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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4829/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati: dott.Pier Luigi De Cinti Presidente dott.ssa Claudia Marra Giudice dott. ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4829 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Guercio, giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio attore
e
MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_1
Latina
convenuto
OGGETTO: mutamento di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di celibe e senza Parte_1
figli, affetto da incongruenza di genere, di rettifica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, di modifica del nome in “ , di autorizzazione a Persona_1
pagina 1 di 4 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: ha Parte_1
manifestato da tempo una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile;
come risulta dalla relazione psico-sessuale, parte attrice è affetta da disforia di genere;
ha assunto terapia ormonale femminilizzante e, Parte_1
pertanto, ha un aspetto esteriore totalmente femminile.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso il crisma del la irreversibilità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, la terapia ormonale alla quale parte attrice si
è sottoposta per anni, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico)
dimostrano la già consolidata convinzione di di appartenenza al Parte_1
genere femminile.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011, “Quando risulta necessario un
adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico – chirurgico, il tribunale
lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2, e 3”.
Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui
prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le
pagina 2 di 4 modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico-chirurgico di adeguamento ritenendo, invece, sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa
nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del
2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della
Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Va, dunque, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe e nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la condizione di incongruenza di genere di Parte_1
ATTRIBUISCE a nato a [...] [...], il sesso femminile ed il Parte_1
nome “ ”; Persona_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili;
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome, e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
pagina 3 di 4 NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati: dott.Pier Luigi De Cinti Presidente dott.ssa Claudia Marra Giudice dott. ssa Tania Monetti Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.4829 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F.: nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Guercio, giusta delega in calce all'atto introduttivo del presente giudizio attore
e
MINISTERO presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di CP_1
Latina
convenuto
OGGETTO: mutamento di sesso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di celibe e senza Parte_1
figli, affetto da incongruenza di genere, di rettifica dell'attribuzione di sesso da maschile a femminile, di modifica del nome in “ , di autorizzazione a Persona_1
pagina 1 di 4 sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli femminili.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto che: ha Parte_1
manifestato da tempo una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile;
come risulta dalla relazione psico-sessuale, parte attrice è affetta da disforia di genere;
ha assunto terapia ormonale femminilizzante e, Parte_1
pertanto, ha un aspetto esteriore totalmente femminile.
Tanto premesso, la domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
E' stata, infatti, raggiunta la prova della serietà ed univocità del percorso scelto e della conseguente possibilità di riconoscere a tale percorso il crisma del la irreversibilità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, la terapia ormonale alla quale parte attrice si
è sottoposta per anni, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, l'esito del percorso di transizione (da un lato assenza di ripensamenti e/o paure e dall'altro lato rafforzamento del desiderio di rendere "reale" l'identità del sesso psicologico)
dimostrano la già consolidata convinzione di di appartenenza al Parte_1
genere femminile.
Quanto alla domanda di autorizzazione a sottoporsi a intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 150 del 2011, “Quando risulta necessario un
adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico – chirurgico, il tribunale
lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2, e 3”.
Ebbene, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2024, ha dichiarato “l'illegittimità
costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui
prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le
pagina 2 di 4 modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.”.
In particolare, con detta pronuncia, i giudici costituzionali hanno sottolineato l'irragionevolezza, ai sensi dell'art. 3 Cost., del regime autorizzatorio alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, che esclude che le modificazioni sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica del sesso debbano essere necessariamente ottenute attraverso un trattamento medico-chirurgico di adeguamento ritenendo, invece, sufficiente, agli effetti della rettificazione, l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa
nel percorso seguito dalla persona interessata.” (v. sentenza della Corte costituzionale n. 180 del
2017), percorso che può compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-
comportamentale, tanto che l'autorizzazione in questione “mostra di aver perduto ogni ragion
d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato” (v. sentenza della
Corte costituzionale n. 143 del 2024).
Va, dunque, dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione al trattamento chirurgico, non essendo più necessaria l'autorizzazione giudiziale.
Non si perviene alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, non sussistendo una conflittualità di posizioni con la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe e nel contraddittorio delle parti, così provvede:
accertata la condizione di incongruenza di genere di Parte_1
ATTRIBUISCE a nato a [...] [...], il sesso femminile ed il Parte_1
nome “ ”; Persona_1
DICHIARA il non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione a sottoporsi all'intervento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali a quelli femminili;
ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nelle parti relative al genere e al nome, e di porre in essere tutti gli ulteriori adempimenti necessari;
pagina 3 di 4 NULLA sulle spese.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti
Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4