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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 01/06/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 333/2025 introdotta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da
(c.f. ) nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
Acquasanta Terme e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giammarino del Foro di Ascoli Piceno e
[...]
(c.f. ) nata il [...] ad [...] Parte_2 C.F._2
Piceno e residente in [...], Frazione Paggese 123, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Giammarino del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- e avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Ascoli Piceno il 22/9/68, trascritto nei registri dello Stato Civile di
Ascoli Piceno, atto di matrimonio anno 1968, Parte 2 Serie A N.301 del Comune di
Ascoli Piceno;
- con atto in data 9/12/2003, a rogito del notaio del distretto notarile Persona_1
di Ascoli Piceno e Fermo, i coniugi e Parte_1 Parte_2
avevano scelto il regime della separazione dei beni;
- con atto del 9/9/2003, presso il Tribunale di Ascoli Piceno i coniugi / Pt_2
avevano presentato ricorso per separazione consensuale iscritto con il n.RG Pt_1
1956/2003, alle condizioni nello stesso riportate ove avevano anche dato atto che i figli e , già in quel momento, erano economicamente Per_2 Per_3 Per_4
indipendenti;
- con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno in data 10/6/2004 RG
n.1956/2003 era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi. Con successiva ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno datata 25/8/2005 è stato integrato il decreto di omologa di separazione;
- erano trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza;
- i coniugi dichiaravano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere patrimoniale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 28.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e successive modifiche per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro dello stato civile di detto
Comune all'anno 1968, Parte 2 Serie A N.301;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 333/2025 introdotta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da
(c.f. ) nato il [...] ad Parte_1 C.F._1
Acquasanta Terme e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giammarino del Foro di Ascoli Piceno e
[...]
(c.f. ) nata il [...] ad [...] Parte_2 C.F._2
Piceno e residente in [...], Frazione Paggese 123, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Giammarino del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. dichiarava “visto, nulla si oppone”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- e avevano contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Ascoli Piceno il 22/9/68, trascritto nei registri dello Stato Civile di
Ascoli Piceno, atto di matrimonio anno 1968, Parte 2 Serie A N.301 del Comune di
Ascoli Piceno;
- con atto in data 9/12/2003, a rogito del notaio del distretto notarile Persona_1
di Ascoli Piceno e Fermo, i coniugi e Parte_1 Parte_2
avevano scelto il regime della separazione dei beni;
- con atto del 9/9/2003, presso il Tribunale di Ascoli Piceno i coniugi / Pt_2
avevano presentato ricorso per separazione consensuale iscritto con il n.RG Pt_1
1956/2003, alle condizioni nello stesso riportate ove avevano anche dato atto che i figli e , già in quel momento, erano economicamente Per_2 Per_3 Per_4
indipendenti;
- con provvedimento del Tribunale di Ascoli Piceno in data 10/6/2004 RG
n.1956/2003 era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi. Con successiva ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno datata 25/8/2005 è stato integrato il decreto di omologa di separazione;
- erano trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza;
- i coniugi dichiaravano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere patrimoniale;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale giudice relatore e fissava, per la comparizione delle parti innanzi al magistrato delegato, l'udienza del 28.05.2025, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970 e successive modifiche per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi e;
Parte_1 Parte_2
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ascoli Piceno in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel Registro dello stato civile di detto
Comune all'anno 1968, Parte 2 Serie A N.301;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi