TAR Bologna, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 546
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Sentenza 24 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione, artt. 3 e 97 Cost. Difetto di motivazione (violazione art. 3 legge n. 241/1990). Violazione dell’art. 46 del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio della par condicio e della trasparenza. Violazione dell’art. 5.7 del Disciplinare di gara, nonché dei principi in materia della valutazione delle offerte. Eccesso di potere per irragionevolezza, falso presupposto di fatto e diritto, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento. Irragionevolezza.

    Le valutazioni della commissione sono state ritenute non palesemente illogiche o irragionevoli. Per il criterio B, la lex specialis non imponeva uno studio del traffico dettagliato. Per il criterio C, la scelta dei materiali è stata giustificata anche in base alla sostenibilità economica e alle condizioni locali. Per il criterio E, l'assenza di uno studio del traffico nel progetto del controinteressato non era un requisito imposto dalla lex specialis. Per il criterio F, sono state riscontrate differenze e inesattezze nei modelli presentati dai concorrenti.

  • Rigettato
    In subordine: Difetto di motivazione. Violazione art. 3 legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 5.7 del Disciplinare di gara, nonché dei principi in materia della valutazione delle offerte. Violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione, artt. 3 e 97 Cost. Violazione, del principio della par condicio e della trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento. Irragionevolezza.

    La disposizione del disciplinare che prevedeva la redazione di un apposito verbale con le motivazioni dei punteggi assegnati va letta nel senso di imporre l'indicazione dei punteggi numerici complessivi, mentre le valutazioni dei singoli commissari per ciascun criterio, riportate nei verbali, costituiscono motivazione sufficiente.

  • Rigettato
    Domanda di subentro nel contratto o risarcimento del danno

    La domanda principale di annullamento dell'aggiudicazione è stata respinta, rendendo assorbite le domande subordinate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 24/03/2026, n. 546
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 546
    Data del deposito : 24 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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