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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4927 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Giovanna Gianì Consigliere
dott. Elena Gelato Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 4886/2021, pendente
TRA
), rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Giardina Parte_1 CodiceFiscale_1 giusta delega in atti appellante
E
RA dello Stato (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, in P.IVA_1
proprio appellata
E
, contumace Controparte_1
1 appellata
Oggetto: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della impugnata sentenza n.
2640/2021 depositata in cancelleria in data 15.2.2021 dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Midili Concettina, respinta ogni contraria istanza, deduzione o eccezione così provvedere:
- in via principale e nel merito, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per tutti i motivi sopra illustrati e, per
l'effetto, disporre l'accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellata costituita: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello rigettare il gravame siccome infondato, con vittoria di competenze ed onorari”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha impugnato la sentenza n. 2640/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data Parte_1
15.2.2021, con la quale era stata rigettata l'opposizione dallo stesso proposta avverso la cartella esattoriale n. 097 2016 0137745088, notificatagli in data 16.9.2016 dall Controparte_2
, recante l'ingiunzione di pagamento della somma di euro 2.213,71.
[...]
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 46/1999, dell'art. 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 nonché del Testo
Unico in materia di spese di giustizia.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della conclusione tratta del primo Giudice, che aveva ritenuto che l'iscrizione a ruolo del credito dell'RA dello Stato trovasse la sua legittimazione nel d.lgs.
n. 46/1999, art. 17-21, e nel R.D. n. 1611/1933, art. 21, sulla cui base l'RA Generale dello
Stato avrebbe affidato ad il servizio di riscossione dei compensi liquidati in proprio Controparte_3
favore dalle autorità giudiziarie.
Al contrario, secondo quanto prospettato dall'appellante, non era rinvenibile nell'ordinamento alcuna norma atta ad autorizzare specificatamente l'RA Generale dello Stato a riscuotere in proprio nome e per proprio conto a mezzo ruolo qualsivoglia somma di danaro.
2 L'appellante ha del resto evidenziato come, quand'anche si trattasse del recupero di spese legali
(riferibili al giudizio disciplinare intentato in suo danno quale Magistrato militare), l'RA non sarebbe stata comunque legittimata a riscuoterle mediante ruolo, e ciò in primo luogo in ragione del fatto che l'RA Generale dello Stato non poteva essere considerato come soggetto titolare di crediti, semmai facenti capo al soggetto rappresentato in giudizio dalla stessa RA (nel caso di specie il ), e in secondo luogo in considerazione del fatto che il T.U. delle Spese Controparte_4 di Giustizia prevedeva la facoltà di iscrizione a ruolo delle spese legali solo nell'ambito di un processo penale o nei casi di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, qui non ricorrenti.
Il riferimento del primo Giudice all'art. 17 del d.lgs. n. 46/1999 (in forza del quale “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”) sarebbe poi erroneo, posto che l'RA Generale dello Stato non poteva essere qualificata come “ente”, bensì quale mero “organo” dello Stato, e comunque le somme iscritte a ruolo, lungi dal poter essere qualificate come “entrate diverse dalle imposte sui redditi”, erano invece giuridicamente inquadrabili nella sfera dei diritti soggettivi vantati dal singolo Avvocato dello Stato nei riguardi dello Stato medesimo, tenuto a retribuire le relative prestazioni.
Neppure, ad avviso dell'appellante, giovava il riferimento del Tribunale all'art. 21 del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611 (in forza del quale “L'avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione”), posto che le legittimazione conferita all'RA di Stato a ”curare l'esazione” delle competenze non poteva ritenersi tout court coincidente con la diversa facoltà di “riscuotere mediante ruolo”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza impugnata per omessa o carente motivazione in ordine alla ritenuta idoneità della nota del 7 novembre 2008 ad interrompere il termine di prescrizione.
In proposito il dr. ha ribadito come la missiva ricevuta in data 7 novembre 2008 contenesse Parte_1
unicamente una copia della sentenza n. 315/1999 emessa dalla Corte di Cassazione in suo danno e fosse invece priva di alcuna contestuale intimazione ad adempiere o di messa in mora, di modo che
3 non poteva ritenersi il compimento di alcun atto idoneo ad interrompere la prescrizione decennale, con conseguente estinzione del credito iscritto a ruolo.
Il primo Giudice aveva del tutto omesso di pronunciarsi sul punto, avendo ritenuto esistente l'intimazione di pagamento nonostante le articolate eccezioni formulate dall'opponente e nonostante l'omesso assolvimento, da parte del soggetto a ciò tenuto, dell'onere di dimostrare l'esatto contenuto della raccomandata inviata.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, primo comma della l. n. 241/1990, nonché dell'art. 7, primo comma della l. n. 212/2000 e dell'art.25 del
D.P.R. n. 602/1973.
In proposito ha ribadito come l si fosse limitato ad indicare nella parte motiva Controparte_5 della cartella esattoriale la dizione: “competenza Avvocati e Procuratori dello stato a carico delle controparti legge
559/93” e a riportare gli estremi identificativi della sentenza emessa all'esito del giudizio tenutosi davanti alla Corte di Cassazione cui il aveva preso parte negli anni '90, il che peraltro, Parte_1 considerato il fuorviante riferimento alla legge 559/93 (che nell'unica parte riferibile all'RA dello Stato si limitava a dettare norme in tema di contabilità), non consentiva di comprendere le ragioni logiche e giuridiche in base alle quali l'RA dello Stato aveva (indebitamente) proceduto all'iscrizione a ruolo di somme a suo carico, ciò che si poneva in violazione del diritto di difesa e del principio di legalità dell'azione amministrativa.
Sotto altro profilo l'appellante ha censurato la motivazione con cui il Tribunale aveva disatteso l'eccezione di decadenza per mancato rispetto del termine previsto per l'iscrizione a ruolo, posto che la tesi prospettata dal Giudice relativa all'applicabilità delle norme di cui all'art. 25 del D.P.R. n.
602/1973 ai soli crediti di natura tributaria era contraria all'orientamento della Suprema Corte, secondo il quale il termine decadenziale la cui violazione determina la nullità della cartella esattoriale doveva ritenersi applicabile anche alle imposte diverse da quelle sul reddito.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha richiesto, in totale riforma della pronuncia di primo grado, l'accoglimento dell'opposizione originariamente proposta.
L'RA dello Stato si è costituita resistendo al gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
L' non costituitasi nel giudizio di primo grado, è rimasta Controparte_2 contumace anche nella presente sede.
4 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; in quella sede sono stati assegnati alle parti un termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e un ulteriore termine di venti giorni per lo scambio delle memorie di replica (non soggetti a sospensione feriale considerato l'oggetto del giudizio).
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Deve essere disatteso il primo motivo di gravame, con il quale viene contestata la facoltà, in capo all'RA dello Stato, di procedere alla riscossione di crediti mediante iscrizione a ruolo.
Come già evidenziato dal primo Giudice, l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 prevede, infatti, che “Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello
Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi...”.
Il testo normativo in oggetto consente la riscossione mediante ruolo anche per le entrate extra- tributarie, purché, qualora si tratti di entrate “aventi causa in rapporti di diritto privato”, le stesse risultino
“da titolo avente efficacia esecutiva” (v. art. 21 d.lgs. 46/99).
L'astratta legittimazione dell'RA erariale, appunto quale organo dello Stato, a procedere alla riscossione mediante ruolo è dunque sancita dalla generale disposizione appena menzionata;
trattandosi poi di somme previste nell'ambito di una sentenza (definitiva), è soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 21 del richiamato testo normativo.
Le censure dell'appellante relativa alla mancata titolarità di alcun credito suscettibile di essere riscosso mediante ruolo da parte dell'RA di Stato, sulle quali si fonda l'eccezione di difetto di legittimazione in capo all'odierna appellata, sono poi superabili in ragione del tenore dell'art. 21 del
R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'RA dello Stato”), a norma del quale: “L'avvocatura generale dello Stato
e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, numero 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato”.
La norma in oggetto attribuisce dunque una legittimazione all'RA, in proprio, a riscuotere nel suo interesse le competenze poste a carico del soccombente, nella sua qualità di distrattaria ex lege delle spese liquidate in favore delle Amministrazioni patrocinate in giudizio.
5 Il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante contesta il contenuto della raccomandata allo stesso inviata nel novembre 2008 e, per questa via, la ritenuta interruzione del decorso del termine decennale di prescrizione, non è suscettibile di accoglimento.
Premesso che l'RA dello Stato ha ab origine prodotto la raccomandata inviata al il 7 Parte_1 novembre 2008 e dallo stesso ricevuta il 12 novembre 2008, contenente un'espressa richiesta di pagamento e messa in mora, corredata dall'avviso di ricevimento della stessa, deve ritenersi assolto l'onere probatorio facente capo all'amministrazione (si rimanda al doc. 2 del fascicolo di primo grado),
Ed invero, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte, “la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata, unitamente all'avviso di ricevimento della stessa, fa presumere, ex art. 1335 c.c., la conoscenza di tale atto da parte del destinatario, al quale spetta, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento” (Cass., ord., 15.1.2025); in particolare, “ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto” (Cass., ord., 3.10.2018,
n. 24149; nello stesso senso, tra le altre, Cass., 22.5.2015, n. 10630).
Le contrarie pronunce citata dall'appellante non consentono di diversamente opinare, posto che si riferiscono ai casi in cui il mittente si sia limitato a produrre la cartolina di ricevimento e non il contenuto della busta medesima, evenienza che, come detto, non è qui ricorrente.
Né, infine, a consentire di dubitare della genuinità della documentazione prodotta dall'RA dello Stato può soccorrere la circostanza che il numero di protocollo atto a identificare l'intimazione inviata al presente nell'incipit della missiva di messa in mora inviata il 7.11.2008, fosse stato Parte_1
poi riportato con dicitura manoscritta sul retro dell'avviso di ricevimento, trattandosi di un'indicazione priva di alcuna rilevanza nell'ambito del procedimento notificatorio (in quanto appunto riferibile ad un numero di protocollo interno idoneo a identificare l'atto di messa in mora, e non già a quello che contraddistingue la lettera raccomandata inviata al debitore) e non potendo comunque ritenersi che, in assenza di alcuna contestazione relativa al numero identificativo della raccomandata, il mero fatto dell'apposizione manoscritta di tale dicitura sia tale da rendere
“inattendibile” il collegamento tra la raccomandata prodotta e il suo contenuto.
Il terzo motivo d'appello, con il quale si eccepisce la nullità della cartella per difetto di motivazione, deve infine essere rigettato.
6 La menzione degli estremi della sentenza emessa a definizione del giudizio di Cassazione di cui era parte il è invero idonea a consentire di evincere l'oggetto della pretesa, ciò che del resto è Parte_1 stato confermato dalla proposizione dell'odierna opposizione, nel cui ambito lo stesso ha svolto difese nel merito, con conseguente sanatoria di ogni ipotetico vizio (in argomento, cfr., Cass.,
18.4.2017, n. 9778; Cass., 31.1.2013, n. 2373).
La considerazione che precede è dirimente, posto che il contenuto del modello ministeriale della cartella di pagamento, nella parte in cui prevede la necessità di indicazione “degli elementi sulla base dei quali è stata disposta l'iscrizione a ruolo” si riferisce all'evidenza agli elementi di fatto della pretesa iscritta a ruolo (come detto chiaramente indicati nel caso di specie) e non certo al fondamento giuridico della iscrizione a ruolo;
per quanto necessario, anche sotto questo profilo il dimostra di aver ben Parte_1 compreso la questione, se è vero che la stessa costituisce oggetto del primo motivo dell'opposizione, sopra esaminato in senso negativo all'opponente.
Con riguardo infine al termine decadenziale, sono del tutto condivisibili le considerazioni esposte dal primo Giudice, che, in ossequio all'orientamento della Suprema Corte, ha chiarito che la riscossione delle spese non aventi natura tributaria, qual è pacificamente quella di specie, “non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo”, conclusione, quest'ultima, che vale anche a smentire le ventilate censure di ingiustificata difformità di trattamento ventilate dall'odierno appellante (in questi termini, con riguardo alla riscossione delle spese di un giudizio penale, Cass.,
10.5.2023, n. 12614; in argomento, tra le altre, Cass., 8.11.2018, n. 28529; Cass., 16.12.2014, n. 26424;
Cass., 3.8.2005, n. 16203).
Alla luce delle considerazioni che precedono la pronuncia di primo grado deve essere confermata.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Giusto il disposto di cui all'art. 13 del T.U. spese di giustizia, deve infine essere accertata la debenza,
a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 4886/2021, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta l'appello;
7 2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'RA dello Stato, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 3 settembre 2025.
Il cons. est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto
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