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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.356/2024
@-Rig. - Opp.Precetto(spese legali) 01 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 5 Giugno 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 28.10.2024, e vertente tra
(appellante-appellato incidentale) contro Parte_1 [...]
(appellato-appellante incidentale) avente ad oggetto: Controparte_2
appello avverso la sentenza n°274/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 01.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe, che ha accolto l'opposizione proposta dall Controparte_2
avverso il precetto notificato in data 14.03.2024 (in rinnovazione di precedente atto
[...] di precetto notificato in data 16.10.2023), con il quale era stato intimato all' il pagamento della CP_2 somma di €.8.268,28 a titolo di spese legali dovute in forza di sentenza della Corte di Appello di Ancona
n.170/2023 del 14.04.2023 (che ha dichiarato il diritto del alle prestazioni per malattia Parte_1 P_
1 professionale), con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto opposto nei confronti dell'opponente P_
L'appellante ha censurato la predetta decisione: 1) nella parte in cui ha disposto, ai sensi dell'art.89
c.p.c., la cancellazione di una espressione ritenuta offensiva e sconveniente (“con malizia”) dalla memoria difensiva del;
2) nella parte in cui, nell'accogliere l'opposizione dell' non ha Parte_1 P_ tenuto conto della mancata risposta dell' ad una lettera trasmessa dal legale a mezzo PEC in data P_
05.03.2024, il cui riscontro avrebbe evitato la notifica del precetto qui opposto.
Ha quindi chiesto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza impugnata e, conseguentemente, respingersi l'opposizione proposta dall avverso l'atto di precetto in P_
rinnovazione notificato dal il 14.03.2024, con le correlate statuizioni e con il favore delle Parte_1
spese di lite.
L si è costituito in giudizio ed ha Controparte_2 resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza. Ha altresì proposto appello incidentale censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'originario opposto alla rifusione delle spese di lite per il giudizio di primo grado stabilite in €.1.800,00 con riduzione del compenso nella misura del 20%, in applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., norma che tuttavia poteva trovare applicazione solo nel caso di costituzione dell'amministrazione a mezzo di un suo funzionario ex art.417 bis c.p.c., e non anche in caso di costituzione a mezzo di un avvocato iscritto all'Albo speciale, come nel caso dell' P_
1.- Il primo motivo dell'appello principale non può essere accolto, atteso che la statuizione attinente alla cancellazione, ai sensi dell'art.89 c.p.c., di una espressione ritenuta offensiva e sconveniente (“con malizia”) dalla memoria difensiva del , ha mero valore ordinatorio e non incide sul merito Parte_1
della causa, al quale è anzi estranea, per cui la stessa non è suscettibile d'impugnazione.
***
2.- Va parimenti disatteso il secondo motivo del gravame principale, atteso che l'appellante non contesta nel merito la legittimità della condotta dell' laddove ha proceduto a richiedere ad P_ [...]
la eventuale sussistenza di carichi fiscali, come previsto dall'art. 48 bis, primo Controparte_4
comma, D.P.R. n. 602/1973, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
2 tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.
L'appellante non censura la correttezza dell'applicazione di tale disposizione, da cui è conseguito un atto di pignoramento crediti verso terzi notificato da all in data Controparte_4 P_
19.10.2023, ma si limita a dolersi della mancata risposta ad una PEC del difensore in data 05.03.2024, sostenendo che la colpevole inerzia dell' ha indotto il a rinnovare l'atto di precetto P_ Parte_1
oggetto della presente opposizione.
Il motivo non ha fondamento, atteso che, come risulta per tabulas, l' aveva già comunicato al P_
, con messaggio PEC in data 16.10.2023, che il pagamento delle somme di cui al primo atto di Parte_1 precetto dell'11.10.2023 era sospeso in attesa del riscontro da parte di Controparte_4
alla doverosa richiesta di informazioni ex art. 48 bis primo comma D.P.R. n. 602/1973, e, con ulteriore messaggio PEC in data 27.10.2023, l'avvenuto pignoramento da parte di Controparte_5
delle somme dovute all'appellante a titolo di spese legali e, quindi, l'obbligo ex lege di
[...]
effettuare il pagamento delle somme di cui al primo atto di precetto dell'11.10.2023 direttamente in favore del creditore pignorante. Nessuna ulteriore comunicazione era dunque dovuta dall' avendo il P_
già piena contezza della circostanza che il proprio credito per spese legali era stato oggetto di Parte_1
pignoramento da parte di . Controparte_4
Per tali ragioni, l'appello principale deve essere respinto.
***
3.- E' invece fondato l'appello incidentale dell atteso che la riduzione del 20% delle spese di P_
lite prevista dall'art.152 bis disp. att. c.p.c. può trovare applicazione solo nel caso in cui l'amministrazione sia patrocinata in giudizio da propri funzionari (privi della qualità di “avvocato”) ai sensi dell'art.417 bis c.p.c., e non anche nell'ipotesi in cui, come nel caso degli enti previdenziali, lo ius postulandi sia esercitato dai propri avvocati interni iscritti all'Albo speciale. Ne segue che nella fattispecie la riduzione del 20% non poteva essere applicata e che le spese del primo grado di giudizio vanno riliquidate nella misura intera di €.2.160,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.,
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va respinto e quello incidentale va accolto per quanto di ragione, con le conseguenze di cui al dispositivo..
Si applica all'appellante principale l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
3 che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°274/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di giudice del lavoro, in data 01.10.2024, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello principale;
- accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto rimane ferma, condanna a rifondere all le spese del Parte_1 P_
primo grado di giudizio, che liquida in complessivi €.2.160,00, oltre spese generali nella misura del
15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P..
- condanna a rifondere all le spese del presente grado, che liquida in Parte_1 P_
complessivi €.2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 5 Giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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