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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4064/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Campobasso, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Domenico de Angelis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Selargius, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vacca per procura speciale a margine della memoria di costituzione, convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 20 dicembre 2023, ha agito Parte_1
Co in giudizio contro la Liquidatoria rassegnando le Controparte_1 CP_1
seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare che la SO attualmente in liquidazione - CP_1
Gestione regionale sanitaria liquidatoria della SO in persona del CP_1 commissario straordinario P.T., ha sempre corrisposto, alla ricorrente un importo pari 50% (€
8,91) dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità
Pubblica e pari ad € 17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente l'obbligo della resistente SO ATS Sardegna, in persona Controparte_2
del commissario straordinario P.T con sede legale in Sassari, via Enrico Costa n. 57, P.I
pagina 1 di 2 , C.F. a corrispondere alla ricorrente gli importi indicati alla lettera f) P.IVA_1 P.IVA_2 del presente ricorso per una somma complessiva di € 62,37;
C. per l'effetto condannare la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della SO
[...]
, in persona del commissario straordinario P.T, al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo di € 62,37 (sessantadue,37) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
D. condannare la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della SO , in CP_1
Cont persona del commissario straordinario P.T. della SO al pagamento di competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ha resistito in giudizio. CP_1
2. Con note scritte depositate in occasione dell'udienza del 9 maggio 2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. le parti hanno concordemente dato atto aver raggiunto un accordo stragiudiziale e, pertanto, chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
3. Poiché, pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia, deve dichiararsi integralmente cessata la materia del contendere.
4. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti, come da queste concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 5 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4064/2023 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliata in Campobasso, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Domenico de Angelis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Selargius, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vacca per procura speciale a margine della memoria di costituzione, convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente in data 20 dicembre 2023, ha agito Parte_1
Co in giudizio contro la Liquidatoria rassegnando le Controparte_1 CP_1
seguenti conclusioni:
“A. accertare e dichiarare che la SO attualmente in liquidazione - CP_1
Gestione regionale sanitaria liquidatoria della SO in persona del CP_1 commissario straordinario P.T., ha sempre corrisposto, alla ricorrente un importo pari 50% (€
8,91) dell'indennità contrattualmente prevista ex art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità
Pubblica e pari ad € 17,82 per quel che concerne i turni notturni festivi con entrata il giorno festivo ed uscita il giorno feriale successivo;
B. accertare e dichiarare l'illegittimità di tale condotta e conseguentemente l'obbligo della resistente SO ATS Sardegna, in persona Controparte_2
del commissario straordinario P.T con sede legale in Sassari, via Enrico Costa n. 57, P.I
pagina 1 di 2 , C.F. a corrispondere alla ricorrente gli importi indicati alla lettera f) P.IVA_1 P.IVA_2 del presente ricorso per una somma complessiva di € 62,37;
C. per l'effetto condannare la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della SO
[...]
, in persona del commissario straordinario P.T, al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo di € 62,37 (sessantadue,37) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
D. condannare la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria della SO , in CP_1
Cont persona del commissario straordinario P.T. della SO al pagamento di competenze professionali legali e spese di avvocato del presente procedimento, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ha resistito in giudizio. CP_1
2. Con note scritte depositate in occasione dell'udienza del 9 maggio 2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. le parti hanno concordemente dato atto aver raggiunto un accordo stragiudiziale e, pertanto, chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
3. Poiché, pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia, deve dichiararsi integralmente cessata la materia del contendere.
4. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese tra le parti, come da queste concordemente richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 5 giugno 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 2 di 2