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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 3315/2024 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex art. 473 bis 51 C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 20.10.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al N. 140 P. I S. / Uff. 1 Anno 2011;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 27.11.2024;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in data 20.11.2024 appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non appaiono porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA
pagina 1 di 4 la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. [residenza]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. [affidamento dei figli e Per_1 Per_2 loro collocazione prevalente e residenza]
e vengono affidati ai genitori in via condivisa. Per_1 Per_2
La loro collocazione prevalente e residenza viene stabilita presso il papà, nella casa coniugale. Per il caso in cui la signora dovesse decidere di far rientro nella propria terrà d'origine, la Tailandia, i genitori convengono, peraltro, Pt_2 sin d'ora, per e un affidamento esclusivo al padre che prenderà, autonomamente, anche le decisioni Per_1 Per_2 di maggior interesse per i minori e tra queste anche quelle relative alla residenza, alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle scelte religiose, al rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
3. [tempi di permanenza di e con la mamma] Per_1 Per_2 quanto ai tempi di permanenza di e con la mamma, ella potrà incontrarli ogni qualvolta lo Per_1 Per_2 desidererà (in ogni caso previo accordo con il loro papà e comunque nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici) tenendoli anche a dormire non appena avrà reperito un ambiente adeguato ad ospitarli.
Per l'ipotesi in cui la signora dovesse decidere di fare rientro nella propria terrà d'origine, in Tailandia, ella Pt_2 potrà avere e tenere con sé i figli in ogni occasione nella quale ella dovesse decidere di tornare in Italia ma in ogni caso:
→ previo preavviso e accordo con il signor Pt_1
→ nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli;
→ tenendoli anche a dormire laddove ella disponga di un ambiente adeguato a ospitarli;
4. [casa coniugale]
l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Venezia, Cannaregio n. 3268, di proprietà del signor Pt_1
(al pari di quanto ivi contenuto) viene assegnato allo stesso, unitamente ai beni mobili e arredi che lo
[...] compongono.
La signora conferma di avere già portato con sé i propri effetti personali. Pt_2
Ella si impegna, del pari, a trasferire altrove la propria residenza entro 15 giorni decorrenti dalla data delle presenti note potendo, diversamente, procedervi per suo conto il signor [valendo la sottoscrizione delle presenti anche Pt_1 quale autorizzazione della signora affinché il signor si attivi in tal senso]; Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 4 5. [mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 le parti convengono che del mantenimento dei figli si occuperà in via esclusiva il signor ciò tanto sotto Parte_1 il profilo del mantenimento ordinario che sotto quello delle spese straordinarie relativamente alle quali le parti fanno espresso riferimento, quanto alle loro individuazione e modalità decisionale, al protocollo adottato dal Tribunale di
Venezia in data 20.09.2019 che, per comodità di consultazione, si riporta in nota1; 1 a) spese scolastiche spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte della scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultimi varrà il limite di spesa di €400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima dell'affido.
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie, iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisti di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. b) spese medico-sanitarie spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco
(rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad €500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €300,00 annua (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche termali e simili presso strutture private;
c) spese di natura ludica o parascolastica che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per un esborso che non superi il tetto annuo di €400,00; che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso pagina 3 di 4 6. [autosufficienza economica delle parti] le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
7. [passaporto e altri documenti validi per l'espatrio] ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per
l'espatrio a favore dei figli.
Resta, altresì, inteso che tali documenti verranno tenuti in custodia dal padre quale genitore collocatario prevalente dei figli;
8. [assegno unico universale]
l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dal signor valendo la sottoscrizione del ricorso Parte_1 introduttivo anche quale autorizzazione, da parte della signora allo stesso a attivarsi per il Parte_2 conseguimento dello scopo;
9. [spese della procedura] le spese della presente procedura verranno sostenute integralmente dal signor ”; Parte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 27.11.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
e lezioni), nonchè di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
d) spese di custodia di prole minorenne (baby sitting) devono ritenersi non soggette al preventivo accordo laddove l'esigenza nasca con l'affido e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne;
e) altre spese devono ritenersi non soggette al preventivo accordo le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinarie per la prole.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi Sigg. ri Magistrati:
Dr. Carlo Azzolini - Presidente relatore -
Dr.ssa Federica Benvenuti - Giudice -
Dr. Matteo del Vesco - Giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel proc. RG n. 3315/2024 VG esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato da (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) ex art. 473 bis 51 C.F._1 Parte_2 C.F._2
c.p.c.; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in data 20.10.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia al N. 140 P. I S. / Uff. 1 Anno 2011;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente il 27.11.2024;
ritenuto che
le condizioni congiunte depositate in data 20.11.2024 appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti e non appaiono porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto che
la causa vada ora rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di scioglimento del matrimonio proposta dai coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c., non definitivamente pronunciando
OMOLOGA
pagina 1 di 4 la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 27.11.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. [residenza]
i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. [affidamento dei figli e Per_1 Per_2 loro collocazione prevalente e residenza]
e vengono affidati ai genitori in via condivisa. Per_1 Per_2
La loro collocazione prevalente e residenza viene stabilita presso il papà, nella casa coniugale. Per il caso in cui la signora dovesse decidere di far rientro nella propria terrà d'origine, la Tailandia, i genitori convengono, peraltro, Pt_2 sin d'ora, per e un affidamento esclusivo al padre che prenderà, autonomamente, anche le decisioni Per_1 Per_2 di maggior interesse per i minori e tra queste anche quelle relative alla residenza, alla salute, all'istruzione, all'educazione, alle scelte religiose, al rilascio dei documenti di identità anche validi per l'espatrio;
3. [tempi di permanenza di e con la mamma] Per_1 Per_2 quanto ai tempi di permanenza di e con la mamma, ella potrà incontrarli ogni qualvolta lo Per_1 Per_2 desidererà (in ogni caso previo accordo con il loro papà e comunque nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici) tenendoli anche a dormire non appena avrà reperito un ambiente adeguato ad ospitarli.
Per l'ipotesi in cui la signora dovesse decidere di fare rientro nella propria terrà d'origine, in Tailandia, ella Pt_2 potrà avere e tenere con sé i figli in ogni occasione nella quale ella dovesse decidere di tornare in Italia ma in ogni caso:
→ previo preavviso e accordo con il signor Pt_1
→ nel rispetto degli impegni scolastici ed extra-scolastici dei figli;
→ tenendoli anche a dormire laddove ella disponga di un ambiente adeguato a ospitarli;
4. [casa coniugale]
l'appartamento destinato a casa coniugale sito in Venezia, Cannaregio n. 3268, di proprietà del signor Pt_1
(al pari di quanto ivi contenuto) viene assegnato allo stesso, unitamente ai beni mobili e arredi che lo
[...] compongono.
La signora conferma di avere già portato con sé i propri effetti personali. Pt_2
Ella si impegna, del pari, a trasferire altrove la propria residenza entro 15 giorni decorrenti dalla data delle presenti note potendo, diversamente, procedervi per suo conto il signor [valendo la sottoscrizione delle presenti anche Pt_1 quale autorizzazione della signora affinché il signor si attivi in tal senso]; Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 4 5. [mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 le parti convengono che del mantenimento dei figli si occuperà in via esclusiva il signor ciò tanto sotto Parte_1 il profilo del mantenimento ordinario che sotto quello delle spese straordinarie relativamente alle quali le parti fanno espresso riferimento, quanto alle loro individuazione e modalità decisionale, al protocollo adottato dal Tribunale di
Venezia in data 20.09.2019 che, per comodità di consultazione, si riporta in nota1; 1 a) spese scolastiche spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici;
spese per dotazione informatica di base (pc/tablet) imposte della scuola ovvero connesse al programma di studio differenziato (per queste ultimi varrà il limite di spesa di €400,00); spese per la frequentazione di corsi scolastici pubblici o privati già concordati prima dell'affido.
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
spese per asilo nido e scuola infanzia in quanto non obbligatorie, iscrizioni e rette di scuole private;
rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private;
corsi di specializzazione e master universitari corsi di recupero e lezioni private;
viaggi di istruzioni organizzati dalla scuola con pernottamento;
frequenza del conservatorio o scuole di formazione;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, acquisti di libri, dispense eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio. b) spese medico-sanitarie spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: tickets sanitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco
(rientranti tra le spese ordinarie), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: spese per interventi chirurgici a fini meramente estetici;
spese per apparecchi ortodontici che comportino una spesa superiore ad €500,00 annui;
spese per occhiali e/o lenti a contatto quando comportino una spesa superiore ad €300,00 annua (salvo diverso accordo dei genitori); spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture private non convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, cure fisioterapiche termali e simili presso strutture private;
c) spese di natura ludica o parascolastica che non richiedono il preventivo accordo: spese relative ad un'unica attività sportiva o ricreativa extrascolastica comprensiva di abbigliamento e attrezzatura, per un esborso che non superi il tetto annuo di €400,00; che richiedono il preventivo accordo: corsi per attività artistiche (musica, disegno, pittura, teatro etc); corsi di informatica con acquisto della relativa strumentazione;
corsi sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, ciclismo, scherma, nautica, vela golf, subacquea, paracadutismo, surf, windsurf, kitesurf;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi, a meno di una ragionevole giustificazione economica, dal partecipare a tutte le relative attività accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico dell'attrezzatura e strumenti musicali, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione allo studio;
centri ricreativi estivi
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali) quando comportino una spesa complessiva settimanale superiore ad Euro 60,00 oltre ad eventuali spese di vitto;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso pagina 3 di 4 6. [autosufficienza economica delle parti] le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti,
7. [passaporto e altri documenti validi per l'espatrio] ciascun genitore presta il proprio assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per
l'espatrio a favore dei figli.
Resta, altresì, inteso che tali documenti verranno tenuti in custodia dal padre quale genitore collocatario prevalente dei figli;
8. [assegno unico universale]
l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dal signor valendo la sottoscrizione del ricorso Parte_1 introduttivo anche quale autorizzazione, da parte della signora allo stesso a attivarsi per il Parte_2 conseguimento dello scopo;
9. [spese della procedura] le spese della presente procedura verranno sostenute integralmente dal signor ”; Parte_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Rimette infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Venezia, 27.11.2024.
Il Presidente relatore
Dr. Carlo Azzolini
e lezioni), nonchè di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
d) spese di custodia di prole minorenne (baby sitting) devono ritenersi non soggette al preventivo accordo laddove l'esigenza nasca con l'affido e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che vi fa ricorso e non sia possibile l'ausilio dell'altro non collocatario o non in turno di responsabilità o in caso di malattia del minore infra quattordicenne;
e) altre spese devono ritenersi non soggette al preventivo accordo le spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese per il trasporto pubblico urbano/extraurbano se necessarie per la frequenza scolastica;
contributi, tassazione anche relativa alla frequenza scolastica e spese amministrative varie. Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinarie per la prole.
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