Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di conSIlio: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3078/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi , avente ad oggetto: attuazione dei provvedimenti sull'affido vertente TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Diego Parente
RICORRENTE CONTRO nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 13.3.2025, il procuratore della ricorrente ha chiesto decidersi il giudizio con conferma delle statuizioni in atto, rinunciando ai termini. Il Pubblico Ministero, in data 17.3.2025, ha chiesto la conferma dei provvedimenti provvisori già adottati dal Gi. Il GI riservava la causa al Collegio senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.2.2024, la SIn.ra - premesso Parte_1 che dalla relazione con era nato il [...], CP_1 Per_1 esponeva: (…) La loro convivenza è, con l'andar del tempo, divenuta difficile ed intollerabile a causa del carattere anaffettivo del SI. , sia nei CP_1 confronti della SI.ra che del minore - Il SI. ha Pt_1 Per_1 CP_1 sempre mostrato disinteresse nei confronti del figlio di cui non si è Per_1
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mai concretamente preso cura, sin dalla nascita, delegando alla ricorrente ogni e qualsiasi adempimento anche di carattere strettamente materiale relativo alla crescita ed all'educazione del minore. - La SI.ra Pt_1
è venuta a conoscenza di una nuova relazione del SI. , dalla quale CP_1 sono nati anche due figli. - La SI.ra attualmente Parte_1 lavora part-time, con la qualifica di commessa, presso un negozio di abbigliamento, denominato FIRMETRADE S.r.l., con una retribuzione netta di circa Euro 500,00 mensili. - Il SI. , invece, pur CP_1 dichiarandosi, per quanto di conoscenza attuale, disoccupato, svolge, in realtà, la sua attività lavorativa presso il negozio di arredamento del padre. - Di conseguenza, la SI.ra , non avendo più alcun Pt_1 sostegno morale e materiale, è stata costretta a ritornare dai propri genitori, dove attualmente risiede con il figlio, il quale, nelle ore in cui la SI.ra presta la propria attività lavorativa è accudito Pt_1 amorevolmente dalla nonna materna. - I rapporti tra padre e figlio sono al momento, di fatto, inesistenti. - La SI.ra ha più volte tentato di Pt_1 addivenire ad un accordo, non solo di natura economica, ma soprattutto in merito a frequentazioni tra padre e figlio ma, purtroppo, non ha avuto nessun riscontro da parte del IG. . CP_1
Ha chiesto: a) determinare un assegno di mantenimento a favore del minore di Euro 300,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie Per_1
(scolastiche, ludiche, nonché quelle mediche non riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale), somma che dovrà essere versata alla SI.ra
[...]
ogni giorno 1 di ciascun mese, da essere rivalutata Pt_1 annualmente secondo indici ISTAT;
b) disporre in merito all'affidamento condiviso del minore con Per_1 collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre in Napoli al Corso Secondigliano n. 237; c) disciplinare, secondo le indicazioni della ricorrente in virtù della tenera età del minore un preciso calendario Per_1 di visita (…) d) comunicare ogni mutamento di residenza e/o domicilio;
e) stabilire che l'assegno unico per il figlio minore venga corrisposto nella misura del 100% a favore della IG.ra . Parte_1
Alla prima udienza del 24.9.2024 è stata ascoltata la SIn. ed è Pt_1 stata dichiarata la contumacia del . CP_1
La ricorrente ha dichiarato: sono addivenuta alla decisione di depositare il presente ricorso in quanto ormai da diversi anni CP_1 non mi dà più nulla per ha 7 anni e frequenta la II Per_1 Per_1 elementare presso la scuola IC Sauro a Secondigliano. Io vivo con mio figlio, i miei genitori e mio fratello a casa dei miei genitori che pagano un canone di € 350,00 mensili. Abbiamo interrotto la convivenza ormai 5 anni orsono e nei primi tempi riuscivo anche ad organizzarmi direttamente con per le visite di Poi lui CP_1 Per_1
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ha iniziato a cambiare sempre numero di telefono e da circa un paio d'anni ho a malincuore accettato che lui chiami direttamente il bambino sul suo cellulare pur di garantire a mio figlio il prosieguo delle visite. Ora lo vede praticamente un paio di volte al mese, e lo viene a prendere sotto casa due week-end al mese, di solito il sabato e lo riporta la domenica. Mio figlio scende per le scale e lui lo aspetta anche perché se io sono al lavoro, lui non sale perché non ha rapporti con i miei genitori. Appena ci separammo provai a contattare la famiglia di (i genitori) ma non ho mai avuto alcuna CP_1 collaborazione. Il mio ex suocero mi insultò solamente ed io non chiamai più. Mi rendo conto che queste modalità di visita sono alquanto strane, ma io lo faccio perché mio figlio vuole vedere il padre. Non è mai andato a scuola e non sa neppure che scuola frequenti. Mi risulta che si è sposato con tale ed ha avuto due bambini CP_2 di 3 e 4 anni, se non sbaglio e quando mio figlio va a casa del padre, sta anche con i fratellini. Non si è mai lamentato di nulla ed ha un buon rapporto con la famiglia del padre. Nelle vacanze estive non l'ha mai preso, né tantomeno a Natale o a Pasqua. Non mi ha mai dato nulla se non 100 euro al mese ogni tanto e da qualche tempo neppure più 100 euro. Mantengo io mio figlio in tutto. IO lavoro part time e vado io a prenderlo a scuola. Quando il padre non lo chiama il bambino va in ansia perché ha paura di perdere quel poco di affetto che gli dà e quando lo chiama lui il padre risponde. Non ha un orario fisso di telefonata ma certo non lo chiama tutti i giorni, solo 2-3- volte a settimana. Quando stavamo insieme lavorava nel mobilificio del padre a Frattamaggiore, (per circa sette anni, mentre è nato Per_1 successivamente) lui mi dava circa 100 euro a settimana ed abitavamo dove oggi lui ha la residenza a Calata Capodichino. Era una casa di proprietà della madre oggi deceduta che oggi è in comproprietà con il fratello. Non sta male economicamente. Io ho sempre lavorato;
poi quando è nato mi dava sempre la stessa cifra, anche perché Per_1 stavamo bene economicamente e la casa era di proprietà. Non so se oggi continui a lavorare ma so che il mobilificio del padre è ancora aperto. Per quanto riguarda l'affidamento confermo la domanda di affido condiviso anche perché il non è mai stato un cattivo padre, CP_1 tranne per l'assenza; per le modalità di visita, modifico la domanda di cui al punto c) del ricorso e non mi oppongo al pernottamento di mio figlio presso il padre a week-end alternati. Per il resto mi rimetto al Giudice. Durante la settimana potrebbe vederlo un pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20.00. L'assegno unico per lo percepisco per Per_1 intero. Non mi sono mai rivolta ai SS ma, a domanda del giudice, rispondo che non ho alcun timore del in quanto non è mai stato CP_1 violento o aggressivo per cui non ho alcun timore neppure per Per_1 che, quando torna dagli incontri con il padre, sta bene e non manifesta
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alcun disagio. Adr del Giudice: quando stavamo insieme ricordo che fu arrestato per rapina e fece anche due mesi ai domiciliari. Se non sbaglio, ha commesso un altro reato ed ha avuto anche un'altra custodia cautelare domiciliare ma non posso essere più precisa.
Il Gi, pertanto, ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori:
Orbene, vanno adottati provvedimenti provvisori in ordine all'affido di ed al suo mantenimento. In punto di diritto vanno premessi i Per_1 seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I,
17 dicembre 2009, n.° 26587).
Orbene, preso atto delle dichiarazioni della madre, - atteso che, in ogni caso, sebbene allo stato, non sembrano essere emerse criticità nei rapporti padre-figlio – questo giudice non può ignorare la grave circostanza della completa violazione, da parte del , del suo CP_1 obbligo di mantenimento nei confronti del figlio in quanto è senz'altro sintomatica di un disinteresse del padre che non si occupa delle eSIenze materiali del figlio, manifestando, in tal modo, una incapacità di comprendere il suo ruolo. Inoltre il padre non si interessa del percorso scolastico del minore né della salute dello stesso, e di tutto si
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occupa la madre. Peraltro, dal certificato del casellario giudiziale prodotto dal procuratore della ricorrente, è emerso che il nel 2014 CP_1
è stato condannato per rapina e che nel 2023 è stata disposta la sospensione della pena per ricettazione commessa nel 2017. Va, pertanto, disposto d'ufficio l'affido esclusivo di alla sola madre, Per_1 con la quale il minore vive dalla nascita e che provvede in tutto alle sue necessità. Avuto riguardo alle modalità di visita, sebbene sia alquanto insolito che la stessa madre acconsenta che i giorni di visita del figlio siano concordati tra lo stesso (che è munito di proprio cellulare) Per_1 ed il padre, possono trovare conferma le modalità sopra indicate dalla ricorrente: week-end alternati del minore con il padre dal sabato alle ore
10.00 alla domenica alle ore 20.00, atteso che la stessa ha Pt_1 dichiarato che non vi sono motivi per impedire al figlio di dormire presso la casa del padre in quanto il bambino sta bene ed è contento di stare con il presso la casa di lui, che vive con la compagna ed i CP_1 due figli avuti da lei. Per le restanti modalità (vacanze estive, natalizie, pasquali) questo giudice riserva ogni ulteriore valutazione non potendosi ritenere che sia il minore – come di fatto sta accadendo – ad accordarsi con il padre per trascorrere con lo stesso periodi più lunghi di permanenza. (…) Inoltre, essendo stato indicato dall'avv. D.Parente, con note di udienza, che il risiede presso l'abitazione della CP_1 compagna, sita in Viale Colli Aminei 95- interno 93, CP_2 dispone che i SS competenti per territorio effettuino con urgenza una visita domiciliare presso il suddetto indirizzo e diano contezza delle condizioni socio-ambientali del nucleo segnalando eventuali criticità. Diano, inoltre, contezza dell'attuale messa alla prova del per il CP_1 reato di ricettazione commesso nel 2017. Analogamente, i SS di Secondigliano effettueranno una visita domiciliare presso l'abitazione di sita in Corso Secondigliano 237 e diano contezza Parte_1 delle condizioni di vita del nucleo segnalando eventuali criticità. Avuto riguardo ai provvedimenti economici, ovvero, al contributo per il mantenimento del piccolo - si osserva che il dovere di mantenere, Per_1 istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno
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di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Preso atto di quanto emerso dagli atti e dalla scarna documentazione agli atti dalla quale non emerge alcunchè circa le capacità reddituali del - si pone a carico del resistente l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 250,00 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso (febbraio 2024) e con rivalutazione annua da novembre 2025. Il padre contribuirà, altresì, alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018.
Nel corso dell'istruttoria sono state acquisite le relazioni dei SS della VII Municipalità dalle quali non sono emerse criticità: gli operatori si sono recati presso l'abitazione della ricorrente in Cosro Secondigliano, dove la stessa abita con il bambino ed i suoi genitori. Il bambino è ben accudito e seguito con amore dalla madre e dai nonni. Frequenta regolarmente la scuola e non ha alcuna problematica di alcun tipo.
Per il , invece, non è stato possibile effettuare alcuna indagine CP_1 socio-ambientale in quanto lo stesso si è reso irreperibile.
Infine, all'udienza del 13.3.2025, è stata ascoltata nuovamente dal GI la ricorrente la quale ha dichiarato: da quando sono venuta l'ultima volta in Tribunale ad ottobre scorso, devo dire che il padre prende (che Per_1 ha 7 anni) a week-end alternati dal sabato alla domenica e quando torna a casa il bambino sta bene. Frequenta la scuola regolarmente ma il padre non va mai a prenderlo né è mai andato a scuola a parlare con le maestre. Non mi ha mai dato nulla per l'ho sentito la Per_1 settimana scorsa a telefono e lui mi ha detto -in prossimità di questa udienza – che mi poteva dare 50 euro. Lavora con il padre in un negozio di arredamenti a ad Aversa ed a Frattamaggiore. Vive con la moglie ai Colli Aminei. Per quanto riguarda i restanti periodi dell'anno
– Natale, Pasqua e vacanze estive – non l'ha mai preso se non saltuariamente. Non ha mai portato in vacanza. Per_1
Il procuratore della SIn. ha chiesto decidersi il giudizio. Pt_1
Il Collegio, alla luce dell'istruttoria svolta, conferma i provvedimenti provvisori adottati dal GI con ordinanza del 17.10-2024: affido esclusivo del minore alla madre con visite del padre come indicate: week-end alternati del minore con il padre dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00, cui vanno aggiunti due pomeriggi a settimana (martedi e giovedi) nei quali il padre prenderà il bambino a casa della madre alle ore 17.00 e lo ripoterà alle ore 19.00. Per i restanti periodi dell'anno, il minore trascorrerà con il padre e con la madre – alternativamente – i periodi dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 diocembre al 6 gennaio di ogni anno;
nelle vacanze pasquali, il minore
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starà con il padre e con la madre – sempre con criterio dell'alternanza – il giorno di Pasqua ed il Lunedi dell'Angelo; d'estate il piccolo Per_1 trascorrerà con il padre almeno 15 gg anche non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
Va, altresì, confermato il contributo al mantenimento del minore a carico del padre nella misura di € 250,00 mensili, in assenza di documentazione dalla quale possa presumersi o dedurre il reddito del;
tale somma – con decorrenza dal ricorso – è dovuta mensilmente CP_1 dal alla ricorrente, e sarà rivalutata da aprile 2026 secondo gli CP_1 indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018.
Spese non ripetibili, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Dispone l'affido esclusivo di alla madre, con modalità di Persona_2 visita padre-figlio minore come in parte motiva;
b) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento del figlio minore nella misura di € 250,00 mensili con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale da aprile 2026 da corrispondersi a Parte_1
c) Pone a carico di l'obbligo di contribuire nella misura CP_1 del 50% alle spese straordinarie della minore come indicate nel Protocollo del 2018; d) Spese di lite non ripetibili.
Così deciso in Napoli nella camera di conSIlio del 21.3. 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino dott. Raffaele Sdino
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