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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/07/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 882/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 882/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ROBERTO FRATONI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FERNANDO Controparte_1 P.IVA_1
M. GABETTA (CF e dell'Avv. SERENA FUSILLI (CF: C.F._3
) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 891/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
25/10/2022
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
In data 12/06/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza n. 891/2022, pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 25.10.2022, pubblicata in data 25.10.2022, RG 1457/2020, Repertorio 1862/2022 del 26.10.2022, accertata la fondatezza della domanda proposta dalle parta appellante, respinta ogni eccezione formulata sul punto dalla parte convenuta e riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia, in accoglimento dei motivi di cui all'appello proposto Voglia accogliere le conclusioni come di seguito precisate: “Voglia la Corte di Appello di Firenze respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere:
- Omissis...
- NEL MERITO in accoglimento dei motivi esposti attinenti alla determinazione del TAEG - TAE, della inclusione della assicurazione nel relativo calcolo, alla indeterminatezza e scarsa trasparenza dei contratti con particolare riguardo alla tutela consumeristica che deve essere applicata anche in presenza di ammortamento alla francese e alla mancata approvazione per scritto del regime finanziario adottato e ciò in violazione delle Delibere CICR evidenziate, e degli arresti della Corte di Giustizia Europea sempre in tema di tutela del consumatore, dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per la violazione della normativa che tutela il consumatore, e per violazione dell'articolo 117, comma 4 e 6, TUB e/o per violazione dell'articolo 125 bis TUB individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate dovute per il primo contratto fino al gennaio 2016 e per il secondo contratto fino al dicembre 2018 o nell'interesse previsto dagli articolo 117, settimo comma, e 125 bis TUB e, per l'effetto, condannare la finanziaria convenuta a restituire alla parte attrice sul primo contratto sulle rate scadute al gennaio 2016 la somma di €. 3.898,82.= e sul secondo contratto sulle rate scadute al dicembre 2018 la somma di €. 4.900,22.= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia risultante dalla differenza del calcolo degli interessi calcolati secondo il tasso
pagina 2 di 24 convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o, comunque, da quello indicato dall'articolo 117, comma 7, del TUB o 125 bis TUB, operando la sostituzione del tasso legale con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del finanziamento, secondo la somma sopra precisata o operando la sostituzione del tasso praticato contrattualmente con quello previsto dall'articolo 117 TUB, comma 7, o 125 bis TUB (tasso BOT) o con quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile della quale si chiede l'ammissione e comunque nella maniera più favorevole alla parte attrice. IN VIA ISTRUTTORIA disporsi la CTU volta ad accertare l'esistenza o meno della indeterminatezza del contratto in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché, accertare se il contenuto contrattuale viola le disposizioni della Corte di Giustizia Europea secondo gli ultimi arresti in tema di tutela del consumatore, disponendo la rideterminazione degli interessi dovuti ai sensi degli articoli 117 o 125 bis TUB nei limiti del tasso previsto per i BOT, o nella misura ritenuta di giustizia ai sensi della normativa e della giurisprudenza Nazionale ed Europea. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“piaccia all'Ill.mo Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, ed emessa ogni opportuna pronunzia, rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata e così GIUDICARE
Nel merito: confermare la sentenza impugnata ed, in ogni caso, rigettare le domande del Signor , in quanto infondate in fatto e in diritto, per le Parte_1 ragioni dedotte in atti o come meglio ritenuto;
- Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 891/2022 pubblicata il 25/10/2022, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
a) rigetta tutte le domande di parte attrice;
b) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in misura pari alla metà dell'intero che si liquida complessivamente per complessi professionali in euro 3.387,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase
pagina 3 di 24 decisionale), oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
c) compensa le spese di lite in misura pari al 50% dell'intero liquidato al capo precedente;
d) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di , il quale, Parte_1 rappresentando di avere sottoscritto con in data Controparte_1
11/01/2014, il contratto di finanziamento chirografario n. 13302043, per un importo pari ad € 21.028,00 ed in data 10/12/2015, il contratto di finanziamento chirografario n. 15635997, per un importo pari ad € 17.026,00, lamentava, in relazione ad ambedue i contratti: a) l'applicazione di “oneri, spese ed interessi, anche moratori che […] superavano il cd. tasso soglia”, con la conseguente sanzione della nullità parziale di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto corrisposto a tale titolo, quantificato in €
4.176,98 per il finanziamento dell'11/01/2014 ed in € 4.992,42 per quello del
10/12/2015; b) l'applicazione di un piano di ammortamento “alla francese”, con utilizzazione di un interesse non semplice, ma composto, con la conseguenza che il costo effettivo del prestito sarebbe stato maggiore del tasso indicato nel contratto, che sarebbe stato violato il divieto di anatocismo e che sarebbe venuta all'evidenza la necessità di ricostruire il piano di ammortamento con l'uso dell'interesse legale, essendo nulla, in quanto incerta, la stessa indicazione numerica del tasso di interesse;
c) l'applicazione di un TAEG superiore rispetto a quello pubblicizzato, con conseguente operatività dell'art. 1284 c.c. e del comma
6 dell'art. 117 TUB e con richiesta di restituzione, per il primo contratto, della somma di € 3.898,82 e, per il secondo contratto, di € 4.900,22, quale differenza tra gli interessi corrisposti e quelli dovuti in virtù della rideterminazione del costo del finanziamento in misura pari agli interessi al tasso legale;
d) la violazione della normativa consumeristica, essendo stati lesi i principi di determinabilità e di pagina 4 di 24 buona fede che dovrebbero qualificare la condotta della finanziatrice, quale contraente forte, nei confronti del cliente.
Si era costituita in giudizio la convenuta , la quale aveva Controparte_1 eccepito, anzitutto, che in nessuno dei due contratti di finanziamento azionati era stata prevista la corresponsione di interessi di mora, per il caso di ritardato pagamento, essendo stati previsti interessi solo sulla quota capitale del debito residuo, per i casi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto e, secondariamente, che l'attore aveva conteggiato voci relative a percentuali riferite a rimborsi di spesa o a penali a carattere risarcitorio, che non costituivano pattuizione di interessi e che, dunque, risultavano escluse dal raffronto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia d'usura. Secondo la convenuta, che aveva invocato la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n.
19597/2020, il non avrebbe considerato la vigenza del principio di Pt_1 omogeneità, secondo cui, ai fini della verifica in materia d'usura, il confronto con il tasso soglia avrebbe dovuto essere effettuato con riferimento al TEG, determinato sulla base delle Istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti, che escludevano espressamente l'inclusione di interessi di mora, penali e di oneri assimilabili, contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
La finanziatrice, inoltre, aveva eccepito l'omessa indicazione, da parte del Pt_1 dei criteri di ricalcolo del TAEG dal medesimo compiuto, nonché l'erroneo inserimento nel TAEG dei premi assicurativi delle polizze facoltative, contestando, infine, la qualificazione del tipo di ammortamento dei contratti di finanziamento stipulati, che sarebbe stato invece, quello “alla francese”, ma a capitalizzazione semplice, con eliminazione in radice di ogni rischio anatocistico.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_1 CP_1
pagina 5 di 24 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Sulla polizza assicurativa – natura obbligatoria – stipula coeva al contratto e per pari durata;
2. Applicazione del tasso “alla francese” – indeterminatezza ed anatocismo – calcolo interessi ex articolo 125 bis TUB;
3. Trasparenza contrattuale – necessità – delibere CICR del 2000 e del 2003;
4. Necessità della ammissione della CTU vista la mancata dimostrazione delle affermazioni della sentenza;
5. In tema di trasparenza delle operazioni bancarie direttiva 2014/17/UE
. Controparte_2
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse dal alla sentenza impugnata, della Pt_1 quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 12/06/2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 6 di 24 Con il primo motivo, il critica la sentenza nella parte in cui il primo Giudice, Pt_1 con riferimento alle polizze assicurative da lui sottoscritte ed alla specifica doglianza dedotta circa l'errata indicazione del TAEG in entrambi contratti, da cui l'attore aveva fatto discendere la nullità delle relative clausole ex art. 117 co. 6
T.U.B., ha affermato che “(…) i relativi premi non possono essere computati ai fini del calcolo del TAEG, con conseguente infondatezza della censura in esame.
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al contratto n. 15635997, rispetto al quale parte attrice ha perfino del tutto omesso di allegare il TAEG calcolato in difformità rispetto a quello riportato sul testo negoziale. Pertanto, alcuna nullità dei contratti di prestito al consumo può ritenersi sussistente in relazione ai profili ora esaminati”.
In particolare l'APPELLANTE, nel criticare quanto statuito dal Giudice di prime cure, precisa che, in ogni caso, sarebbe stata a proporre, CP_1 contestualmente alla stipula dei due contratti di finanziamento, l'assunzione delle suddette polizze, per un periodo corrispondente alla rispettiva durata dei medesimi e, quindi, sebbene il Tribunale abbia ritenuto che tale costo dovesse essere escluso dal computo del TAEG, non essendone la beneficiaria, lo CP_1 stesso avrebbe dovuto essere, “comunque computato nei costi allegati al contratto e fare parte quindi del calcolo del TAEG”.
Infatti, a suo dire, anche se non sarebbe riscontrabile in capo a un CP_1 beneficio diretto conseguente alla stipula, sicuramente la stessa avrebbe ottenuto un beneficio indiretto, consistente nella sicura provvigione dell'ente assicurativo, perché diversamente opinando, non si capirebbe quale utilità avrebbe ricevuto l'APPELLATA dalla stipula dei due contratti in argomento, non essendo la stessa un ente di beneficenza, ma una società finanziaria con fini di lucro.
Replica eccependo l'inammissibilità nonché l'infondatezza del motivo in CP_1 esame, in quanto, come statuito dal Giudice di primo grado, le polizze in oggetto pagina 7 di 24 prevedevano, esclusivamente prestazioni in favore dell'assicurato (o dei suoi eredi) e, pertanto, risultavano del tutto scollegate dal rischio di credito da essa società finanziaria assunto. Inoltre, avrebbe rilievo, a suo dire, anche la natura delle polizze, non essendo sufficiente che le stesse siano contestuali alla conclusione del finanziamento ed abbiano la stessa durata del contratto, occorrendo, altresì, che in esse siano previste coperture di rischi strettamente connessi alle ragioni del credito, mentre invece, nel caso di specie, essa intermediaria non sarebbe stata neppure individuata come beneficiaria, né
l'indennizzo dovuto sarebbe stato parametrato, in alcun modo, al debito residuo dell'assicurato nei propri confronti.
Inoltre, precisa che, ai fini del calcolo del TAEG - sempre in riferimento CP_1 ai premi assicurativi – avrebbero dovuto essere presi in considerazione solamente i costi relativi alle polizze assicurative obbligatorie, mentre invece, nel caso di specie, entrambe le polizze assicurative sarebbero state espressamente qualificate come facoltative.
Ciò posto, rileva il Collegio in primo luogo, che ai sensi del comma 2 dell'art. 121
TUB “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” e che ai sensi del comma 3 “la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Nondimeno il Collegio richiama l'orientamento espresso dalla Corte regolatrice secondo cui, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
pagina 8 di 24 amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 e la successiva Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023)” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 35017 del 2024).
Occorre quindi accertare se polizze contratte dal abbiano costituito o meno Pt_1 un “requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, rilevandosi che la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata”, costituiscono elementi presuntivi non sufficienti a dimostrare l'obbligatorietà della polizza.
La S.C. anche se ai fini della verifica dell'usura, ha avuto modo di precisare che
“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°,
c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
- la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso (come quello in esame) di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. Civ. n. 3460/2024; Cass. n.
29501 del 2023; Cass. n. 13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n.
17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n. 3025 del 2022; Cass. n.
pagina 9 di 24 37058 del 2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n. 8806 del 2017).
Da tanto si comprende come la condizione necessaria affinché il costo delle polizze assicurative possa rientrare nel calcolo del TAEG è che lo stesso sia collegato alla concessione del credito, “nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione” e tale collegamento può essere provato anche con presunzioni, cioè tramite indizi gravi, precisi e concordanti.
Pertanto, sempre “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n.
22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15114 del
06/06/2025).
L'intermediario in presenza di una spesa assicurativa contestuale all'erogazione del mutuo può, dunque, fornire prova contraria del fatto che, ad esempio, i costi dei contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti) seppure contestuali al finanziamento, non siano finalizzati in alcun modo a garantire il rimborso totale o parziale del credito e quindi, non possano rilevare ai fini del calcolo del TAEG. Del pari può provare che non debbano essere inclusi in tale calcolo, i costi per le coperture assicurative obbligatorie che non siano però, connesse direttamente al contratto di finanziamento.
pagina 10 di 24 Orbene, nel caso di specie, nei contratti di finanziamento in data 11/01/2014 e
14/12/2015 è rispettivamente previsto quanto segue:
Come si può notare, con riferimento al primo contratto di finanziamento in data
11/01/2014, nel calcolo del TAEG sono stati compresi i costi assicurativi facoltativi come risulta dallo stesso contratto:
Nel secondo contratto di finanziamento in data 14/12/2015, non sono stati, invece, inclusi nel TAEG i premi assicurativi, per il fatto che non sono state previste coperture assicurative, neppure facoltative.
Il non ha, dunque, di che dolersi, avendo anche le polizze prodotte da Pt_1 in primo grado, per loro natura, previsto unicamente prestazioni in CP_1 favore dell'assicurato (o dei suoi eredi), in seguito ad eventi come invalidità
pagina 11 di 24 permanente da infortunio (per quanto concerne Euro Assistance – doc. 3) e decesso, inabilità temporanea, ricovero ospedaliero, perdita involontaria di impiego, life events (per quanto riguarda MetLife - doc. 4 di seguito riprodotto nella parte di interesse):
Trattasi, dunque, di polizze del tutto scollegate dal rischio di credito paventato da non essendo la loro finalità utile al rimborso dei finanziamenti in CP_1 oggetto, non essendo stato previsto alcun indennizzo parametrato al debito residuo, né individuato l'intermediario come beneficiario.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto, confermata, seppure con la sopra estesa diversa motivazione.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo, l'APPELLANTE critica la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha affermato: “l'attore contesta l'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese, a rata costante, come fonte di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso d'interesse e altresì come fonte di anatocismo. Le doglianze sono infondate”.
pagina 12 di 24 A detta del il Tribunale si sarebbe riferito a pronunce dell'ABF molto datate Pt_1
e contestabili da ogni punto di vista, nonché ad una sentenza del Tribunale di
Torino, sulla cui base ha fondato, utilizzandone il testo, le proprie conclusioni, senza, tuttavia, aver fatto un riscontro probatorio oggettivo, frutto di un esame matematico- finanziario, che solamente una CTU avrebbe potuto effettuare.
Inoltre, precisa l'APPELLANTE, riguardo alle modalità del calcolo degli interessi di ogni singola rata, che gli stessi interessi maturerebbero sul debito residuo, sia nel caso di regime di capitalizzazione semplice, che in quello composto e che la differenza tra i due regimi si sostanzierebbe, precisamente nel diverso criterio di proporzionalità applicato:
• il regime finanziario di capitalizzazione semplice si realizzerebbe attraverso la produzione di interessi che maturano giorno per giorno e la cui esigibilità si perfezionerebbe solo con il decorso totale della durata del prestito;
• nel regime di capitalizzazione composta, invece, pur maturando gli interessi giorno per giorno, la loro esigibilità sarebbe cadenzata da un “timing”, concordato fra le parti, che riconosce al creditore il diritto alla loro percezione anticipata
(mensile, trimestrale, o semestrale) rispetto alla conclusione del contratto, inducendo così un ritmo “esponenziale” alla loro maturazione, che è “una funzione crescente in progressione geometrica di ragione (1 + 𝑖)”.
A detta del quindi, il maggiore costo, in termini di interessi, che il regime Pt_1 di capitalizzazione composto comporterebbe rispetto a quello di capitalizzazione semplice, avrebbe conseguenze significative sul piano patrimoniale, di talché, per verificare il regime finanziario adottato, si sarebbe dovuto utilizzare il principio di equità (o equivalenza finanziaria), insistendo per l'ammissione della CTU, al fine di attualizzare tutti i rimborsi futuri al momento del prestito iniziale e controllare che il valore di tutti questi rimborsi attualizzati al momento iniziale, fosse proprio uguale alla somma finanziata.
pagina 13 di 24 Replica l'APPELLATA eccependo l'inammissibilità del rilievo critico e deducendo che il piano di ammortamento alla francese applicato nei contratti in esame non comporterebbe alcuna indeterminatezza del tasso di interesse, prevedendo un regime di capitalizzazione semplice, e segnatamente, una rata costante, composta da una quota di interessi decrescente, calcolata sul debito residuo risultante al periodo precedente e da una quota capitale crescente, pari alla differenza tra l'importo della rata e quello degli interessi, con la conseguenza che sarebbe esclusa ogni ipotesi di applicazione di interessi anatocistici.
Ciò posto, rileva Collegio in primo luogo, che le Sezioni Unite della Corte
Suprema, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese tradizionali a tasso fisso, hanno osservato che: “a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente
pagina 14 di 24 inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime
“composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (Cass. Sez. unite sentenza n. 15130/2024).
Tale principio è stato riaffermato, di recente, dalla Corte regolatrice anche con riguardo al mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, con Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025.
pagina 15 di 24 Il metodo "alla francese'' comporta, quindi, che gli interessi siano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo a cui la rata stessa si riferisce. L'importo così calcolato viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale, il che non comporta, dunque, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Nel caso di specie, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, entrambi i contratti di finanziamento prevedono, nella parte delle "Informazioni
Europee di base", all'art.2 rubricato “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, oltre al numero di rate mensili e al loro ammontare costante, anche l'applicazione dell'art. 1194 c.c., precisando che “Il cliente pagherà gli interessi
e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese;
(..) - l'importo di ciascuna rata, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, sarà maggiorato delle spese di incasso e di gestione pratica (..)".
Si riportano di seguito le condizioni contrattuali sopra descritte:
pagina 16 di 24 Orbene, trovando applicazione l'art. 1194 c.c.", la quota capitale è individuata, ad ogni scadenza, dalla differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo.
pagina 17 di 24 Nell'immutabilità della rata, pertanto, come sostenuto correttamente dal Giudice di prime cure, alla decrescita della quota di interessi non può che corrispondere la crescita della quota capitale.
Inoltre, ai finanziamenti sono allegate anche le c.d. tabelle di ammortamento (cfr. doc. 2 e 7 riprodotti da , contenenti, ciascuna, il prospetto di CP_1 ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico.
Tali tabelle, come correttamente precisato dal Tribunale, “riportano analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, nonché l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
inoltre, il totale dovuto dalla parte mutuataria costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti”.
Pertanto, nel caso in esame, le condizioni economiche sono determinate “in modo univoco”, visto che entrambi i contratti contengono tutti gli elementi necessari al fine del calcolo sopra descritto, quali: il capitale iniziale, il tasso di interesse nominale, il numero di rate e per finire la rata fissa di € 432,00 nel contratto n.
13302043 e di € 240,73 nel contratto n. 15635997.
Infine, il motivo in esame risulta infondato anche in riferimento al profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che prevede che gli interessi-frutti civili si acquistino giorno per giorno, in ragione della durata del diritto, posto che tale disposizione “si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto
pagina 18 di 24 e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice.
(Cass. Ordinanza n. 27823 del 2023)
Da tanto si evince la correttezza, sul punto, della sentenza impugnata essendo stata decisa la questione di diritto riguardante l'ammortamento alla francese in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, nel rispetto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024.
Ne consegue la conferma di tale pronuncia.
III. La terza e la quinta censura alla sentenza impugnata da valutare congiuntamente in quanto involgenti profili comuni, sono infondate.
Con il terzo motivo, l'APPELLANTE afferma la violazione del principio di trasparenza e precisamente critica la parte della sentenza in cui viene affermato che “i menzionati piani di ammortamento forniscono dunque una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate), il ché esclude la configurabilità di un
“effetto sorpresa”: in particolare, la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
mentre non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato”.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE, quanto affermato dal Tribunale, contrasterebbe, con l'art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000 secondo cui “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le
pagina 19 di 24 clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Inoltre, il sempre a sostegno della propria tesi, richiama la Delibera CICR Pt_1 del 4.03.2003 che all'art. 9 prevede: “
1. al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'ltalia.
2. La Banca d'ltalia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sin-tetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi
e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'ltalia medesima”.
L'APPELLANTE precisa, quindi, che, se, come nella fattispecie, l'indicatore di costo accertato è difforme da quello indicato nei contratti, esiste sicuramente una mancanza di trasparenza bancaria, la quale ultima, già con le predette delibere
CICR e successivamente con gli ulteriori interventi legislativi, sarebbe da considerare come un elemento essenziale dei contratti bancari.
Con il quinto motivo, invece, il invoca la direttiva 2014/17/UE Pt_1 [...]
, con la quale il legislatore comunitario avrebbe disciplinato Controparte_2
l'offerta ai consumatori di contratti di credito immobiliare, con l'obiettivo di accrescere la protezione del consumatore, quale contraente debole e favorire la concorrenza su questo mercato all'interno dell'Unione Europea, precisando che tale normativa insiste sulla necessità di chiarezza e trasparenza delle informazioni che devono essere fornite al cliente-consumatore, quale egli sarebbe, in maniera dettagliata e precisa, sia nella fase precontrattuale, che in quella di stipula del contratto, con ogni conseguenza in caso di mancanza delle stesse.
Replica l'APPELLATA ritendo tali motivi totalmente infondati.
pagina 20 di 24 Ciò posto, il Collegio ritiene che i motivi in argomento siano assorbiti dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo e che, comunque al riguardo la
Suprema Corte ha statuito che “non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale
e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Orbene, nel caso di specie, come ampiamente trattato nel motivo precedente, le condizioni economiche sono determinate in modo chiaro e preciso, considerato che entrambi i contratti contengono tutti gli elementi necessari per garantire la trasparenza contrattuale (quali: capitale iniziale, tasso di interesse nominale, il numero di rate….ecc.) data anche la c.d. tabella di ammortamento allegata a ciascun contratto, dove è contenuto, appunto, un dettagliato prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico nonché l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata.
Da tanto si comprende come correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto le eccezioni sollevate dall'APPELLANTE prive di rilievo giuridico per
“assoluta genericità” nonché per “mancato assolvimento dell'onere di allegazione”, considerato, all'opposto, che gli atti relativi ai piani di ammortamento, sopra richiamati, hanno, invece, fornito una puntuale pagina 21 di 24 rappresentazione dei costi del finanziamento nonché delle modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate), comportando, a tutela del Pt_1
l'inevitabile esclusione di un possibile “effetto sorpresa” e conseguentemente anche il venir meno della possibile violazione, dal medesimo asserita, dei principi di determinabilità e di buona fede da parte della quale contraente forte. CP_1
Sul punto, pertanto, la sentenza va confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con questo motivo l'APPELLANTE critica la sentenza per non avere il Giudice di primo grado ammesso la CTU, richiesta in atto di citazione, nelle memorie istruttorie ed in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando che la stessa
CTU non avrebbe carattere esplorativo, come sostenuto dal Giudice, bensì sarebbe diretta ad accertare le indeterminatezze e la scarsa trasparenza presenti nei contratti di finanziamento proposti da CP_1
Replica l'APPELLATA, ritendo infondato il motivo in oggetto, in quanto la CTU richiesta era effettivamente meramente esplorativa e fondata su tesi totalmente smentite già dalla documentazione in atti.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni sopra svolte.
Ad ogni buon conto, si osserva ulteriormente, che come afferma la S.C., da ultimo con Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025, “la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero
pagina 22 di 24 di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
La CTU, quindi, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di eventi che le parti stesse avrebbero dovuto provare, rientrando “nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici”
(Cass. Sentenza n. 10849 del 11/05/2007)
Sulla base di tali principi di diritto, risulta chiaro come validamente il giudice di prime cure non abbia dato ingresso alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, posto che la stessa non può essere ammessa tutte le volte in cui - come nel caso in esame - è voluta da una delle parti al solo scopo di colmare carenze probatorie.
L'APPELLANTE, infatti, non ha neppure prodotto una perizia di parte dalla quale potesse risultare che il piano di ammortamento alla francese previsto dai contratti di finanziamento in oggetto producesse, davvero, i “lamentati effetti anatocistici”, essendosi limitato a denunciare tale risultato anatocistico sulla base del solo utilizzo da parte di del sistema di ammortamento cd. “alla francese”. CP_1
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
V. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa , le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico del nella misura Pt_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo pagina 23 di 24 della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
891/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 25/10/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 12.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 882/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ROBERTO FRATONI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. FERNANDO Controparte_1 P.IVA_1
M. GABETTA (CF e dell'Avv. SERENA FUSILLI (CF: C.F._3
) C.F._4
APPELLATA avverso la sentenza n. 891/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il
25/10/2022
pagina 1 di 24 CONCLUSIONI
In data 12/06/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze, in riforma della impugnata sentenza n. 891/2022, pronunciata dal Tribunale di Pistoia in data 25.10.2022, pubblicata in data 25.10.2022, RG 1457/2020, Repertorio 1862/2022 del 26.10.2022, accertata la fondatezza della domanda proposta dalle parta appellante, respinta ogni eccezione formulata sul punto dalla parte convenuta e riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Pistoia, in accoglimento dei motivi di cui all'appello proposto Voglia accogliere le conclusioni come di seguito precisate: “Voglia la Corte di Appello di Firenze respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere:
- Omissis...
- NEL MERITO in accoglimento dei motivi esposti attinenti alla determinazione del TAEG - TAE, della inclusione della assicurazione nel relativo calcolo, alla indeterminatezza e scarsa trasparenza dei contratti con particolare riguardo alla tutela consumeristica che deve essere applicata anche in presenza di ammortamento alla francese e alla mancata approvazione per scritto del regime finanziario adottato e ciò in violazione delle Delibere CICR evidenziate, e degli arresti della Corte di Giustizia Europea sempre in tema di tutela del consumatore, dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli articoli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per la violazione della normativa che tutela il consumatore, e per violazione dell'articolo 117, comma 4 e 6, TUB e/o per violazione dell'articolo 125 bis TUB individuando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate dovute per il primo contratto fino al gennaio 2016 e per il secondo contratto fino al dicembre 2018 o nell'interesse previsto dagli articolo 117, settimo comma, e 125 bis TUB e, per l'effetto, condannare la finanziaria convenuta a restituire alla parte attrice sul primo contratto sulle rate scadute al gennaio 2016 la somma di €. 3.898,82.= e sul secondo contratto sulle rate scadute al dicembre 2018 la somma di €. 4.900,22.= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia risultante dalla differenza del calcolo degli interessi calcolati secondo il tasso
pagina 2 di 24 convenzionale e quelli dovuti al tasso legale, o, comunque, da quello indicato dall'articolo 117, comma 7, del TUB o 125 bis TUB, operando la sostituzione del tasso legale con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del finanziamento, secondo la somma sopra precisata o operando la sostituzione del tasso praticato contrattualmente con quello previsto dall'articolo 117 TUB, comma 7, o 125 bis TUB (tasso BOT) o con quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile della quale si chiede l'ammissione e comunque nella maniera più favorevole alla parte attrice. IN VIA ISTRUTTORIA disporsi la CTU volta ad accertare l'esistenza o meno della indeterminatezza del contratto in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché, accertare se il contenuto contrattuale viola le disposizioni della Corte di Giustizia Europea secondo gli ultimi arresti in tema di tutela del consumatore, disponendo la rideterminazione degli interessi dovuti ai sensi degli articoli 117 o 125 bis TUB nei limiti del tasso previsto per i BOT, o nella misura ritenuta di giustizia ai sensi della normativa e della giurisprudenza Nazionale ed Europea. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte appellata:
“piaccia all'Ill.mo Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, ed emessa ogni opportuna pronunzia, rigettare l'appello, confermando la sentenza impugnata e così GIUDICARE
Nel merito: confermare la sentenza impugnata ed, in ogni caso, rigettare le domande del Signor , in quanto infondate in fatto e in diritto, per le Parte_1 ragioni dedotte in atti o come meglio ritenuto;
- Con vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 891/2022 pubblicata il 25/10/2022, il Tribunale di Pistoia ha così deciso:
a) rigetta tutte le domande di parte attrice;
b) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in misura pari alla metà dell'intero che si liquida complessivamente per complessi professionali in euro 3.387,00 (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase
pagina 3 di 24 decisionale), oltre spese generali al 15%, oltre Iva e Cap come per legge;
c) compensa le spese di lite in misura pari al 50% dell'intero liquidato al capo precedente;
d) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di , il quale, Parte_1 rappresentando di avere sottoscritto con in data Controparte_1
11/01/2014, il contratto di finanziamento chirografario n. 13302043, per un importo pari ad € 21.028,00 ed in data 10/12/2015, il contratto di finanziamento chirografario n. 15635997, per un importo pari ad € 17.026,00, lamentava, in relazione ad ambedue i contratti: a) l'applicazione di “oneri, spese ed interessi, anche moratori che […] superavano il cd. tasso soglia”, con la conseguente sanzione della nullità parziale di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. e diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c. di quanto corrisposto a tale titolo, quantificato in €
4.176,98 per il finanziamento dell'11/01/2014 ed in € 4.992,42 per quello del
10/12/2015; b) l'applicazione di un piano di ammortamento “alla francese”, con utilizzazione di un interesse non semplice, ma composto, con la conseguenza che il costo effettivo del prestito sarebbe stato maggiore del tasso indicato nel contratto, che sarebbe stato violato il divieto di anatocismo e che sarebbe venuta all'evidenza la necessità di ricostruire il piano di ammortamento con l'uso dell'interesse legale, essendo nulla, in quanto incerta, la stessa indicazione numerica del tasso di interesse;
c) l'applicazione di un TAEG superiore rispetto a quello pubblicizzato, con conseguente operatività dell'art. 1284 c.c. e del comma
6 dell'art. 117 TUB e con richiesta di restituzione, per il primo contratto, della somma di € 3.898,82 e, per il secondo contratto, di € 4.900,22, quale differenza tra gli interessi corrisposti e quelli dovuti in virtù della rideterminazione del costo del finanziamento in misura pari agli interessi al tasso legale;
d) la violazione della normativa consumeristica, essendo stati lesi i principi di determinabilità e di pagina 4 di 24 buona fede che dovrebbero qualificare la condotta della finanziatrice, quale contraente forte, nei confronti del cliente.
Si era costituita in giudizio la convenuta , la quale aveva Controparte_1 eccepito, anzitutto, che in nessuno dei due contratti di finanziamento azionati era stata prevista la corresponsione di interessi di mora, per il caso di ritardato pagamento, essendo stati previsti interessi solo sulla quota capitale del debito residuo, per i casi di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto e, secondariamente, che l'attore aveva conteggiato voci relative a percentuali riferite a rimborsi di spesa o a penali a carattere risarcitorio, che non costituivano pattuizione di interessi e che, dunque, risultavano escluse dal raffronto ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia d'usura. Secondo la convenuta, che aveva invocato la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n.
19597/2020, il non avrebbe considerato la vigenza del principio di Pt_1 omogeneità, secondo cui, ai fini della verifica in materia d'usura, il confronto con il tasso soglia avrebbe dovuto essere effettuato con riferimento al TEG, determinato sulla base delle Istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti, che escludevano espressamente l'inclusione di interessi di mora, penali e di oneri assimilabili, contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
La finanziatrice, inoltre, aveva eccepito l'omessa indicazione, da parte del Pt_1 dei criteri di ricalcolo del TAEG dal medesimo compiuto, nonché l'erroneo inserimento nel TAEG dei premi assicurativi delle polizze facoltative, contestando, infine, la qualificazione del tipo di ammortamento dei contratti di finanziamento stipulati, che sarebbe stato invece, quello “alla francese”, ma a capitalizzazione semplice, con eliminazione in radice di ogni rischio anatocistico.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito anche Parte_1
APPELLANTE) ha quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello
(di seguito solo o anche APPELLATA) Controparte_1 CP_1
pagina 5 di 24 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1. Sulla polizza assicurativa – natura obbligatoria – stipula coeva al contratto e per pari durata;
2. Applicazione del tasso “alla francese” – indeterminatezza ed anatocismo – calcolo interessi ex articolo 125 bis TUB;
3. Trasparenza contrattuale – necessità – delibere CICR del 2000 e del 2003;
4. Necessità della ammissione della CTU vista la mancata dimostrazione delle affermazioni della sentenza;
5. In tema di trasparenza delle operazioni bancarie direttiva 2014/17/UE
. Controparte_2
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, CP_1 perché infondate, le censure mosse dal alla sentenza impugnata, della Pt_1 quale ha chiesto, per contro la conferma.
In data 12/06/2025 previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
pagina 6 di 24 Con il primo motivo, il critica la sentenza nella parte in cui il primo Giudice, Pt_1 con riferimento alle polizze assicurative da lui sottoscritte ed alla specifica doglianza dedotta circa l'errata indicazione del TAEG in entrambi contratti, da cui l'attore aveva fatto discendere la nullità delle relative clausole ex art. 117 co. 6
T.U.B., ha affermato che “(…) i relativi premi non possono essere computati ai fini del calcolo del TAEG, con conseguente infondatezza della censura in esame.
Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al contratto n. 15635997, rispetto al quale parte attrice ha perfino del tutto omesso di allegare il TAEG calcolato in difformità rispetto a quello riportato sul testo negoziale. Pertanto, alcuna nullità dei contratti di prestito al consumo può ritenersi sussistente in relazione ai profili ora esaminati”.
In particolare l'APPELLANTE, nel criticare quanto statuito dal Giudice di prime cure, precisa che, in ogni caso, sarebbe stata a proporre, CP_1 contestualmente alla stipula dei due contratti di finanziamento, l'assunzione delle suddette polizze, per un periodo corrispondente alla rispettiva durata dei medesimi e, quindi, sebbene il Tribunale abbia ritenuto che tale costo dovesse essere escluso dal computo del TAEG, non essendone la beneficiaria, lo CP_1 stesso avrebbe dovuto essere, “comunque computato nei costi allegati al contratto e fare parte quindi del calcolo del TAEG”.
Infatti, a suo dire, anche se non sarebbe riscontrabile in capo a un CP_1 beneficio diretto conseguente alla stipula, sicuramente la stessa avrebbe ottenuto un beneficio indiretto, consistente nella sicura provvigione dell'ente assicurativo, perché diversamente opinando, non si capirebbe quale utilità avrebbe ricevuto l'APPELLATA dalla stipula dei due contratti in argomento, non essendo la stessa un ente di beneficenza, ma una società finanziaria con fini di lucro.
Replica eccependo l'inammissibilità nonché l'infondatezza del motivo in CP_1 esame, in quanto, come statuito dal Giudice di primo grado, le polizze in oggetto pagina 7 di 24 prevedevano, esclusivamente prestazioni in favore dell'assicurato (o dei suoi eredi) e, pertanto, risultavano del tutto scollegate dal rischio di credito da essa società finanziaria assunto. Inoltre, avrebbe rilievo, a suo dire, anche la natura delle polizze, non essendo sufficiente che le stesse siano contestuali alla conclusione del finanziamento ed abbiano la stessa durata del contratto, occorrendo, altresì, che in esse siano previste coperture di rischi strettamente connessi alle ragioni del credito, mentre invece, nel caso di specie, essa intermediaria non sarebbe stata neppure individuata come beneficiaria, né
l'indennizzo dovuto sarebbe stato parametrato, in alcun modo, al debito residuo dell'assicurato nei propri confronti.
Inoltre, precisa che, ai fini del calcolo del TAEG - sempre in riferimento CP_1 ai premi assicurativi – avrebbero dovuto essere presi in considerazione solamente i costi relativi alle polizze assicurative obbligatorie, mentre invece, nel caso di specie, entrambe le polizze assicurative sarebbero state espressamente qualificate come facoltative.
Ciò posto, rileva il Collegio in primo luogo, che ai sensi del comma 2 dell'art. 121
TUB “nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” e che ai sensi del comma 3 “la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito”.
Nondimeno il Collegio richiama l'orientamento espresso dalla Corte regolatrice secondo cui, “l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
pagina 8 di 24 amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 39169 del 09/12/2021 e la successiva Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023)” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 35017 del 2024).
Occorre quindi accertare se polizze contratte dal abbiano costituito o meno Pt_1 un “requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte”, rilevandosi che la “contestualità” tra assicurazione e finanziamento e la loro “pari durata”, costituiscono elementi presuntivi non sufficienti a dimostrare l'obbligatorietà della polizza.
La S.C. anche se ai fini della verifica dell'usura, ha avuto modo di precisare che
“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°,
c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
- la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso (come quello in esame) di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. Civ. n. 3460/2024; Cass. n.
29501 del 2023; Cass. n. 13536 del 2023; Cass. n. 20247 del 2023; Cass. n.
17839 del 2023; Cass. n. 17187 del 2023; Cass. n. 3025 del 2022; Cass. n.
pagina 9 di 24 37058 del 2021; Cass. n. 22458 del 2018; Cass. n. 5160 del 2018; Cass. n. 8806 del 2017).
Da tanto si comprende come la condizione necessaria affinché il costo delle polizze assicurative possa rientrare nel calcolo del TAEG è che lo stesso sia collegato alla concessione del credito, “nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione” e tale collegamento può essere provato anche con presunzioni, cioè tramite indizi gravi, precisi e concordanti.
Pertanto, sempre “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n.
22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 15114 del
06/06/2025).
L'intermediario in presenza di una spesa assicurativa contestuale all'erogazione del mutuo può, dunque, fornire prova contraria del fatto che, ad esempio, i costi dei contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti) seppure contestuali al finanziamento, non siano finalizzati in alcun modo a garantire il rimborso totale o parziale del credito e quindi, non possano rilevare ai fini del calcolo del TAEG. Del pari può provare che non debbano essere inclusi in tale calcolo, i costi per le coperture assicurative obbligatorie che non siano però, connesse direttamente al contratto di finanziamento.
pagina 10 di 24 Orbene, nel caso di specie, nei contratti di finanziamento in data 11/01/2014 e
14/12/2015 è rispettivamente previsto quanto segue:
Come si può notare, con riferimento al primo contratto di finanziamento in data
11/01/2014, nel calcolo del TAEG sono stati compresi i costi assicurativi facoltativi come risulta dallo stesso contratto:
Nel secondo contratto di finanziamento in data 14/12/2015, non sono stati, invece, inclusi nel TAEG i premi assicurativi, per il fatto che non sono state previste coperture assicurative, neppure facoltative.
Il non ha, dunque, di che dolersi, avendo anche le polizze prodotte da Pt_1 in primo grado, per loro natura, previsto unicamente prestazioni in CP_1 favore dell'assicurato (o dei suoi eredi), in seguito ad eventi come invalidità
pagina 11 di 24 permanente da infortunio (per quanto concerne Euro Assistance – doc. 3) e decesso, inabilità temporanea, ricovero ospedaliero, perdita involontaria di impiego, life events (per quanto riguarda MetLife - doc. 4 di seguito riprodotto nella parte di interesse):
Trattasi, dunque, di polizze del tutto scollegate dal rischio di credito paventato da non essendo la loro finalità utile al rimborso dei finanziamenti in CP_1 oggetto, non essendo stato previsto alcun indennizzo parametrato al debito residuo, né individuato l'intermediario come beneficiario.
La sentenza appellata va, dunque, sul punto, confermata, seppure con la sopra estesa diversa motivazione.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo, l'APPELLANTE critica la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha affermato: “l'attore contesta l'utilizzo del metodo di ammortamento alla francese, a rata costante, come fonte di indeterminatezza delle condizioni contrattuali e del tasso d'interesse e altresì come fonte di anatocismo. Le doglianze sono infondate”.
pagina 12 di 24 A detta del il Tribunale si sarebbe riferito a pronunce dell'ABF molto datate Pt_1
e contestabili da ogni punto di vista, nonché ad una sentenza del Tribunale di
Torino, sulla cui base ha fondato, utilizzandone il testo, le proprie conclusioni, senza, tuttavia, aver fatto un riscontro probatorio oggettivo, frutto di un esame matematico- finanziario, che solamente una CTU avrebbe potuto effettuare.
Inoltre, precisa l'APPELLANTE, riguardo alle modalità del calcolo degli interessi di ogni singola rata, che gli stessi interessi maturerebbero sul debito residuo, sia nel caso di regime di capitalizzazione semplice, che in quello composto e che la differenza tra i due regimi si sostanzierebbe, precisamente nel diverso criterio di proporzionalità applicato:
• il regime finanziario di capitalizzazione semplice si realizzerebbe attraverso la produzione di interessi che maturano giorno per giorno e la cui esigibilità si perfezionerebbe solo con il decorso totale della durata del prestito;
• nel regime di capitalizzazione composta, invece, pur maturando gli interessi giorno per giorno, la loro esigibilità sarebbe cadenzata da un “timing”, concordato fra le parti, che riconosce al creditore il diritto alla loro percezione anticipata
(mensile, trimestrale, o semestrale) rispetto alla conclusione del contratto, inducendo così un ritmo “esponenziale” alla loro maturazione, che è “una funzione crescente in progressione geometrica di ragione (1 + 𝑖)”.
A detta del quindi, il maggiore costo, in termini di interessi, che il regime Pt_1 di capitalizzazione composto comporterebbe rispetto a quello di capitalizzazione semplice, avrebbe conseguenze significative sul piano patrimoniale, di talché, per verificare il regime finanziario adottato, si sarebbe dovuto utilizzare il principio di equità (o equivalenza finanziaria), insistendo per l'ammissione della CTU, al fine di attualizzare tutti i rimborsi futuri al momento del prestito iniziale e controllare che il valore di tutti questi rimborsi attualizzati al momento iniziale, fosse proprio uguale alla somma finanziata.
pagina 13 di 24 Replica l'APPELLATA eccependo l'inammissibilità del rilievo critico e deducendo che il piano di ammortamento alla francese applicato nei contratti in esame non comporterebbe alcuna indeterminatezza del tasso di interesse, prevedendo un regime di capitalizzazione semplice, e segnatamente, una rata costante, composta da una quota di interessi decrescente, calcolata sul debito residuo risultante al periodo precedente e da una quota capitale crescente, pari alla differenza tra l'importo della rata e quello degli interessi, con la conseguenza che sarebbe esclusa ogni ipotesi di applicazione di interessi anatocistici.
Ciò posto, rileva Collegio in primo luogo, che le Sezioni Unite della Corte
Suprema, con riferimento ai piani di ammortamento alla francese tradizionali a tasso fisso, hanno osservato che: “a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi, determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. «È, perciò, anche solo astrattamente
pagina 14 di 24 inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi … in base di calcolo di successivi ulteriori interessi»; né «opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime
“composto” che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)»; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento «alla francese» standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi
«scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” (Cass. Sez. unite sentenza n. 15130/2024).
Tale principio è stato riaffermato, di recente, dalla Corte regolatrice anche con riguardo al mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, con Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025.
pagina 15 di 24 Il metodo "alla francese'' comporta, quindi, che gli interessi siano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo a cui la rata stessa si riferisce. L'importo così calcolato viene, quindi, integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale, il che non comporta, dunque, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Nel caso di specie, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, entrambi i contratti di finanziamento prevedono, nella parte delle "Informazioni
Europee di base", all'art.2 rubricato “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, oltre al numero di rate mensili e al loro ammontare costante, anche l'applicazione dell'art. 1194 c.c., precisando che “Il cliente pagherà gli interessi
e/o le spese nel seguente ordine: l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese;
(..) - l'importo di ciascuna rata, indipendentemente dalla modalità di pagamento prescelta, sarà maggiorato delle spese di incasso e di gestione pratica (..)".
Si riportano di seguito le condizioni contrattuali sopra descritte:
pagina 16 di 24 Orbene, trovando applicazione l'art. 1194 c.c.", la quota capitale è individuata, ad ogni scadenza, dalla differenza tra la rata costante e gli interessi liquidati nel periodo.
pagina 17 di 24 Nell'immutabilità della rata, pertanto, come sostenuto correttamente dal Giudice di prime cure, alla decrescita della quota di interessi non può che corrispondere la crescita della quota capitale.
Inoltre, ai finanziamenti sono allegate anche le c.d. tabelle di ammortamento (cfr. doc. 2 e 7 riprodotti da , contenenti, ciascuna, il prospetto di CP_1 ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico.
Tali tabelle, come correttamente precisato dal Tribunale, “riportano analiticamente la composizione di ogni singola rata in quota capitale e quota interessi, nonché l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata, che costituisce la base di calcolo per la determinazione della quota interesse di ciascuna rata;
inoltre, il totale dovuto dalla parte mutuataria costituisce il prodotto fra l'importo della rata, che è fisso, ed il numero delle rate, e, per differenza rispetto al capitale erogato, si può calcolare l'importo totale degli interessi dovuti”.
Pertanto, nel caso in esame, le condizioni economiche sono determinate “in modo univoco”, visto che entrambi i contratti contengono tutti gli elementi necessari al fine del calcolo sopra descritto, quali: il capitale iniziale, il tasso di interesse nominale, il numero di rate e per finire la rata fissa di € 432,00 nel contratto n.
13302043 e di € 240,73 nel contratto n. 15635997.
Infine, il motivo in esame risulta infondato anche in riferimento al profilo del mancato rispetto dell'art. 821 c.c., norma che prevede che gli interessi-frutti civili si acquistino giorno per giorno, in ragione della durata del diritto, posto che tale disposizione “si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto
pagina 18 di 24 e neppure una “preferenza” legislativa per il metodo dell'interesse semplice.
(Cass. Ordinanza n. 27823 del 2023)
Da tanto si evince la correttezza, sul punto, della sentenza impugnata essendo stata decisa la questione di diritto riguardante l'ammortamento alla francese in modo conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, nel rispetto dei principi sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130/2024.
Ne consegue la conferma di tale pronuncia.
III. La terza e la quinta censura alla sentenza impugnata da valutare congiuntamente in quanto involgenti profili comuni, sono infondate.
Con il terzo motivo, l'APPELLANTE afferma la violazione del principio di trasparenza e precisamente critica la parte della sentenza in cui viene affermato che “i menzionati piani di ammortamento forniscono dunque una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate), il ché esclude la configurabilità di un
“effetto sorpresa”: in particolare, la modalità di determinazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata;
mentre non si vede in base a quale riferimento normativo si possa richiedere la prospettazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di trattativa, o la discussione critica del regime finanziario applicato”.
In particolare, a detta dell'APPELLANTE, quanto affermato dal Tribunale, contrasterebbe, con l'art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000 secondo cui “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le
pagina 19 di 24 clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Inoltre, il sempre a sostegno della propria tesi, richiama la Delibera CICR Pt_1 del 4.03.2003 che all'art. 9 prevede: “
1. al contratto è unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d'ltalia.
2. La Banca d'ltalia individua le operazioni e i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sin-tetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi
e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'ltalia medesima”.
L'APPELLANTE precisa, quindi, che, se, come nella fattispecie, l'indicatore di costo accertato è difforme da quello indicato nei contratti, esiste sicuramente una mancanza di trasparenza bancaria, la quale ultima, già con le predette delibere
CICR e successivamente con gli ulteriori interventi legislativi, sarebbe da considerare come un elemento essenziale dei contratti bancari.
Con il quinto motivo, invece, il invoca la direttiva 2014/17/UE Pt_1 [...]
, con la quale il legislatore comunitario avrebbe disciplinato Controparte_2
l'offerta ai consumatori di contratti di credito immobiliare, con l'obiettivo di accrescere la protezione del consumatore, quale contraente debole e favorire la concorrenza su questo mercato all'interno dell'Unione Europea, precisando che tale normativa insiste sulla necessità di chiarezza e trasparenza delle informazioni che devono essere fornite al cliente-consumatore, quale egli sarebbe, in maniera dettagliata e precisa, sia nella fase precontrattuale, che in quella di stipula del contratto, con ogni conseguenza in caso di mancanza delle stesse.
Replica l'APPELLATA ritendo tali motivi totalmente infondati.
pagina 20 di 24 Ciò posto, il Collegio ritiene che i motivi in argomento siano assorbiti dalle considerazioni svolte in ordine al secondo motivo e che, comunque al riguardo la
Suprema Corte ha statuito che “non vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale
e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire”(Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Orbene, nel caso di specie, come ampiamente trattato nel motivo precedente, le condizioni economiche sono determinate in modo chiaro e preciso, considerato che entrambi i contratti contengono tutti gli elementi necessari per garantire la trasparenza contrattuale (quali: capitale iniziale, tasso di interesse nominale, il numero di rate….ecc.) data anche la c.d. tabella di ammortamento allegata a ciascun contratto, dove è contenuto, appunto, un dettagliato prospetto di ripartizione tra capitale e interessi di ciascun rimborso periodico nonché l'importo del capitale residuo alla scadenza di ciascuna rata.
Da tanto si comprende come correttamente il Giudice di primo grado abbia ritenuto le eccezioni sollevate dall'APPELLANTE prive di rilievo giuridico per
“assoluta genericità” nonché per “mancato assolvimento dell'onere di allegazione”, considerato, all'opposto, che gli atti relativi ai piani di ammortamento, sopra richiamati, hanno, invece, fornito una puntuale pagina 21 di 24 rappresentazione dei costi del finanziamento nonché delle modalità di restituzione
(importo, numero e periodicità delle rate), comportando, a tutela del Pt_1
l'inevitabile esclusione di un possibile “effetto sorpresa” e conseguentemente anche il venir meno della possibile violazione, dal medesimo asserita, dei principi di determinabilità e di buona fede da parte della quale contraente forte. CP_1
Sul punto, pertanto, la sentenza va confermata.
IV. La quarta censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con questo motivo l'APPELLANTE critica la sentenza per non avere il Giudice di primo grado ammesso la CTU, richiesta in atto di citazione, nelle memorie istruttorie ed in sede di precisazione delle conclusioni, evidenziando che la stessa
CTU non avrebbe carattere esplorativo, come sostenuto dal Giudice, bensì sarebbe diretta ad accertare le indeterminatezze e la scarsa trasparenza presenti nei contratti di finanziamento proposti da CP_1
Replica l'APPELLATA, ritendo infondato il motivo in oggetto, in quanto la CTU richiesta era effettivamente meramente esplorativa e fondata su tesi totalmente smentite già dalla documentazione in atti.
Il motivo è assorbito dalle considerazioni sopra svolte.
Ad ogni buon conto, si osserva ulteriormente, che come afferma la S.C., da ultimo con Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025, “la consulenza tecnica d'ufficio non
è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero
pagina 22 di 24 di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.
La CTU, quindi, essendo finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati, non può costituire mezzo di prova o di ricerca di eventi che le parti stesse avrebbero dovuto provare, rientrando “nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice, con valutazione immune da vizi logici e giuridici”
(Cass. Sentenza n. 10849 del 11/05/2007)
Sulla base di tali principi di diritto, risulta chiaro come validamente il giudice di prime cure non abbia dato ingresso alla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, posto che la stessa non può essere ammessa tutte le volte in cui - come nel caso in esame - è voluta da una delle parti al solo scopo di colmare carenze probatorie.
L'APPELLANTE, infatti, non ha neppure prodotto una perizia di parte dalla quale potesse risultare che il piano di ammortamento alla francese previsto dai contratti di finanziamento in oggetto producesse, davvero, i “lamentati effetti anatocistici”, essendosi limitato a denunciare tale risultato anatocistico sulla base del solo utilizzo da parte di del sistema di ammortamento cd. “alla francese”. CP_1
Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza impugnata merita di essere confermata.
V. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa , le spese processuali del CP_1 presente grado del giudizio devono essere poste a carico del nella misura Pt_1 liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo pagina 23 di 24 della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
891/2022 emessa dal Tribunale di Pistoia e pubblicata il 25/10/2022, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 12.07.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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