del DIP) e comunque rendendo il progetto non apprezzabile.
In secondo luogo, con riguardo al criterio C (Sostenibilità ambientale, punteggio massimo 20 punti) non sarebbero stati rispettati nella valutazione della commissione né l’art. 5.7 del Disciplinare (“ la sostenibilità ambientale è uno dei principali obiettivi del progetto. Saranno apprezzate le proposte progettuali tecnologiche e impiantistiche che sviluppino soluzioni originali e innovative nell’utilizzo dei materiali e delle tecnologie, favorendo il raggiungimento di edifici a energia quasi zero (NZeb), traguardando in maniera decisiva gli obiettivi ESG individuati nel DIP, individuando soluzioni tecnologiche innovative carbon-free, applicando criticamente i Criteri Minimi Ambientali, con particolare riferimento al ciclo di vita degli immobili e alla riciclabilità dei materiali utilizzati ”), né il Capitolato - DIP (doc. 7, pag. 28: “ Con riferimento alle tecnologie costruttive, si dovrà privilegiare l’impiego di sistemi e tecniche da costruzione innovativi, “intelligenti” ed ecologici, che garantiscono alte prestazioni energetiche nel rispetto dell’ambiente, in grado di realizzare costruzioni più efficienti ed ecosostenibili. Le tecnologie costruttive e le finiture dovranno prevedere materiali e sostanze di origine naturale che garantiscano il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dagli incendi, prestazioni di isolamento, qualità termica ed acustica, caratteristiche igrometriche e statiche degli edifici ”), in quanto sia l’aggiudicatario che il ricorrente hanno ottenuto il punteggio massimo di 20 punti, nonostante ad avviso dello Studio Oblyk le due offerte differissero in modo sostanziale sul piano della sostenibilità ambientale, prevedendo la soluzione proposta dall’aggiudicatario strutture in cemento armato gettato in opera, materiale artificiale e ad elevato impatto ambientale, a fronte del legno XLAM certificato basato su un materiale naturale del ricorrente, ed avendo il “RTP 103” proposto per il sistema di facciata il gres porcellanato, materiale di origine minerale naturale, a suo dire caratterizzato da elevata durabilità, bassissima porosità, resistenza agli agenti atmosferici, stabilità nel tempo e ridotte esigenze manutentive, a fronte del GRC (glass reinforced concrete), materiale composito artificiale, asseritamente meno sostenibile sotto il profilo ambientale, scelto dal controinteressato.
Circa il criterio E (Accessibilità esterna e interna, punteggio massimo 8 punti) sarebbero stati violati l’art. 5.7 del Disciplinare (doc. 6, tabella 11: “ con riferimento alle diverse aree/lotti funzionali previsti, il progettista deve prestare particolare attenzione nella progettazione degli accessi richiesti dalle volumetrie realizzate da destinare alle nuove Amministrazioni Pubbliche. Sarà valutata un’attenta analisi dello studio del traffico cittadino in zona, prevedendo percorsi e scenari conseguenti alla realizzazione della “Nuova Cittadella della Sicurezza di Rimini ”) e il capitolato DIP doc. 7, pag. 25 (“ tale analisi deve essere commisurata ai flussi delle utenze proprie di ogni Amministrazione a cui devono essere garantiti accessi pedonali e carrabili indipendenti prevedendo un accessibilità dedicata autonoma (con una viabilità, area sosta e movimentazione adeguata) ai mezzi di servizio ed ai mezzi di gestione delle emergenze (vigili del fuoco, ambulanze, i mezzi di servizio della polizia penitenziaria e giudiziaria) ”), avendo la Commissione attribuito al RTP aggiudicatario il punteggio di 7 e al ricorrente quello di 8 punti, nonostante il progetto del controinteressato, a differenza di quello del ricorrente, fosse privo di analisi dello studio del traffico cittadino e degli scenari conseguenti alla realizzazione dell’opera, con impossibilità pertanto di operare una valutazione sul sistema di accessibilità; in ogni caso, secondo lo Studio Oblyk, le soluzioni adottate dall'aggiudicatario non sarebbero conformi alla lex specialis .
Infine, con riferimento al criterio F (Offerta di Gestione Informativa, Progettazione (oGI), la Commissione avrebbe immotivatamente ed illogicamente attribuito all’aggiudicatario 5 punti e al ricorrente 1,667 punti, nonostante l’offerta del “RTP 103” non fosse peggiore di quella del controinteressato, atteso che il criterio in esame imponeva di “ descrivere, per la sola fase di Progettazione, innanzitutto i ruoli, specificandoli all’interno del processo e avendo cura di mantenere l’anonimato (…) inoltre descrivere i processi, le metodologie di modellazione, coordinamento e verifica, esplicitare il contenuto geometrico, alfanumerico e documentale e la modalità di interoperabilità del Modello informativo. Saranno valutate positivamente le offerte che descriveranno la metodologia e l’approccio, con particolare riferimento al processo di gestione informativa, all’interoperabilità del modello, al raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo richiesti, al conseguimento degli Obiettivi ed Usi minimi, all’organizzazione del modello digitale, alla sicurezza del contenuto informativo, alle procedure di coordinamento e verifica del modello, alle modalità di condivisione e consegna dei dati, modelli, documenti ed elaborati ” (cfr. par. 5.7 del Disciplinare, doc. 6, tab. 11), cosa che il ricorrente avrebbe fatto correttamente, compilando la tabella contenente i suddetti dati, in modo analogo al Raggruppamento aggiudicatario, con conseguente disparità di trattamento nella valutazione, in assenza di idonea e comprensibile motivazione.
2) “ IN SUBORDINE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE ART. 3 LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 5.7 DEL DISCIPLINARE DI GARA, NONCHÉ DEI PRINCIPI IN MATERIA DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITÀ E BUONA AMMINISTRAZIONE, ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE, DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO E DELLA TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E SVIAMENTO. IRRAGIONEVOLEZZA ”.
In subordine lo Studio ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione per violazione del Disciplinare di gara al punto 5.7 (“ relativamente alla procedura di valutazione verrà redatto apposito verbale, recante le motivazioni dei punteggi assegnati… ”), stante l’asserita omessa motivazione a supporto dei coefficienti assegnati alle offerte per ogni singolo criterio, nonostante l’autovincolo contenuto nel Disciplinare.
Sulla base di tali doglianze il ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione, con condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione in suo favore del concorso ed eventuale subentro, ovvero in via subordinata al risarcimento per equivalente.
L’Agenzia del Demanio si è costituita contestando la fondatezza delle avverse doglianze.
Il Raggruppamento controinteressato si è costituito eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto asseritamente volto a sindacare valutazioni riservate alla discrezionalità dell’Amministrazione, e comunque per mancato superamento della c.d. prova di resistenza; nel merito l’aggiudicatario ha comunque chiesto il rigetto dell’impugnazione per l’infondatezza dei motivi articolati.
All’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va respinto, per l’infondatezza di tutte le doglianze articolate.
Invero, parte ricorrente fonda il proprio ricorso sulla contestazione delle valutazioni operate dalla commissione in relazione ai progetti dei primi due classificati, lamentando da un lato il difetto di motivazione, e dall’altro l’irragionevolezza ed arbitrarietà dei punteggi attribuiti in relazione ai criteri B, C, E ed F della lex specialis .
Con riguardo al difetto di motivazione, eccepito anche nel primo motivo di ricorso ma più specificamente nel secondo motivo di impugnazione, va evidenziato che il disciplinare di concorso all’art. 5.7. prevedeva in realtà criteri di valutazione chiari e ben articolati (riportati anche dal ricorrente), specificando mediate apposite tabelle anche le modalità di attribuzione dei relativi punteggi (0 per “assolutamente non adeguato”, 0,25 per “appena sufficiente o appena adeguato”, 0,5 per “accettabile o soddisfacente”, 0,75 per “esauriente ... e pienamente corrispondente alle attese” e 1 a “completamente esauriente … e assolutamente migliorativo rispetto alle attese”).
Quanto poi al punto 5.7 laddove stabilisce che “relativamente alla procedura di valutazione verrà redatto apposito verbale, recante le motivazioni dei punteggi assegnati”, il Collegio ritiene che tale disposizione vada letta nel senso di imporre alla Commissione di indicare nel verbale finale i punteggi numerici complessivamente assegnati ai vari concorrenti, dovendo a monte i commissari esprimere una singola valutazione in relazione a ciascun criterio per ognuno dei partecipanti ai sensi della tabella n. 11, come correttamente avvenuto nel caso in esame, risultando dai verbali anche i punteggi numerici singolarmente assegnati da ciascun componente della commissione (vedi griglia allegata al verbale), che costituiscono motivazione sufficiente e comprensibile del giudizio finale, senza necessità di ulteriori argomentazioni, a fronte della specificità dei criteri stabiliti dalla lex specialis (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 5392, n. 8036 e n. 839 del 2025, Tar Puglia, sezione di Lecce, sentenza n. 56 del 2026).
Per quanto concerne, invece, il merito delle valutazioni operate dai commissari in ordine ai criteri B, C, E ed F della lex specialis , va innanzitutto evidenziato che per giurisprudenza consolidata la discrezionalità tecnica riconosciuta in materia all’Amministrazione può essere sindacata dal Giudice Amministrativo solo in caso di illogicità o irragionevolezza palese, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria o errore di fatto (vedi Consiglio di Stato, sentenze n. 7224 e n. 7113 del 2025; n. 10195 del 2024), ipotesi ad avviso del Collegio non sussistenti nel caso in discussione.
Invero, circa il criterio B (Qualità del progetto urbanistico), la lex specialis , diversamente da quanto sostiene il ricorrente, non imponeva ai partecipanti di elaborare uno studio del traffico o analizzare gli scenari di mobilità e accessibilità conseguenti alla realizzazione della Nuova cittadella della sicurezza di Rimini, non prevedendo tale elemento né la tabella n. 11 contenuta all’art 5.7 né letteralmente il DIP al par. 5.4, ben potendo la Commissione quindi valutare la tematica del traffico, come infatti avvenuto nella relazione tecnica, in forza di tutti elementi contenuti sul punto nel progetto dell’aggiudicatario (numero di parcheggi pubblici, creazione di una viabilità parallela, ed altri elaborati grafici che sviluppano tale tematica), comunque idonei a dimostrare che il progetto ne aveva tenuto conto per prevedere gli scenari conseguenti alla realizzazione della “Nuova Cittadella della sicurezza di Rimini” e lo sviluppo di eventuali azioni compensative.
Né sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento nella valutazione dei due progetti in base a tale criterio, avendo l’Amministrazione evidenziato, tra le altre cose, quanto al ricorrente, che il suo progetto prevedeva una rotatoria cosiddetta a fagiolo, in sostituzione di un apparato semaforico, da realizzarsi al di fuori del perimetro che circoscrive la proprietà statale su aree la cui disponibilità e gestione esulano dalla competenza della Stazione appaltante, con conseguente rischio di non fattibilità, mentre il controinteressato aveva offerto una soluzione ritenuta coerente con lo sviluppo ordinato del traffico, sicché la Commissione gli ha attribuito un punteggio maggiore, considerando la qualità urbanistica complessiva del progetto.
In ordine al criterio C (Sostenibilità ambientale) va invece rilevato che la Commissione ha assegnato ad entrambi i Raggruppamenti lo stesso punteggio massimo di 20 punti, ma esula dai poteri del Giudice Amministrativo entrare nel merito delle valutazioni operate in ordine allo specifico contenuto delle due proposte (ad esempio per materiali scelti), non ravvisandosi alcuna irragionevolezza manifesta nella valutazione complessiva, operata dalla Commissione tenendo anche conto della sostenibilità economica del progetto in relazione al contesto (marino e alluvionale) di impiego dei materiali, rispetto al quale il controinteressato ha rilevato in questa sede, per dimostrare la non illogicità della decisione: “ proporre nell'estate 2025 una struttura in X-LAM (o CLT) con i costi succitati in relazione ai vincoli del quadro economico sarebbe stato sicuramente inverosimile, poco realistico ed ingannevole nei confronti della stazione appaltante. Il secondo aspetto – non meno rilevante - è quello legato alla specificità ed alla localizzazione dell'intervento. È fatto notorio che: - nel comune di Rimini la falda acquifera è molto superficiale ed estremamente variabile di quota; - Rimini può essere soggetta a rischio mareggiata, soprattutto in caso di forti venti (come la Bora) che spingono il mare verso la costa (doc. 10 - “piano dell’arenile – mappa pericolosità”); - la Città di Rimini e l’intera Romagna, come tristemente noto, è a forte rischio di inondazioni causate da eventi meteorici. Ne consegue che l'XLAM, se ha certamente buone caratteristiche di risposta sismica e di velocità di cantierizzazione, teme drammaticamente il contatto con l'acqua e con l'umidità (specialmente nel nodo dell'attacco a terra). Di qui la scelta di utilizzare un modello costruttivo tradizionale in cemento armato più rispondente alle contingenze locali e alle esigenze economiche manifestate dalla stazione appaltante. Alla luce di quanto sopra, la proposta strutturale del R.T.P. capeggiato da Settanta7 S.r.l. risponde pienamente a logiche di know-how locale congiuntamente a una progettazione consapevole, integrata e coerente con i principi di sostenibilità ambientale ”.
Quanto poi al criterio E (Accessibilità esterna e interna), vale quanto già si è detto con riguardo all’assenza dello studio del traffico cittadino e degli scenari conseguenti alla realizzazione dell’opera nell’ambito del progetto dell’aggiudicatario, trattandosi di elementi non imposti dalla lex specialis ; in ogni caso, in ordine a tale criterio, la valutazione della Commissione non appare manifestamente irragionevole, avendo l’Amministrazione dato atto delle ragioni poste alla base del punteggio assegnato, rilevando in replica alle contestazioni dello Studio ricorrente, che il nuovo accesso da via Flaminia parallelo a via Fada proposto dal controinteressato è posto all’interno dell’area di proprietà statale ed ha lo scopo di consentire una maggiore fluidità ed esclusività, permettendo di avere una maggiore distribuzione del carico veicolare.
Infine, anche circa il criterio F (Offerta di Gestione Informativa, Progettazione (oGI) nessuna palese irragionevolezza risulta ravvisabile nei punteggi attribuiti ai due concorrenti, avendo l’Amministrazione dimostrato che nel modello redatto dalla ricorrente, a differenza che in quello del controinteressato, sono presenti errori nella compilazione e inesattezze nelle codifiche e nelle tabelle, elementi legittimamente valutati negativamente dalla Commissione, ed essendoci in realtà molte differenze sul punto tra i due partecipanti, come allegato dal controinteressato senza prova contraria del ricorrente: “ descrizione differente in merito alle procedure di coordinamento e verifica dei modelli: nell’offerta PG28224 (OGI DI OBLYK) tabella 20 pag.27 vengono citati due software di coordinamento rispetto all’offerta PG28236 (OGI DI SETTANTA7) tabella 20 pag.28 in cui viene citato un solo software di coordinamento. In un processo digitale con tempistiche abbastanza stringenti, non si comprende quale sia il vantaggio di utilizzare software differenti di coordinamento dal momento in cui ne basterebbe utilizzare uno solo per ottimizzare tempi, costi e qualità dell’opera; descrizioni differenti in merito al processo di gestione informativa: nell’offerta PG28236 (RTP Settanta7) tabella 20 pag.28 e nel capitolo 5.3.1 pag. 17 viene citato un plugin innovativo basato sull’intelligenza artificiale (BIM Pool AI), non offerto da Oblyk Studio; descrizioni differenti in merito al raggiungimento dei livelli di sviluppo informativo richiesti: nell’offerta PG28224 dal capitolo 6.2 da pag.24, vengono descritti i contenuti informativi citando livelli di sviluppo riferiti alla normativa americana, viceversa nell’offerta PG28236 dal capitolo 6.2 da pag.24 vengono inseriti i contenuti in merito alla normativa italiana ”.
Pertanto, non ravvisandosi alcun difetto di motivazione o illogicità palese nella valutazione espressa dalla Commissione, il ricorso va respinto nel merito, assorbita ogni eccezione preliminare.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna controparte costituta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di NE, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
IC TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC TO | UG Di NE |
IL SEGRETARIO