Sentenza 10 agosto 1979
Massime • 1
Il mandatario il quale abbia utilizzato, per soddisfare i suoi crediti nei confronti del mandante, una parte della somma di denaro messagli a disposizione da questi per il pagamento di debiti che il medesimo aveva interesse a estinguere per evitare la dichiarazione del proprio fallimento, si rende responsabile di un atto illecito in danno di colui che gli abbia conferito l'incarico; ne consegue che non e ammissibile la compensazione dei crediti del mandatario con il credito del mandante derivante dalla citata illecita distrazione, in quanto, a norma dell'art 1246 n 1 cod civ, la compensazione e vietata tutte le volte che il credito abbia per oggetto la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, sia nella Forma dell'impossessamento o della espropriazione da parte dell'autore dell'illecito, sia in quella della distrazione a favore proprio o di altri.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/1979, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1979 |
Testo completo
Il mandatario il quale abbia utilizzato, per soddisfare i suoi crediti nei confronti del mandante, una parte della somma di denaro messagli a disposizione da questi per il pagamento di debiti che il medesimo aveva interesse a estinguere per evitare la dichiarazione del proprio fallimento, si rende responsabile di un atto illecito in danno di colui che gli abbia conferito l'incarico; ne consegue che non e ammissibile la compensazione dei crediti del mandatario con il credito del mandante derivante dalla citata illecita distrazione, in quanto, a norma dell'art 1246 n 1 cod civ, la compensazione e vietata tutte le volte che il credito abbia per oggetto la restituzione di cose di cui il proprietario sia stato ingiustamente spogliato, sia nella Forma dell'impossessamento o della espropriazione da parte dell'autore dell'illecito, sia in quella della distrazione a favore proprio o di altri.*