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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 07/06/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale di Varese, composto dai magistrati
Dott. Dario Giuseppe Papa Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Leggio Giudice riunito in camera di consiglio nel procedimento n. 28 – 1 / 2025 r.g. promosso da
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avvocati Andrea Bordone e Mario Lotti nei confronti di p.iva ), con sede a Varese (VA), v.le Europa n. 90, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Luca CP_2
Franceschet ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti e i documenti;
viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del Tribunale di Varese;
premesso che il creditore istante vanta un credito di lavoro portato da verbale di conciliazione giudiziale e pedissequo atto di precetto per euro 5.960,35, non contestato dalla parte resistente;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCII;
1 rilevato in particolare che, ai sensi dell'art. 121 CCII, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII e che, nella specie, parte resistente non ha provato il mancato superamento delle soglie previste ex lege ai fini della qualificazione quale impresa minore;
ritenuto che
versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in CP_1 grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i. la sussistenza del credito vantato dal ricorrente non adempiuto nonostante sia portato da titolo esecutivo;
ii. la procedura esecutiva, con esito negativo, promossa dal ricorrente (vd. verbali di pignoramento prodotti sub doc. 2 fascicolo ricorrente); iii. l'esistenza di un debito erariale, sulla base del ruolo di , da cui risultano Controparte_3 cartelle di pagamento pendenti non rateizzate (nonché l'assenza di istanze di rateizzazione ritualmente presentate), per debiti erariali e previdenziali scaduti del complessivo importo di € 28.401,68; iv. le dichiarazioni rese dalla Società in sede di memoria integrativa ex art. 41 CCII, ove si dà atto dell'incapacità della Società “…di colmare le perdite esclusivamente con gli apporti del delivery e delle attività ad esso correlate”; v. i dati di bilancio (anno 2024) che costituiscono chiaro indice di uno stato di crisi, rilevandosi in particolare una eccedenza dell'attivo sul passivo (risultato di esercizio per - € 164.507), che denuncia una situazione di squilibrio patrimoniale, nonché un rapporto valore – costi della produzione negativo, che evidenzia l' incapacità dell'impresa di produrre utile con la gestione tipica o caratteristica;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili, tenuto conto dei debiti erariali, supera la soglia di cui all'art. 49, comma 5, CCII;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (cod. fisc. Controparte_1
con sede legale a Varese, Viale Europa n. 90; P.IVA_1 nomina la dott.ssa Ida Carnevale Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. Curatore, professionista iscritto nell'albo dei gestori della crisi Persona_1 d'impresa di cui all'art. 356 CCII, il quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 2 di 4 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 15 ottobre 2025 ad ore 12:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115; dispone
pag. 3 di 4 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Varese nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile in data
16/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ida Carnevale Dario Giuseppe Papa
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