Articolo 89 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 88Articolo 90
Versione
13 novembre 1960
Art. 89. Aspettativa per servizio militare

L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi militari di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario e' collocato in aspettativa per servizio militare senza assegni.
L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi del richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio piu' favorevole fra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.
Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, del trattamento di quiescenza e previdenza.
Nel caso di cui al primo comma l'impiegato puo' essere trasferito ad altra sede.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960