Sentenza 7 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 07/03/2026, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00207/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00793/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2016, proposto da
IO NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Gallinaro, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio Sez. di Latina, in via A. Doria, 4;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Piccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'atto dirigenziale del Comune di Gaeta – Dipartimento Riqualificazione Urbana prot.40623 del 29/07/2016 notificato a mezzo posta dopo il 1/08/2016, che ha denegato le due domande di sanatoria edilizia presentate dal Sig. NE ex L.724/1994, L. 326/2003 e L.R. 12/2004, relative ad un edificio mono residenziale su due piani, ubicato in Gaeta, località Longato;
nonché, di ogni precedente provvedimento comunque inerente/connesso o conseguenziale ivi compreso il parere paesaggistico contrario prot. 3864/2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. RO RI UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso notificato il 31 ottobre 2016 e depositato il successivo 23 novembre il sig. IO NE ha impugnato il provvedimento in epigrafe specificato, col quale il Dirigente del Dipartimento di Riqualificazione Urbana del Comune di Gaeta ha respinto le domande di condono presentate il 28.2.1995 (ai sensi della L. n. 724/95) e il 7.12.2004 (ai sensi della L. 326/03) ad oggetto un immobile per civile abitazione ubicato in località Longato ricadente in zona G.I. del vigente PRG, già oggetto di parere paesaggistico contrario rilasciato con atto prot. 3864 dell’1.2.2002 ai sensi dell’art. 32 L. 47/85, con la motivazione che il manufatto è in contrasto con la destinazione di Zona G.I., Industrie ed è ubicato in zona di vincolo paesaggistico (PTP Zona Ta: zone agricole ambientali ad elevata connotazione paesistica) ove non sono sanabili le opere di tipologia 1 indicate nella L. 326/03.
2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (art. 39 L. 724/94 con riferimento all’art. 32 L. 47/85, art. 32 D.L. 269/03 conv. in L. 326/03, artt. 32, 33, e 35 L. 47/85, artt. 2 e 3 L. 241/90) ed eccesso di potere:
I) Contrariamente all'assunto dell'Ente, allo spirare del termine di 180 gg. dalla presentazione della richiesta, il parere ambientale prot. 4469 del 27/08/1998 si deve intendere espresso favorevolmente. Ne deriva l'inefficacia e l'illegittimità del parere successivamente intervenuto dopo lo spirare del termine di 180 gg..
II) Il Comune di Gaeta richiama ed aderisce alla restrittiva interpretazione della Regione Lazio, in ordine alle tipologie di abusi, non applicabile però alla domanda di condono del Sig. NE trattandosi di opere di minore rilevanza; inoltre l’Amministrazione non tiene conto del decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda il 31/10/2005, con la conseguente formazione del silenzio-assenso.
3) Con atto depositato il 6 maggio 2022, si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta chiedendo il rigetto del ricorso.
4) Alla udienza smaltimento del 27 febbraio 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
5) Il ricorso è infondato.
6) Il ricorrente ha presentato una prima domanda di condono nel 1995 ad oggetto un fabbricato al rustico, successivamente completato fino a trasformarlo nell’immobile finito oggetto della successiva domanda di condono presentata ai sensi della L. 326/03.
L’area ove insiste il manufatto e sottoposta a vincolo paesaggistico ed è urbanisticamente classificata zona industriale G.I.
Correttamente, quindi, l’Amministrazione ha applicato la disciplina restrittiva del condono 2003.
In particolare, l’art. 32 comma 27 lett. d) del D.L. 269/03 conv. in L. 326/03, testualmente dispone che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: (…) d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Sul punto la giurisprudenza ha spiegato che “L'art. 32 comma 27, lett. d), d.l. n. 269 del 2003 esclude dalla sanatoria le opere abusive realizzate su aree caratterizzate da determinate tipologie di vincoli (in particolare, quelli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali) subordinando peraltro l'esclusione a due condizioni, costituite:
- dal fatto che il vincolo sia stato istituito prima dell'esecuzione delle opere abusive;
- dal fatto che le opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo risultino non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
E’ evidente, però, che nel caso di specie difettino entrambi i presupposti.
Va detto, inoltre, che la presenza del vincolo preclude l’accoglimento della domanda di condono per silenzio assenso.
Sul punto è consolidato il principio per cui “la formazione del silenzio-assenso, per decorso del termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della istanza di condono, postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi la regolarizzazione dell'abuso (in applicazione dell'istituto del silenzio-assenso) ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e/o di diritto previsti dalla disposizione (Consiglio di Stato sez. II, 27/06/2025, n.5622).
7) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese del giudizio per assenza di memorie difensive da parte del Comune di Gaeta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 793/16 lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RI UC, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
Caterina Lauro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RO RI UC |
IL SEGRETARIO