TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3471/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. D'AGOSTINO ANGELA Parte_1
come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
BRANCACCIO ANTONIO come da procura in atti
- resistente
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 16.4.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
Il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa presentata in data 5.6.2020.
Risulta in primo luogo soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 445 bis, comma 2, c.p.c., avendo la parte provato di aver instaurato in precedenza giudizio di ATP definito con ordinanza di estinzione.
2. Passando al merito, gli artt. 12 e 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 prevedono rispettivamente che sia concessa una pensione di inabilità a coloro che risultino totalmente inabili al lavoro o un assegno mensile a coloro nei confronti dei quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa del 74% (cfr. art. 9 del d. lgs. 23 novembre 1988 n. 509). Entrambe le prestazioni possono essere concesse agli invalidi di età compresa tra i 18 e i 65 anni (cfr. art. 8 d. lgs. 23 novembre 1988 n.
509), che non percepiscano un reddito superiore ai limiti fissati dalla legge ed annualmente rivalutati e che, in relazione all'assegno di invalidità, risultino
“incollocati” al lavoro (per i ricorsi depositati prima del 1 gennaio 2008) o che non svolgano attività lavorativa (per i ricorsi depositati dal 1 gennaio 2008).
Ciò posto, il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata, rispetto al quale in fase amministrativa era stata accertata l'invalidità nella misura del 50%, non risulta soddisfatto alla luce degli esiti della consulenza tecnica medico-legale espletata nel presente giudizio.
Nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza risulta soddisfatto.
2 Infatti, la consulenza tecnica medico-legale espletata nel presente giudizio ha accertato che le patologie da cui è affetta la parte ricorrente comportano una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini pari al settantaquattro per cento (74%) dal mese di giugno 2022, periodo in cui veniva diagnosticata la condizione patologica di bronchite asmatica cronica.
Le conclusioni esposte dal CTU nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità logico argomentativa.
In ordine alla sussistenza del requisito reddituale, parte ricorrente ha depositato in data 1.4.2025 attestato dell'Agenzia delle Entrate dal quale risulta l'assenza di redditi. In assenza di elementi di segno contrario ed in assenza di contestazione da parte dell' deve presumersi invariata la posizione reddituale della parte CP_1
ricorrente.
Per quanto concerne l'ulteriore requisito dell'incollocazione al lavoro, pur non essendo stata depositata dalla parte ricorrente alcuna specifica documentazione a sostegno di tale requisito, può presumersi la sua sussistenza in ragione dell'età della parte ricorrente (sessantenne al momento di consolidamento del requisito sanitario) e dell'assenza di redditi.
Pertanto, sulla base di tali risultanze, va riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge n. 118/1971 in misura di legge con decorrenza da giugno 2022 e per l'effetto l' soggetto tenuto ad CP_1
erogare il beneficio, deve essere condannato al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali o la rivalutazione monetaria secondo quanto previsto dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991
4. Le spese di lite sono compensate tra le parti, essendosi consolidato il quadro sanitario solo in data successiva alla domanda amministrativa e della circostanza che il requisito reddituale è stato provato solo nel corso del giudizio. Le spese della consulenza tecnica, liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge n. 118/1971 in misura di legge con decorrenza da giugno 2022 e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione in favore di parte ricorrente dei relativi CP_1
ratei, oltre agli interessi legali così come precisato in motivazione (art. 429 c.p.c.; art. 16 comma 6 l. 412/1991), nonché alla corresponsione del conseguenziale assegno sociale in misura di legge;
- compensa le spese di lite fra le parti;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica che liquida CP_1
come da separato decreto.
Aversa, 17.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
4