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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1911 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1911/2024 promossa da:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Lorenzo Marenesi del Foro di Padova, con domicilio eletto
1 presso lo studio del predetto, in Torreglia (PD), via Vittorio Veneto
n.4
RECLAMANTI
contro
E C. Controparte_1
RECLAMATA NON COSTITUITA
e contro
Controparte_2
E C.
[...]
RECLAMATA NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 171/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 16 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Chiede che la Corte voglia revocare la sentenza n. 338/2024 Rep. n.
171/2024 Sent. del Tribunale di Padova per i motivi esposti nel reclamo
2 Ragioni della decisione
Con atto iscritto a ruolo in data 15 novembre 2025 e Parte_1
hanno proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la Parte_2
sentenza n.338/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024 con cui il Tribunale di Padova ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società in accoglimento Controparte_3
dell'istanza di autoliquidazione giudiziale presentata dal socio accomandatario . CP_1
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza alla società nonché alla Liquidazione Giudiziale, entrambe le parti reclamate hanno omesso di costituirsi.
A seguito di rinvio finalizzato ad acquisire le relazioni ed i rapporti redatti dal Curatore ex art.130 CCII ed altresì informazioni dal predetto in ordine ad eventuali ulteriori crediti nei confronti della società rispetto a quelli già risultanti dallo stato passivo prodotto dai reclamanti, all'attivo liquidabile e distribuibile, alla regolarità della contabilità della società ed all'attendibilità dei dati emergenti dal
“bilancio” al 21 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, alla quale è comparso il solo difensore delle parti reclamanti che ha insistito per l'accoglimento del reclamo.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova, rilevato che aveva presentato ricorso per la Controparte_1 T_ CP_3
3 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti, ritenuta superata la soglia stabilita dall'art.49, comma 5,
CCII, ritenuto altresì sussistente lo stato di insolvenza considerato “il significativo ammontare dei debiti, in particolare nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossioni”, ha ritenuto integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Con il primo motivo di impugnazione i reclamanti denunciano la nullità della sentenza per difetto di delibera societaria di autorizzazione a presentare domanda di autoliquidazione.
Con il secondo motivo i reclamanti deducono l'insussistenza in capo alla società dei requisiti dimensionali che costituiscono i CP_1
presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Preliminarmente all'esame dei motivi va affermata la legittimazione degli istanti a proporre il reclamo avverso la sentenza in oggetto.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – formatosi nella vigenza della legge fallimentare e senz'altro applicabile anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (sia per l'art.18 L.F. che per l'art.51 CCII il reclamo può essere proposto “da qualunque interessato”) –, ricomprende tra i legittimati attivi non solo i portatori di un interesse giuridico, ma chiunque vanti un interesse
4 solo anche morale alla revoca del fallimento (v., inter alia,
Cass.n.30107/2018; Cass. 6384/2017).
La Suprema Corte, infatti, ha escluso l'esperibilità dell'opposizione di terzo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proprio in considerazione che è riconosciuta la legittimazione processuale al reclamo ex art.18 L.F. a qualunque interessato, “intendendosi tutti coloro la cui posizione giuridica risulti incisa dalla dichiarativa di fallimento” (v. Cass. n.4786/2020).
Non vi è dubbio pertanto che siano legittimati al reclamo sia T_
, socio accomandante della società di cui è stata dichiarata la
[...]
liquidazione giudiziale, sia coniuge di , Parte_2 CP_1
comproprietaria dell'immobile che a seguito della liquidazione giudiziale verrebbe messo all'asta.
Il primo motivo, con il quale i reclamanti lamentano che la liquidazione giudiziale della società sia stata dichiarata in difetto di delibera societaria di autorizzazione a presentare domanda di autoliquidazione, non è fondato.
La domanda di autoliquidazione giudiziale è stata infatti proposta dal socio accomandatario cui spettava, come si evince dalla CP_1
visura camerale prodotta in allegato al ricorso, “l'amministrazione, la gestione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in
5 giudizio … per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcun limite”.
E' invece fondato il secondo motivo di reclamo.
E' pacifico, secondo il dato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, che l'esonero dalla liquidazione giudiziale è accordato all' “impresa minore”, ossia all'imprenditore che negli esercizi relativi ai tre anni precedenti quello di deposito dell'istanza di fallimento provi di avere realizzato un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00, ricavi non superiori ad euro 200.000,00 e che non abbia debiti superiori ad euro 500.000,00.
L'art.41, comma 4, CCII stabilisce che “Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.”.
Nel vigore della Legge Fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “… per dimostrare i requisiti di non fallibilità, di cui all'art.1, comma 2, l.fall. i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art.15, comma 4, l.fall. non assurgono
a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento,
6 anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.”
(Cass.
9.11.2020 n. 25025; conf. Cass.
1.12.2022 n.3581).
Nella specie, la società , in quanto società di persone, non era CP_1
obbligata al deposito dei bilanci presso la camera di commercio. Dalla documentazione prodotta dai reclamanti (conti economici e prospetti relativi ai dati rilevanti per l'attivo patrimoniale ed i ricavi) relativa agli esercizi 2021, 2022 e 2023, risultano, per tutti e tre gli anni in considerazione, un attivo patrimoniale e dei ricavi inferiori, rispettivamente, ad euro 300.000 e ad euro 200.000.
Inoltre, i debiti emersi all'esito delle insinuazioni al passivo sono inferiori ad euro 500.000 e dalle informazioni acquisite dal Curatore non sono stati riscontrati crediti nei confronti della società ulteriori a quelli già risultanti dallo stato passivo.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale vada accolto con conseguente revoca della stessa.
Va inoltre considerato che il novellato art.147 T.U. Spese di Giustizia prevede, al primo comma, che “in caso di revoca della dichiarazione
7 di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Nel caso di specie trattandosi di domanda di autoliquidazione giudiziale, non vi è un creditore istante e l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile alla debitrice che ha presentato la domanda di autoliquidazione ritenendo sussistenti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società.
Considerato che le parti reclamanti non hanno chiesto la rifusione delle spese e che le parti reclamate sono rimaste contumaci, non vi è luogo a pronunciarsi sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.2154/2024 R.G., così provvede:
8 1. In accoglimento del reclamo proposto da e Parte_1 [...]
, revoca la sentenza n. 338/2024 depositata il 16 Parte_2
ottobre 2024 dal Tribunale di Padova, di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
2. Nulla sulle spese di lite;
3. Accerta che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
è imputabile a con ogni Controparte_1 CP_1 CP_3
conseguenza in ordine alle spese della procedura ed al compenso del Curatore.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente
dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1911/2024 promossa da:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'avv. Lorenzo Marenesi del Foro di Padova, con domicilio eletto
1 presso lo studio del predetto, in Torreglia (PD), via Vittorio Veneto
n.4
RECLAMANTI
contro
E C. Controparte_1
RECLAMATA NON COSTITUITA
e contro
Controparte_2
E C.
[...]
RECLAMATA NON COSTITUITA
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 171/2024 del Tribunale di Padova, pubblicata il 16 ottobre 2024
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
Chiede che la Corte voglia revocare la sentenza n. 338/2024 Rep. n.
171/2024 Sent. del Tribunale di Padova per i motivi esposti nel reclamo
2 Ragioni della decisione
Con atto iscritto a ruolo in data 15 novembre 2025 e Parte_1
hanno proposto reclamo ex art. 51 CCII avverso la Parte_2
sentenza n.338/2024, pubblicata il 16 ottobre 2024 con cui il Tribunale di Padova ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società in accoglimento Controparte_3
dell'istanza di autoliquidazione giudiziale presentata dal socio accomandatario . CP_1
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza alla società nonché alla Liquidazione Giudiziale, entrambe le parti reclamate hanno omesso di costituirsi.
A seguito di rinvio finalizzato ad acquisire le relazioni ed i rapporti redatti dal Curatore ex art.130 CCII ed altresì informazioni dal predetto in ordine ad eventuali ulteriori crediti nei confronti della società rispetto a quelli già risultanti dallo stato passivo prodotto dai reclamanti, all'attivo liquidabile e distribuibile, alla regolarità della contabilità della società ed all'attendibilità dei dati emergenti dal
“bilancio” al 21 dicembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025, alla quale è comparso il solo difensore delle parti reclamanti che ha insistito per l'accoglimento del reclamo.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Padova, rilevato che aveva presentato ricorso per la Controparte_1 T_ CP_3
3 dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei propri confronti, ritenuta superata la soglia stabilita dall'art.49, comma 5,
CCII, ritenuto altresì sussistente lo stato di insolvenza considerato “il significativo ammontare dei debiti, in particolare nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossioni”, ha ritenuto integrati i presupposti per l'accoglimento della domanda e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Con il primo motivo di impugnazione i reclamanti denunciano la nullità della sentenza per difetto di delibera societaria di autorizzazione a presentare domanda di autoliquidazione.
Con il secondo motivo i reclamanti deducono l'insussistenza in capo alla società dei requisiti dimensionali che costituiscono i CP_1
presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale.
Preliminarmente all'esame dei motivi va affermata la legittimazione degli istanti a proporre il reclamo avverso la sentenza in oggetto.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – formatosi nella vigenza della legge fallimentare e senz'altro applicabile anche nell'ipotesi di liquidazione giudiziale (sia per l'art.18 L.F. che per l'art.51 CCII il reclamo può essere proposto “da qualunque interessato”) –, ricomprende tra i legittimati attivi non solo i portatori di un interesse giuridico, ma chiunque vanti un interesse
4 solo anche morale alla revoca del fallimento (v., inter alia,
Cass.n.30107/2018; Cass. 6384/2017).
La Suprema Corte, infatti, ha escluso l'esperibilità dell'opposizione di terzo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proprio in considerazione che è riconosciuta la legittimazione processuale al reclamo ex art.18 L.F. a qualunque interessato, “intendendosi tutti coloro la cui posizione giuridica risulti incisa dalla dichiarativa di fallimento” (v. Cass. n.4786/2020).
Non vi è dubbio pertanto che siano legittimati al reclamo sia T_
, socio accomandante della società di cui è stata dichiarata la
[...]
liquidazione giudiziale, sia coniuge di , Parte_2 CP_1
comproprietaria dell'immobile che a seguito della liquidazione giudiziale verrebbe messo all'asta.
Il primo motivo, con il quale i reclamanti lamentano che la liquidazione giudiziale della società sia stata dichiarata in difetto di delibera societaria di autorizzazione a presentare domanda di autoliquidazione, non è fondato.
La domanda di autoliquidazione giudiziale è stata infatti proposta dal socio accomandatario cui spettava, come si evince dalla CP_1
visura camerale prodotta in allegato al ricorso, “l'amministrazione, la gestione e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in
5 giudizio … per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza alcun limite”.
E' invece fondato il secondo motivo di reclamo.
E' pacifico, secondo il dato normativo di cui al combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. d) e 121 CCII, che l'esonero dalla liquidazione giudiziale è accordato all' “impresa minore”, ossia all'imprenditore che negli esercizi relativi ai tre anni precedenti quello di deposito dell'istanza di fallimento provi di avere realizzato un attivo patrimoniale non superiore ad euro 300.000,00, ricavi non superiori ad euro 200.000,00 e che non abbia debiti superiori ad euro 500.000,00.
L'art.41, comma 4, CCII stabilisce che “Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.”.
Nel vigore della Legge Fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “… per dimostrare i requisiti di non fallibilità, di cui all'art.1, comma 2, l.fall. i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi dell'art.15, comma 4, l.fall. non assurgono
a prova legale, potendo il debitore assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento,
6 anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.”
(Cass.
9.11.2020 n. 25025; conf. Cass.
1.12.2022 n.3581).
Nella specie, la società , in quanto società di persone, non era CP_1
obbligata al deposito dei bilanci presso la camera di commercio. Dalla documentazione prodotta dai reclamanti (conti economici e prospetti relativi ai dati rilevanti per l'attivo patrimoniale ed i ricavi) relativa agli esercizi 2021, 2022 e 2023, risultano, per tutti e tre gli anni in considerazione, un attivo patrimoniale e dei ricavi inferiori, rispettivamente, ad euro 300.000 e ad euro 200.000.
Inoltre, i debiti emersi all'esito delle insinuazioni al passivo sono inferiori ad euro 500.000 e dalle informazioni acquisite dal Curatore non sono stati riscontrati crediti nei confronti della società ulteriori a quelli già risultanti dallo stato passivo.
Ritiene pertanto il Collegio che, alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale vada accolto con conseguente revoca della stessa.
Va inoltre considerato che il novellato art.147 T.U. Spese di Giustizia prevede, al primo comma, che “in caso di revoca della dichiarazione
7 di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Nel caso di specie trattandosi di domanda di autoliquidazione giudiziale, non vi è un creditore istante e l'apertura della liquidazione giudiziale sia imputabile alla debitrice che ha presentato la domanda di autoliquidazione ritenendo sussistenti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale della società.
Considerato che le parti reclamanti non hanno chiesto la rifusione delle spese e che le parti reclamate sono rimaste contumaci, non vi è luogo a pronunciarsi sul punto.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.2154/2024 R.G., così provvede:
8 1. In accoglimento del reclamo proposto da e Parte_1 [...]
, revoca la sentenza n. 338/2024 depositata il 16 Parte_2
ottobre 2024 dal Tribunale di Padova, di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_3
2. Nulla sulle spese di lite;
3. Accerta che l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale
è imputabile a con ogni Controparte_1 CP_1 CP_3
conseguenza in ordine alle spese della procedura ed al compenso del Curatore.
Venezia, 20 marzo 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
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