Sentenza breve 20 marzo 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 20/03/2019, n. 3730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3730 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2019
N. 03730/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00475/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 475 del 2019, proposto da
TA FR, NA AR, MA UI AC, CA RU, MA IT, OS NG, OL OL, MAcarmela NA, AR BB, OL CA, AN CO, AN ET, TA OR, RM ER, AN NA, MA ES De AS, RI AN, NA Di RD, LA CO, MAN RE, IO CC, MA OSria LO, NN TA, RA MA, MAN LL, ON AL ER, RA OS RO, MI AR, NA AR, LA SO, LA D'EL, AR TR, CI IS, AR CO, AN RA, BA TI, NN IC, EP TO, NI RO, ES VE, EN MI LI, MI NN EN, MA AR TE, LA De IS, RO AN OL, NA SO, MA IC, NN ST, ES DE, AN MI, NC MA OL SE, AF TO, DR IN, NNmaria IA, RA AN, OSlia NA, rappresentati e difesi dall'avvocato OV Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OV Sarnacchairo in Nola, via Conte Orsini,18;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale MI Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale ARa, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Uffici Scolastici Regionali non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE EX ART.55 cpa DEL DECRETO DIPARTIMENTALE N.1546 DEL 07.11.2018 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N.89 DEL 09.11.2018 "CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI ED ESAMI PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DOCENTE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA SU POSTO COMUNE E DI SOSTEGNO INDETTO AI SENSI DELL'ART.4 COMMA 1- QUARTER, LETTERA b), DEL DECRETO-LEGGE N.87 DEL 12 LUGLIO 2018, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.96 DEL 09 AGOSTO 2018 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITA' DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE" LESIVO DEGLI INTERESSI LEGITTIMI DEI RICORRENTI ALL'ART.3 LETT. B IN CUI ESCLUDE DALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO I DOCENTI CHE, SEPPUR IN POSSESSO DI VALIDO TITOLO ABILITANTE, NONCHE' CON DUE ANNUALITA' DI SERVIZIO, NEL CORSO DEGLI ULTIMI OTTO ANNI SCOLASTICI, DI SERVIZIO SPECIFICO RISPETTIVAMENTE SULLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA MA NON AMMETTE I DOCENTI IN POSSESSO DEI TITOLI RICHIESTI E RITENUTI ABILITANTI MA CON SERVIZIO SVOLTO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE, NONCHE' DI OGNI ALTRO ATTO AD ESSO RICHIAMATO, PREORDINATO E CONNESSO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale MI Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale ARa e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. Giuseppe Sapone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso di cui in epigrafe nella parte in cui richiede quale requisito di partecipazione l’aver svolto “nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”, precludendo la partecipazione ai docenti privi del requisito dei due anni di servizio specifico nella scuola statale.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La questione oggetto del presente giudizio è stata esaminata funditus da parte di questa Sezione con le sentenze 2102, 2104 e 2115 del 2019, le cui motivazioni, che si condividono integralmente, si richiamano ex art. 74 c.p.a.
Stante la novità della questione le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente, Estensore
Alfonso Graziano, Consigliere
Raffaele Tuccillo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO