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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Beatrice Magarò Presidente;
dott. Vincenzo Di Pede Giudice;
dott. Pasquale Angelo Spina Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1849 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del
17.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Cosenza, alla via Panebianco n. 164;
ATTRICE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del p.t.; CP_2
1 CONVENUTO - CONTUMACE
NONCHÉ
P.I. ), CP_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Clerici ed elettivamente domiciliata in Cuneo, alla piazza Galimberti n. 5, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
; Controparte_4
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
e al fine di ottenere la dichiarazione della falsità della Controparte_1 CP_3
firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 76768122435-6 spedita il
22.02.2017 e ricevuta il 28.02.2017, con cui era stato notificato il verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada n. 649P/2017.
2. Si costituiva in giudizio che chiedeva, in via principale, di accertare il proprio CP_3
difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di respingere la domanda;
in subordine, di accertare l'insussistenza della propria responsabilità ed escludere la condanna alle spese di lite.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, il non Controparte_1
intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 23.11.2023 ne veniva dichiara la contumacia.
4. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso CTU grafologica e all'udienza del
17.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva rimessa al
2 Collegio per la decisione, previa concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Preliminarmente, si rileva che “l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, che, ai sensi dell'art. 1 della citata l. n. 890/1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.
Ne consegue, in primo luogo, che l'avviso di ricevimento, sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, in secondo luogo, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22058/2019).
5. Ciò premesso, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da
[...]
in quanto, in materia di querela di falso, legittimato passivo è colui che intende avvalersi CP_3 del documento contestato e che, nel caso di specie, detta convenuta - nel sospeso procedimento di merito di opposizione al fermo amministrativo, iscritto presso il Giudice di Pace di
Trebisacce al n. R.G. 85/2020, di cui vi è prova in atti - agisce, quale adiectus solutionis causa, su incarico ricevuto dal il quale soltanto intende avvalersi del Controparte_1 documento per cui è causa, al fine di ottenere il pagamento delle somme irrogate con il verbale di contestazione delle violazione al Codice della Strada, notificato con la predetta raccomandata.
Invero, si precisa che la legittimazione a contraddire nel giudizio di falso spetta solo al soggetto che intenda servirsi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione e non a chi non intenda avvalersene, vigendo in materia il principio di esclusività del giudizio di falso, alla stregua del quale non può introdursi nello stesso alcun'altra domanda nei confronti né dell'autore del falso, né di altri soggetti, neanche se dipendenti dall'esito del giudizio sulla falsità
(cfr. Tribunale Catanzaro sez. II, 03/10/2023, n. 1581, che, in un giudizio incardinato per contestare la falsità degli avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle esattoriali, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di , chiamata in giudizio in termini di manleva CP_5 da ogni responsabilità che dalla declaratoria di falso fosse potuta derivare in capo all'agente della riscossione).
3 Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 19281/2019; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18323/2007).
6. Orbene, nel merito, l'elaborato peritale - di cui si condividono le risultanze, poiché diffusamente motivate, fondate su letteratura scientifica, scevre da vizi logici e raggiunte attraverso strumentazione tecnica - ha accertato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento n. 76768122435-6 non appartenga a parte attrice, in quanto tra la firma in verifica e le firme comparative autografe esiste un movimento grafico discordante, atteso che la capacità grafica, la dinamica esecutiva di base, la pressione e la continuità presenti in dette firme autografe non sono state riscontrate nella firma in verifica.
Detta consulenza, inoltre, non è stata contestate delle parti, non avendo le stesse neanche presentato osservazioni.
7. Per tali ragioni la domanda va accolta va e dichiarata la falsità della firma apposta, apparentemente a nome del destinatario, sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 76768122435-6 inviata il 22.02.2017 e ricevuta il 28.02.2017.
8. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, c. II, c.p.c., e 480 c.p.p., ratione temporis vigenti, va altresì disposta la cancellazione della predetta firma.
9. Le spese di lite vengono poste in capo al , in quanto soggetto Controparte_1 che si intende avvalere dell'avviso di ricevimento per cui è causa (cfr. quanto detto al punto 2.) e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si precisa, che la causa risulta di valore indeterminabile di bassa complessità.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente in capo al . Controparte_1
Si compensano le spese nei confronti di tenuto conto della peculiarità del caso CP_3
di specie.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità della firma apposta, apparentemente a nome di parte attrice, sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 76768122435-6,
22.02.2017 e ricevuta il 28.02.2017; Parte_2
- dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della predetta firma;
- condanna il alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 4.200,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente in capo al;
Controparte_1
- compensa le spese nei confronti di CP_3
Castrovillari, 25.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Pasquale Angelo Spin dott.ssa Beatrice Magarò
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Beatrice Magarò Presidente;
dott. Vincenzo Di Pede Giudice;
dott. Pasquale Angelo Spina Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1849 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con riserva di collegialità all'udienza del
17.12.2024 e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa da sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Cosenza, alla via Panebianco n. 164;
ATTRICE
E
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del p.t.; CP_2
1 CONVENUTO - CONTUMACE
NONCHÉ
P.I. ), CP_3 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Clerici ed elettivamente domiciliata in Cuneo, alla piazza Galimberti n. 5, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
; Controparte_4
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: querela di falso.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1
e al fine di ottenere la dichiarazione della falsità della Controparte_1 CP_3
firma apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 76768122435-6 spedita il
22.02.2017 e ricevuta il 28.02.2017, con cui era stato notificato il verbale di contestazione delle violazioni al codice della strada n. 649P/2017.
2. Si costituiva in giudizio che chiedeva, in via principale, di accertare il proprio CP_3
difetto di legittimazione passiva e, per l'effetto, di respingere la domanda;
in subordine, di accertare l'insussistenza della propria responsabilità ed escludere la condanna alle spese di lite.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, il non Controparte_1
intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 23.11.2023 ne veniva dichiara la contumacia.
4. La causa veniva istruita documentalmente e attraverso CTU grafologica e all'udienza del
17.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva rimessa al
2 Collegio per la decisione, previa concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
4. Preliminarmente, si rileva che “l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890/1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, che, ai sensi dell'art. 1 della citata l. n. 890/1982, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire.
Ne consegue, in primo luogo, che l'avviso di ricevimento, sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, in secondo luogo, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso.” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 22058/2019).
5. Ciò premesso, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da
[...]
in quanto, in materia di querela di falso, legittimato passivo è colui che intende avvalersi CP_3 del documento contestato e che, nel caso di specie, detta convenuta - nel sospeso procedimento di merito di opposizione al fermo amministrativo, iscritto presso il Giudice di Pace di
Trebisacce al n. R.G. 85/2020, di cui vi è prova in atti - agisce, quale adiectus solutionis causa, su incarico ricevuto dal il quale soltanto intende avvalersi del Controparte_1 documento per cui è causa, al fine di ottenere il pagamento delle somme irrogate con il verbale di contestazione delle violazione al Codice della Strada, notificato con la predetta raccomandata.
Invero, si precisa che la legittimazione a contraddire nel giudizio di falso spetta solo al soggetto che intenda servirsi del documento per fondarvi una domanda o un'eccezione e non a chi non intenda avvalersene, vigendo in materia il principio di esclusività del giudizio di falso, alla stregua del quale non può introdursi nello stesso alcun'altra domanda nei confronti né dell'autore del falso, né di altri soggetti, neanche se dipendenti dall'esito del giudizio sulla falsità
(cfr. Tribunale Catanzaro sez. II, 03/10/2023, n. 1581, che, in un giudizio incardinato per contestare la falsità degli avvisi di ricevimento relativi ad alcune cartelle esattoriali, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva di , chiamata in giudizio in termini di manleva CP_5 da ogni responsabilità che dalla declaratoria di falso fosse potuta derivare in capo all'agente della riscossione).
3 Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva riconosciuto la legittimazione passiva degli agenti verbalizzanti rispetto ad una querela di falso proposta avverso un verbale di accertamento redatto in occasione di un sinistro stradale)” (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 19281/2019; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 18323/2007).
6. Orbene, nel merito, l'elaborato peritale - di cui si condividono le risultanze, poiché diffusamente motivate, fondate su letteratura scientifica, scevre da vizi logici e raggiunte attraverso strumentazione tecnica - ha accertato che la firma apposta sull'avviso di ricevimento n. 76768122435-6 non appartenga a parte attrice, in quanto tra la firma in verifica e le firme comparative autografe esiste un movimento grafico discordante, atteso che la capacità grafica, la dinamica esecutiva di base, la pressione e la continuità presenti in dette firme autografe non sono state riscontrate nella firma in verifica.
Detta consulenza, inoltre, non è stata contestate delle parti, non avendo le stesse neanche presentato osservazioni.
7. Per tali ragioni la domanda va accolta va e dichiarata la falsità della firma apposta, apparentemente a nome del destinatario, sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 76768122435-6 inviata il 22.02.2017 e ricevuta il 28.02.2017.
8. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226, c. II, c.p.c., e 480 c.p.p., ratione temporis vigenti, va altresì disposta la cancellazione della predetta firma.
9. Le spese di lite vengono poste in capo al , in quanto soggetto Controparte_1 che si intende avvalere dell'avviso di ricevimento per cui è causa (cfr. quanto detto al punto 2.) e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Si precisa, che la causa risulta di valore indeterminabile di bassa complessità.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente in capo al . Controparte_1
Si compensano le spese nei confronti di tenuto conto della peculiarità del caso CP_3
di specie.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_3
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità della firma apposta, apparentemente a nome di parte attrice, sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata n. 76768122435-6,
22.02.2017 e ricevuta il 28.02.2017; Parte_2
- dispone, una volta passata in giudicato la presente sentenza, la cancellazione della predetta firma;
- condanna il alla refusione, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in € 4.200,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria), per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente in capo al;
Controparte_1
- compensa le spese nei confronti di CP_3
Castrovillari, 25.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Pasquale Angelo Spin dott.ssa Beatrice Magarò
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