Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito dell'udienza cartolare ex art 127 cpc, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1346/2024 R.G. Lavoro
TRA
'quali eredi di Parte 1 e Parte 2 Parte 3 rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ALFIERI GIOVANNI, unitamente al quale elettivamente domiciliano
RICORRENTE
CONTRO
Controparte 1 in persona del legale rapp.te pot rappresentato e difeso dall'Avv. AZZANO STEFANO ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale della sede
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
,quali eredi diCon ricorso depositato il 4.03.2024, Parte 1 e Pt 2 Parte 3
[...] premesso che con sentenza n.208/2023 del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del lavoro, in persona del Giudice dott.ssa Giusti, veniva dichiarato il diritto della sig.ra Pt 4 ad ottenere l'assegno sociale a decorrere dal 01.11.2021, hanno esposto che nonostante la notifica della suddetta sentenza in forma esecutiva, l' non provvedeva ad erogare la prestazione. I ricorrente hanno dedotto che in data 13.03.2023 la Controparte 3
[...] decedeva, per cui, i fratelli Pt 1 in qualità di eredi, hanno adito il Tribunale di Torre Annunziata per vedere accertare il proprio diritto a percepire pro-quota gli arretrati di assegno sociale relativamente al periodo che va dal 01.11.2021 al 01.03.2023 con conseguenziale condanna dell CP 4 al pagamento degli stessi in loro favore. Con vittoria di spese.
CP
- che riconosciuta la fondatezza del credito azionato, comunicava di Il ricorso veniva regolarmente notificato all' aver provveduto al pagamento della prestazione con valuta del 21.10.2024. Chiedeva, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
,CP CP ha rinnovato la propria richiesta. Parte ricorrente vi ha aderito e ha richiesto la condanna dell' al pagamento L'
-
delle spese di giudizio, rilevando che l'Ente ha provveduto al pagamento di quanto di spettanza solo in seguito alla presentazione del ricorso giurisdizionale.
La causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Alla luce di quanto esposto, si impone la pronuncia della cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81,
n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nella vicenda all'odierno esame, sussistono le condizioni per la pronuncia in commento, come si evince dalla documentazione prodotta.
CP
-Deve, tuttavia, provvedersi in ordine alle spese. Sotto tale profilo si deve rilevare che 1' ha provveduto al pagamento della prestazione richiesta solo in data 21.10.2024 ovvero dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale (che risulta depositato 4.03.2024).
Pertanto, le spese seguono il principio della soccombenza
P. Q. M.
Il giudice
1.Dichiara la cessazione della materia del contendere
CP 2. Pone le spese a carico dell' che liquida in euro 850,00, oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Cristina Giusti