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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 17078/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
09/12/2024
DA
(c. f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1973,
(c. f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 11/01/1959, rappresentati e difesi da Avv.to LORENZETTI ERIKA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1973,
(c. f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 11/01/1959,
1 celebrato il 06/08/2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SANGUINETTO (VR) al Num. 12 - PARTE II - SERIE C –
ANNO 2011, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Le parti convengono di provvedere ciascuno al mantenimento del figlio
, studente universitario fuori sede, mediante versamento diretto al Per_1
medesimo di quanto si renderà necessario, nonché provvederanno a rimborsarsi reciprocamente il 50% delle eventuali spese straordinarie nei modi e nei termini indicati nel “Protocollo Famiglia” adottato dal Tribunale di Verona.
3) Nessun assegno divorzile verrà corrisposto dall'una all'altra parte dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 15.02.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
09.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SANGUINETTO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396
(Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2011).
Così deciso in camera di consiglio in data 18.2.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
N N. 17078/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
09/12/2024
DA
(c. f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1973,
(c. f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 11/01/1959, rappresentati e difesi da Avv.to LORENZETTI ERIKA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/10/1973,
(c. f. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 11/01/1959,
1 celebrato il 06/08/2011 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di SANGUINETTO (VR) al Num. 12 - PARTE II - SERIE C –
ANNO 2011, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
2) Le parti convengono di provvedere ciascuno al mantenimento del figlio
, studente universitario fuori sede, mediante versamento diretto al Per_1
medesimo di quanto si renderà necessario, nonché provvederanno a rimborsarsi reciprocamente il 50% delle eventuali spese straordinarie nei modi e nei termini indicati nel “Protocollo Famiglia” adottato dal Tribunale di Verona.
3) Nessun assegno divorzile verrà corrisposto dall'una all'altra parte dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 15.02.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
09.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del Comune di SANGUINETTO (VR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396
(Atto n. 12, Parte II, Serie C, Anno 2011).
Così deciso in camera di consiglio in data 18.2.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3