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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/11/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. IO IA Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. RE ON Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4867/2024, estensore Dott.
CC AN promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CO MA e dell'avv. , elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Parte_2
Armando Diaz n. 6 presso l'avv. Luca Massimo Failla
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_8
, (C.F. ), C.F._8 Controparte_9 C.F._9 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ERNESTO MARIA CIRILLO e C.F._10 dall'avv. LUCA SILVESTRI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Calamatta n.16 presso i difensori
APPELLATI
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande esperite dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
PER GLI APPELLATI
Gli odierni appellati, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma
1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA.
In via istruttoria ci riportiamo alle istanze di cui al ricorso introduttivo il cui contenuto si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.4.2025 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.4867/2024 con cui il Tribunale di Milano ha così statuito: dichiara la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal Parte_1
febbraio 2018; condanna alla ricostituzione della predetta voce Parte_1
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, nella misura che verrà accertata in separato giudizio;
condanna a rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Parte_1
Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che liquida in € 5.500,00 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di;
Parte_1
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
- che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi stipendiali;
pagina 2 di 17 - che, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del 23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata E.R.S., che era stata anch'essa assorbita.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, ha contestato la fondatezza delle Parte_1
deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento di questa Corte di Appello in cause del tutto analoghe inerenti ai , secondo cui è configurabile nella fattispecie un uso aziendale, poiché Parte_4
i superminimi erano stati costantemente erogati negli anni senza alcun assorbimento, nonostante i numerosi incrementi tabellari via via intervenuti per effetto della contrattazione collettiva.
Quindi l'uso aziendale, mai superato o revocato, è stato individuato nella situazione di prolungato mancato assorbimento nei numerosi aumenti contrattuali intervenuti negli anni, anche in situazioni di difficoltà economiche della società. L'uso aziendale non si inserisce nel contratto individuale ed è quindi parificabile ad un accordo collettivo, che potrebbe essere superato da un successivo accordo anche in peius per i lavoratori, ma il Tribunale non ha rinvenuto negli atti di causa alcun elemento di discontinuità, non essendo configurabile come tale, come invece sostenuto dalla società resistente,
l'accordo a livello nazionale del 23.11.2017 il quale non contiene alcuna clausola interpretabile quale revoca dell'uso in questione ad opera delle parti sociali, né alcuna volontà di parte datoriale nel senso di una revoca unilaterale.
***
L'appellante preliminarmente insiste sulle proprie deduzioni e sottolinea il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'Accordo Ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato. D'altro canto, la mancata attuazione dell'assorbimento per anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
pagina 3 di 17 Sotto altro e diverso punto di vista, la difesa della società sostiene che le controparti non abbiano dimostrato in alcun modo l'esistenza di un uso aziendale di dimensione collettiva, peraltro, secondo la giurisprudenza di merito, superabile, anche in senso peggiorativo, per effetto della successiva contrattazione collettiva.
Contesta nuovamente gli assunti dei ricorrenti/appellati, evidenziando che per alcuni di essi non sono intervenuti rinnovi contrattuali fra l'attribuzione del superminimo e l'assorbimento.
Con il primo articolato motivo di gravame (Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c.: erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale. Irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del superminimo erogato) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, nella sentenza impugnata, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi.
In particolare, si censura la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sul rilievo, valutato dalla società irrilevante, oltre che indimostrato, del mancato assorbimento del superminimo erogato in occasione di precedenti diversi aumenti contrattuali susseguitisi nel tempo. Nella prospettazione della società appellante, infatti, sussiste nell'ordinamento un principio generale di assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, cui fanno eccezione solo i casi in cui la stessa contrattazione collettiva disponga diversamente, oppure i casi in cui le parti dell'accordo individuale abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di superminimo non assorbibile e/o di compenso autonomo collegato a particolari meriti e, perciò, sorretto da un autonomo titolo, la cui dimostrazione incombe sul lavoratore.
Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti volto a conferire al superminimo di cui si discute natura non assorbibile, né all'origine né successivamente, e non potendosi attribuire efficacia decisiva alla condotta tenuta dal datore di lavoro successivamente al riconoscimento del superminimo, consistita nell'omessa applicazione del riassorbimento in occasione di pregressi aumenti contrattuali, da verificarsi con riferimento ad ogni singolo rinnovo contrattuale e al contesto socio economico aziendale nel quale è stato sottoscritto, il primo Giudice ha errato a sottrarre i superminimi di cui si discute all'operatività del principio dell'assorbimento, a maggior ragione in quanto non vi è stata alcuna condotta reiterata nel tempo della società, risultando un solo contratto collettivo successivo all'attribuzione del superminimo in discussione.
Con il secondo motivo di gravame (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c.: la disdettabilità unilaterale dell'uso aziendale) la società appellante sostiene che, pur accedendo alla tesi avversaria secondo cui il comportamento aziendale (consistito nel concedere, con riferimento ai passati rinnovi pagina 4 di 17 contrattuali, il cumulo tra superminimi e aumenti tabellari) costituirebbe ormai un uso aziendale, il primo Giudice avrebbe dovuto avvedersi che rientrava nel pieno diritto della società procedere alla disdetta della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi, secondo i principi dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità che consentono a ciascuna delle parti di un rapporto negoziale a tempo indeterminato (qual è senz'altro un uso aziendale) di liberarsi dal vincolo obbligatorio in via unilaterale, senza che possa in alcun modo invocarsi la perpetuità di tale vincolo.
Con il terzo motivo di gravame, “Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS
(Accordo 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.”, la società impugna il capo di sentenza in cui il Tribunale ha omesso di esaminare la questione circa l'assorbibilità del superminimo rispetto all'introduzione dell'ERS. Nell'ottica dell'appello, richiamate le considerazioni già svolte in generale sul principio dell'assorbimento, il riconoscimento dell'ERS -nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti e indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo, incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza, non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
L'appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
Gli appellati hanno resistito con memoria del 22/9/2025, concludendo nel merito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, chiedendo la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali.
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le più recenti sentenze di questa Corte che si è reiteratamente pronunciata sulla questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023, 724/2023, 781/2023,
1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 709/2024, 711/2024), visto anche che l'appellante non ha portato argomenti nuovi a sostegno delle proprie eccezioni.
In particolare, questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, la motivazione della recente sentenza della Corte di Appello di
Milano pubblicata il 7.8.2023 n. 724/2023 (Pres. IA, che ha affrontato le medesime Persona_1
pagina 5 di 17 problematiche ora devolute alla Corte territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame:
«Non è contestato in causa che, nei contratti di lavoro individuali sottoscritti dalle parti, il superminimo individuale riconosciuto agli appellati fosse espressamente qualificato come assorbibile;
la circostanza è del resto anche di evidenza documentale per la pressoché totalità degli appellati (…).
Parimenti non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass.
17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750). Tuttavia, nel caso di specie, detto onere è stato assolto dai lavoratori, ritenendo il Collegio che del tutto correttamente il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più Cass., 2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un pagina 6 di 17 trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ.
(norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU
30.3.1994 n. 3134).
Nel caso di specie, non ha tempestivamente e puntualmente contestato, nella propria CP_10 memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (…) circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento simile trattamento ad personam.
A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di TE (SIP spa)- la contestazione di
è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso Pt_1
concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato.
si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso Pt_1 aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate nel ricorso, si è limitata a ricordare che Pt_1 gravasse sull'avversario l'onere di fornire prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un pagina 7 di 17 episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo SIP spa prima, o poi, abbia proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che era lecito Parte_1 aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha Pt_1
l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018
n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi specifici ed agevolmente documentali di segno contrario).
In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). Pt_1
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1.2.2018.
Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato
ERS), non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente
- il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006,
n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre)
l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo pagina 8 di 17 indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento; nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere Parte_1 all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, (inizialmente) non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale.
Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non è idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti.
La convinzione del Collegio in ordine alla ritenuta infondatezza del primo motivo di appello trova del resto conforto nella decisione assunta da questa Corte nella sentenza n. 263/2023 (est. Macaluso) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la cui condivisa motivazione di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Non risulta contestato che gli appellati, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come
“assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di avere legittimamente provveduto al loro Pt_1
assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017.
Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi Pt_1
accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la pagina 9 di 17 stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del
28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Così come
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale,
a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). È pacifico che la per gli Pt_1
anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016. Inoltre nel corso del tempo si sono i sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il
26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per pagina 10 di 17 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del
Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che
“i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento
Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento».
pagina 11 di 17 Inoltre, del tutto correttamente “Il primo giudice ha evidenziato- …- che i ricorrenti avevano assolto i propri oneri di allegazione e prova. … fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi (…); il testo dell'accordo collettivo del
23.11.2017; le buste paga che dimostravano l'avvenuto assorbimento del superminimo;
elementi, questi, pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori”.
Quanto al terzo motivo di appello, concernente l'ERS, “esso è assorbito nella parte in cui è volto a censurare l'affermazione di non assorbibilità del superminimo in ragione della sua “eterogeneità” rispetto alla voce retributiva ERS, mentre va invece respinto nella parte in cui – in via subordinata- è teso a lamentare l'indebita locupletazione che sarebbe stata assicurata ai lavoratori tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado. Quanto ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente “riduzione” del superminimo in importo corrispondente a quello dell'ERS; da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze retributive da calcolare sul presupposto che l'ERS dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al
31.1.2018”.
***
Anche nella presente controversia i presupposi di fatto della domanda, contenuti nel ricorso introduttivo di primo grado e relativi al conferimento dei superminimi e al mancato assorbimento in occasione dell'applicazione degli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva, non sono stati specificamente contestati dalla società resistente.
In particolare, risultano incontestati gli aumenti retributivi operati senza alcun assorbimento, come segue:
CCNL del 01.10.1996;
Accordo 23/04/1998: aumenti riconosciuti dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999;
CCNL 28 giugno 2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002;
Accordo di Rinnovo 9 luglio 2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004;
CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006;
Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008;
CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal 1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011;
CCNL 1° febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
pagina 12 di 17 Si aggiunge che la ritenuta sussistenza di un uso aziendale quale fonte sociale, avente natura di norma collettiva diretta a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori, consente di superare l'eccezione, per cui la società aveva in primo grado rilevato, sulla base di quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, l'insussistenza di rinnovi del CCNL nel periodo fra il conferimento di alcuni dei superminimi ad personam per (2017) (2013) CP_1 CP_6
(2014) e (2013), e il primo assorbimento operato da . Ciò in disparte CP_2 CP_7 Pt_1
dalla circostanza che per e non si trattava del primo aumento ad personam ma solo di CP_1 CP_6
un incremento del trattamento già da tempo in atto.
Inoltre, il Collegio osserva che, quanto all'Elemento Retributivo Separato, l'accordo collettivo
23.11.2017 non affronta in alcun modo il tema oggetto di causa e non vi è in esso alcun elemento che possa indurre l'interprete a ritenere che l'introduzione dell'ERS sia in qualche modo un corrispettivo per la revoca del non assorbimento dei superminimi individuali vigenti in . Inoltre, è Pt_1
innegabile il fatto che -essendo l'ERS qualificato come non incidente sugli istituti retributivi diretti e indiretti e sul TFR- l'assorbimento del superminimo per effetto del medesimo comporterebbe, nel tempo, una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori. Nessun
“elemento di discontinuità” vi è stato, quindi, rispetto all'uso aziendale vigente, poiché l'obiettività dei fatti evidenzia soltanto la circostanza che, rispetto agli odierni appellati, la ha Pt_1
tacitamente iniziato a corrispondere il superminimo individuale in misura inferiore al dovuto.
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L'orientamento di questa Corte d'Appello sul contenzioso seriale in questione è stato da ultimo confermato dalla la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12477 dell'11 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254/2024 di questa Corte di Parte_1
Appello, così affermando:
“5.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'accertamento fattuale della reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, consistito nel mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali successivi, non costituisce oggetto di valida censura, del resto preclusa dal disposto dell'art. 360, comma 4 , c.p.c. in tema di << doppia conforme>>.
5.2. Invero, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte in relazione al disposto dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., sostanzialmente trasfuso nella previsione di cui all'art. 360, comma 4, c.p.c., attualmente vigente, orientamento al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto pagina 13 di 17 dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019,
Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come nello specifico non avvenuto.
5.3. Ciò posto, l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. E' stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012,
pagina 14 di 17 Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
5.5. Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale.
A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass.
23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della
“disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà
pagina 15 di 17 datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
5.8. Con riferimento alla fattispecie in esame deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamente censurato la affermazione della Corte di merito (secondo quanto desumibile dal rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. a proprio precedente) in ordine all'assenza dell'accordo di programma del
23.11.2017 di previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;
neppure risulta validamente censurata l'altra affermazione, avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa la inconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento di fatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, accertamento “ coperto” da << doppia conforme >> ex art. 360, comma 4, c.p.c. esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo ed esonera il
Collegio dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell'ERS con l'emolumento
(illegittimamente) assorbito dalla società. Infine, inammissibili per genericità risultano le ulteriori censure articolate dalla società intese a contrastare la concreta liquidazione del ”quantum” in particolare sotto il profilo dell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: parte ricorrente reitera infatti argomentazioni già formulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella parte di pertinenza;
soprattutto la società ricorrente, non mostra di confrontarsi specificamente con la valutazione di genericità della contestazione operata da in prime cure quale ritenuta dalla Corte di appello ( v. sentenza, penultima pagina).” Pt_1
Altre recentissime decisioni di legittimità sul contenzioso seriale in oggetto hanno fatto seguito a quella ora riportata, in senso del tutto conforme: Cass. 16166/2025, Cass. 12473/2025, Cass.16178/2025, che hanno cassato le sentenze di questa Corte che avevano accolto gli appelli della , Cass. Pt_1
16171/2025 che ha confermato C. App. Milano 84/2024, Cass. 12477/2025 che ha confermato C. App.
Milano 254/2024, Cass. 13192/2025 che ha cassato con rinvio C. App. Roma 2880/2023.
pagina 16 di 17 L'appello merita, per i motivi esposti, integrale reiezione.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e il relativo importo, considerati il valore indeterminabile della causa, il numero delle parti nonché l'assenza di attività istruttoria, viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo
2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4867/2024.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
5.600,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
RE ON IO IA
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. IO IA Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott. RE ON Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4867/2024, estensore Dott.
CC AN promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CO MA e dell'avv. , elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Parte_2
Armando Diaz n. 6 presso l'avv. Luca Massimo Failla
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. , C.F._2 Controparte_3 C.F._3 CP_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_5
), (C.F. ), C.F._5 CP_6 C.F._6 CP_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Controparte_8
, (C.F. ), C.F._8 Controparte_9 C.F._9 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. ERNESTO MARIA CIRILLO e C.F._10 dall'avv. LUCA SILVESTRI, elettivamente domiciliati in Roma, Via Luigi Calamatta n.16 presso i difensori
APPELLATI
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Voglia codesta Ecc.ma Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare tutte le domande esperite dagli odierni appellati nel giudizio di primo grado. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
PER GLI APPELLATI
Gli odierni appellati, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, nel riportarsi al ricorso di primo grado ed al presente atto, chiedono il rigetto dell'appello, la conferma della gravata sentenza con condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali, ai sensi dell'art.4, comma
1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA.
In via istruttoria ci riportiamo alle istanze di cui al ricorso introduttivo il cui contenuto si abbia qui per integralmente ripetuto e trascritto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.4.2025 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.4867/2024 con cui il Tribunale di Milano ha così statuito: dichiara la illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga
“AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal Parte_1
febbraio 2018; condanna alla ricostituzione della predetta voce Parte_1
“AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018, nella misura che verrà accertata in separato giudizio;
condanna a rimborsare agli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Luca Parte_1
Silvestri – antistatari - le spese del giudizio che liquida in € 5.500,00 oltre accessori ed oltre
15% per spese generali nonché € 118,50 per contributo unificato.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di;
Parte_1
- di essere titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse;
- che, a far data dal febbraio 2018, il superminimo era stato unilateralmente assorbito dalla società in occasione dell'accordo di programma per il rinnovo del CCNL di categoria del 23 novembre 2017;
- che mai in precedenza la datrice di lavoro aveva proceduto ad alcun assorbimento del superminimo in occasione dei rinnovi contrattuali e dei conseguenti aumenti dei minimi stipendiali;
pagina 2 di 17 - che, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti introdotti dall'accordo del 23 novembre 2017, erogata a febbraio 2018, la società aveva, invece, iniziato ad assorbire il superminimo in misura corrispondente all'aumento del minimo tabellare;
- che ciò si era ripetuto anche nel mese di luglio 2018, in occasione dell'erogazione della seconda tranche di aumento, nonché dell'introduzione di un'ulteriore voce retributiva denominata E.R.S., che era stata anch'essa assorbita.
Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano di accertare l'illegittimità della condotta aziendale e di condannare la società alla ricostituzione della voce di superminimo individuale nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché al pagamento delle somme indebitamente assorbite.
Costituendosi ritualmente avanti il Tribunale, ha contestato la fondatezza delle Parte_1
deduzioni e delle domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in subordine ha chiesto di contenere il riconoscimento delle pretese di controparte nei limiti della prescrizione quinquennale.
Il Tribunale ha richiamato l'orientamento di questa Corte di Appello in cause del tutto analoghe inerenti ai , secondo cui è configurabile nella fattispecie un uso aziendale, poiché Parte_4
i superminimi erano stati costantemente erogati negli anni senza alcun assorbimento, nonostante i numerosi incrementi tabellari via via intervenuti per effetto della contrattazione collettiva.
Quindi l'uso aziendale, mai superato o revocato, è stato individuato nella situazione di prolungato mancato assorbimento nei numerosi aumenti contrattuali intervenuti negli anni, anche in situazioni di difficoltà economiche della società. L'uso aziendale non si inserisce nel contratto individuale ed è quindi parificabile ad un accordo collettivo, che potrebbe essere superato da un successivo accordo anche in peius per i lavoratori, ma il Tribunale non ha rinvenuto negli atti di causa alcun elemento di discontinuità, non essendo configurabile come tale, come invece sostenuto dalla società resistente,
l'accordo a livello nazionale del 23.11.2017 il quale non contiene alcuna clausola interpretabile quale revoca dell'uso in questione ad opera delle parti sociali, né alcuna volontà di parte datoriale nel senso di una revoca unilaterale.
***
L'appellante preliminarmente insiste sulle proprie deduzioni e sottolinea il radicale mutamento dello scenario economico e produttivo che si è verificato in occasione dell'Accordo Ponte del 2017 e che ha determinato la decisione aziendale di procedere al riassorbimento dei superminimi, in precedenza non attuato. D'altro canto, la mancata attuazione dell'assorbimento per anni non può determinare un mutamento del titolo del superminimo in discussione, in difetto di più pregnanti elementi sulla base dei quali ricostruire una sopravvenuta diversa volontà delle parti nel rapporto.
pagina 3 di 17 Sotto altro e diverso punto di vista, la difesa della società sostiene che le controparti non abbiano dimostrato in alcun modo l'esistenza di un uso aziendale di dimensione collettiva, peraltro, secondo la giurisprudenza di merito, superabile, anche in senso peggiorativo, per effetto della successiva contrattazione collettiva.
Contesta nuovamente gli assunti dei ricorrenti/appellati, evidenziando che per alcuni di essi non sono intervenuti rinnovi contrattuali fra l'attribuzione del superminimo e l'assorbimento.
Con il primo articolato motivo di gravame (Violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi e dell'art. 2078 c.c.: erroneo riconoscimento della sussistenza di un uso aziendale. Irrilevanza del tempo ai fini dell'accertamento della natura del superminimo erogato) la società lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione, nella sentenza impugnata, dei principi giurisprudenziali in tema di assorbimento dei superminimi.
In particolare, si censura la conclusione cui è pervenuto il Tribunale sul rilievo, valutato dalla società irrilevante, oltre che indimostrato, del mancato assorbimento del superminimo erogato in occasione di precedenti diversi aumenti contrattuali susseguitisi nel tempo. Nella prospettazione della società appellante, infatti, sussiste nell'ordinamento un principio generale di assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva, parimenti globalmente considerata, cui fanno eccezione solo i casi in cui la stessa contrattazione collettiva disponga diversamente, oppure i casi in cui le parti dell'accordo individuale abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di superminimo non assorbibile e/o di compenso autonomo collegato a particolari meriti e, perciò, sorretto da un autonomo titolo, la cui dimostrazione incombe sul lavoratore.
Non essendo intervenuto alcun accordo tra le parti volto a conferire al superminimo di cui si discute natura non assorbibile, né all'origine né successivamente, e non potendosi attribuire efficacia decisiva alla condotta tenuta dal datore di lavoro successivamente al riconoscimento del superminimo, consistita nell'omessa applicazione del riassorbimento in occasione di pregressi aumenti contrattuali, da verificarsi con riferimento ad ogni singolo rinnovo contrattuale e al contesto socio economico aziendale nel quale è stato sottoscritto, il primo Giudice ha errato a sottrarre i superminimi di cui si discute all'operatività del principio dell'assorbimento, a maggior ragione in quanto non vi è stata alcuna condotta reiterata nel tempo della società, risultando un solo contratto collettivo successivo all'attribuzione del superminimo in discussione.
Con il secondo motivo di gravame (Violazione e falsa applicazione dell'art. 2078 c.c.: la disdettabilità unilaterale dell'uso aziendale) la società appellante sostiene che, pur accedendo alla tesi avversaria secondo cui il comportamento aziendale (consistito nel concedere, con riferimento ai passati rinnovi pagina 4 di 17 contrattuali, il cumulo tra superminimi e aumenti tabellari) costituirebbe ormai un uso aziendale, il primo Giudice avrebbe dovuto avvedersi che rientrava nel pieno diritto della società procedere alla disdetta della presunta prassi (uso) aziendale precedentemente formatasi, secondo i principi dettati dalla stessa giurisprudenza di legittimità che consentono a ciascuna delle parti di un rapporto negoziale a tempo indeterminato (qual è senz'altro un uso aziendale) di liberarsi dal vincolo obbligatorio in via unilaterale, senza che possa in alcun modo invocarsi la perpetuità di tale vincolo.
Con il terzo motivo di gravame, “Violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva sull'ERS
(Accordo 23.11.2017), dell'art. 2120 c.c. e dell'art. 2697 c.c.”, la società impugna il capo di sentenza in cui il Tribunale ha omesso di esaminare la questione circa l'assorbibilità del superminimo rispetto all'introduzione dell'ERS. Nell'ottica dell'appello, richiamate le considerazioni già svolte in generale sul principio dell'assorbimento, il riconoscimento dell'ERS -nella cui quantificazione le parti sociali hanno tenuto conto degli istituti diretti e indiretti ed è quindi comprensivo degli stessi- avrebbe comportato l'assorbimento di una quota di superminimo esattamente corrispondente, senza determinare alcuna differenza di valore nella retribuzione dei lavoratori, e comportando la sola incidenza su voci economiche dirette e indirette, legali e contrattuali, ma separate e distinte sia dall'ERS che dal superminimo, incidenza di per sé vantaggiosa o, comunque, non penalizzante per i lavoratori, in quanto gli eventi da cui dipende l'applicazione degli istituti di retribuzione diretta e indiretta potrebbero non verificarsi in ipotesi, mentre, in concreto, gli appellati non ne hanno dimostrato la ricorrenza, non allegando di svolgere lavoro straordinario o di eseguire interventi in reperibilità.
L'appellante ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
Gli appellati hanno resistito con memoria del 22/9/2025, concludendo nel merito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, chiedendo la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e competenze legali.
All'udienza del 2.10.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
***
Il Collegio ritiene infondato l'appello, condividendo le più recenti sentenze di questa Corte che si è reiteratamente pronunciata sulla questione (fra cui le nn. 263/2023, 664/2023, 724/2023, 781/2023,
1087/2023, 128/2024, 168/2024, 211/2024, 217/2024, 709/2024, 711/2024), visto anche che l'appellante non ha portato argomenti nuovi a sostegno delle proprie eccezioni.
In particolare, questo Collegio richiama ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, la motivazione della recente sentenza della Corte di Appello di
Milano pubblicata il 7.8.2023 n. 724/2023 (Pres. IA, che ha affrontato le medesime Persona_1
pagina 5 di 17 problematiche ora devolute alla Corte territoriale, trattandosi di fattispecie in fatto ed in diritto del tutto sovrapponibile a quella in esame:
«Non è contestato in causa che, nei contratti di lavoro individuali sottoscritti dalle parti, il superminimo individuale riconosciuto agli appellati fosse espressamente qualificato come assorbibile;
la circostanza è del resto anche di evidenza documentale per la pressoché totalità degli appellati (…).
Parimenti non è dubitabile che, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari individualmente pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, sia di regola soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (così ad esempio, tra le molte, Cass.
17/10/2018 n. 26017; Cass. 29/08/2012 n. 14689; Cass. 17/07/2008, n.19750). Tuttavia, nel caso di specie, detto onere è stato assolto dai lavoratori, ritenendo il Collegio che del tutto correttamente il primo giudice abbia ravvisato l'esistenza, nel caso di specie, di un uso aziendale in forza del quale la regola dell'assorbibilità era stata derogata.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, “la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali alla stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale” (cfr. Cass. 28 luglio 2009 n. 17481; Cass. 25 marzo 2013 n. 7395 nonché Cass. ss.uu. 13 dicembre 2007 n. 26107; cfr. anche la più Cass., 2/11/2021, n. 31204: “Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale, a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”).
La giurisprudenza di legittimità (cfr. ad esempio Cass. 8.4.2010, n. 8342) ha anche rimarcato che – una volta accertata la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca, come è nel caso di specie, in un pagina 6 di 17 trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti
(individuali e collettivi) - la conseguente individuazione di un uso aziendale comporta che alla modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori non si applichino: • né l'art. 1340 cod. civ.
(norma che presuppone un uso già esistente per una determinata tipologia di contratti, la tacita volontà di inserimento delle parti ed il potere delle stesse di escluderlo); • né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti (con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati, collocandosi l'uso aziendale sul piano della regolamentazione collettiva esterna ai contratti individuali e traendo origine dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro); • né l'art. 2077, comma secondo, cod. civ. (attesa la dimensione collettiva e non individuale della regolamentazione originata da un uso aziendale, ferma peraltro la conseguente legittimazione delle fonti collettive, nazionali e aziendali, di disporre una modifica "in pejus" del trattamento in tal modo attribuito). Il protrarsi nel tempo di comportamenti aventi carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, comporta ex se la configurabilità di un vero e proprio “uso aziendale”, rendendo irrilevante l'indagine su quale fosse la volontà del datore di lavoro e ciò in quanto l'origine dell'uso aziendale deriva dal mero fatto del comportamento spontaneo del datore di lavoro, di natura non contrattuale (così Cass. SU
30.3.1994 n. 3134).
Nel caso di specie, non ha tempestivamente e puntualmente contestato, nella propria CP_10 memoria di costituzione avanti il Tribunale, l'allegazione effettuata dai lavoratori nel ricorso ex art. 414 c.p.c. (…) circa il fatto che mai, prima del 2018, in occasione dei precedenti rinnovi ed aumenti contrattuali, la società avesse proceduto all'assorbimento del superminimo, nei confronti di uno qualsiasi dei dipendenti che aveva in godimento simile trattamento ad personam.
A fronte dell'allegazione da parte dei lavoratori di tutti gli elementi costitutivi dell'uso aziendale - ed in particolare della reiterazione costante e generalizzata, da parte del datore di lavoro, del comportamento favorevole per i dipendenti (il mancato assorbimento), per un periodo pluriennale risalente addirittura alla precedente forma societaria di TE (SIP spa)- la contestazione di
è stata infatti generica, e non accompagnata nemmeno dall'indicazione di un caso Pt_1
concreto in cui detto assorbimento, prima dei fatti di causa, sarebbe stato effettuato.
si è infatti limitata ad enunciare quali fossero, a suo dire, gli elementi costitutivi dell'uso Pt_1 aziendale;
come fosse regolato l'onere della prova;
quali fossero gli elementi che i lavoratori avrebbero dovuto allegare e provare.
Tuttavia, a fronte delle allegazioni effettuate nel ricorso, si è limitata a ricordare che Pt_1 gravasse sull'avversario l'onere di fornire prova, senza tuttavia né allegare né provare almeno un pagina 7 di 17 episodio specifico in cui, per un qualche dipendente titolare di un superminimo SIP spa prima, o poi, abbia proceduto ad assorbimento. Allegazione e prova che era lecito Parte_1 aspettarsi da non solo in ossequio al principio per cui “Nel rito del lavoro, il convenuto ha Pt_1
l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. 27/06/2018
n. 16970), ma anche a quello c.d. di vicinanza della prova (posto che per il datore di lavoro era senz'altro agevole smentire l'allegazione avversaria con l'indicazione di episodi specifici ed agevolmente documentali di segno contrario).
In assenza di una specifica contestazione i fatti allegati dai ricorrenti devono pertanto considerarsi pacifici e non bisognosi di prova, come ritenuto dal primo giudice (con motivazione la cui correttezza non è stata a ben vedere adeguatamente censurata da nemmeno nell'atto di appello). Pt_1
Per queste ragioni il Collegio condivide l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ravvisare l'esistenza di un uso aziendale favorevole ai lavoratori che escludeva il diritto dell'azienda a procedere all'assorbimento effettuato a far data dal 1.2.2018.
Vero è che, come argomentato dall'appellante, l'uso aziendale non si incorpora nei contratti individuali di lavoro e opera con efficacia assimilabile a quella dei contratti collettivi, sicché, come è per il contratto collettivo che non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, ben potendo l'uso essere superato da un successivo contratto collettivo di segno contrario o anche dalla disdetta unilaterale della parte.
Vero è anche, tuttavia, che da tali corretti presupposti non discendono le conseguenze volute dall'appellante.
Ed infatti, l'accordo del 23.11.2017, nel prevedere gli aumenti retributivi (tra cui il già menzionato
ERS), non contempla alcuna previsione dalla quale possa desumersi – esplicitamente o implicitamente
- il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere – diversamente da quanto consentito dall'uso- all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi aumenti.
Non è pertanto pertinente il richiamo dell'appellante al principio espresso da Cass. 24/07/2006,
n.16862 (pronuncia secondo cui “Poiché ogni norma del contratto collettivo è una nuova norma, nei confronti della - pur simile - norma contenuta nel precedente contratto (e, nell'ipotesi di attribuzione al datore di disporre l'assorbimento di preesistenti assegni nei disposti aumenti contrattuali, il contratto conferisce un nuovo potere, indipendente da quello precedentemente riconosciutogli), il comportamento del datore di lavoro in relazione all'esercizio del potere di disporre (o non disporre)
l'assorbimento di preesistenti assegni personali nei miglioramenti recati dal singolo contratto, essendo pagina 8 di 17 indipendente dal comportamento del datore in relazione al riconoscimento di analogo potere in un successivo contratto, non costituisce una idonea base per formare, nei confronti di tale contratto, una vincolante prassi aziendale”), in quanto resa in una fattispecie in cui il contratto collettivo che prevedeva l'aumento retributivo espressamente affermava l'assorbibilità dell'incremento; nel caso di specie, invece, per un verso la scelta compiuta da di non procedere Parte_1 all'assorbimento sino al 2018 è stata una scelta libera, (inizialmente) non imposta da alcuna norma di legge o di contratto, e poi protrattasi per decenni;
per altro verso, l'accordo del 23.11.2017 nulla disponeva circa la possibilità di assorbimento dei preesistenti assegni personali negli aumenti introdotti a far data dal 1°.2.2018.
Né è ravvisabile, nella condotta aziendale, un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale.
Ed infatti, ad avviso del Collegio, la decisione di provvedere all'assorbimento del superminimo in occasione dell'accordo del 23.11.2017 integra al più un inadempimento dell'uso aziendale, mentre non è idonea a manifestare - in modo univoco ed intellegibile per l'interlocutore- l'intenzione del datore di lavoro di disdettare l'uso e di sottrarsi quindi anche per il futuro ai vincoli da esso nascenti.
La convinzione del Collegio in ordine alla ritenuta infondatezza del primo motivo di appello trova del resto conforto nella decisione assunta da questa Corte nella sentenza n. 263/2023 (est. Macaluso) in fattispecie analoga a quella odierna;
decisione la cui condivisa motivazione di seguito si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “Non risulta contestato che gli appellati, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come
“assorbibili”. Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di avere legittimamente provveduto al loro Pt_1
assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017.
Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della non sia accoglibile, dovendosi Pt_1
accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi. In proposito, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che“ la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la pagina 9 di 17 stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del
28/07/2009 U, Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004). Così come
“Nell'ambito dei rapporti di lavoro, la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole ai dipendenti integra gli estremi dell'uso aziendale che, essendo diretto, quale fonte sociale,
a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con la collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda, agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale (Cass., n. 31204 del 02/11/2021). È pacifico che la per gli Pt_1
anni dedotti in causa e fino al 2017, quindi per un significativo arco temporale, non abbia disposto l'assorbimento del superminimo con gli aumenti della retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva. Detta condotta assume un chiaro significato giuridico, giacché diversamente la stessa definizione di uso aziendale non avrebbe senso e significato, non essendo certamente necessario una ulteriore condotta chiarificatrice del datore di lavoro che non sia la costante e reiterata decisione di non assorbire il superminimo in occasione dei numerosi rinnovi contrattuali intercorsi nel tempo. Ed allora, una volta qualificato quale uso aziendale la condotta della società, non è certamente sufficiente che la stessa decida di diversamente determinarsi per vanificarne gli effetti ma, al contrario, risulta necessario un elemento di discontinuità che non può che derivare da una fonte analoga e collettiva.
Ciò in quanto “l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016. Inoltre nel corso del tempo si sono i sono succedute, senza soluzione di continuità, procedure di mobilità volontaria e contratti di solidarietà eppure non sono mai stati assorbiti i superminimi. Non risulta, infatti, controverso che il
26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07 novembre 2012; - il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per pagina 10 di 17 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015; - il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 . Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale. E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo 1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata. L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento. Le disposizioni collettive possono ovviamente modificare la regola del mancato assorbimento, operando l'uso aziendale sullo stesso piano delle disposizioni collettive di prossimità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8342 del 08/04/2010; Sez. L, Sentenza n. 3296 del 19/02/2016) ma, ovviamente, è necessario perché ciò avvenga che risulti, sul piano collettivo, tale modifica. Nella fattispecie in esame, ad avviso del
Collegio, sul piano collettivo tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del sussistente, per quanto si è detto, uso aziendale inerente la non assorbibilità del superminimo. Ed invero, negli accordi intervenuti nel novembre 2017, non risulta una volontà in tal senso, ma solo che
“i trattamenti economici del personale dipendente….vengono adeguati come da tabelle allegate”, dove le tabelle allegate prevedono solo aumenti retributivi e il riconoscimento dell'Elemento
Retributivo Separato. Non può dunque ritenersi modifica operata dalla contrattazione collettiva, la condotta unilaterale del datore di lavoro che faccia luogo all'assorbimento».
pagina 11 di 17 Inoltre, del tutto correttamente “Il primo giudice ha evidenziato- …- che i ricorrenti avevano assolto i propri oneri di allegazione e prova. … fermo quanto già sopra osservato circa l'allegazione e la non contestazione in merito ai fatti costitutivi dell'uso aziendale, sin dal primo grado di giudizio erano stati prodotti: le lettere di attribuzione dei superminimi (…); il testo dell'accordo collettivo del
23.11.2017; le buste paga che dimostravano l'avvenuto assorbimento del superminimo;
elementi, questi, pienamente sufficienti per far ritenere ritualmente assolti gli oneri di allegazione e prova gravanti sui lavoratori”.
Quanto al terzo motivo di appello, concernente l'ERS, “esso è assorbito nella parte in cui è volto a censurare l'affermazione di non assorbibilità del superminimo in ragione della sua “eterogeneità” rispetto alla voce retributiva ERS, mentre va invece respinto nella parte in cui – in via subordinata- è teso a lamentare l'indebita locupletazione che sarebbe stata assicurata ai lavoratori tramite il riconoscimento delle somme indicate nel ricorso di primo grado. Quanto ai presupposti giuridici della liquidazione degli importi, il primo giudice ha correttamente dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento e della conseguente “riduzione” del superminimo in importo corrispondente a quello dell'ERS; da ciò ha fatto discendere il diritto alle differenze retributive da calcolare sul presupposto che l'ERS dovesse aggiungersi al superminimo per intero, come goduto sino al
31.1.2018”.
***
Anche nella presente controversia i presupposi di fatto della domanda, contenuti nel ricorso introduttivo di primo grado e relativi al conferimento dei superminimi e al mancato assorbimento in occasione dell'applicazione degli aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva, non sono stati specificamente contestati dalla società resistente.
In particolare, risultano incontestati gli aumenti retributivi operati senza alcun assorbimento, come segue:
CCNL del 01.10.1996;
Accordo 23/04/1998: aumenti riconosciuti dall'1.7. 1998 e dall'1.7.1999;
CCNL 28 giugno 2000: aumenti riconosciuti al 01.01.2001 ed al 01.01.2002;
Accordo di Rinnovo 9 luglio 2003: aumenti riconosciuti dal 1.7.2003 e dal 1.7.2004;
CCNL 3 dicembre 2005: aumenti riconosciuti dal 1.1.2006 e dal 1.10.2006;
Accordo di Rinnovo 31 luglio 2007: aumenti riconosciuti dal 1.10.2007 e dal 01.06.2008;
CCNL 23 ottobre 2009: aumenti riconosciuti dal 1.01.2010, dal 01.06.2010 e dal 01.06.2011;
CCNL 1° febbraio 2013: aumenti riconosciuti dall'1.4.2013, dall'1.10.2013, dall'1.4.2014 e dall'1.10.2014.
pagina 12 di 17 Si aggiunge che la ritenuta sussistenza di un uso aziendale quale fonte sociale, avente natura di norma collettiva diretta a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori, consente di superare l'eccezione, per cui la società aveva in primo grado rilevato, sulla base di quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, l'insussistenza di rinnovi del CCNL nel periodo fra il conferimento di alcuni dei superminimi ad personam per (2017) (2013) CP_1 CP_6
(2014) e (2013), e il primo assorbimento operato da . Ciò in disparte CP_2 CP_7 Pt_1
dalla circostanza che per e non si trattava del primo aumento ad personam ma solo di CP_1 CP_6
un incremento del trattamento già da tempo in atto.
Inoltre, il Collegio osserva che, quanto all'Elemento Retributivo Separato, l'accordo collettivo
23.11.2017 non affronta in alcun modo il tema oggetto di causa e non vi è in esso alcun elemento che possa indurre l'interprete a ritenere che l'introduzione dell'ERS sia in qualche modo un corrispettivo per la revoca del non assorbimento dei superminimi individuali vigenti in . Inoltre, è Pt_1
innegabile il fatto che -essendo l'ERS qualificato come non incidente sugli istituti retributivi diretti e indiretti e sul TFR- l'assorbimento del superminimo per effetto del medesimo comporterebbe, nel tempo, una riduzione del complessivo trattamento economico percepito dai lavoratori. Nessun
“elemento di discontinuità” vi è stato, quindi, rispetto all'uso aziendale vigente, poiché l'obiettività dei fatti evidenzia soltanto la circostanza che, rispetto agli odierni appellati, la ha Pt_1
tacitamente iniziato a corrispondere il superminimo individuale in misura inferiore al dovuto.
***
L'orientamento di questa Corte d'Appello sul contenzioso seriale in questione è stato da ultimo confermato dalla la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12477 dell'11 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da avverso la sentenza n. 254/2024 di questa Corte di Parte_1
Appello, così affermando:
“5.1. Occorre innanzitutto rilevare che l'accertamento fattuale della reiterazione costante e generalizzata del comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti, consistito nel mancato assorbimento del superminimo individuale in occasione di plurimi rinnovi contrattuali successivi, non costituisce oggetto di valida censura, del resto preclusa dal disposto dell'art. 360, comma 4 , c.p.c. in tema di << doppia conforme>>.
5.2. Invero, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte in relazione al disposto dell'art. 348 ter ultimo comma c.p.c., sostanzialmente trasfuso nella previsione di cui all'art. 360, comma 4, c.p.c., attualmente vigente, orientamento al quale si intende dare seguito, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto pagina 13 di 17 dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse ( Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019,
Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014), come nello specifico non avvenuto.
5.3. Ciò posto, l'assunto dell'odierna ricorrente secondo, la quale ai fini dell'esclusione dell'assorbibilità del superminimo si richiede una comune volontà delle parti in tal senso, derogatoria alla naturale assorbibilità dell'emolumento in oggetto, risulta privo di pregio alla luce della condivisibile giurisprudenza di legittimità che al fine della configurazione dell'uso aziendale esclude rilievo all'elemento volontaristico, ritenendo sufficiente il fatto oggettivo della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore dovuto ai lavoratori. Per costante affermazione del giudice di legittimità, l'uso aziendale appartiene infatti al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. E' stato in particolare precisato che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (Cass. n. 8342/2010, Cass. n. 5882/2010, Cass. n. 15489/2007); in conseguenza, salvaguardati i diritti quesiti, l'uso aziendale può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori (Cass. n. 3296/2016).
5.4. Non vi è ragione di sottrarre a tali principi anche la regolazione del superminimo Se è vero infatti che costituisce “ius receptum” l'affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (Cass. n. 26017/2018, Cass. n. 14689/2012,
pagina 14 di 17 Cass.19750/2008), non si ravvisano ostacoli di ordine logico o giuridico al fatto che la naturale assorbibilità del superminimo possa venire meno per effetto di diversa pattuizione, individuale o collettiva, o anche in conseguenza di un uso aziendale, vale a dire della reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi).
5.5. Ciò posto ed in linea di principio, in ordine alla durata della vincolatività dell'uso aziendale deve convenirsi che esso non può vincolare “sine die” la parte datoriale, impedendole, a fronte di tutti i successivi rinnovi contrattuali, l'esercizio di una facoltà comunque prevista nel contratto individuale.
A riguardo può farsi utile riferimento a quanto statuito da questa Corte in tema di contratto collettivo senza un termine predeterminato di efficacia. Il giudice di legittimità ha infatti affermato che esso non può vincolare per sempre le parti contraenti perché in tal caso finirebbe per essere vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio ( così Cass.
23105/2019).
5.6. Invero, anche nel caso dell'uso aziendale, la cristallizzazione del vincolo da esso scaturente finirebbe per non essere funzionale alle esigenze di una realtà socio economica sulla quale l'uso aziendale è destinato ad incidere, per definizione mutevole nel tempo. Va quindi affermata, in linea di principio, la possibilità per la parte datoriale di “disdettare” l'uso aziendale.
5.7. Tale possibilità, onde evitare che essa si traduca nella sottrazione al vincolo scaturente dall'uso, rimessa alla sostanziale discrezionalità del datore di lavoro, deve essere esercitata in conformità del principio di correttezza e buona fede ed in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale pacificamente riconosciuta a tale strumento destinato ad operare quale fonte eteronoma di regolazione del rapporto di lavoro. Ciò implica, innanzitutto, la necessità che la disdetta sia giustificata, vale a dire fondata su un sopravvenuto sostanziale mutamento di circostanze rispetto all'epoca di formazione dell'uso aziendale quali, ad esempio, una rimodulazione del trattamento economico dei dipendenti scaturente dal rinnovo del contratto collettivo;
implica, inoltre, la necessità di una sua formalizzazione, mediante dichiarazione della parte datoriale che espliciti le ragioni alla base della
“disdetta” medesima, diretta alla collettività dei lavoratori. Occorre, in altri termini che la volontà
pagina 15 di 17 datoriale di disdettare l'uso aziendale sia resa in termini chiari ed univoci in modo da essere immediatamente percepibile dalla platea dei lavoratori. Viene qui in rilievo la considerazione della natura di fonte sociale dell'uso aziendale destinata ad avere ricadute su interessi di carattere collettivo riferiti alla generalità dei lavoratori, i quali, per un'elementare esigenza di trasparenza e controllo, devono avere tempestiva ed adeguata conoscenza della volontà datoriale di “recedere” dall'uso e delle ragioni che la sorreggono;
ciò analogamente a quanto avviene di regola in ipotesi di disdetta del contratto collettivo mediante dichiarazione formale alla controparte sociale, contratto cui l'uso aziendale è assimilato quale fonte di regolazione della generalità dei rapporti di lavoro.
5.8. Con riferimento alla fattispecie in esame deve evidenziarsi che parte ricorrente non ha specificamente censurato la affermazione della Corte di merito (secondo quanto desumibile dal rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c. a proprio precedente) in ordine all'assenza dell'accordo di programma del
23.11.2017 di previsioni dalle quali potersi desumere, implicitamente o esplicitamente, il superamento dell'uso esistente o comunque la facoltà, per l'azienda, di provvedere all'assorbimento del superminimo in misura corrispondente ai nuovi elementi;
neppure risulta validamente censurata l'altra affermazione, avente rilievo dirimente ai fini della decisione, circa la inconfigurabilità nella condotta aziendale di un comportamento qualificabile come disdetta unilaterale. Tale accertamento di fatto, non oggetto di specifica censura, frutto di verifica istituzionalmente riservata al giudice di merito, accertamento “ coperto” da << doppia conforme >> ex art. 360, comma 4, c.p.c. esclude in radice la legittimità della condotta datoriale di assorbimento in facto del superminimo ed esonera il
Collegio dall'esame di ogni censura connessa alla comparabilità dell'ERS con l'emolumento
(illegittimamente) assorbito dalla società. Infine, inammissibili per genericità risultano le ulteriori censure articolate dalla società intese a contrastare la concreta liquidazione del ”quantum” in particolare sotto il profilo dell'indebito arricchimento che ne trarrebbero i lavoratori: parte ricorrente reitera infatti argomentazioni già formulate e disattese dal giudice di merito, non sorrette, in violazione dell'art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., dalla trascrizione o esposizione per riassunto del contenuto degli atti di riferimento nella parte di pertinenza;
soprattutto la società ricorrente, non mostra di confrontarsi specificamente con la valutazione di genericità della contestazione operata da in prime cure quale ritenuta dalla Corte di appello ( v. sentenza, penultima pagina).” Pt_1
Altre recentissime decisioni di legittimità sul contenzioso seriale in oggetto hanno fatto seguito a quella ora riportata, in senso del tutto conforme: Cass. 16166/2025, Cass. 12473/2025, Cass.16178/2025, che hanno cassato le sentenze di questa Corte che avevano accolto gli appelli della , Cass. Pt_1
16171/2025 che ha confermato C. App. Milano 84/2024, Cass. 12477/2025 che ha confermato C. App.
Milano 254/2024, Cass. 13192/2025 che ha cassato con rinvio C. App. Roma 2880/2023.
pagina 16 di 17 L'appello merita, per i motivi esposti, integrale reiezione.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e il relativo importo, considerati il valore indeterminabile della causa, il numero delle parti nonché l'assenza di attività istruttoria, viene liquidato come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8 marzo
2018 n. 37 e dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147 con distrazione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4867/2024.
Condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado di appello liquidate in euro
5.600,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.
Milano, 02/10/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
RE ON IO IA
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