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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/10/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro ZO H. BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13243.2023 R.A.C.L., promossa da:
UC RM ND
Avv. Pedone
Contro
Controparte_1
[...]
Parte ricorrente ha adito in data 28.11.23 questo Tribunale chiedendo accertarsi il nesso causale tra l'epatite hcv correlata contratta dal marito a seguito di contagio parentale Persona_1 con soggetto affetto da Hcv post trasfusionale ed il decesso del medesimo e quindi il proprio diritto all'assegno una tantum ex art.2, co.3 l.210.1992 con conseguente condanna del ministero convenuto al pagamento di quanto dovuto e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come il coniuge convivente abbia percepito l'indennizzo ex l.210.1992 a far data dall'1.9.06 ma come, in considerazione dell'aggravamento della patologia, sia deceduto in data 22.5.21; di avere assistito il marito sino al decesso e di avere chiesto, ma invano, in data 9.2.22 la prestazione per cui è causa. Fissata l'udienza di discussione, si è costituita l'amministrazione convenuta lamentando il difetto di prova del requisito della c.d. vivenza a carico [Cass. 11.5.18 n.11407] e comunque come l'epatopatia indennizzata non sia concausa del decesso del coniuge della ricorrente.
In corso di causa ha lamentato l'improcedibilità del ricorso ex art.5 l.210.92, essendo stato depositato ricorso amministrativo oltre il termine di legge.
In proposito, vale ricordare come l'art.5 cit. reciti: “1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.”
In proposito, si è osservato che “in tema di indennizzo del danno da emotrasfusione, il termine annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale, previsto dall'art. 5 della l. n. 210 del 1992, ha natura perentoria, come si evince sia dalla formulazione della norma, secondo cui, decorso il termine, la tutela giurisdizionale non è più esperibile, sia dalla "ratio legis", intesa a garantire l'interesse della collettività alla sollecita definizione di controversie che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa e giudiziale;
la relativa decadenza ha pertanto carattere pubblicistico, con conseguente irrilevanza del comportamento delle parti ai fini del decorso del termine” [Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/04/2018, n. 8959].
Nella specie, rilevato che il termine siccome fissato non può essere derogato con norma di fonte inferiore, si deve osservare come la stessa parte ricorrente evidenzi come “la comunicazione del verbale della CMO è avvenuta in data 6.4.2023, il ricorso amministrativo è stato proposto in data 9.8.2023 ed il provvedimento del risale al 10.11.2023”. Controparte_1
Ciò detto si deve osservare come, pur non azionando tempestivamente il ricorso amministrativo, parte ricorrente ha esperito il ricorso in sede giudiziaria entro l'anno (in data 28.11.23) dalla comunicazione del verbale sanitario.
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice
- della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 11/05/2018, n. 11407; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/11/2020, n. 26842].
Il requisito deve ritenersi integrato dalla emergenza di un contributo economico, anche non esclusivo, della vittima al sostentamento della famiglia in difetto di cui l'assegno una tantum perderebbe la sua peculiare funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto per assumere la diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata.
Parte ricorrente non ha fornito (né tempestivamente articolato) prova in merito al requisito della vivenza a carico, ma solo in merito all'assistenza personale prestata dalla ricorrente al marito con cui conviveva.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 21/10/2025
ZO BE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro ZO H. BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13243.2023 R.A.C.L., promossa da:
UC RM ND
Avv. Pedone
Contro
Controparte_1
[...]
Parte ricorrente ha adito in data 28.11.23 questo Tribunale chiedendo accertarsi il nesso causale tra l'epatite hcv correlata contratta dal marito a seguito di contagio parentale Persona_1 con soggetto affetto da Hcv post trasfusionale ed il decesso del medesimo e quindi il proprio diritto all'assegno una tantum ex art.2, co.3 l.210.1992 con conseguente condanna del ministero convenuto al pagamento di quanto dovuto e vittoria di spese di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone come il coniuge convivente abbia percepito l'indennizzo ex l.210.1992 a far data dall'1.9.06 ma come, in considerazione dell'aggravamento della patologia, sia deceduto in data 22.5.21; di avere assistito il marito sino al decesso e di avere chiesto, ma invano, in data 9.2.22 la prestazione per cui è causa. Fissata l'udienza di discussione, si è costituita l'amministrazione convenuta lamentando il difetto di prova del requisito della c.d. vivenza a carico [Cass. 11.5.18 n.11407] e comunque come l'epatopatia indennizzata non sia concausa del decesso del coniuge della ricorrente.
In corso di causa ha lamentato l'improcedibilità del ricorso ex art.5 l.210.92, essendo stato depositato ricorso amministrativo oltre il termine di legge.
In proposito, vale ricordare come l'art.5 cit. reciti: “1. Avverso il giudizio della commissione di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso al Ministro della sanità. Il ricorso è inoltrato entro trenta giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso.
2. Entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, il Ministro della sanità, sentito l'ufficio medico-legale, decide sul ricorso stesso con atto che è comunicato al ricorrente entro trenta giorni.
3. E' facoltà del ricorrente esperire l'azione dinanzi al giudice ordinario competente entro un anno dalla comunicazione della decisione sul ricorso o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione.”
In proposito, si è osservato che “in tema di indennizzo del danno da emotrasfusione, il termine annuale per l'esercizio dell'azione giudiziale, previsto dall'art. 5 della l. n. 210 del 1992, ha natura perentoria, come si evince sia dalla formulazione della norma, secondo cui, decorso il termine, la tutela giurisdizionale non è più esperibile, sia dalla "ratio legis", intesa a garantire l'interesse della collettività alla sollecita definizione di controversie che devono scontare una complessa fase di valutazione in sede amministrativa e giudiziale;
la relativa decadenza ha pertanto carattere pubblicistico, con conseguente irrilevanza del comportamento delle parti ai fini del decorso del termine” [Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 11/04/2018, n. 8959].
Nella specie, rilevato che il termine siccome fissato non può essere derogato con norma di fonte inferiore, si deve osservare come la stessa parte ricorrente evidenzi come “la comunicazione del verbale della CMO è avvenuta in data 6.4.2023, il ricorso amministrativo è stato proposto in data 9.8.2023 ed il provvedimento del risale al 10.11.2023”. Controparte_1
Ciò detto si deve osservare come, pur non azionando tempestivamente il ricorso amministrativo, parte ricorrente ha esperito il ricorso in sede giudiziaria entro l'anno (in data 28.11.23) dalla comunicazione del verbale sanitario.
In materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice
- della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 11/05/2018, n. 11407; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 25/11/2020, n. 26842].
Il requisito deve ritenersi integrato dalla emergenza di un contributo economico, anche non esclusivo, della vittima al sostentamento della famiglia in difetto di cui l'assegno una tantum perderebbe la sua peculiare funzione pubblicistica assistenziale di ristoro, anche economico, garantito dall'ordinamento agli stretti familiari del congiunto deceduto per assumere la diversa connotazione, latamente risarcitoria, dei cui presupposti non vi è, però, traccia alcuna nell'attuale sistema normativo della provvidenza qui trattata.
Parte ricorrente non ha fornito (né tempestivamente articolato) prova in merito al requisito della vivenza a carico, ma solo in merito all'assistenza personale prestata dalla ricorrente al marito con cui conviveva.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 21/10/2025
ZO BE