Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1040/2019 del R.G. di questa Corte di Appel- lo, vertente in questo grado
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07/08/1953, nella qualità di legale rappresentante della “
[...]
(C.F. e P. IVA , con sede Parte_2 P.IVA_1
in Capo D'Orlando (ME) alla Piazza Caracciolo, n. 11, elettivamente domiciliato a Palermo (CAP 90144) in Via Lombardia, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Inguaggiato che la rappresenta e difende uni- tamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Tamburo del Foro di Termi- ni Imerese, per mandato in atti
– parte appellante –
CONTRO
(c.f.: Controparte_1
, con sede a Palermo in Via Abela n. 5, in persona del le- P.IVA_2
gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Paler-
Corte di Appello Palermo sez. II civile
mo, via Villa Sperlinga n. 13 presso lo studio dell'avv.to Dario Visconti che la rappresenta e difende per mandato in atti appellata
E
(C.F. , nato a [...] CP_2 CodiceFiscale_2
l'11/05/1985, elettivamente domiciliato in Cefalù alla Via Spinuzza, n.
23, presso lo studio dell'Avv. Antonio Cangelosi che lo rappresenta e difende per mandato in atti
Appellato ed appellante incidentale –
E
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
07/08/1953, e la Sig.ra (C.F. Controparte_3 C.F._3
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati a Pa-
[...]
lermo (CAP 90144) in Via Lombardia, n. 11, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Inguaggiato che li rappresenta e difende unitamente e di- sgiuntamente all'Avv. Andrea Tamburo del Foro di Termini Imerese, per mandato in atti
Intervenienti
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Conclusioni delle parti: per l'appellante: come in atto di appello;
l'appellata e
l'appellante incidentale: come nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in
appello con appello incidentale;
per gli intervenienti: come in comparsa di costituzione
e risposta in appello.
XXXXXX
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1040/2019
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 167/2019 emessa in data
11.10.2019, rigettò la domanda proposta dalla Parte_2
in persona del legale rappr.te pro tempore (di seguito
[...]
anche o , volta ad ottenere la condanna della Pt_2 Parte_2 [...]
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (di seguito anche ), al pagamento CP_1
della somma di € 21.079,00 oltre rivalutazione ed interessi legali ai sensi del D.Lgs. 231/2002 – dovuta in forza di accordo contrattuale o, in subordine, quale indennizzo, per i costi sostenuti per la prestazione lavorativa eseguita da , dipendente della società attri- Controparte_4
ce, distaccato presso la convenuta;
dichiarò assorbita la domanda ri- convenzionale subordinata proposta dalla nei confronti di CP_1 [...]
rigettò la domanda riconvenzionale di nei Parte_3 CP_2
confronti della , regolamentando tra le parti le spese di lite. CP_1
Avverso la suddetta ordinanza, proponeva appello la Parte_2
chiedendone l'integrale riforma. Si costituiva in giudizio la CP_1
resistendo al gravame e chiedendo il rigetto dell'appello. Parte_3
[..
, costituendosi nel giudizio di secondo grado, proponeva appello in- cidentale. Nelle more del giudizio, con comparsa di intervento volonta- rio depositata telematicamente, si costituivano in proprio Parte_1
e , quali cessionari del credito litigioso e del
[...] Controparte_3
rapporto contrattuale nei confronti della n.q. di successori CP_1
a titolo particolare, in forza della delibera assembleare adottata
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1040/2019
all'unanimità dai soci della in data 30.5.2019 e del contratto Pt_2
stipulato in data 10.10.2019, registrato in pari data all'Agenzia delle entrate al n. 972, aderendo all'appello proposto dalla e chie- Pt_2
dendo l'estromissione di quest'ultima società.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
15.01.2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di giorni venti per il deposito delle comparse conclu- sionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di repli- ca, ai sensi dell'art. 190 co. II c.p.c.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha erroneamente ritenuto non provato il titolo contrattuale in relazione al quale la Parte_2
odierna appellante, aveva chiesto alla il rimborso dei soli CP_1
costi vivi sostenuti per la retribuzione del lavoratore, , Controparte_4
assunto dalla come impiegato, con mansioni di vice capo uffi- Pt_2
cio, immediatamente distaccato presso la ove ha prestato CP_1
la propria opera alle dipendenze e sotto la direzione del Sig.
[...]
, per 9 mesi, dal 2.8.2011 al 30.4.2012, e ciò in deroga al di- CP_1
sposto dell'art. 30 D.Lgs. 276/2003 e, in conformità alla circolare n. 3 del 15.1.2004 parimenti richiamata nel contratto. A sostegno del moti- vo di appello, la società richiama, in particolare, sia le fatture emesse in corrispondenza delle retribuzioni corrisposte al dipendente e dei cor- relativi bonifici, regolarmente annotate nei registri contabili (si veda
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1040/2019
estratto autentico registro IVA anni 2011 e 2012), sia il contenuto del- la email inviata da , legale rappresentante della Controparte_1 [...]
a in data 13.5.2013, in risposta a quella invia- CP_1 Parte_1
P
da quest'ultimo in data 8.5.2013, che ha espressamente riconosciuto il proprio debito in guisa da prodursi l'effetto di cui all'art. 1988 c.c. con inversione dell'onere della prova in capo al debitore.
2. Il secondo motivo di appello investe di gravame la decisione impugnata nella parte in cui ha omesso di condannare la società con- venuta al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c., per avere negato pretestuosamente l'esistenza di un accordo tra le parti disconoscendo il valore delle fatture prodotte contenenti il solo costo sostenuto per il dipendente affermando che le stesse era- CP_4
no state emesse solo dopo la cessazione del distacco seppur, per con- verso, tale documentazione sia stata emessa di volta in volta ed anno- tate in contabilità e per avere proposto una domanda riconvenzionale fondata su una asserita inadempienza mai dimostrata e neppure suffi- cientemente allegata.
3. Con il terzo motivo, la si duole dell'avvenuto ri- Parte_2
getto della domanda di indebito arricchimento avanzata tempestiva- mente in via subordinata, risultando indubbio il vantaggio ottenuto dalla con il distacco del in termini di apporto di nuova CP_1 CP_4
clientela trattandosi di dipendente fino a poco prima assunto da un'altra agenzia di assicurazione (la Agenzia Generale dell'Allianz del sig. sita pure a Palermo), il quale ha trasferito presso CP_5
l'Agenzia della gestita dal Sig. i clienti che Controparte_6 CP_1
- 5 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile R.G. n.1040/2019
a lui facevano riferimento (si veda, in particolare, il verbale dell'udienza del 12/05/2017), con depauperamento della che Pt_2
ha solo sostenuto i costi senza ricevere alcun beneficio in cambio.
4. Infine, con il quinto motivo la chiede la condanna del- Pt_2
la controparte alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio con restituzione dell'importo pagato a tale titolo in forza della sentenza impugnata.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Preliminarmente, è rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata per difetto di specificità dei motivi e violazione del principio di chiarezza.
In ordine alla dedotta carenza della specificità dei motivi di appello,
a mente dell'art. 342 c.p.c., la relativa sanzione dell'inammissibilità è ravvisabile solo allorquando l'appellante ometta di indicare, per cia- scuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata, le contrarie ra- gioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite per il quale: “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, a patto che la censura mossa risulti specifi- ca ed adeguata, idonea, cioè, a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adot- tate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n. 28057 del 25.11.2008).
Nell'atto introduttivo di cui si chiede dichiararsi l'inammissibilità, sono specificatamente indicate le ragioni per le quali si impugna la
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sentenza di prime cure e viene indicato un percorso argomentativo di tipo logico-giuridico alternativo rispetto a quello adottato all'esito del giudizio di primo grado, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e indicando le norme che si ritengono violate.
L'eccezione, pertanto, è priva di fondamento.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Nel merito, il primo motivo di appello è fondato, con assorbi- mento del terzo motivo.
Con contratto sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti in data 2.8.2011, prorogato con scrittura privata del 30.1.2012, le due so- cietà e convenivano il distacco temporaneo di Parte_2 CP_1
(dal 2.8.2011 fino al 30.4.2012) – il quale sottoscrive- Controparte_4
va il contratto per adesione – assunto dalla giorno 1.8.2011 con Pt_2
la qualifica di Vice capo ufficio inquadrato al IV livello del CCNL, presso la . Si legge nel contratto che il distacco aveva lo scopo di con- CP_1
sentire l'acquisizione “di tutte le competenze inerenti le modalità di lavoro presso un'agenzia della delle regole Controparte_7
e delle modalità assicurative nei rami Danni, RC Auto e Vita, delle nor- me amministrative regolanti il rapporto con il mandante”, ciò nella prospettiva di una collaborazione con la e la CP_1 Controparte_8
[...]
Nell'epigrafe del contratto, è espressamente richiamato sia l'art. 30 D.Lgs. 276/2003 sia la circolare n. 2 del 15.1.2004 del Ministero del lavoro.
La domanda proposta in primo grado dalla è volta Parte_2
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ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il pagamento dello stipendio in quota fissa al dipendente distaccato il quale, pertanto, in conformità al suo inquadramento contrattuale, è stato assunto ed ha svolto le funzioni di dipendente della struttura amministrativa della ancorché lo stesso avesse acquisito specifica competenza nel CP_1
settore assicurativo prima di essere assunto dalla lavorando Pt_2
per conto di altra agenzia dell'Allianz sede di Palermo.
La richiesta formulata dalla società attrice è stata contestata dalla la quale, per un verso, ha richiamato il disposto dell'art. CP_1
30 D.Lgs. 276/2003 che pone a carico del distaccante le spese ed oneri per il dipendente distaccato e, per altro verso, ha esposto che CP_4
aveva continuato a collaborare con la prestando la propria Pt_2
opera a vantaggio di , dalla medesima chiamato in cau- CP_2
sa, figlio del legale rappresentante della società appellante, Parte_1
, il quale, nello stesso periodo, ha svolto le funzioni di sub-agente
[...]
presso la concludendo contratti sia per l'Allianz sia per CP_1
l' ha chiesto, pertanto, in via subordinata che, in Controparte_6
rivalsa, nel caso di condanna, fosse condannato perlo- CP_2
meno al pagamento del 50% delle somme oggetto di domanda.
Infine, , costituitosi in giudizio, ha contestato la CP_2
domanda di rivalsa ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna della a corrispondere la quota residua del “contributo alla pro- CP_1
duzione”, oggetto della borsa di studio annuale riconosciuta dalla Ita- liana Assicurazione s.p.a. a vantaggio dei giovani agenti, pari ad €
400,00 per 5 mensilità rimasta impagata, avendo percepito tale inden-
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nità solo per i mesi da maggio 2010 a novembre 2010, di cui dà atto la stessa società convenuta, domanda rigettata dal Tribunale ed oggetto dell'appello incidentale proposto.
Così riassunto il thema decidendum, deve premettersi che l'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche espressamente dispo- ne: “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavo- ratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determina- ta attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane re- sponsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavora- tore”. La circolare n. 3 del 15.1.2004 emanata dal Ministero del Lavoro in via interpretativa chiarisce che “Quanto agli oneri relativi al tratta- mento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che già in passato era consolidata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario. Sul punto, si rammenta peraltro che la Cassazione a Sezioni Unite 13 aprile 1989, n.
1751, ha chiarito, che il rimborso al distaccante della spesa del tratta- mento economico non ha alcuna rilevanza ai fini della qualificazione del distacco genuino. In ultima analisi, poiché il lavoratore distaccato ese- gue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilità di ammettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi so- stenuti da ogni singola società. In questo senso l'importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal
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datore di lavoro distaccante” così ammettendo la possibilità per le parti di regolare il rapporto in deroga al disposto dell'art. 30, con previsione del rimborso allo scopo di rendere più lineare e trasparente l'imputazione degli oneri consequenziali.
Indi, è necessario ponderare, alla stregua del materiale proba- torio versato in atti ed emerso dalla prova orale assunta nel giudizio di primo grado, il venire in esistenza di tale accordo tra le parti, deroga- torio rispetto al regime normativo, affermato dalla e negato Pt_2
dalla . CP_1
E' bene osservare che dalle prove testimoniali e dagli interroga- tori formali è emerso con chiarezza l'articolazione dei rapporti com- merciali tra le due società e l'apporto fornito dal il quale ha CP_4
operato in collaborazione prevalente con a sua volta CP_2
operante nella qualità di sub-agente sia per conto dell'Allianz per Cont l'agenzia del padre sia per conto della per l'agenzia della CP_6
.
[...]
L'assunto è confermato non solo dagli interrogatori formali resi dallo stesso e da , ma, in particolare, CP_2 Parte_1
dalle dichiarazioni testimoniali rese dal teste (dipen- Testimone_1
dente amministrativa della ) la quale ha, a riguardo, dichiarato: CP_1
“confermo che il sig. ha lavorato per la , o meglio per CP_4 Pt_2 Pt_3
[..
ma non ricordo la data esatta, ricordo pure che prima di es- Pt_1
sere assunto dalla il sig. lavorava presso altra agenzia ma CP_9 CP_4
non ricordo quale. Non so quanto tempo era passato dalla cessazione dell'attività con l'altra agenzia rispetto alla assunzione presso la;
CP_9
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io posso dire che il sig. svolgeva attività lavorativa per il sig. CP_4 [...]
infatti per me era ed io tiravo fuori dal Parte_3 Per_1 CP_2
tabulato le provvigioni di Che per un periodo è stato sub CP_2
agente della . Era lo stesso a dirmi se qualche CP_1 CP_2
cliente lo portava il sig. e ritengo che quando il cliente lo portava CP_4
il sig. il sig. pagava una parte delle provvigioni al CP_4 CP_2
sig. però io non ho mai visto pagare delle provvigioni al sig. CP_4 CP_10
[... Io ero in amministrazioni, al front office e confermo che l'estratto con- to che mi viene mostrato (allegato n. 1 alla memoria n. 2 dell'avv. Cange- losi) è stato estratto dalla , precisamente è stato estratto da me CP_1
infatti vedo la mia grafia;
io posso dire che e CP_4 Parte_5
sia per che per altre Agenzie, di cui non ricordo il nome.
[...] CP_6
Io ricordo che alcuni clienti della li passavamo al sig. ed al CP_1 CP_4
sig. per quel che mi risulta lavorava per ma Pt_1 CP_4 Pt_1
non so riferire in quale periodo ed entrambi avevano un ufficio adiacente ai nostri uffici, l'unica parte comune era l'ingresso, poi vi erano due di- stinte porte una dava accesso ai nostri uffici, l'altra dava accesso a quest'altro ufficio dove lavoravano e Per quel che mi ri- Pt_1 CP_4
cordo e hanno sempre lavorato insieme all'interno Pt_1 CP_4
dell'ufficio di cui ho parlato ma non so per quanto tempo abbiano lavo- rato insieme né tanto meno mi ricordo da quando abbiano cominciato a collaborare con la . Ad un certo punto sono andati via entrambi. CP_1
Nel periodo in cui e hanno lavorato per la il sig. Pt_1 CP_4 CP_1
riceveva le provvigioni dalla ” (si veda verbale udienza Pt_1 CP_1
del 12.5.2017).
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L'emersione della circostanza che svolgesse attività sia a CP_4
beneficio della sia a beneficio della non sposta la fun- CP_1 Pt_2
zionalità del distacco giacché “In caso di distacco di un lavoratore pres- so una società inserita nel medesimo gruppo di imprese, sussiste uno specifico interesse del datore di lavoro distaccante a contribuire alla rea- lizzazione di una struttura organizzativa comune, in coerenza con gli obbiettivi di maggiore funzionalità del raggruppamento, sicché, pur in un contesto di diversa soggettività giuridica, va esclusa la violazione del divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, "ratione temporis" applicabile, in linea con l'evoluzione nor- mativa dell'istituto di cui al comma 4-ter dell'art. 30 del d.lgs. n. 276 del
2003, introdotto dal d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 99 del
2013” (Cass. Sez. L. 21/04/2016 n. 8068).
Quanto al vaglio della documentazione prodotta, oltre alle fat- ture raffrontate con le buste paga e i bonifici, che mostrano la parte dei costi in termini di spese vive sostenute per la remunerazione, fatturata a carico della , la prova dell'accordo volto a ribaltare i costi sulla CP_1
società convenuta possono trarsi, in particolare, dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e dal tenore delle email rispettivamente di gior- Con no 8.5.2013 da indirizzata (detto Parte_1 Controparte_1
[...
) e del giorno 13.5.2013 di risposta di quest'ultimo, nelle quali si fa riferimento ad un pregresso accordo nel senso delle anticipazioni so- stenute dalla e del ribaltamento dei costi sulla , in una Pt_2 CP_1
logica di “finanziamento” così intesa dall'appellante. Difatti, scrive Bi- gnardi “dato che avevo speso molte buone parole sulla tua realtà in cui
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l'avevo coinvolto, e non volendo perdere , che non sarebbe rimasto Per_2
lì a provvigioni e che considero ancora molto utile in un'ottica di lungo periodo, concordammo l'avrei assunto io distaccandotelo, così che tu non ne avessi l'immediato carico finanziario ma ne potessi intanto ricavare il ricavabile. Io non avrei avuto fretta di rientrare da questo mio atipico finanziamento. Non credo ci sia stato un malinteso d'origine, credo che alla tua agenzia siano derivati apprezzabili risultati produttivi ed eco- nomici, non credo sia corretto che una mia disponibilità ancora una vol- Cont ta disinteressata possa essere da te..dimenticata....” e in risposta, il così scriveva “Hai ragione , il "minimo" come tu dici è quello di
[...] Pt_1
iniziare a pagare le fatture che avanzi, e ti ringrazio anche per la dispo- nibilità che dimostri nel non volerle tutte e subito, così come è vero che qualche mese fa {quando ancora non c'era "l'imbarazzo" da parte tua di incontrarmi) me ne avevi fatto riferimento… Forse il mio errore è stato quello di pensare che questo fatto potesse essere prioritario rispetto ai nostri accordi ma del resto mi ricordo le tue precise parole "noi non sia- mo gente che lascia le persone per strada" (riflessione ammirevole) con- dividendo con me, anche a tue spese, che nella vita tutti possono sbaglia- re ma a ciascuno va data una seconda possibilità”. Dal tenore degli scritti emerge chiara l'intesa raggiunta tra i due legali rappresentanti oggetto di specifico accordo e il riconoscimento, ad opera del , CP_1
dell'esistenza delle fatture e del suo obbligo di doverle saldare.
Alla stregua degli elementi emergenti dal compendio probato- rio menzionato, deve ritenersi provato il predetto accordo negoziale tra le parti e il credito nel suo preciso ammontare oggetto di domanda
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principale, mai peraltro contestato nel quantum, sicché la CP_1
dovrà essere condannata a pagare alla la complessiva Parte_6
somma di € 21.079,00, oltre gli interessi legali, nella misura indicata dal D.Lgs. 231/2002 dalla data della domanda proposta in primo grado
(9.10.2015), non avendo prova se ciascuna fattura sia stata inviata al debitore al momento della sua emissione, risultando tutte prodotte nel giudizio, fino al soddisfo, con accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata.
Dovrà essere rigettato il secondo motivo di appello, in totale ca- renza dei presupposti per ritenere configurata una responsabilità pro- cessuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e in assenza di prova sia dell'elemento soggettivo in capo alla convenuta in primo grado sia del danno in alcun modo né allegato né provato.
XXXX
Dovrà essere rigettato l'appello incidentale proposto da
[...]
. CP_12
Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto non prova- ta la domanda giacché la corresponsione del contributo alla produzio- ne, oggetto di borsa di studio annuale erogata dall'Italiana Assicura- zione al giovane sub-agente per il tramite dell'agenzia di assicurazione, era appunto dovuta dalla società di assicurazione e, come confermato dallo stesso terzo chiamato, costituiva una partita di giro poiché veniva materialmente pagata dall'appellata nei cui confronti emette- Pt_1
va fattura ma su elargizione della compagnia di assicurazione. Non es- sendovi prova se la restante parte del contributo sia stata effettiva-
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mente versata, la domanda è rigettata con conferma della sentenza di primo grado.
***
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellata è condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellante per il primo e per il secondo grado, che si liquidano come in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato ed integrato dal
D.M. 147/2022, con condanna alla restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado;
dovrà essere con- CP_2
dannato a rimborsare le spese di lite sostenute dalla per CP_1
questo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza n. 167/2019 emessa dal Tribunale di Palermo in data 11.10.2019, condanna la , in per- Controparte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ala Pt_2 [...]
e per essa, ai cessionari, e Parte_2 Parte_1 [...]
, la complessiva somma di € 21.079,00, oltre gli interessi Parte_7
legali, nella misura indicata dal D.Lgs. 231/2002 dalla data della do- manda proposta in primo grado (9.10.2015) fino al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_2
condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese del primo e del secondo grado che liquida in € 4130,00 per il primo grado ed €
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4050,00 per il secondo grado, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente pagato in forza della sentenza di primo grado;
condanna a rimborsare alla CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, le spese di lite di questo grado del giudizio che liquida in €
4030,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 7.3.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. II civile